( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2000 e la legge di conversione nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2000 n. 50 )
Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della Legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2 in materia di giusto processo.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, che entra in vigore il 7 gennaio 2000;
Rilevato che l'articolo 2 della citata legge costituzionale rinvia alla legge ordinaria la disciplina dell'applicazione dei principi dettati dalla normativa costituzionale ai procedimenti penali in corso;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione al citato articolo 2, stabilendo le regole da applicare ai procedimenti penali in corso;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;
Emana il seguente decreto legge:
Articolo 1
1. Fino alla data di entrata in vigore della legge che disciplina l'attuazione dell'articolo 111 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, ed in applicazione dell'articolo 2 della stessa legge costituzionale, i principi di cui all'articolo 111 della Costituzione si applicano ai procedimenti in corso salve le regole contenute nei commi successivi.
2. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, sono valutate, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità.
3. Le dichiarazioni possono essere comunque valutate quando, sulla base di elementi concreti, verificati in contraddittorio, risulta che la persona è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché si sottragga all'esame.
4. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse.
5. Nell'udienza preliminare dei processi penali in corso nei confronti di imputato minorenne, il giudice, se ritiene di poter decidere allo stato degli atti, informa l'imputato della possibilità di consentire che il procedimento a suo carico sia definito in quella fase.
6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai procedimenti che proseguono con le norme del codice di procedura penale anteriormente vigente.
Articolo 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Si tratta ovviamente di una disciplina transitoria, ritenuta la necessità di una legge organica per attuare integralmente nel processo penale i nuovi principi costituzionali.
Le previsioni del decreto, in linea anche in questo con i motivi ispiratori dei lavori parlamentari, indicano, infine, con la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 1, la possibilità di utilizzare pienamente il contenuto delle dichiarazioni acquisite, a seguito di contestazioni, al fascicolo del dibattimento quando il soggetto si sia sottratto al contraddittorio perché a tanto indotto da violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità.
Le considerazioni già esposte relativamente all’urgenza impongono l’immediata entrata in vigore del decreto-legge, come stabilito dall’articolo 2.