Corte Costituzionale – sentenza 31 marzo - 4 aprile 2008, n. 85
Ritenuto in fatto
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’Appello
di Roma ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111, secondo
comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n.
46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di
inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte
in cui, sostituendo l'articolo 593 del Cpp, impedisce
all’imputato di proporre appello contro la sentenza di non
doversi procedere per prescrizione, conseguente al riconoscimento di
circostanze attenuanti; nonché dell’articolo 10 della
medesima legge, nella parte in cui impone di dichiarare inammissibile
detto appello, ove proposto anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge stessa.
La Corte rimettente riferisce di essere investita dell'appello proposto
da tre imputati contro la sentenza emessa dal Tribunale di Frosinone il
2 marzo 2004, che aveva dichiarato non doversi procedere nei loro
confronti in ordine ad una serie di reati (corruzione aggravata per
atti contrari ai doveri di ufficio, truffa pluriaggravata e abuso in
atti d'ufficio), per essere i medesimi estinti per prescrizione, a
seguito della concessione delle attenuanti generiche, ritenute
prevalenti sulle circostanze aggravanti contestate.
Il gravame - prosegue il giudice a quo - dovrebbe essere dichiarato
inammissibile ai sensi degli articoli 1 e 10 della legge 46/06, non
essendo più previsto l'appello come mezzo di impugnazione delle
sentenze di proscioglimento.
Il rimettente dubita, tuttavia, della legittimità costituzionale di tale disciplina.
È ben vero - osserva il giudice a quo - che il principio del
doppio grado di giurisdizione di merito non risulta
costituzionalizzato: tanto che si è discussa
l'opportunità di abolire l'appello, sia per rendere più
celere la definizione dei processi, che per eliminare il contrasto tra
un giudizio di primo grado improntato all'oralità e un giudizio
di secondo grado essenzialmente «cartolare». Ma una volta
che la legge n. 46 del 2006 continua a prevedere l'istituto, le
limitazioni poste all'esperibilità di tale mezzo di impugnazione
da parte dell'imputato si rivelerebbero contrarie tanto al principio di
ragionevolezza, in correlazione al diritto di difesa; quanto al
principio di ragionevole durata del processo.
L’esclusione di un secondo grado di merito, rispetto ai processi
conclusisi in primo grado con una declaratoria di prescrizione,
potrebbe ritenersi, difatti, ragionevole allorché sia non vi sia
stato, in tali processi, «un sostanziale giudizio di
merito»: come avverrebbe nel caso di sentenza emessa ai sensi
dell'articolo 129 Cpp, con cui il giudice di prime cure si limita a
delibare la non evidenza dell'insussistenza del fatto o
dell'estraneità ad esso dell'imputato.
Ben diversa sarebbe, invece, l'ipotesi in cui - come nella specie - si
pervenga alla declaratoria di prescrizione del reato in esito ad una
valutazione di merito, che presuppone il riconoscimento della
colpevolezza dell'imputato: riconoscimento il quale non sfocia in una
pronuncia di condanna solo a seguito della concessione di attenuanti,
che fanno rientrare il reato nell'ambito di applicazione della causa
estintiva. In tale evenienza, negare all'imputato la possibilità
di ottenere la modifica della decisione, tramite un secondo giudizio
«in fatto», costituirebbe soluzione irrazionale, ove si
consideri che, in base alla normativa vigente, l'imputato può
proporre appello anche solo per ottenere la riduzione della pena della
multa; ma non quando - come nell'ipotesi oggetto del giudizio
principale - sia stato ritenuto, nella sostanza, un
«corrotto».
La soluzione normativa censurata violerebbe, altresì, il diritto
di difesa: giacché se, da un lato, la sentenza dichiarativa
della prescrizione non costituisce, in senso formale, una condanna e,
pertanto, non può fare stato nei processi civili e
amministrativi; dall'altro lato, però - a prescindere
dall'influenza che la sentenza stessa può comunque dispiegare in
detti processi - l'articolo 24 Cost. assicurerebbe all'imputato il
diritto ad esperire tutti i mezzi previsti dall'ordinamento (e
l'appello lo è ancora) al fine di tutelare la propria
«immagine morale»: immagine certamente compromessa da una
pronuncia di prescrizione quale quella in discorso.
Da ultimo, l'innovazione introdotta dalla legge 46/06 gioverebbe solo
apparentemente alla celerità del processo. In realtà,
precludendo all'imputato la possibilità di ottenere, con un
secondo giudizio «di fatto», una assoluzione nel merito -
e, quindi, di giovarsi del giudicato favorevole in un giudizio civile,
amministrativo o disciplinare - la disciplina denunciata esporrebbe
l'imputato stesso «all'alea di tre gradi di giudizio in sede
civile e/o di altri due in sede di contenzioso amministrativo»,
in contrasto col principio della ragionevole durata del processo.
2. Con l'ulteriore ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello
di Bologna ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,
questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 10
della legge 46/06, nella parte in cui, rispettivamente, escludono che
l'imputato possa proporre appello contro sentenze dichiarative di cause
di non punibilità che hanno come presupposto un accertamento
della responsabilità penale; e prevedono che un simile appello,
ove proposto anteriormente all'entrata in vigore della legge, debba
essere dichiarato inammissibile.
La Corte rimettente riferisce che, con sentenza del 3 ottobre 2002, il
Tribunale di Ferrara aveva assolto due persone dal reato di cui
all'articolo 387 del Cp (procurata evasione per colpa del custode), in
quanto non punibili ai sensi del secondo comma dello stesso articolo
(in forza del quale «il colpevole non è punibile se nel
termine di tre mesi dalla evasione procura la cattura della persona
evasa o la presentazione di lei all’Autorità»).
Avverso la sentenza avevano proposto appello sia il pubblico ministero,
chiedendo che la causa di non punibilità fosse esclusa e,
quindi, la condanna degli imputati; sia questi ultimi, chiedendo di
essere assolti per non avere commesso il fatto, o perché il
fatto non costituisce reato.
Ciò premesso, il giudice a quo osserva come l'«esimente
speciale» di cui all'articolo 387, comma 2, Cp, da un lato,
presupponga l’accertamento che il preposto alla custodia abbia
cagionato colposamente l’evasione di un detenuto; e, dall'altro
lato, non costituisca una causa di giustificazione, idonea ad escludere
l’antigiuridicità del fatto, ma una semplice causa di non
punibilità, prevista per evidenti ragioni di politica criminale.
Tenuto conto anche delle possibili conseguenze amministrative,
contabili o disciplinari della sentenza impugnata, risulterebbe dunque
evidente l'interesse degli imputati ad ottenere una pronuncia
assolutoria che escluda la commissione del fatto da parte loro o la
sussistenza della colpa.
In tale ottica, le disposizioni censurate - che imporrebbero di
dichiarare inammissibili i gravami degli imputati - violerebbero gli
articolo 3 e 24 Cost., in quanto renderebbero insindacabile nel merito
una sentenza formalmente di non punibilità, ma che, in
realtà, ha come presupposto un accertamento di
responsabilità penale; con conseguente compromissione del
principio di ragionevolezza e del diritto di difesa, anche nel merito,
in ogni stato e grado del procedimento.
3. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di
Bari ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111, secondo
comma, Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 1 della legge 46/06, nella parte in cui, sostituendo
l’articolo 593 Cpp, esclude che l'imputato possa appellare contro
le sentenze di proscioglimento, se non nelle ipotesi previste
dall'articolo 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova
è decisiva; nonché dell'articolo 10, comma 2, della
citata legge 46/06, nella parte in cui prevede che l'appello proposto
dall'imputato contro una sentenza di proscioglimento, prima
dell'entrata in vigore della medesima legge, sia dichiarato
inammissibile.
Il giudice a quo premette che, con sentenza del 14 aprile 2005, il
Tribunale per i minorenni di Bari aveva dichiarato non doversi
procedere per perdono giudiziale nei confronti di un minore, imputato
dei reati di minacce, ingiurie, lesioni e danneggiamento; e che, contro
tale sentenza, il minore aveva proposto tempestivo appello, onde
ottenere un proscioglimento con formula più favorevole.
Ciò premesso, la Corte rimettente rileva che, ai sensi
dell'articolo 593 Cpp, come modificato dall'articolo 1 della legge
46/06, l'imputato può appellare le sentenze di condanna, ma non
quelle di proscioglimento, tra le quali rientra la sentenza di
concessione del perdono giudiziale.
La limitazione del potere di appello dell'imputato alle sole sentenze
di condanna - prosegue il giudice a quo - si giustificava,
nell'originario disegno della novella del 2006, in quanto correlata
alla quasi totale soppressione del potere del pubblico ministero di
appellare contro le sentenze di proscioglimento. Tale giustificazione
sarebbe, peraltro, venuta meno per effetto della sentenza 26/07, con la
quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
- per contrasto con il principio di parità delle parti - tanto
dell'articolo 1 della legge 46/06, nella parte in cui sottraeva al
pubblico ministero il potere di appello contro le sentenze di
proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi di nuova prova
decisiva; quanto dell'articolo 10, comma 2, della stessa legge, nella
parte in cui prevedeva che l'appello precedentemente proposto dal
pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento dovesse
essere dichiarato inammissibile.
Di conseguenza, alla limitazione del potere di appello dell'imputato
viene attualmente a far riscontro un potere di impugnazione del Pm
intatto rispetto al sistema anteriore: con evidente vulnus dei principi
di eguaglianza delle parti - in generale e nel processo penale -
sanciti dagli articoli 3 e 111, comma 2, Costituzione.
La limitazione in questione risulterebbe lesiva, altresì, del
diritto di difesa (articolo 24 Costituzione), in quanto l'imputato
prosciolto con formula «non soddisfacente» potrebbe far
valere le proprie ragioni solo in condizioni «nettamente
deteriori» rispetto alla parte pubblica. Una giustificazione
razionale di tale trattamento deteriore non potrebbe essere rinvenuta
nella natura dei reati per cui si procede, giacché l'esclusione
della facoltà di appello contro le sentenze di proscioglimento
riguarda ogni tipo di reato; e neppure in una ipotetica soddisfazione
«sostanziale» dell'interesse dell'imputato. Il
proscioglimento con formule diverse da quelle della insussistenza e
della mancata commissione del fatto - oltre a comprovare un
«coinvolgimento» nel fatto stesso, che l'imputato dovrebbe
avere il diritto di contestare in modo pieno - potrebbe essere,
difatti, valutato (pur senza essere vincolante) nell'eventuale giudizio
civile per le restituzioni e il risarcimento del danno. Ciò
risulterebbe di tutta evidenza nel caso della sentenza che concede il
perdono giudiziale, la quale implica un vero e proprio accertamento di
responsabilità.
Considerato in diritto
1. La Corte d'Appello di Roma dubita della legittimità
costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111, comma 2,
della Costituzione, dell'articolo 1 della legge 46/06 (Modifiche al
codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle
sentenze di proscioglimento), nella parte in cui, sostituendo
l'articolo 593 del codice di procedura penale, non consente
all'imputato di proporre appello contro la sentenza di non doversi
procedere per prescrizione, conseguente al riconoscimento di
circostanze attenuanti; nonché dell'articolo 10, comma 2, della
medesima legge , nella parte in cui prevede che detto appello, ove
proposto anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa, debba
essere dichiarato inammissibile.
Il giudice a quo muove dal rilievo che la sentenza di proscioglimento
per prescrizione del reato conseguente al riconoscimento di circostanze
attenuanti implica, nella sostanza, un accertamento di merito in ordine
alla colpevolezza dell'imputato. È ben vero, d'altra parte -
osserva il rimettente - che il doppio grado di giurisdizione di merito
non forma, di per sé, oggetto di garanzia costituzionale: ma una
volta che la legge vigente continua a prevedere l'appello - consentendo
all'imputato di proporlo anche solo per ottenere la riduzione della
pena della multa - negare all'imputato stesso la possibilità di
avvalersi di tale rimedio, per contestare l'affermazione di
responsabilità insita nella sentenza in questione, costituirebbe
scelta lesiva del principio di ragionevolezza.
Sarebbe vulnerato, altresì, il diritto di difesa: giacché
detta sentenza di proscioglimento - pur senza essere vincolante -
potrebbe influire sui giudizi civili e amministrativi, compromettendo,
in ogni caso, l’«immagine morale» del prosciolto.
Le disposizioni censurate violerebbero, da ultimo, il principio della
ragionevole durata del processo, in quanto - non consentendo
all'imputato di ottenere, con un secondo giudizio di merito,
l'assoluzione con formula ampiamente liberatoria e di giovarsi, quindi,
del giudicato favorevole nei giudizi extrapenali - esporrebbero il
prosciolto «all'alea di tre gradi di giudizio in sede civile e/o
di altri due in sede di contenzioso amministrativo».
2. I citati articoli 1 e 10 della legge 46/06 sono sottoposti a
scrutinio di costituzionalità, in riferimento agli articoli 3 e
24 Costituzione, anche dalla Corte d'appello di Bologna, nella parte in
cui, rispettivamente, escludono che l'imputato possa appellare le
sentenze dichiarative di cause di non punibilità che hanno come
presupposto un accertamento della responsabilità penale; e
prevedono che l'appello anteriormente proposto contro tali sentenze
vada dichiarato inammissibile.
Investita dell'appello proposto da due imputati contro la sentenza che
li aveva assolti dal reato di cui all'articolo 387 Cp (procurata
evasione per colpa del custode), in quanto non punibili ai sensi del
comma 2 dello stesso articolo, la Corte rimettente osserva come
l'«esimente speciale» prevista da quest'ultima disposizione
presupponga l'accertamento del fatto contestato e della sua
antigiuridicità, limitandosi ad escluderne la punibilità
per ragioni di «politica criminale»: donde l'evidente
interesse degli imputati - a fronte delle possibili conseguenze
amministrative, contabili o disciplinari del suddetto accertamento - ad
ottenere una pronuncia assolutoria con formula più ampia.
Impedendo di impugnare con l'appello una sentenza formalmente di non
punibilità, ma che, in realtà, comporta un'affermazione
di responsabilità penale - col risultato di renderla
incensurabile nel merito - le disposizioni violerebbero, di
conseguenza, tanto il principio di ragionevolezza che il diritto di
difesa.
3. La Corte d'appello di Bari sottopone a scrutinio di
costituzionalità, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111,
comma 2, Cost., l’articolo 1 della legge 46/06, nella parte in
cui, novellando l'articolo 593 Cpp, esclude che l'imputato possa
appellare contro le sentenze di proscioglimento, se non nelle ipotesi
previste dall'articolo 603, comma 2, Cpp, ove la nuova prova risulti
decisiva; e l'articolo 10, comma 2, della medesima legge, nella parte
in cui prevede che sia dichiarato inammissibile l'appello proposto
dall'imputato contro una sentenza di proscioglimento, prima
dell'entrata in vigore della novella.
La Corte rimettente osserva come la limitazione del potere di appello
dell'imputato alle sole sentenze di condanna, introdotta dalla legge
46/06, si giustificasse, nell'originario disegno della riforma, in
quanto correlata alla quasi totale soppressione dell'appello del Pm
contro le sentenze di proscioglimento. Venuta meno, tuttavia,
quest’ultima - per effetto della declaratoria di
incostituzionalità di cui alla sentenza 26/07 di questa Corte -
alla perdurante limitazione del potere di appello dell'imputato si
contrappone, attualmente, un potere di appello della parte pubblica
intatto rispetto alla disciplina anteriore: donde un evidente vulnus
del principio di eguaglianza delle parti - in generale e nel processo
penale - sancito dagli articolo 3 e 111, comma 2, Cost.
Risulterebbe leso, correlativamente, anche il diritto di difesa,
giacché il proscioglimento con formule diverse da quelle
dell’insussistenza e della mancata commissione del fatto
comproverebbe un «coinvolgimento» nel fatto stesso, che
l'imputato dovrebbe poter contestare in modo pieno: e ciò anche
a fronte della possibilità che la pronuncia penale venga
valutata - pur senza essere vincolante - nell'eventuale giudizio civile
per le restituzioni e il risarcimento del danno. La validità
dell'assunto risulterebbe, d'altro canto, di particolare evidenza
nell'ipotesi - oggetto del giudizio a quo - di proscioglimento per
perdono giudiziale, trattandosi di pronuncia che implica una
sostanziale affermazione della colpevolezza dell'imputato.
4. Le ordinanze di rimessione sollevano questioni analoghe relative
alle medesime norme, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere
definiti con unica decisione.
5. La questione è fondata, nei sensi e nei termini di seguito indicati.
La legge 46/06 - ispirata, secondo le univoche risultanze dei
lavori parlamentari, al precipuo intento di sopprimere l'appello del Pm
contro le sentenze di proscioglimento - ha inciso, in modo parallelo,
anche sullo speculare potere dell'imputato.
In base al nuovo testo dell'articolo 593 Cpp, come riscritto
dall'articolo 1 della novella, l'imputato e il Pm possono appellare
incondizionatamente - come già in precedenza - le sentenze di
condanna (comma 1), fatta eccezione per quelle che abbiano applicato la
sola pena dell'ammenda (comma 3).
Di contro - ed in ciò risiede
il novum della riforma - la norma in questione, prima dell'intervento
di questa Corte con la sentenza 26/07, consentiva tanto al Pm che
all'imputato di appellare le sentenze di proscioglimento solo in
un'ipotesi del tutto marginale sul piano pratico, cioè quella
della sopravvenienza o della scoperta di nuove prove decisive dopo il
giudizio di primo grado (in sostanza, nel corso del breve termine per
appellare).
Al di sotto della formale equiparazione delle parti, tale assetto
racchiudeva - avuto riguardo alle pretese sostanziali di cui le parti
stesse sono portatrici - due asimmetrie di segno contrapposto. Di
fronte ad una pronuncia di primo grado totalmente sfavorevole,
l'asimmetria era a svantaggio del pubblico ministero; quest'ultimo non
poteva appellare la sentenza che avesse disatteso per integrum la
pretesa punitiva fatta valere con l'azione intrapresa; invece,
l'imputato era (ed è) ammesso a censurare con l'appello la
sentenza che abbia completamente disatteso la propria affermazione di
innocenza. Per contro, con riferimento all'ipotesi della decisione solo
parzialmente sfavorevole, le posizioni risultavano - e risultano -
invertite: il pubblico ministero è abilitato ad appellare la
sentenza di condanna che abbia accolto solo in parte le proprie
richieste; l'imputato, invece, non fruisce dell'omologo potere in
rapporto alla sentenza di proscioglimento non integralmente
satisfattiva.
In effetti, la categoria delle sentenze di proscioglimento - che la
riforma assoggetta ad un regime uniforme, quanto alla sottrazione
all'appello dell'imputato - non costituisce un genus unitario, ma
abbraccia ipotesi marcatamente eterogenee, quanto all'attitudine lesiva
degli interessi morali e giuridici del prosciolto. A fianco di
decisioni ampiamente liberatorie - quelle pronunciate con le formule
«il fatto non sussiste» e l'«imputato non lo ha
commesso» - detta categoria comprende, difatti, sentenze che, pur
non applicando una pena, comportano - in diverse forme e gradazioni -
un sostanziale riconoscimento della responsabilità dell'imputato
o, comunque, l'attribuzione del fatto all'imputato medesimo.
Paradigmatiche le fattispecie oggetto dei giudizi a quibus:
dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione (nel regime
anteriore alla legge 5 dicembre 2005, n. 251), conseguente al
riconoscimento di circostanze attenuanti; proscioglimento per cause di
non punibilità legate a condotte o accadimenti post factum;
proscioglimento per concessione del perdono giudiziale; quest'ultimo,
in particolare, si traduce - per communis opinio - in una vera e
propria affermazione di colpevolezza, non seguita dall'irrogazione
della pena (peraltro con effetti preclusivi della reiterazione del
beneficio: articolo 169, comma 4, Cp).
Come evidenziato da questa Corte in numerose decisioni - concernenti le
disposizioni del Cpp del 1930 che ponevano ampi limiti all'appello
dell'imputato contro il proscioglimento, sia dibattimentale (articoli
512 e 513) che istruttorio (articoli 387, 395 e 399) - sentenze come
quelle dianzi indicate sono idonee ad arrecare all'imputato
significativi pregiudizi, sia di ordine morale che di ordine giuridico
(si vedano, con riguardo alle sentenze di proscioglimento per
estinzione del reato che presuppongano un sostanziale riconoscimento di
colpevolezza, le sentenze 249/89, 922/88, 299/85, 224/83, 53/81, 72/79,
73/78 e 70/75; con riferimento al proscioglimento perché il
fatto non costituisce reato, la sentenza 200/86; con riguardo al
proscioglimento per difetto di imputabilità, la sentenza 140/89).
Il pregiudizio di ordine morale può risultare, in taluni casi,
persino superiore a quello derivante da una sentenza di condanna: basti
pensare al proscioglimento per totale infermità di mente o per
cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, anche
quando non venga applicata una misura di sicurezza (al riguardo, si
veda la sentenza 151/67).
I pregiudizi di ordine giuridico si connettono a loro volta, in via
generale, alla possibilità che l’accertamento di
responsabilità o comunque di attribuibilità del fatto
all'imputato, contenuto nelle sentenze in questione - ancorché
privo di effetti vincolanti - pesi comunque in senso negativo su
giudizi civili, amministrativi o disciplinari connessi al medesimo
fatto. Talora, peraltro, il nocumento giuridico può discendere
dalla pronuncia in modo diretto, come nel caso della sentenza di
proscioglimento per estinzione del reato, che disponga la confisca di
beni dell'imputato (eventualmente, di rilevante valore). Rispetto a
tale misura di sicurezza - per il disposto dell'articolo 579, comma 3,
Cpp - si ritiene non possa venire comunque in rilievo la clausola di
salvezza degli articoli 579 e 680, contenuta nell'articolo 593, comma
1, Cpp: clausola da cui un indirizzo interpretativo (peraltro non
pacifico) desume che l'imputato avrebbe conservato, anche dopo la
riforma, il potere di appellare quantomeno il capo della sentenza di
proscioglimento relativo all'applicazione di misure di sicurezza.
Con la sentenza 26/07 questa Corte ha rimosso l'asimmetria
introdotta dalla legge 46/06, a svantaggio della parte pubblica, in
punto di impugnazione delle decisioni totalmente sfavorevoli. Essa,
infatti, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per
contrasto con l'articolo 111, comma 2, Cost., dell'articolo 1 di detta
legge, nella parte in cui, sostituendo l'articolo 593 Cpp, esclude che
il Pm possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta
eccezione per l'ipotesi di novum probatorio; nonché della
disposizione transitoria di cui all'articolo 10 della legge stessa,
nella parte in cui prevede che l'appello anteriormente proposto dal
pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento, è
dichiarato inammissibile.
Nell'occasione - a fianco dei rilievi che hanno indotto a ritenere
incompatibili con il principio di parità delle parti le
previsioni censurate; e pur ribadendo che il doppio grado di
giurisdizione non forma oggetto di autonoma garanzia costituzionale -
la Corte, ha osservato come «l'inappellabilità - sancita
per entrambe le parti - delle sentenze di proscioglimento» si
prestasse «a sacrificare anche l'interesse dell'imputato,
segnatamente allorché il proscioglimento presupponga un
accertamento di responsabilità o implichi effetti
sfavorevoli». Profilo, questo, atto ad originare ulteriori dubbi
di costituzionalità, in quell'occasione non sottoposti,
peraltro, alla Corte stessa.
Nell’odierno frangente, in cui proprio il tema dianzi
indicato forma oggetto di scrutinio, non v'è dubbio che - al
fine di assicurare il pieno rispetto dei parametri costituzionali
evocati - la limitazione dei poteri di appello dell'imputato avverso le
sentenze di proscioglimento, sancita dal comma 2 del novellato articolo
593 Cpp, debba essere anch'essa rimossa: e debba essere rimossa - salvo
quanto si osserverà poco oltre - nei termini ampi richiesti
dalla Corte d'appello di Bari, con assorbimento dei petita più
ristretti formulati dagli altri due giudici rimettenti, calibrati sulle
ipotesi di specie.
Come già osservato in precedenza, difatti, la norma censurata -
accomunando nel medesimo regime situazioni tra loro fortemente
eterogenee - nega all'imputato, salvo il novum probatorio, un secondo
grado di giurisdizione di merito nei confronti delle sentenze di
proscioglimento, anche quando le stesse comportino una sostanziale
affermazione di responsabilità o attribuiscano, comunque, il
fatto al prosciolto, così da rendere configurabile un suo
interesse all'impugnazione; e ciò pur a fronte del
riconoscimento al pubblico ministero della facoltà di dolersi
nel merito della sentenza di condanna, la quale abbia solo parzialmente
recepito le richieste dell'accusa.
A ciò viene ad aggiungersi che, per effetto dell'intervento di
riequilibrio operato dalla sentenza 26/07 con riguardo all'ipotesi
delle sentenze totalmente sfavorevoli, il pubblico ministero si trova,
allo stato, a poter appellare incondizionatamente la sentenza di primo
grado - diversamente dall'imputato - in rapporto ad entrambi gli esiti
(proscioglimento e condanna).
Giova osservare ancora, sotto altro profilo, che - alla luce di un
orientamento giurisprudenziale che appare ormai consolidato, dopo
l'intervento delle sezioni unite della Corte di cassazione sul punto -
la legge 46/06 non ha inciso, in senso limitativo, sul potere di
appello della parte civile contro le sentenze di proscioglimento (al
riguardo, si veda anche l'ordinanza 32/07 di questa Corte). Ne consegue
che anche rispetto a detta parte si riscontra un'analoga sperequazione,
poiché la parte civile può appellare, a differenza
dell'imputato, tanto la pronuncia assolutoria, quanto - ove vi abbia
interesse - quella di condanna.
Tale assetto - palesemente asimmetrico - risulta lesivo sia del
principio di parità delle parti (articolo 111, comma 2, Cost.),
in quanto non appare sorretto - per quanto attiene ai rapporti tra
imputato e parte pubblica - da alcuna razionale giustificazione,
correlata al ruolo istituzionale del pubblico ministero o ad esigenze
di corretta e funzionale esplicazione della giustizia; sia dei principi
di eguaglianza e di ragionevolezza (articolo 3 Cost.), stante
l'evidenziata equiparazione di esiti decisori tra loro ampiamente
diversificati - quali quelli ricompresi nel genus delle sentenze di
proscioglimento - nel medesimo regime di inappellabilità da
parte dell'imputato. Il medesimo assetto si pone correlativamente in
contrasto con il diritto di difesa (articolo 24 Cost.), al quale la
facoltà di appello dell'imputato risulta collegata come
strumento di esercizio (si vedano, in quest'ultimo senso, oltre alla
sentenza 26/07, la sentenza 98/94 e le sentenze, sopra citate, relative
alle disposizioni del codice di rito abrogato).
La residua censura della Corte d'appello di Roma, relativa all'asserita
violazione del principio di ragionevole durata del processo, resta
assorbita.
6. Dalla declaratoria di illegittimità costituzionale vanno
escluse, peraltro, le sentenze di proscioglimento relative a
contravvenzioni per le quali potrebbe essere inflitta la sola pena
dell’ammenda.
Al riguardo, va infatti rilevato come - nel ripristinare, dopo il
rinvio della legge alle Camere da parte del Capo dello Stato, una sia
pur limitata possibilità di appello delle sentenze di
proscioglimento (quella legata alle nuove prove decisive):
possibilità che il testo originariamente approvato non
contemplava - il legislatore della legge 46/06 abbia omesso di
reintrodurre la previsione di cui al previgente articolo 593, comma 3,
seconda parte, Cpp, che dichiarava inappellabili le sentenze di
proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena
dell’ammenda o con pena alternativa. E ciò quantunque il
nuovo articolo 593, comma 3, Cpp continui a prevedere
l'inappellabilità delle sentenze di condanna relative a
contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola pena
dell'ammenda.
Un simile regime potrebbe avere - teoricamente - una giustificazione
ove si guardi al solo Pm, dal cui punto di vista il proscioglimento
è un esito maggiormente sfavorevole rispetto alla condanna non
congrua; ma non - per una ragione opposta - in relazione all'imputato.
Appare, infatti, palesemente irrazionale che quest'ultimo sia ammesso
ad appellare la sentenza che l’abbia prosciolto da una
contravvenzione punibile con la sola ammenda (ancorché senza un
pieno riconoscimento della sua innocenza), quando invece gli è
precluso in radice l'appello contro la sentenza che, dichiarandone la
responsabilità, abbia concretamente irrogato detta pena.
Occorre, dunque, evitare che la rimozione, con la presente sentenza,
della condizione posta dalla legge 46/06 all’appellabilità
delle sentenze di proscioglimento da parte dell’imputato, legata
alle nuove prove decisive, generalizzi l’anzidetta incongruenza
(circoscritta, attualmente, ad una ipotesi del tutto marginale, come
appunto quella delle nuove prove decisive). A tal fine la declaratoria
di incostituzionalità va limitata alle sentenze di
proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni per le
quali potrebbe essere inflitta, in concreto, la sola pena dell'ammenda
(ossia dalle contravvenzioni punite solo con detta pena o con pena
alternativa).
Tale soluzione appare maggiormente aderente alle linee generali del
sistema rispetto all'altra - in astratto alternativamente ipotizzabile
- di rimuovere, tramite lo strumento della declaratoria di
incostituzionalità in via consequenziale, la previsione del
comma 3 dell'articolo 593 Cpp, consentendo all'imputato di appellare
anche contro le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda;
questa seconda soluzione assumerebbe carattere marcatamente "creativo",
determinando un risultato - la caduta di ogni limite oggettivo
all’appello - privo di riscontro nel pregresso assetto
dell'istituto ed estraneo alla stessa voluntas legis. Si deve
escludere, infatti, che - al di là del difetto di coordinamento
normativo dianzi evidenziato - il legislatore della legge 46/06
intendesse innovare il regime anteriore, quanto alla sottrazione
all'appello delle sentenze relative alle contravvenzioni di minore
gravità. Militano in tal senso sia il mantenimento del limite
oggettivo all’appellabilità delle sentenze di condanna, di
cui al comma 3 dell’articolo 593 Cpp; sia il carattere, come
detto, del tutto marginale dell'ipotesi di appellabilità delle
sentenze di proscioglimento introdotta dopo il rinvio della legge alle
Camere da parte del Capo dello Stato; sia, infine, la circostanza che
la legge 46/06 aveva come obiettivo generale il contenimento, e non
già l’ampliamento, dell’area
dell’appellabilità.
7. L’articolo 1 della legge 46/06 va dichiarato, pertanto,
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, sostituendo
l’articolo 593 Cpp, esclude che l'imputato possa appellare contro
le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle
contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa,
fatta eccezione per le ipotesi previste dall'articolo 603, comma 2, del
medesimo codice, se la nuova prova è decisiva.
Correlativamente, va dichiarata l’illegittimità
costituzionale anche dell'articolo 10, comma 2, della citata legge
46/06, nella parte in cui prevede che l’appello proposto prima
dell’entrata in vigore della medesima legge dall'imputato, a
norma dell'articolo 593 Cpp, contro una sentenza di proscioglimento,
relativa a reato diverso dalle contravvenzioni punite con la sola
ammenda o con pena alternativa, sia dichiarato inammissibile.
La Corte - non potendo applicare l’articolo 27 della 87/53, per
la non omogeneità delle fattispecie - segnala tuttavia al
legislatore l’opportunità di eliminare la dissimetria di
poteri tra Pm e imputato, a svantaggio di quest'ultimo, escludendo
l’appellabilità, anche da parte del Pm, delle sentenze di
proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola ammenda o
con pena alternativa.
P.Q.M
La Corte Costituzionale riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell’articolo 1
della legge 46/06 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia
di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella
parte in cui, sostituendo l'articolo 593 Cpp, esclude che l'imputato
possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati
diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena
alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'articolo 603,
comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva;
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell'articolo
10, comma 2, della citata legge 46/06, nella parte in cui prevede che
l’appello proposto prima dell’entrata in vigore della
medesima legge dall'imputato, a norma dell'articolo 593 Cpp, contro una
sentenza di proscioglimento, relativa a reato diverso dalle
contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, sia
dichiarato inammissibile.