RELAZIONE
Come
è noto, tra le varie modifiche introdotte dalle recente
legge 16 dicembre 1999, n. 479 vi è anche una profonda rivisitazione
del giudizio abbreviato. In base alle nuove disposizioni previste dagli articoli
438 e seguenti del codice di procedura penale, il rito sopra richiamato offre
consistenti possibilità di sviluppi ed integrazioni probatorie, sia con
riferimento ad una richiesta condizionata da parte dell’imputato (art. 438,
comma 5), sia con riferimento alle ipotesi di integrazione probatoria
d’ufficio (art. 441, comma 5). La nuova strutturazione del rito, oltre a
rispondere a precisi inviti già formulati dal giudice delle leggi, mira altresì
a potenziarne significativamente la pratica; nondimeno, è agevolmente
prevedibile che la durata di tale tipologia di giudizio, proprio per non
connotarsi più come "allo stato degli atti", è destinata ad
estendersi in misura tanto più considerevole ove si tenga conto, altresì, del
fatto che anche gli impedimenti difensivi e dell’imputato trovano ora espressa
disciplina nell’ambito dell’udienza preliminare. Tale situazione appare
sostanzialmente incompatibile con il mantenimento di un regime dei termini di
custodia quale quello attualmente vigente, che riconnette la caducazione della
misura per esaurimento del termine di fase alla pronuncia di una decisione che,
per quanto qui interessa, può intervenire in tempi assai dilatati. Ciò rende
dunque necessario un intervento sulla disciplina di cui all’articolo 303 del
codice di procedura penale che riconnetta il decorso del nuovo termine di fase
al provvedimento ammissivo del rito abbreviato, sia pure con termini ridotti
rispetto a quelli previsti per il giudizio dibattimentale: per tale via, in
effetti, sembrano potersi scongiurare indesiderate ricadute sulle vicende de
libertate per effetto della nuova disciplina del giudizio abbreviato, senza che
ciò crei disarmonie di sistema, restando comunque ancorato il nuovo termine di
fase all’inizio di un "giudizio". Gli argomenti indicati rendono
necessario, poi, estendere le cause di sospensione dei termini di durata massima
della custodia cautelare previste dall’articolo 304 del codice di procedura
penale anche alla fase in cui si celebri il giudizio con il rito abbreviato.
La circostanza che la vigente disciplina in tema di decorrenza dei termini di custodia cautelare, connessa con la nuova disciplina del rito abbreviato, è tale da provocare certamente inopinate scarcerazioni di imputati anche per gravi delitti, pur se di entità numerica allo stato non quantificabile, è stata subito segnalata da numerosi uffici giudiziari ed evidenziata da gran parte degli studiosi del processo penale, così da rappresentarsi non come mera eventualità ma come fenomeno negativo sicuramente destinato a verificarsi in concreto; ciò realizza le condizioni di straordinaria necessità ed urgenza richieste dall’articolo 77 della Costituzione per intervenire con lo strumento del decreto-legge, ovverosia nell’unico modo idoneo a prevenire le conseguenze negative anzidette. Ulteriori ragioni di necessità ed urgenza rendono anche necessario un immediato intervento correttivo del quarto comma dell’articolo 13 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 che, in tema di estensione anche alle procure speciali conferite prima della data di entrata in vigore della legge della nuova regola che consente che all’autenticazione di esse provveda anche il difensore, contiene un richiamo al secondo comma della norma certamente errato perché inconferente, laddove il richiamo esatto doveva essere riferito al terzo comma, come risulta inequivocabilmente anche dal tenore dei lavori parlamentari al riguardo.