(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 50 del 1° marzo 2000)
Legge
di conversione
Art.
1.
1.
Il decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per
l’attuazione dell’articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n.
2, in materia di giusto processo, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Modificazioni
apportate in sede di conversione al decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2
L’articolo
1 è sostituito dal seguente:
"Art.
1. – 1. Fino alla data di entrata in vigore della legge che disciplina
l’attuazione dell’articolo 111 della Costituzione, come modificato dalla
legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, ed in applicazione dell’articolo
2 della stessa legge costituzionale, i principi di cui all’articolo 111 della
Costituzione si applicano ai procedimenti in corso salve le regole contenute nei
commi successivi.
2.
Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera
scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’esame dell’imputato o del
suo difensore, sono valutate, se già acquisite al fascicolo per il
dibattimento, solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di
prova, assunti o formati con diverse modalità.
3. Le dichiarazioni possono essere comunque valutate quando, sulla base di
elementi concreti, verificati in contraddittorio, risulta che la persona è
stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra
utilità affinchè si sottragga all’esame.
4. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già
valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte
di cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al
momento delle decisioni stesse.
5. Nell’udienza preliminare dei processi penali in corso nei confronti di
imputato minorenne, il giudice, se ritiene di poter decidere allo stato degli
atti, informa l’imputato della possibilità di consentire che il procedimento
a suo carico sia definito in quella fase.
6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai procedimenti che
proseguono con le norme del codice di procedura penale anteriormente
vigente".