Decreto legge 5 aprile 2001, n.98

Modifica dei termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti taluni delitti contro la personalita' dello Stato
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001)

(conv. in lex  da Legge 14 maggio 2001, n.196 in G. U. n. 121 del 26 maggio 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere con lo strumento della decretazione d'urgenza, anche in considerazione dell'attuale stato di scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, alla modifica degli articoli 406 e 407 del codice di procedura penale relativamente ai termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti taluni delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione, al fine di evitare pregiudizi alle investigazioni volte all'accertamento di gravi delitti contro la personalita' dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della 
giustizia;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
1. Nell'articolo 406, comma 5-bis, del codice di procedura penale, le parole: "e 
nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 7-bis", sono sostituite dalle parole: "e 
nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 4 e 7-bis.".

2. Nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice di procedura penale, 
dopo le parole: "o nel massimo a dieci anni", sono inserite le parole: ", nonche' 
delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale;".

Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 5 aprile 2001

CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fassino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Fassino

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