Art. 1.
(Delega)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative, la disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, nonché nuove norme sulla procedura per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui all’articolo 12.
2. La riforma, nel rispetto ed in
coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai princìpi e ai criteri
direttivi previsti dalla presente legge, realizzerà il necessario coordinamento
con le altre disposizioni vigenti, ivi comprese quelle in tema di crisi
dell’impresa, novellando, ove possibile, le disposizioni del codice civile.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro delle attività produttive.
4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento, perchè sia
espresso il parere entro il termine di sessanta giorni dalla data della
trasmissione; decorso tale termine i decreti sono emanati, anche in mancanza del
parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo
spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di
quest’ultimo è prorogata di novanta giorni.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel
rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con
la procedura di cui al comma 4.
Art. 2.
(Princìpi generali in materia
di società di capitali)
1. La riforma del sistema delle società di capitali di cui ai capi V, VI, VII, VIII e IX del titolo V del libro V del codice civile e alla normativa connessa, è ispirata ai seguenti princìpi generali:
a) perseguire l’obiettivo prioritario di favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese, anche attraverso il loro accesso ai mercati interni e internazionali dei capitali;
b)
valorizzare il carattere imprenditoriale delle società e definire con chiarezza
e precisione i compiti e le responsabilità degli organi sociali;
c) semplificare la disciplina delle
società, tenendo conto delle esigenze delle imprese e del mercato
concorrenziale;
d) ampliare gli ambiti
dell’autonomia statutaria, tenendo conto delle esigenze di tutela dei diversi
interessi coinvolti;
e) adeguare la disciplina dei modelli
societari alle esigenze delle imprese, anche in considerazione della
composizione sociale e delle modalità di finanziamento, escludendo comunque
l’introduzione di vincoli automatici in ordine all’adozione di uno specifico
modello societario;
f) nel rispetto dei princìpi di
libertà di iniziativa economica e di libera scelta delle forme organizzative
dell’impresa, prevedere due modelli societari riferiti l’uno alla società a
responsabilità limitata e l’altro alla società per azioni, ivi compresa la
variante della società in accomandita per azioni, alla quale saranno
applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di società per
azioni;
g) disciplinare forme partecipative di
società in differenti tipi associativi, tenendo conto delle esigenze di tutela
dei soci, dei creditori sociali e dei terzi;
h) disciplinare i gruppi di società
secondo princìpi di trasparenza e di contemperamento degli interessi coinvolti.
Art. 3.
(Società a responsabilità limitata)
1. La riforma della disciplina della società a responsabilità limitata è ispirata ai seguenti princìpi generali:
a) prevedere un autonomo ed organico complesso di norme, anche suppletive, modellato sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci;
b)
prevedere un’ampia autonomia statutaria;
c) prevedere la libertà di forme
organizzative, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi.
2. In particolare, la riforma è
ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) semplificare il procedimento di
costituzione, confermando in materia di omologazione i princìpi di cui
all’articolo 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340, nonché eliminando gli
adempimenti non necessari, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti
con i terzi e di tutela dei creditori sociali precisando altresì le modalità
del controllo notarile in relazione alle modifiche dell’atto costitutivo;
b)
individuare le indicazioni obbligatorie dell’atto costitutivo e determinare la
misura minima del capitale in coerenza con la funzione economica del modello;
c) dettare una disciplina dei
conferimenti tale da consentire l’acquisizione di ogni elemento utile per il
proficuo svolgimento dell’impresa sociale, a condizione che sia garantita
l’effettiva formazione del capitale sociale; consentire ai soci di regolare
l’incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte
contrattuali;
d) semplificare le procedure di
valutazione dei conferimenti in natura nel rispetto del principio di certezza
del valore a tutela dei terzi;
e) riconoscere ampia autonomia
statutaria riguardo alle strutture organizzative, ai procedimenti decisionali
della società e agli strumenti di tutela degli interessi dei soci, con
particolare riferimento alle azioni di responsabilità;
f) ampliare l’autonomia statutaria
con riferimento alla disciplina del contenuto e del trasferimento della
partecipazione sociale, nonché del recesso, salvaguardando in ogni caso il
principio di tutela dell’integrità del capitale sociale e gli interessi dei
creditori sociali; prevedere, comunque, la nullità delle clausole di
intrasferibilità non collegate alla possibilità di esercizio del recesso;
g) disciplinare condizioni e limiti
per l’emissione e il collocamento di titoli di debito presso operatori
qualificati, prevedendo il divieto di appello diretto al pubblico risparmio,
restando esclusa in ogni caso la sollecitazione all’investimento in quote di
capitale;
h) stabilire i limiti oltre i quali è
obbligatorio un controllo legale dei conti;
i) prevedere norme inderogabili in
materia di formazione e conservazione del capitale sociale, nonché in materia
di liquidazione che siano idonee a tutelare i creditori sociali consentendo, nel
contempo, una semplificazione delle procedure.
Art. 4.
(Società per azioni)
1. La disciplina della società per azioni è modellata sui princìpi della rilevanza centrale dell’azione, della circolazione della partecipazione sociale e della possibilità di ricorso al mercato del capitale di rischio. Essa, garantendo comunque un equilibrio nella tutela degli interessi dei soci, dei creditori, degli investitori, dei risparmiatori e dei terzi, prevederà un modello di base unitario e le ipotesi nelle quali le società saranno soggette a regole caratterizzate da un maggiore grado di imperatività in considerazione del ricorso al mercato del capitale di rischio.
2. Per i fini di cui al comma 1 si prevederà:
a)
un ampliamento dell’autonomia statutaria, individuando peraltro limiti e
condizioni in presenza dei quali sono applicabili a società che fanno ricorso
al mercato del capitale di rischio norme inderogabili dirette almeno a:
1) distinguere il controllo sull’amministrazione dal controllo contabile
affidato ad un revisore esterno;
2) consentire l’azione sociale di
responsabilità da parte di una minoranza dei soci, rappresentativa di una quota
congrua del capitale sociale idonea al fine di evitare l’insorgenza di una
eccessiva conflittualità tra i soci;
3) fissare congrui quorum per le
assemblee straordinarie a tutela della minoranza;
4) prevedere la denunzia al tribunale, da parte dei sindaci o, nei casi di cui
al comma 8, lettera d), numeri 2) e
3), dei componenti di altro organo di controllo, di gravi irregolarità
nell’adempimento dei doveri degli amministratori;
b) un assetto organizzativo idoneo a promuovere l’efficienza e la correttezza della gestione dell’impresa sociale;
c)
la determinazione dei limiti, dell’oggetto e dei tempi del giudizio di
omologazione, confermando i princìpi di cui all’articolo 32 della legge 24
novembre 2000, n. 340;
d) che nell’atto costitutivo non sia
richiesta l’indicazione della durata della società;
e) che sia consentita la costituzione
della società da parte di un unico socio, prevedendo adeguate garanzie per i
creditori.
3. In particolare, riguardo alla
disciplina della costituzione, la riforma è diretta a:
a) semplificare il procedimento di
costituzione, nel rispetto del principio di certezza e di tutela dei terzi,
indicando il contenuto minimo obbligatorio dell’atto costitutivo;
b) limitare la rilevanza dei vizi della fase costitutiva.
4. Riguardo alla disciplina del
capitale, la riforma è diretta a:
a) aumentare la misura del capitale
minimo in coerenza con le caratteristiche del modello;
b) consentire che la società costituisca patrimoni dedicati ad uno specifico affare, determinandone condizioni, limiti e modalità di rendicontazione, con la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione ad esso; prevedere adeguate forme di pubblicità; disciplinare il regime di responsabilità per le obbligazioni riguardanti detti patrimoni e la relativa insolvenza.
5. Riguardo alla disciplina dei
conferimenti, la riforma è diretta a:
a) dettare una disciplina dei
conferimenti tale da consentire l’acquisizione di ogni elemento utile per il
proficuo svolgimento dell’impresa sociale, a condizione che sia garantita
l’effettiva formazione del capitale sociale; consentire ai soci di regolare
l’incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte
contrattuali;
b) semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti in natura, nel rispetto del principio di certezza del valore a tutela dei terzi.
6. Riguardo alla disciplina delle azioni
e delle obbligazioni, la riforma è diretta a:
a) prevedere la possibilità di
emettere azioni senza indicazione del valore nominale, determinandone la
disciplina conseguente;
b)
adeguare la disciplina della emissione e della circolazione delle azioni alla
legislazione speciale e alle previsioni relative alla dematerializzazione degli
strumenti finanziari;
c) prevedere, al fine di agevolare il
ricorso al mercato dei capitali e salve in ogni caso le riserve di attività
previste dalle leggi vigenti, la possibilità, i limiti e le condizioni di
emissione di strumenti finanziari non partecipativi e partecipativi dotati di
diversi diritti patrimoniali e amministrativi;
d) modificare la disciplina relativa
alla emissione di obbligazioni, attenuandone o rimuovendone i limiti e
consentendo all’autonomia statutaria di determinare l’organo competente e le
relative procedure deliberative.
7. Riguardo alla disciplina
dell’assemblea e dei patti parasociali, la riforma è diretta a:
a) semplificare, anche con adeguato
spazio all’autonomia statutaria, il procedimento assembleare anche
relativamente alle forme di pubblicità e di controllo, agli adempimenti per la
partecipazione, alle modalità di discussione e di voto;
b)
disciplinare i vizi delle deliberazioni in modo da contemperare le esigenze di
tutela dei soci e quelle di funzionalità e certezza dell’attività sociale,
individuando le ipotesi di invalidità, i soggetti legittimati alla impugnativa
e i termini per la sua proposizione, anche prevedendo possibilità di modifica e
integrazione delle deliberazioni assunte, e l’eventuale adozione di strumenti
di tutela diversi dalla invalidità;
c) prevedere una disciplina dei patti
parasociali, concernenti le società per azioni o le società che le
controllano, che ne limiti a cinque anni la durata temporale massima e, per le
società di cui al comma 2, lettera a),
ne assicuri il necessario grado di trasparenza attraverso forme adeguate di
pubblicità;
d) determinare, anche con adeguato
spazio all’autonomia statutaria e salve le disposizioni di leggi speciali, i quorum
costitutivi e deliberativi dell’assemblea, in relazione all’oggetto della
deliberazione, in modo da bilanciare la tutela degli azionisti e le esigenze di
funzionamento dell’organo assembleare, lasciando all’autonomia statutaria di
stabilire il numero delle convocazioni.
8. Riguardo alla disciplina
dell’amministrazione e dei controlli sull’amministrazione, la riforma è
diretta a:
a) attribuire all’autonomia
statutaria un adeguato spazio con riferimento all’articolazione interna
dell’organo amministrativo, al suo funzionamento, alla circolazione delle
informazioni tra i suoi componenti e gli organi e soggetti deputati al
controllo; precisare contenuti e limiti delle deleghe a singoli amministratori o
comitati esecutivi;
b)
riconoscere, quando non prevista da leggi speciali, la possibilità che gli
statuti prevedano particolari requisiti di onorabilità, professionalità e
indipendenza per la nomina alla carica;
c) definire le competenze
dell’organo amministrativo con riferimento all’esclusiva responsabilità di
gestione dell’impresa sociale;
d) prevedere che le società per
azioni possano scegliere tra i seguenti modelli di amministrazione e controllo:
1) il sistema vigente che prevede un organo di amministrazione, formato da uno o più componenti, e un collegio sindacale;
2) un sistema che preveda la presenza di
un consiglio di gestione e di un consiglio di sorveglianza eletto
dall’assemblea; al consiglio di sorveglianza spettano competenze in materia di
controllo sulla gestione sociale, di approvazione del bilancio, di nomina e
revoca dei consiglieri di gestione, nonché di deliberazione ed esercizio
dell’azione di responsabilità nei confronti di questi;
3) un sistema che preveda la presenza di un consiglio di amministrazione,
all’interno del quale sia istituito un comitato preposto al controllo interno
sulla gestione, composto in maggioranza da amministratori non esecutivi in
possesso di requisiti di indipendenza, al quale devono essere assicurati
adeguati poteri di informazione e di ispezione. Nella definizione dei requisiti
di indipendenza, il Governo favorirà lo sviluppo di codici di comportamento e
di forme di autoregolazione;
e) prevedere che, in mancanza di diversa scelta statutaria, si applichi la disciplina di cui alla lettera d), numero 1);
f)
prevedere che, con riferimento alle fattispecie di cui alla lettera d), numeri 2) e 3), siano assicurate, anche per le società che non
si avvalgono della revisione contabile, forme di controllo dei conti,
avvalendosi di soggetti individuati secondo i criteri di nomina previsti dalla
normativa vigente per il collegio sindacale;
g) disciplinare i doveri di fedeltà
dei componenti dell’organo amministrativo, in particolare con riferimento alle
situazioni di conflitto di interesse e precisare che essi sono tenuti ad agire
in modo informato.
9. Riguardo alla disciplina delle
modificazioni statutarie, la riforma è diretta a:
a) semplificare le procedure e i
controlli, con facoltà per l’autonomia statutaria di demandare alla
competenza dell’organo amministrativo modifiche statutarie attinenti alla
struttura gestionale della società che non incidono sulle posizioni soggettive
dei soci;
b)
rivedere la disciplina dell’aumento di capitale, del diritto di opzione e del
sovrapprezzo, prevedendo comunque adeguati controlli interni sulla congruità
del prezzo di emissione delle azioni e consentendo, con la precisazione di
limiti temporali, la delega agli amministratori per escludere il diritto di
opzione, opportunamente differenziando la disciplina a seconda che la società
abbia o meno titoli negoziati nei mercati regolamentati;
c) semplificare la disciplina della
riduzione del capitale; eventualmente ampliare le ipotesi di riduzione reale del
capitale determinandone le condizioni al fine esclusivo della tutela dei
creditori;
d) rivedere la disciplina del recesso,
prevedendo che lo statuto possa introdurre ulteriori fattispecie di recesso a
tutela del socio dissenziente, anche per il caso di proroga della durata della
società; individuare in proposito criteri di calcolo del valore di rimborso
adeguati alla tutela del recedente, salvaguardando in ogni caso l’integrità
del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali.
Art. 5.
(Società cooperative)
1. La riforma della disciplina delle società cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice civile e alla normativa connessa è ispirata ai princìpi generali previsti dall’articolo 2, in quanto compatibili, nonché ai seguenti princìpi generali:
a) assicurare il perseguimento della funzione sociale delle cooperative, nonché dello scopo mutualistico da parte dei soci cooperatori;
b)
definire la cooperazione costituzionalmente riconosciuta, con riferimento
alle società che, in possesso dei requisiti richiamati dall’articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, svolgono la
propria attività prevalentemente in favore dei soci o che comunque si
avvalgono, nello svolgimento della propria attività, prevalentemente delle
prestazioni lavorative dei soci, e renderla riconoscibile da parte dei terzi;
c) disciplinare la cooperazione
costituzionalmente riconosciuta, conformemente ai princìpi della disciplina
vigente, favorendo il perseguimento dello scopo mutualistico e valorizzandone i
relativi istituti;
d) favorire la partecipazione dei soci
cooperatori alle deliberazioni assembleari e rafforzare gli strumenti di
controllo interno sulla gestione;
e) riservare l’applicazione delle
disposizioni fiscali di carattere agevolativo alle società cooperative
costituzionalmente riconosciute;
f) disciplinare la figura del gruppo
cooperativo quale insieme formato da più società cooperative, anche
appartenenti a differenti categorie, con la previsione che lo stesso,
esercitando poteri ed emanando disposizioni vincolanti per le cooperative che ne
fanno parte, configuri una gestione unitaria;
g) prevedere che alle società
cooperative si applichino, in quanto compatibili con la disciplina loro
specificamente dedicata, le norme dettate rispettivamente per la società per
azioni e per la società a responsabilità limitata a seconda delle
caratteristiche dell’impresa cooperativa e della sua capacità di coinvolgere
un elevato numero di soggetti.
2. In particolare, la riforma delle
società cooperative diverse da quelle di cui al comma 1, lettera b), è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che le norme dettate per
le società per azioni si applichino, in quanto compatibili, alle società
cooperative a cui partecipano soci finanziatori o che emettono obbligazioni. La
disciplina dovrà assicurare ai soci finanziatori adeguata tutela, sia sul piano
patrimoniale sia su quello amministrativo, nella salvaguardia degli scopi
mutualistici perseguiti dai soci cooperatori. In questa prospettiva disciplinare
il diritto agli utili dei soci cooperatori e dei soci finanziatori e i limiti
alla distribuzione delle riserve, nonché il ristorno a favore dei soci
cooperatori, riservando i più ampi spazi possibili all’autonomia statutaria;
b)
prevedere, al fine di incentivare il ricorso al mercato dei capitali, salve in
ogni caso la specificità dello scopo mutualistico e le riserve di attività
previste dalle leggi vigenti, la possibilità, i limiti e le condizioni di
emissione di strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, dotati di
diversi diritti patrimoniali e amministrativi;
c) prevedere norme che favoriscano
l’apertura della compagine sociale e la partecipazione dei soci alle
deliberazioni assembleari, anche attraverso la valorizzazione delle assemblee
separate e un ampliamento della possibilità di delegare l’esercizio del
diritto di voto, sia pure nei limiti imposti dalla struttura della società
cooperativa e dallo scopo mutualistico;
d) prevedere che gli statuti
stabiliscano limiti al cumulo degli incarichi e alla rieleggibilità per gli
amministratori, consentendo che gli stessi possano essere anche non soci;
e) consentire che la regola generale
del voto capitario possa subire deroghe in considerazione dell’interesse
mutualistico del socio cooperatore e della natura del socio finanziatore;
f) prevedere la possibilità per le
società cooperative di trasformarsi, con procedimenti semplificati, in società
lucrative, fermo il disposto di cui all’articolo 17 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, concernente l’obbligo di devolvere il patrimonio in essere alla
data di trasformazione, dedotti il capitale versato e rivalutato, ed i dividendi
non ancora distribuiti, ai fondi mutualistici di cui all’articolo 11, comma 5,
della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
g) prevedere anche per le cooperative
il controllo giudiziario disciplinato dall’articolo 2409 del codice civile,
salvo quanto previsto dall’articolo 70, comma 7, del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385.
3. Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo i consorzi agrari, nonché le banche popolari, le banche di credito cooperativo e gli istituti della cooperazione bancaria in genere, ai quali continuano ad applicarsi le norme vigenti salva l’emanazione di norme di mero coordinamento che non incidano su profili di carattere sostanziale della relativa disciplina.
Art. 6.
(Disciplina del bilancio)
1. La revisione della disciplina del bilancio è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) eliminare le interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale sul reddito di impresa anche attraverso la modifica della relativa disciplina e stabilire le modalità con le quali, nel rispetto del principio di competenza, occorre tenere conto degli effetti della fiscalità differita;
b)
prevedere una regolamentazione delle poste del patrimonio netto che ne assicuri
una chiara e precisa disciplina in ordine alla loro formazione e al loro
utilizzo;
c) dettare una specifica disciplina in
relazione al trattamento delle operazioni denominate in valuta, degli strumenti
finanziari derivati, dei pronti contro termine, delle operazioni di locazione
finanziaria e delle altre operazioni finanziarie;
d) prevedere le condizioni in presenza
delle quali le società, in considerazione della loro vocazione internazionale e
del carattere finanziario, possono utilizzare per il bilancio consolidato princìpi
contabili riconosciuti internazionalmente;
e) ampliare le ipotesi in cui è
ammesso il ricorso ad uno schema abbreviato di bilancio e la redazione di un
conto economico semplificato;
f) armonizzare con le innovazioni di
cui alle lettere precedenti la disciplina fiscale sul reddito di impresa e
fissare opportune disposizioni transitorie per il trattamento delle operazioni
in corso alla data di entrata in vigore di tali innovazioni.
Art. 7.
(Trasformazione, fusione, scissione)
1. La riforma della disciplina della trasformazione, fusione e scissione è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) semplificare e precisare il procedimento, nel rispetto, per quanto concerne le società di capitali, delle direttive comunitarie;
b)
disciplinare possibilità, condizioni e limiti delle trasformazioni e delle
fusioni eterogenee;
c) disciplinare i criteri di
formazione del primo bilancio successivo alle operazioni di fusione e di
scissione;
d) prevedere che le fusioni tra società,
una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell’altra,
non comportano violazione del divieto di acquisto e di sottoscrizione di azioni
proprie, di cui, rispettivamente, agli articoli 2357 e 2357-quater
del codice civile, e del divieto di accordare prestiti e di fornire garanzie per
l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, di cui all’articolo 2358
del codice civile;
e) introdurre disposizioni dirette a
semplificare e favorire la trasformazione delle società di persone in società
di capitali.
Art. 8.
(Scioglimento e liquidazione)
1. La riforma della disciplina dello scioglimento e della liquidazione delle società di capitali e cooperative è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) accelerare e semplificare le procedure, con particolare riguardo a quelle relative all’accertamento delle cause di scioglimento e al procedimento di nomina giudiziale dei liquidatori; disciplinare gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese, il regime della responsabilità per debiti non soddisfatti, e delle sopravvenienze attive e passive;
b)
disciplinare le condizioni, i limiti e le modalità per la conservazione
dell’eventuale valore dell’impresa, anche prevedendo, nella salvaguardia
degli interessi dei soci, possibilità e procedure per la revoca dello stato di
liquidazione; disciplinare i poteri e i doveri degli amministratori e dei
liquidatori con particolare riguardo al compimento di nuove operazioni;
c) disciplinare la redazione dei
bilanci nella fase di liquidazione sulla base di criteri adeguati alle loro
specifiche finalità.
Art. 9.
(Cancellazione)
1. La riforma in materia di cancellazione è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) semplificare e precisare il procedimento attraverso il quale è possibile, in presenza di determinate e concorrenti circostanze, cancellare le società di capitali dal registro delle imprese;
b) prevedere forme di pubblicità della cancellazione dal registro delle imprese.
Art. 10.
(Gruppi)
1. La riforma in materia di gruppi è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere una disciplina del gruppo secondo princìpi di trasparenza e tale da assicurare che l’attività di direzione e di coordinamento contemperi adeguatamente l’interesse del gruppo, delle società controllate e dei soci di minoranza di queste ultime;
b)
prevedere che le decisioni conseguenti ad una valutazione dell’interesse del
gruppo siano motivate;
c) prevedere forme di pubblicità
dell’appartenenza al gruppo;
d) individuare i casi nei quali
riconoscere adeguate forme di tutela al socio al momento dell’ingresso e
dell’uscita della società dal gruppo, ed eventualmente il diritto di recesso
quando non sussistono le condizioni per l’obbligo di offerta pubblica di
acquisto.
Art. 11.
(Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali)
1. La riforma della disciplina penale delle società commerciali e delle materie connesse è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
prevedere i seguenti reati e illeciti amministrativi:
1) falsità in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali
previste dalla legge, consistente nel fatto degli amministratori, direttori
generali, sindaci e liquidatori i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle
altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico,
espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di
valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione
economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa
appartiene, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico, ovvero
omettono con la stessa intenzione informazioni sulla situazione medesima, la cui
comunicazione è imposta dalla legge; precisare che la condotta posta in essere
deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
precisare altresì che le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e
tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene,
anche attraverso la previsione di soglie quantitative; estendere la punibilità
al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla
società per conto di terzi; prevedere autonome figure di reato a seconda che la
condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai
soci o ai creditori, e di conseguenza: 1.1) quando la condotta non abbia
cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori la pena dell’arresto
fino a un anno e sei mesi; 1.2) quando la condotta abbia cagionato un danno
patrimoniale ai soci o ai creditori: 1.2.1) la pena della reclusione da sei mesi
a tre anni e la procedibilità a querela nel caso di società non soggette alle
disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 1.2.2) la pena della reclusione da uno a
quattro anni e la procedibilità d’ufficio nel caso di società soggette alle
disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del citato testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; regolare i rapporti della
fattispecie con i delitti tributari in materia di dichiarazione; prevedere
idonei parametri per i casi di valutazioni estimative;
2) falso in prospetto, consistente nel
fatto di chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione
all’investimento o dell’ammissione alla quotazione nei mercati
regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte
pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e
l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false
informazioni idonee ad indurre in errore od occulta dati o notizie con la
medesima intenzione; precisare che la condotta posta in essere deve essere
rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; precisare che la
condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto;
prevedere sanzioni differenziate a seconda che la condotta posta in essere abbia
o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari e di conseguenza:
2.1) la pena dell’arresto fino ad un anno quando la condotta non abbia
cagionato un danno patrimoniale ai destinatari; 2.2) la pena della reclusione da
uno a tre anni quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai
destinatari;
3) falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione,
consistente nel fatto dei responsabili della revisione, i quali, nelle relazioni
o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l’intenzione
di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano
informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria
della società, ente o soggetto sottoposto a revisione; precisare che la
condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un
ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in
inganno i destinatari sulla predetta situazione; prevedere sanzioni
differenziate a seconda che la condotta posta in essere abbia o non abbia
cagionato un danno patrimoniale ai destinatari e di conseguenza: 3.1) la pena
dell’arresto fino ad un anno quando la condotta non abbia cagionato un danno
patrimoniale ai destinatari; 3.2) la pena della reclusione da un anno a quattro
anni quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari;
4) impedito controllo, consistente nel fatto degli amministratori che
impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei
artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente
attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione;
prevedere la sanzione amministrativa fino a lire venti milioni; nell’ipotesi
in cui ne derivi un danno ai soci prevedere la pena della reclusione fino ad un
anno e la procedibilità a querela;
5) omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi, consistente nel fatto
di chi, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni delle quali è
investito nell’ambito di una società o di un consorzio, omette di eseguire,
nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro
delle imprese; prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
quattrocentomila a lire quattro milioni, aumentata di un terzo nel caso di
omesso deposito dei bilanci;
6) formazione fittizia del capitale, consistente nel fatto degli amministratori
e dei soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il
capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per
somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o
quote, rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di
crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione;
prevedere la pena della reclusione fino ad un anno;
7) indebita restituzione dei conferimenti, consistente nel fatto degli
amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale,
restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano
dall’obbligo di eseguirli; prevedere la pena della reclusione fino ad un anno;
8) illegale ripartizione degli utili e delle riserve, consistente nel fatto
degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non
effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che
ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge
essere distribuite; prevedere la pena dell’arresto fino ad un anno. La
ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per
l’approvazione del bilancio estingue il reato;
9) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società
controllante, consistente nel fatto degli amministratori che acquistano o
sottoscrivono azioni o quote sociali o della società controllante, cagionando
una lesione all’integrità del capitale sociale e delle riserve non
distribuibili per legge; prevedere la pena della reclusione fino ad un anno. Se
il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto
per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale
è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto;
10) operazioni in pregiudizio dei creditori, consistente nel fatto degli
amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei
creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società
o scissioni, cagionando danno ai creditori; prevedere la pena della reclusione
da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela; prevedere che il
risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato;
11) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, consistente
nel fatto dei liquidatori, i quali, ripartendo beni sociali tra i soci prima del
pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie a
soddisfarli, cagionano un danno ai creditori; prevedere la pena della reclusione
da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela; prevedere che il
risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato;
12) infedeltà patrimoniale, consistente nel fatto degli amministratori,
direttori generali e liquidatori, i quali, in una situazione di conflitto di
interessi, compiendo o concorrendo a deliberare atti di disposizione dei beni
sociali al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero altro
vantaggio, intenzionalmente cagionano un danno patrimoniale alla società;
estendere la punibilità al caso in cui il fatto sia commesso in relazione a
beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a
questi ultimi un danno patrimoniale; specificare che non si considera ingiusto
il profitto della società collegata o del gruppo, se esso è compensato da
vantaggi, anche se soltanto ragionevolmente prevedibili, derivanti dal
collegamento o dall’appartenenza al gruppo; prevedere la pena della reclusione
da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela;
13) comportamento infedele, consistente nel fatto degli amministratori,
direttori generali, sindaci, liquidatori e responsabili della revisione, i
quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od
omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, se ne
deriva nocumento per la società; prevedere la pena della reclusione fino a tre
anni; estendere la punibilità a chi dà o promette l’utilità; prevedere la
procedibilità a querela;
14) indebita influenza sull’assemblea, consistente nel fatto di chi, con atti
simulati o con frode, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di
conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; prevedere la pena della
reclusione da sei mesi a tre anni;
15) omessa convocazione dell’assemblea, consistente nel fatto degli
amministratori e dei sindaci, i quali omettono di convocare l’assemblea nei
casi in cui vi sono obbligati per legge o per statuto; determinare, qualora la
legge o lo statuto non prevedano uno specifico termine per la convocazione, il
momento nel quale l’illecito si realizza; prevedere la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni, aumentata di un terzo se
l’obbligo di convocazione consegue a perdite o ad una legittima richiesta dei
soci;
16) aggiotaggio, consistente nel fatto di chi diffonde notizie false ovvero pone
in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare
una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero ad incidere
in modo significativo sull’affidamento del pubblico nella stabilità
patrimoniale di banche o gruppi bancari; prevedere la pena della reclusione da
uno a cinque anni;
b) armonizzare e coordinare le ipotesi sanzionatorie riguardanti falsità nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, ostacolo allo svolgimento delle relative funzioni e omesse comunicazioni alle autorità medesime da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società, enti o soggetti sottoposti per legge alla vigilanza di tali autorità, anche mediante la formulazione di fattispecie a carattere generale; coordinare, altresì, le ipotesi sanzionatorie previste dai numeri 6), 7), 8) e 9) della lettera a) con la nuova disciplina del capitale sociale, delle riserve e delle azioni introdotta in attuazione della presente legge, eventualmente estendendo le ipotesi stesse a condotte omologhe che, in violazione di disposizioni di legge, ledano i predetti beni;
c)
abrogare la fattispecie della divulgazione di notizie sociali riservate,
prevista dall’articolo 2622 del codice civile, introducendo una circostanza
aggravante del reato di rivelazione di segreto professionale, previsto
dall’articolo 622 del codice penale, qualora il fatto sia commesso da
amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o da chi svolge la
revisione contabile della società; abrogare altresì le fattispecie speciali
relative agli amministratori giudiziari ed ai commissari governativi, nonché
quella del mendacio bancario, prevista dall’articolo 137, comma 1, del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385;
d) prevedere una circostanza
attenuante dei reati di cui alle lettere a)
e b) qualora il fatto abbia cagionato
un’offesa di particolare tenuità;
e) prevedere che, qualora l’autore
della condotta punita sia individuato mediante una qualifica o la titolarità di
una funzione prevista dalla legge civile, al soggetto formalmente investito
della qualifica o titolare della funzione è equiparato, oltre a chi è tenuto a
svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, anche chi, in assenza di
formale investitura, esercita in modo continuativo e significativo i poteri
tipici inerenti alla qualifica o alla funzione; stabilire altresì che, fuori
dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici
ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie
relative agli amministratori si applichino anche a coloro che sono legalmente
incaricati dall’autorità giudiziaria o dall’autorità pubblica di vigilanza
di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto
di terzi;
f) prevedere che, in caso di condanna
o di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati indicati nelle
lettere a) e b),
sia disposta la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni
utilizzati per commetterlo; prevedere che quando non sia possibile
l’individuazione o l’apprensione dei beni, la misura abbia ad oggetto una
somma di denaro o beni di valore equivalente;
g) riformulare le norme sui reati
fallimentari che richiamano reati societari, prevedendo che la pena si applichi
alle sole condotte integrative di reati societari che abbiano cagionato o
concorso a cagionare il dissesto della società;
h) prevedere, nel rispetto dei princìpi
e criteri direttivi contenuti nella legge 29 settembre 2000, n. 300, e nel
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, una specifica disciplina della
responsabilità amministrativa delle società nel caso in cui un reato tra
quelli indicati nelle lettere a) e b)
sia commesso, nell’interesse della società, da amministratori, direttori
generali o liquidatori o da persone sottoposte alla vigilanza di questi ultimi,
qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in
conformità degli obblighi inerenti alla loro carica;
i) abrogare le disposizioni del titolo
XI del libro V del codice civile e le altre disposizioni incompatibili con
quelle introdotte in attuazione del presente articolo; coordinare e armonizzare
con queste ultime le norme sanzionatorie vigenti al fine di evitare duplicazioni
o disparità di trattamento rispetto a fattispecie di identico valore, anche
mediante l’abrogazione, la riformulazione o l’accorpamento delle norme
stesse, individuando altresì la loro più opportuna collocazione; prevedere
norme transitorie per i procedimenti penali pendenti;
l) prevedere che la competenza sia
sempre del tribunale in composizione collegiale.
Art. 12.
(Nuove norme di procedura)
1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare norme che, senza modifiche della competenza per territorio e per materia, siano dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle seguenti materie:
a) diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;
b) materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
2. Per il perseguimento delle finalità
e nelle materie di cui al comma 1, il Governo è delegato a dettare regole
processuali, che in particolare possano prevedere:
a) la concentrazione del procedimento
e la riduzione dei termini processuali;
b)
l’attribuzione di tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1 al
tribunale in composizione collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio
monocratico in considerazione della natura degli interessi coinvolti;
c) la mera facoltatività della
successiva instaurazione della causa di merito dopo l’emanazione di un
provvedimento emesso all’esito di un procedimento sommario cautelare in
relazione alle controversie nelle materie di cui al comma 1, con la conseguente
definitività degli effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorché gli
stessi non acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi
per finalità diverse;
d) un giudizio sommario non cautelare,
improntato a particolare celerità ma con il rispetto del principio del
contraddittorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche
se privo di efficacia di giudicato;
e) la possibilità per il giudice di
operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente
gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la
modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in
caso di mancata conciliazione, tenendo successivamente conto
dell’atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione
sulle spese di lite;
f) uno o più procedimenti camerali,
anche mediante la modifica degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile ed in estensione delle ipotesi attualmente previste che, senza
compromettere la rapidità di tali procedimenti, assicurino il rispetto dei
princìpi del giusto processo;
g) forme di comunicazione periodica
dei tempi medi di durata dei diversi tipi di procedimento di cui alle lettere
precedenti trattati dai tribunali, dalle corti di appello e dalla Corte di
cassazione.
3. Il Governo può altresi prevedere la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune tra le controversie societarie di cui al comma 1. Nel caso che la controversia concerna questioni che non possono formare oggetto di transazione, la clausola compromissoria dovrà riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, restando escluso il giudizio di equità, ed il lodo sarà impugnabile anche per violazione di legge.
4. Il Governo è delegato a prevedere forme di conciliazione delle controversie civili in materia societaria anche dinanzi ad organismi istituiti da enti privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza e che siano iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.