"Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia"
(approvato dal Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2000)
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Capo I
Nuove disposizioni sulla separazione dei processi e in materia di custodia cautelare
Il capo primo del presente provvedimento interviene su più istituti con l'obiettivo unitario di razionalizzare la disciplina inerente ai procedimenti nei confronti di imputati o di condannati per gravi reati che si trovino in stato di custodia cautelare e per i quali un ritardo nella trattazione dei procedimenti potrebbe comportare la rimessione in libertà per scadenza dei termini custodiali. In tale ottica si provvede, anzitutto, a modificare le norme che disciplinano la separazione dei procedimenti. E' ormai, infatti, esperienza acquisita che la celebrazione di processi nei confronti di un numero rilevante di imputati ne pregiudica la speditezza fino a determinare la scarcerazione di imputati nei cui confronti permangono concrete esigenze di cautela processuale e finale o addirittura condannati per reati particolarmente gravi a pene elevate. Per attenuare simili inconvenienti, si è proceduto a ridisegnare i poteri del giudice in materia di separazione dei processi eliminando il necessario consenso delle parti, ma introducendo, al contempo, i criteri che devono guidare l'esercizio del potere officioso, che vengono riconnessi alla necessità di evitare scarcerazioni ingiustificate e sostanzialmente determinate proprio dalla presenza di una pluralità consistente di imputati o di imputazioni. Tale essendo la funzionalità delle disposizioni in questione, l'affermazione di un potere non condizionato dalla volontà delle parti, bensì da criteri normativamente determinati, è soluzione sintonica con le caratteristiche degli interessi che si intendono tutelare; inoltre, la disposizione rende manifesta, in linea di principio, una "preferenza" normativa verso soluzioni che evitino eccessive "concentrazioni" processuali rendendo doverosa la separazione quando si verifichino condizioni che impongano una trattazione prioritaria. In conclusione, una volta disposta la separazione sulla scorta di una ritenuta "priorità", tale criterio deve poi produrre effetti sulla prosecuzione del procedimento fino alla sua definitiva conclusione.
La seconda norma del capo in esame detta disposizioni in materia di termini di fase e di proroga di tali termini. Il principio che si è voluto affermare è quello della possibilità di "trasferire" tempi custodiali risparmiati in una fase a quella successiva ovvero di "recuperare" mediante lo strumento delle proroghe "tempi" sottratti alla fase successiva, senza nessun aumento dei termini di custodia né complessivi né finali. In tal modo il periodo di proroga andrà ad incidere sulla durata della custodia cautelare nella fase successiva, pur rimanendo nell'ambito della fase nella quale sia stata disposta. Il risultato realizza una logica di forte "responsabilizzazione" del giudice, che è chiamato ad un impegno di maggiore consistenza nei confronti dei procedimenti con imputati detenuti al fine di evitare che possibili ritardi postumi possano determinare scarcerazioni indesiderate. Si è quindi ipotizzata, al fine di evitare di allungare - come già rammentato- i termini di fase e quelli complessivi o, ancora, il termine finale di custodia cautelare, un intervento sul meccanismo di proroga della custodia che lo rendesse applicabile in ambiti che, seppur temporalmente contenuti, siano processualmente più ampi di quelli attualmente previsti, con conseguente riverbero sul calcolo di cui al comma 4 dell'articolo 303 c.p.p., che va effettuato sui termini di fase e sulle proroghe eventualmente concesse o sui “recuperi” realizzati. Rimangono comunque ferme le disposizioni relative ai criteri di calcolo dei termini di custodia già normativamente fissati e, in particolare, la disciplina del “congelamento” prevista dall'articolo 297, comma 4 c.p.p., che quindi dovrà operare anche sui nuovi termini di fase come rideterminati per effetto delle proroghe o dei “residui”. Altrettanto autonomo e distinto rimane l'istituto della sospensione dei termini (art. 304 c.p.p.) che avrà un suo diverso ambito di operatività.
L'articolo 2, commi 5 e 6, interviene sul regime delle misure applicabili a seguito di scarcerazione per decorrenza dei termini. Il presupposto secondo il quale la scarcerazione per decorrenza dei termini, di regola, comporta il permanere delle esigenze cautelari (l'inversa ipotesi implicherebbe infatti una rimessione in libertà), rappresenta la linea ispiratrice di fondo degli interventi operati sull'art. 307 c.p.p. Nello specifico, si è modificato il primo comma della norma appena richiamata prescrivendo il dovere del giudice di applicare altre misure cautelari nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini, sempre che non siano venute meno le esigenze cautelari poste a base dell'originario provvedimento custodiale. Si è inoltre previsto che per i reati particolarmente gravi indicati dall'articolo 407, comma 2, lett. a, il giudice, nel disporre le misure cautelari di cui agli artt. 281, 282 e 283, possa applicarle cumulativamente. Il comma successivo disciplina invece la possibilità di ripristino della custodia carceraria quando l'imputato stia per darsi alla fuga, anziché quando si sia già dato alla fuga (secondo la previgente previsione).
Le successive disposizioni di modifica degli artt. 406 e 407 estendono la disciplina processuale di maggiore rigore anche alle più significative manifestazioni delittuose in tema di pedofilia e di violenza sessuale, attesa la loro particolare gravità, tanto più apprezzabile ove si considerino le condizioni di inferiorità e di vulnerabilità che di regola sono proprie delle parti offese. Segnatamente, l'obiettivo è quello di evitare discovery anticipate degli atti di indagine ovvero di raccordare le altre disposizioni processuali che fanno rinvio al citato art. 407 comma 2, lett. a, "arricchendone" i contenuti con i reati e per le ragioni già dette.
Le disposizioni di modifica degli artt. 533 e 544 c.p.p. si inseriscono nella logica di maggiore duttilità dello strumento della separazione dei processi, e, tenendo presente l'obiettivo di evitare ulteriori cause di incompatibilità che potrebbero determinarsi a seguito di una separazione anticipata dei processi, attribuisce al giudice il potere di "frazionare", contestualmente alla pronuncia del dispositivo o anche successivamente, purchè prima del deposito della sentenza, le posizioni processuali e, di riflesso, di sviluppare la motivazione della sentenza in funzione di quella separazione. Tale strumento consentirà l'accelerazione della definizione dei processi a carico di imputati in stato di custodia cautelare che potrebbero essere rimessi in libertà per decorrenza dei termini. L'articolo 5 consente l'applicazione -peraltro non discutibile in ragione del principio tempus regit actum- delle nuove disposizioni anche ai procedimenti in corso. Appare del pari chiaro che la proroga del termine custodiale, come introdotta dal novellato articolo 305 c.p.p., non potrà che operare con riferimento a termini ancora non scaduti al momento di entrata in vigore del presente decreto legge.
Capo II
Norme per la celebrazione dei processi per reati di particolare gravità
La disposizione relativa alle aule protette risolve le difficoltà segnalate circa la celebrazione di processi di criminalità organizzata a causa delle poche aule del genere disponibili ed alla necessità di consentire che i dibattimenti possano svolgersi in località diverse da quelle individuate sulla base delle normali regole sulla competenza territoriale. Il criterio innovativo che si introduce opera solo con riferimento ai delitti previsti dall'art. 51 comma 3-bis, laddove, per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, sia necessario l'utilizzo di aule protette e le stesse non siano disponibili in loco. Non si tratta di una deroga ai principi sulla competenza territoriale perché lo stesso giudice-persona fisica designato a svolgere il processo dovrà trasferirsi nel luogo ove è disponibile l'aula protetta come già attualmente avviene quando il collegio si sposta altrove per sentire un teste. La procedura attribuisce al Presidente della Corte di Appello interessata il potere di emettere il provvedimento qualora lo spostamento del giudice debba avvenire all'interno del distretto su proposta del Presidente del Tribunale; tale meccanismo tiene ovviamente conto del fatto che è quella autorità ad essere "garante" degli aspetti della sicurezza delle sedi giudiziarie del distretto. Nel caso di utilizzo di aule protette collocate fuori dal distretto, peraltro, il provvedimento viene adottato su indicazione del Ministero della Giustizia al fine di assicurare una congrua valutazione in ordine alla disponibilità ed alla rapida individuazione della struttura in distretti diversi, che non si risolva in un "aggravio" per il luogo ove il processo dovrà essere celebrato.
Capo III
Interpretazione autentica dell'articolo 442 comma 2 del codice di procedura penale e disposizioni in materia di giudizio abbreviato nei processi per i reati puniti con l'ergastolo.
La nuova disciplina del giudizio abbreviato introdotta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, che ha previsto l'ammissibilità di tale rito anche per i reati puniti con la pena dell'ergastolo, ha posto rilevanti problemi applicativi in relazione ai processi concernenti più reati contestati al medesimo imputato, dei quali almeno uno sia punito con l'ergastolo.
In particolare, nella nuova normativa non emerge con chiarezza come debba essere determinata, nelle ipotesi di concorso di reati o in quella di reato continuato, la pena sulla quale operare la diminuente per la scelta del rito abbreviato.
Al riguardo, sono emerse diverse opzioni interpretative.
Secondo una prima soluzione, la riduzione prevista dall'articolo 442 del codice di procedura penale dovrebbe operare sulla pena inflitta per ciascun reato, solo successivamente applicandosi le norme sul concorso, di cui all'articolo 72 e seguenti del codice penale.
Pertanto, nell'ipotesi di cumulo tra due o più pene di trenta anni di reclusione - derivanti dalla preventiva applicazione della diminuente premiale per ciascun delitto punito con l'ergastolo – la pena finale sarebbe costituita dall'ergastolo.
Ugualmente, in caso di concorso formale o di reato continuato, se la violazione più grave è punita con l'ergastolo – sostituito con la pena di trenta anni di reclusione ex articolo 442 del codice di procedura penale - la pena concretamente applicata diverrebbe, ai sensi dell'articolo 73 del codice penale, nuovamente l'ergastolo se l'aumento di pena per i reati satellite non è inferiore a ventiquattro anni di reclusione.
In senso contrario, si è sostenuto che sarebbero da applicare dapprima le disposizioni sul concorso dei reati e solo successivamente, sulla pena così risultante, andrebbe operata la diminuzione per la scelta del rito.
Accogliendo tale seconda ricostruzione, tuttavia, si profilano difficoltà applicative di non facile soluzione.
Infatti, effettuato anzitutto il cumulo delle pene inflitte per i singoli reati e laddove la pena risultante sia, ai sensi dell'articolo 72 del codice penale, l'ergastolo con isolamento diurno, il giudizio abbreviato potrebbe ritenersi inammissibile, mancando nell'articolo 442 del codice di procedura penale un espresso riferimento alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno.
A tale proposito, si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha, anche di recente, ritenuto che l'ergastolo con isolamento diurno costituisca una vera e propria sanzione penale (ex plurimis, v. Sez. I, 30 settembre 1993, Cappai).
Al contrario, si potrebbe sostenere che alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno debba sempre essere sostituita, in sede di giudizio abbreviato, quella di trenta anni di reclusione.
Tale soluzione, probabilmente maggiormente conforme al dettato normativo, appare tuttavia foriera di gravi conseguenze.
Si determinerebbe infatti l'appiattimento verso il basso della sanzione applicabile in caso di concorso di reati o di reato continuato, relativa a gravissimi delitti.
Inoltre, tale disciplina verrebbe ad equiparare, in modo del tutto irragionevole, il trattamento sanzionatorio applicabile ad un solo delitto punito con l'ergastolo rispetto a quello relativo ad una serie, virtualmente illimitata, di delitti punibili con l'ergastolo.
Il presente decreto intende fornire una soluzione a tali questioni che, senza eliminare la possibilità di ricorrere al giudizio abbreviato, quale che sia il numero e la natura delle imputazioni, chiarisca nel contempo quale pena debba essere applicata nelle ipotesi di concorso di reati e di reato continuato.
All'articolo 7 si stabilisce, con una norma di natura interpretativa, che il riferimento alla pena dell'ergastolo, di cui al secondo comma dell'articolo 442 del codice di procedura penale, deve intendersi come relativo all'ergastolo senza isolamento diurno.
In secondo luogo, si stabilisce che qualora, in caso di concorso di reati o di continuazione, risulti irrogabile la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, la scelta del rito abbreviato comporta la sostituzione della stessa con l'ergastolo.
L'articolo 8, infine, detta una disciplina transitoria relativa ai processi penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, tratta direttamente dal testo del disegno di legge n. 4737 recentemente approvato dal Senato in prima lettura.
Capo IV
Disposizioni urgenti in tema di durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale
L'articolo 9 è volto a rendere possibile l'utile proseguimento delle indagini per un periodo non superiore a cinque anni nei confronti di soggetti indagati per i reati di devastazione, saccheggio e strage (Artt. 285 e 422 c.p.p) , commessi prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.
Benché le indagini connesse a tali tipi di delitti si presentino, in generale, non semplici, la norma proposta, attraverso il riferimento alla previsione della lettera b del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale, limita la sua operatività alle sole notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità dei fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese. Ulteriore limite che rende eccezionale la previsione, e tale dunque da non rendere né necessario né opportuno introdurre modifiche al codice di procedura penale, è costituito dal fatto che il termine introdotto con il presente provvedimento opera solo ove le indagini riguardino delitti commessi prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e, cioè, prima del 24 ottobre 1989. Infatti per i medesimi reati commessi successivamente continuerà a trovare applicazione il termine di due anni previsto per le indagini concernenti tali reati dal comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale.
La caratteristica disciplina che si introduce per i reati di devastazione , saccheggio e strage compiuti prima all'entrata in vigore del DPR 22 settembre 1988 n.447 si giustifica considerando le peculiarità derivanti da investigazioni che, iniziate quando vigevano diversi meccanismi di acquisizione probatoria, si sono poi rimodulate sulle base delle nuove norme processuali.
I casi che ricadranno nell'ambito della normativa, infatti, sono quelli per i quali non si è continuato a procedere seguendo le norme del vecchio rito; casi che, pertanto, hanno scontato una successione nei meccanismi di acquisizione degli elementi di indagine che non ha giovato alla speditezza.
Delle segnalate esigenze il legislatore si è, peraltro, già fatto carico prevedendo dapprima con l'articolo 1 della legge n.336/98 un primo slittamento da due a tre anni dei termini massimi per le indagini relative ai delitti sopra indicati, e con il decreto legge 27 settembre 1999, n. 330, convertito in legge 23 novembre 1999, n. 438, un ulteriore slittamento fino a quattro anni. Il presente decreto legge si limita, dunque, ad ampliare quel termine cui più volte si è fatto riferimento, riproponendo, per ogni altro aspetto, la formulazione della legge citata. Tanto appare necessario ed urgente in quanto non sono cessate quelle esigenze poste a fondamento del precedente intervento del legislatore. Si consideri, infatti, che tra i procedimenti interessati alla proroga dei termini proposta vi è quello concernente la strage di Brescia in relazione al quale, come indicato dagli uffici giudiziari interessati, è imminente la temuta scadenza dei termini in questione. L'imminenza della scadenza, l'imprescindibile esigenza, pure segnalata dagli inquirenti, di proseguire ulteriormente le indagini in relazione alla raccolta di ulteriori elementi emersi di recente e definiti importantissimi, fondano di per sé quelle ragioni di urgenza che legittimano l'inclusione della disposizione in esame nel presente provvedimento.
Capo V
Modifica dell'articolo 656 del codice di procedura penale e dell'Ordinamento penitenziario
Gli esperti e gli operatori del settore hanno segnalato da tempo la necessità di intervenire urgentemente sulla disciplina dell'articolo 656 del codice di procedura penale in materia di esecuzione delle pene detentive che, nel testo introdotto dall'articolo 1 della legge 27 maggio 1998, n. 165, al comma 5 prevede che, nelle ipotesi in cui il condannato potrebbe godere di taluni benefici in considerazione dell'entità della pena detentiva da espiare, debba essergli consegnato personalmente l'ordine di esecuzione con relativo decreto di sospensione della stessa e, dal momento della consegna, decorrano i termini per il prosieguo della procedura, la cui definizione è sempre necessaria per dare concretamente inizio all'esecuzione.
La circostanza che la comunicazione al condannato dei provvedimenti ricordati debba necessariamente avvenire mediante consegna, e quindi personalmente, e non con le normali procedure di notifica ha comportato oggettivamente un'enorme difficoltà operativa costituita dalla frequente impossibilità di reperire rapidamente l'interessato, con i conseguenti e giuridicamente inevitabili ritardi che hanno spesso procrastinato ingiustamente l'inizio dell'esecuzione della pena, in tutti i casi in cui la richiesta di benefici non sia stata in seguito accolta.
Sono attualmente pendenti alcuni disegni di legge in materia che tendono a risolvere il problema evidenziato, nel quadro di una rivisitazione complessiva della disciplina dell'istituto; in attesa della definizione dell'iter parlamentare relativo a tali proposte, è peraltro misura urgente provvedere quantomeno alla sostituzione della “consegna” con la “notifica” come mezzo ordinario di comunicazione al condannato dell'ordine di esecuzione e del decreto di sospensione, correttivo minimo che accomuna sostanzialmente tutti i progetti di riforma cui si è fatto cenno.
Con riferimento specifico alla materia dell'Ordinamento penitenziario, invece, alla luce dei più recenti accertamenti giudiziari, appare urgente inserire tra le fattispecie criminose alle quali è applicabile il più grave regime detentivo previsto dall'articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 anche le ipotesi di reato associativo realizzato per commettere i più gravi delitti contro i minori previsti dalle parti del codice penale che concernono la tutela della libertà individuale e della libertà personale.
Capo VI
Proroga e modifica delle disposizioni in materia di applicazione dell'articolo 41 bis dell'Ordinamento Penitenziario e di videoconferenze
L'articolo 41 bis, secondo comma, dell'Ordinamento penitenziario previsto dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, che consente la sospensione totale o parziale delle regole di trattamento per taluni detenuti in caso di gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, fu introdotto dall'articolo 19 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in via temporanea, e non ha mai perso tale carattere sia pur passando attraverso successive proroghe legislative.
L'esperienza di ormai otto anni di applicazione, anche alla luce della permanenza nel nostro Paese di particolari livelli di pericolosità della criminalità organizzata, dimostra innanzitutto che l'esigenza ad esso sottesa non può più essere ragionevolmente considerata emergenziale ma fisiologica, e la disciplina relativa non può pertanto mantenere carattere temporaneo ma occorre che divenga definitiva, perlomeno finchè le condizioni sociali e gli accertamenti giudiziari non forniranno concrete dimostrazioni di scemata pericolosità del fenomeno criminale a livello nazionale.
In attesa dell'approvazione da parte del Parlamento (dinanzi al quale pendono alcuni disegni di legge in materia) di un testo normativo che definisca nei dettagli la nuova disciplina a regime dei trattamenti detentivi speciali, è peraltro indifferibile prevedere quantomeno la proroga urgente dell'attuale disciplina dell'articolo 41 bis, secondo e terzo comma, dell'Ordinamento penitenziario fino al 31 dicembre 2002, conformemente a quanto previsto in un disegno di legge il cui testo è stato recentemente approvato dalla Commissione Giustizia della Camera.
Analoga proroga, con un minimo aggiustamento, per il medesimo periodo di tempo deve adottarsi per la disciplina delle videoconferenze introdotta dalla legge 7 gennaio 1998, n. 11, anch'essa in via temporanea, e collegata funzionalmente sotto tale aspetto alla normativa di cui all'articolo 41 bis anzidetto dall'articolo 1 della legge 26 novembre 1999, n. 446. Anche tale materia merita una definizione normativa più ampia e permanente, considerata l'indiscutibile utilità dello strumento, che è prevista in alcuni disegni di legge pendenti in Parlamento.
Capo VII
Norme in materia di applicazione di particolari strumenti tecnici di controllo alle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari e ai condannati in stato di detenzione domiciliare
Un più significativo ricorso alle misure alternative alla detenzione ed a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere può essere influenzato negativamente dalla comprensibile preoccupazione della loro ridotta efficacia a causa di un inadeguato livello di controllo sull'adempimento delle prescrizioni ad esse connesse. Il problema è di grande evidenza e si connette strettamente con l'esigenza di ottimizzare l'impegno delle forze di polizia impiegate nella verifica del rispetto delle prescrizioni imposte ai soggetti ad esse sottoposti. E', del resto, avvertita l'esigenza che il ricorso alla permanenza in carcere, anche per i riflessi sul delicato problema del sovraffollamento degli istituti, costituisca ciò a cui è possibile pervenire solo quando altri mezzi per conseguire gli scopi voluti siano preclusi.
La ponderazione dei fattori indicati, non disgiunta dalla considerazione delle possibilità ora offerte dalla tecnologia, impone di considerare favorevolmente il ricorso a meccanismi di controllo elettronico dei destinatari delle misure diverse dalla permanenza in carcere, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni loro imposte. Né il ricorso a forme di “monitoraggio elettronico”, ovvero di altri meccanismi che consentano la verifica a distanza dell'adempimento degli obblighi, deve temersi possano conculcare diritti non comprimibili. Se è vero, infatti, che il rispetto della vita privata e familiare rappresenta un contenuto eminente dei diritti riconosciuti dalla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, tuttavia proprio l'articolo 8 della Convenzione che tali diritti fonda, legittima, al comma 2, l'ingerenza dell'autorità pubblica con misure previste dalla legge quando ciò sia necessario alla difesa, tra l'altro, dell'ordine e alla prevenzione dei reati.
A definire i presupposti per l'impiego delle varie tecnologie è destinato il Capo VII del presente decreto legge, che tra essi contempla il consenso dell'interessato come condizione senza la quale non può farsi luogo al controllo elettronico per accertare la presenza o l'assenza del soggetto nel luogo specifico ove ha l'obbligo di trattenersi. Non si tratta, dunque, di creare nuove misure alternative alla detenzione o alla custodia cautelare in carcere quanto, piuttosto, di disciplinare un nuovo strumento di controllo applicabile, nei casi in cui ciò sia possibile, alle misure esistenti.
Si ritiene congruo che, per le implicazioni sottese alla valutazione dell'impiego del peculiare meccanismo di controllo, la decisione circa il suo impiego sia riservato all'autorità giudiziaria, e, anche in considerazione dello stato attuale dell'evoluzione tecnica, appare preferibile per il momento limitare il suo impiego alle sole misure alternative alla detenzione, sia cautelari che definitive, che non prevedano fisiologicamente mobilità sul territorio della persona ad esse sottoposta, e quindi agli arresti domiciliari ed alla detenzione domiciliare.
Con riferimento al contenuto concreto dell'intervento legislativo che si propone, si deve osservare innanzitutto che l'articolo 16 inserisce in via generale tra i criteri di scelta delle misure anche l'efficacia presumibile delle possibili modalità di controllo imposte alle prescrizioni che definiscono in concreto il contenuto delle misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, che è immanente ad ogni valutazione del giudice in materia ma che, finora, non è mai stato normativamente precisato.
La medesima norma prevede i presupposti, la procedura e l'ambito di applicazione di strumenti di controllo dell'esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari mediante mezzi elettronici o comunque tecnici, stabilendo, tra l'altro, la necessità del consenso della persona che ad essi sia sottoposta e la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia in carcere in caso di mancato consenso, chiarendo come la disciplina descritta valga sia in caso di applicazione ab origine degli arresti domiciliari, sia nel caso in cui essi sostituiscano la custodia cautelare in carcere. E' espressamente imposto all'imputato l'obbligo di agevolare l'applicazione concreta dei mezzi di controllo all'adozione dei quali abbia prestato il consenso.
I commi 3 e 4 dell'art. 16, che integrano rispettivamente gli articoli 276 e 284 del codice di procedura penale, in correlazione alla prevedibile maggiore applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari in luogo di quella più gravosa della custodia in carcere, dovuta alla più efficace possibilità di controllo fornita dai mezzi elettronici, irrigidisce le conseguenze della trasgressione alle prescrizioni imposte alla sua esecuzione.
L'articolo 17 introduce anche per la misura alternativa della detenzione domiciliare prevista dall'articolo 47 ter dell'ordinamento penitenziario, una normativa relativa ai sistemi di controllo elettronico corrispondente nei connotati essenziali a quella già descritta.
L'articolo 18 prevede una nuova fattispecie delittuosa per chi altera o manomette il funzionamento degli strumenti elettronici di controllo, o comunque si sottrae fraudolentemente alla loro applicazione.
L'articolo 19, infine, stabilisce che i tipi e le caratteristiche di questi ultimi, nonché le modalità per la loro installazione e il loro uso, siano fissate con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Giustizia.
Capo VIII
Norme sull'ordinamento giudiziario e sul personale amministrativo
L'art. 5, comma 2-bis, della legge 16 dicembre 1999, n.479 ha modificato l'art.15 della legge 21 novembre 1991, n.374 ed ha introdotto a favore del giudice di pace coordinatore dell'ufficio una espressa indennità quale riconoscimento delle funzioni di coordinamento dallo stesso esercitate negli uffici cui siano assegnati più giudici.
Secondo l'espressione della legge -“ al coordinatore spetta un'indennità di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni”- la indennità mensile può essere corrisposta solo allorquando si sia in presenza di un effettivo esercizio delle relative funzioni di coordinatore e che, quindi, presupposto della indennità sia la effettiva assegnazione all'ufficio di più giudici da coordinare.
E' innegabile, però, che l'attività di coordinamento trovi espressione, anche a prescindere dalla effettiva copertura dell'organico dell'ufficio, con la direzione del personale amministrativo nonché attraverso compiti di rappresentanza e rapporti con i dirigenti degli altri uffici giudiziari, tanto più ove si consideri che si tratta di risorse destinate appunto a più giudici onorari (anche se per posti ancora non coperti) e che la nomina del coordinatore sarà in genere la regola posto che non vi sono uffici ove è prevista la presenza in organico di un solo giudice.
Appare utile, anche al fine di eliminare un contenzioso in parte già avviato in sede giudiziaria, riconoscere l'indennità a tutti i giudici nominati coordinatori pur se addetti ad uffici nei quali, per vari motivi, non risultino già assegnati e/o comunque presenti altri giudici. Si tratta attualmente di 247 uffici, destinatari a ridursi considerevolmente di numero nei prossimi mesi man mano che il Consiglio Superiore della Magistratura procederà alla copertura dei posti vacanti.
Con decreto 22 novembre 2000 del Ministro della Giustizia sono state apportate modifiche alle piante organiche degli uffici dei giudici di pace con aumento degli organici degli uffici del distretto di Napoli. Le ragioni a sostegno della variazione sono da rinvenirsi nella riscontrata gravosità dei carichi di lavoro degli uffici compresi nel distretto di Napoli.
Per far fronte all'urgente copertura dei nuovi posti creati negli uffici del distretto di Napoli, pari a 229, si rende necessario, per le stesse ragioni, prevedere una norma espressa che, in deroga alle ordinarie procedure di copertura dei posti resisi vacanti e che, nella fattispecie, è conseguente all'istituzione di nuovi posti di organico, consenta di provvedere alla immediata nomina dei nuovi giudici di pace utilizzando le domande di nomina già presentate per i posti del distretto di Napoli a seguito dell'avviso di copertura di cui al decreto ministeriale 3 dicembre 1998 pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n.95 del 4 dicembre 1998.
Con riferimento all'indicato bando, infatti, risultano presentate domande in eccesso rispetto ai posti all'epoca esistenti, già istruite dal Consiglio giudiziario di Napoli e sulle quali il Consiglio superiore della magistratura è in grado di provvedere con immediatezza.
Le procedure di nomina e conferma dei giudici onorari di tribunale, così come disciplinate dalla normativa in vigore (artt.42 ter e seguenti del r.d. 30 gennaio 1941, n.12), a causa dell'elevato numero dei posti da coprire e delle domande presentate, non sempre consentono di raggiungere la loro definizione in tempi tali da consentire una effettiva continuità di presenza dei giudici onorari negli uffici di tribunale.
Al fine di ovviare a tale inconveniente si prevede da un lato una proroga delle funzioni del giudice onorario in servizio sino al termine della procedura di conferma nell'incarico e dall'altro una durata dell'incarico con determinazione di una data unica di decorrenza della nomina così da agevolare, a regime, il rinnovo e la sostituzione dei giudici onorari di tribunale.
Per i vice-procuratori onorari non è necessaria alcuna norma di adeguamento in quanto l'art.71 r.d. 12/41 richiama integralmente le norme per i giudici onorari di tribunale.
Il crescente allarme sul fenomeno delle scarcerazioni per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare rende indispensabile far ricorso a tutti gli strumenti in possesso della amministrazione per favorire lo svolgimento dei processi in cui risultano imputati persone in stato di custodia cautelare.
A tal fine appare utile incentivare la mobilità dei magistrati anche attraverso l'istituto della applicazione in distretto diverso da quello in cui si esercitano le funzioni. Allo stato dell'attuale normativa, i magistrati che ottengono un provvedimento di applicazione extradistrettuale non acquisiscono alcun particolare beneficio pur dovendosi spostare a notevole distanza dal luogo di residenza e dal proprio posto di lavoro. Agli stessi, infatti, è riconosciuto dalla legge solo l'ordinario trattamento economico di missione mentre limitati benefici giuridici nei tramutamenti successivi sono previsti solo dalla circolare del Consiglio superiore della magistratura.
La disposizione introdotta si propone di estendere a tutti i magistrati applicati in distretto diverso da quello di servizio il trattamento riconosciuto ai magistrati trasferiti in sedi dichiarate disagiate dalla legge n.133 del 1998 nei limiti in cui gli stessi sono compatibili con il regime dell'applicazione. Si propone, pertanto, di corrispondere, limitatamente al solo periodo di effettiva applicazione, una diaria di importo doppio rispetto alla ordinaria diaria giornaliera, così come determinata dall'art.2 della legge n.133/1998, nonché il riconoscimento di una maggiorazione dell'anzianità di servizio, ai soli fini del primo tramutamento successivo, per ogni mese di servizio trascorso nella sede di applicazione.
In alcune sedi giudiziarie è stato segnalato che, in gravosi processi di criminalità organizzata, il numero degli imputati, delle imputazioni e dei testimoni, oltre alle esigenze dei difensori, impongono un calendario di udienza che non assicura che gli stessi processi possano definirsi entro il periodo massimo di applicazione del magistrato componente il collegio.
La conseguenza inevitabile della mancata definizione del processo, nel termine di due anni previsto dalla legge come durata massima della applicazione, è la vanificazione dell'attività processuale compiuta sino a quella data con i conseguenti effetti di caducazione dell'attività dibattimentale svolta e di rinnovazione della gran parte di essa.
Al fine di scongiurare tale pericolo, che riguarda pochi ma importanti processi, si propone di introdurre una modifica nell'attuale art.110 Ord. Giud. nel senso di consentire che la applicazione possa durare fino ad un massimo di tre anni, in presenza di casi di eccezionale rilevanza da valutarsi ad opera del Consiglio superiore della magistratura, e limitatamente ai procedimenti di maggiore allarme sociale previsti dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.
L'amministrazione della giustizia è investita di una serie di riforme che richiedono un profondo rinnovamento del modello organizzativo degli uffici, a cui è funzionale l'adeguamento delle piante organiche. La revisione degli organici dell'amministrazione della giustizia ha bisogno di strumenti agili e flessibili per poter procedere con ogni rapidità possibile alla strutturazione di un nuovo ed efficiente sistema di organizzazione, che abbisogna di diverse e più qualificate professionalità. Per tal motivo si ritiene necessario che a ciò si provveda con lo strumento più rapido, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, invece che con regolamento governativo.
La norma, del resto, configura una anticipazione, per l'amministrazione della giustizia, della modificazione all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, prevista in via generale dall'art. 1 del disegno di legge atto Camera n. 6561/bis.