Camera Penale di Bologna "Franco Bricola"

Istanza di interpello ex art. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212


La sottoscritta Avv. Elisabetta Italia d’Errico, nata a Bologna il 26.11.1960 ed ivi domiciliata ai fini del presente procedimento in Via Castiglione n. 49 (Codice fiscale DRR TLS 60S66 A944Z), in proprio e quale Presidente della Camera Penale di Bologna ‘Franco Bricola’, espone quanto segue.

Come noto, dal 1 luglio 2002 è entrato in vigore il D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 («Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»), il quale, innovando parzialmente l’assetto normativo preesistente mediante semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti e soppressione di una serie di norme desuete, ha ordinato e armonizzato tutte le disposizioni concernenti le spese di giustizia.

L’art. 40 di detto decreto, intitolato «Determinazione di nuovi supporti e degli importi», ha espressamente rimesso ad un atto regolamentare – da emanarsi ai sensi dell’art. 17, II comma, legge n. 400/88 – la disciplina del c.d. diritto di copia e l’individuazione degli importi, vincolando questi ultimi ai costi del servizio e ai costi per l’incasso. Mentre la scelta del regolamento si inserisce nel contesto di un sistema volto ad agevolare l’abrogazione di norme di leggi previgenti, l’ancoraggio ai costi del servizio (già previsto nel processo tributario per le facoltà di cui all’art. 25, II comma, d. lgs. 546/92) è risultato funzionale al raggiungimento delle finalità del legislatore delegante: nell’ambito del riordino normativo si era, infatti, deciso di generalizzare tale criterio per consentire di calibrare gli importi dovuti in relazione alla natura e alla qualità del servizio reso al contribuente dall’amministrazione (cfr., sul punto, la Relazione governativa al Testo Unico).

L’art. 266 dello stesso decreto, intitolato genericamente «Raccordo», ha statuito che, in assenza del regolamento e sino alla sua emanazione, le copie vengono rilasciate previa riscossione dei diritti di cancelleria previsti dagli allegati 6, 7 e 8 degli artt. 267, 268 e 269 del Testo Unico, distinguendo, ai predetti fini, se il rilascio avviene con o senza certificato di conformità.

L’applicazione diretta della predetta normativa legislativa, in luogo di quella regolamentare, con adeguamento periodico degli importi ai sensi dell’art. 274 , T.U. 115/02, non ha, tuttavia, mutato la natura del diritto di copia, che rappresenta una tassa a carico del contribuente coinvolto in un procedimento penale (quale indagato-imputato ovvero persona offesa-parte civile), applicata secondo il principio della controprestazione, legata, cioè, ad una prestazione di un determinato servizio da parte dell’ente pubblico.

Subito dopo l’entrata in vigore del Testo Unico, al fine di agevolare le operazioni di rilascio di copie degli atti da parte degli uffici giudiziari di Bologna, l’Ordine degli Avvocati di quella città ha deciso – in accordo con i responsabili dei vari enti (Procura, Ufficio GIP, Tribunale, etc.) – di dotare i predetti uffici di proprie macchine fotocopiatrici munite di appositi contatori e funzionanti mediante schede magnetiche prepagate e ricaricabili. Lo stesso Ordine si è preoccupato della manutenzione e riparazione delle macchine, nonché del costante rifornimento di carta, toner e materiale di consumo.

Al fine di ovviare alla carenza di personale (che spesso comporta il trascorrere di intere giornate per l’estrazione di copia di atti in scadenza, a detrimento dei termini processuali), i legali che hanno necessità di svolgere tempestivamente il loro mandato difensivo (si pensi, ad esempio, agli incombenti dopo l’esecuzione di un’ordinanza custodiale ovvero dopo la notifica di un avviso ex art. 408 c.p.p.) possono, pertanto, rivolgersi all’ufficio preposto dall’Ordine (Fondazione Forense) per ottenere le predette schede. E, dopo aver corrisposto l’importo relativo al valore della ricarica, recarsi presso gli uffici giudiziari, farsi consegnare dal personale amministrativo il fascicolo di causa e, una volta avviato l’apposito contatore con la scheda prepagata, provvedere personalmente alla copiatura degli atti senza certificazione di conformità (ex art. 267, T.U. 115/02) e a proprie spese, calcolate ‘a scalare’ su detta scheda, con contestuale sgravio di attività per il personale giudiziario delle cancellerie e/o segreterie.

Nessun alternativa è, invece, prevista per il rilascio di copie autentiche di documenti ex art. 268, T.U. 115/02, rimesse all’esclusiva attività del personale amministrativo: in questo caso, i difensori interessati inoltrano la richiesta di rilascio di copie al competente ufficio mediante apposito modulo, sottoscritto dagli stessi ovvero dai loro delegati. Le copie, effettuate nei tempi e nei modi stabiliti da ciascun ufficio, vengono rilasciate dal personale addetto previa corresponsione del diritto di copia nella misura stabilita dalla tabella contenuta nella tabella 7 del decreto.
Di recente, a seguito di un’ispezione ordinaria presso gli uffici giudiziari bolognesi, l’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, con nota del 16.01.2009, ha precisato che il personale delle cancellerie e/o segreterie debba comunque provvedere alla riscossione dei diritti di copia previsti dall’art. 267 (senza certificazione di conformità), T.U. 115/02, secondo gli importi indicati nella tabella 6 del decreto, anche nel caso di rilascio di copia degli atti mediante la fotocopiatura degli stessi a cura e spese dei difensori.

Da allora i predetti uffici si sono uniformati al contenuto della nota e richiedono alla sottoscritta ed agli altri legali che curano personalmente la fotocopiatura degli atti necessari all’esercizio del mandato difensivo il pagamento dei diritti di copia anche per gli atti riprodotti ‘uso studio’, ossia senza la certificazione di conformità.

Orbene, l’esegesi sistematica del predetto decreto non consente una siffatta interpretazione. Come precisato, il pagamento del diritto di copia costituisce una vera e propria tassa che il contribuente corrisponde in ragione del servizio reso dal personale dell’amministrazione giudiziaria.

Per tali ragioni, la sottoscritta interpellante ritiene che, in assenza del servizio da parte dell’amministrazione, nulla debba essere dovuto all’ufficio e che, dunque, le copie degli atti effettuate dagli avvocati con fotocopiatori propri ed a spese proprie (cui vanno equiparate le attività di mera trascrizione manuale, di riproduzione fotografica, di duplicazione informatica mediante scanner, etc.) debbano essere rilasciate senza il pagamento dei diritti di copia di cui al citato art. 267, T.U. 115/02.

Con osservanza

Bologna, 5 giugno 2009

(Avv. Elisabetta d’Errico)

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