IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
I MINISTRI DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,DELLA GIUSTIZIA E DELLA DIFESA
Vista la legge 13 febbraio 2001, n. 45 e, in particolare, gli articoli 19,comma 1, e 24, comma 1, lettera b);
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 24 febbraio e 24 marzo 2003;
Considerato che non si ritiene di accogliere il suggerimento del Consiglio di Stato di destinare una quota dei proventi derivanti dalle confische disposte ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ai fini dell'alimentazione del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, istituito con l'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, in quanto tale destinazione non sembra consentita dalla norma primaria
cui il presente regolamento da' attuazione e, per altro verso, finirebbe con l'incidere sulla destinazione di parte di tali proventi alla Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) - Office for Drug Control and Crime Prevention, per il conseguimento delle sue finalita' istituzionali, prevista dall'articolo 145, comma 64, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 1001/M/20 del 7
maggio 2003;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento, si intendono:
a) per "legge n. 575 del 1965", la legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni contro la mafia;
b) per "decreto-legge n. 8 del 1991", il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 e successive modificazioni, nel testo integrato e modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45, recante modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonche' disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza;
c) per "decreto-legge n. 350 del 2001", il decreto-legge 25
settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attivita' detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie;
d) per "decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990", il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con il quale e'stato approvato il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;
e) per "decreto-legge n. 306 del 1992", il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e successive modificazioni e integrazioni, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa;
f) per "legge 302 del 1990", la legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata;
g) per "interessato", la persona cui si riferisce la condotta collaborativa oggetto dell'impegno previsto dall'articolo 12, comma 2, lettera
e) del decreto-legge n. 8 del 1991.
Art. 2.
Ambito applicativo; rinvio alla legge n. 575 del 1965
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 7, si applicano esclusivamente nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 8 del 1991.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, alle procedure previste dagli articoli seguenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge n. 575 del 1965.
Art. 3.
Versamento del denaro di provenienza illecita
1. Dopo l'ammissione alle speciali misure di protezione, l'interessato, dandone tempestiva comunicazione all'Autorita' giudiziaria procedente, provvede, nel termine indicato da quest'ultima, al versamento su un unico conto, acceso presso una banca con sede sul territorio dello Stato, del denaro di provenienza illecita di cui ha la disponibilita', diretta o indiretta, anche all'estero e che non sia gia' stato oggetto di sequestro.
2. Ove l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta, possono essere definite, previa autorizzazione dell'Autorita' giudiziaria procedente, modalita' di versamento sostitutive di quelle previste al comma 1, purche' non ostative all'esecuzione del sequestro di cui all'articolo 12, comma 2, lettera e) del decreto-legge n. 8 del 1991.
3. Per quanto attiene alle provviste di denaro all'estero, si osservano, in quanto compatibili, ai fini del loro rientro in Italia, le procedure indicate dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 350 del 2001.
4. Il provvedimento di sequestro dell'Autorita' giudiziaria procedente ha ad oggetto le disponibilita' finanziarie affluite sul conto di cui al comma 1, ovvero versate con le modalita' sostitutive di cui al comma 2.
Art. 4.
Trasferimento del denaro di provenienza illecita
1. La cancelleria del giudice che ha disposto la confisca del denaro di cui all'articolo 3, ricevuta comunicazione della definitivita' del provvedimento, provvede al trasferimento del denaro mediante versamento diretto presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato con imputazione sul capitolo di entrata 3322.
2. Il trasferimento del denaro di cui al comma 1 e' comprensivo degli interessi fino a quella data maturati ed e' eseguito al netto delle spese bancarie e degli altri eventuali oneri di gestione
Art. 5.
Destinazione dei beni mobili
1. Ai beni mobili registrati e agli altri beni mobili indicati all'articolo 100, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 301-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni. Conseguentemente, detti beni possono essere affidati dall'Autorita' giudiziaria procedente in custodia giudiziale al Dipartimento della pubblica sicurezza - Servizio centrale di protezione, ove ne faccia richiesta per l'impiego nelle proprie attivita' di istituto. Gli stessi beni, divenuta definitiva la confisca, possono essere assegnati, a richiesta, all'Ufficio che ne ha avuto la custodia. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni recate dal predetto articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.
2. Le somme ricavate dalla vendita di beni mobili non indicati nel comma 1, ivi compresi i titoli ed i valori mobiliari, o per i quali non sia stata fatta richiesta di affidamento, sono versate direttamente, a cura dell'amministratore giudiziario, presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato con imputazione sul capitolo di entrata 3322.
Art. 6.
Destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali
1. Per i beni immobili e per i beni aziendali e' redatta dalla cancelleria competente, all'atto della confisca successiva al sequestro di cui all'articolo 12, comma 2, lettera e) del decreto-legge n. 8 del 1991, una dettagliata descrizione trasmessa, unitamente al provvedimento definitivo di confisca, all'Agenzia del demanio. L'amministratore giudiziario provvede alla gestione dei beni sotto la direzione dell'Agenzia del demanio, versandone i proventi direttamente presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato con imputazione sul capitolo di entrata 3322. L'amministratore giudiziario predispone, entro trenta giorni dalla data della comunicazione della confisca definitiva, una relazione sulla consistenza patrimoniale dei beni immobili e di quelli aziendali, nonche' sulle possibilita' di loro utilizzo.
2. L'Agenzia del demanio dispone in ordine alla destinazione dei beni di cui al presente articolo nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della relazione di cui al comma 1.
3. Nell'ambito della destinazione dei beni di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera a) della legge n. 575 del 1965, per i beni confiscati ai sensi del decreto-legge n. 8 del 1991, puo' essere data precedenza alle richieste di utilizzazione provenienti dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per le esigenze del Servizio centrale di protezione.
4. L'Agenzia del demanio e l'amministratore giudiziario provvedono al versamento diretto presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione sul capitolo di entrata 3322, delle somme ricavate dall'eventuale vendita dei beni aziendali
Art. 7.
Fissazione delle quote
1. Una quota stabilita nella misura del 60 per cento delle somme rivenienti dai beni sequestrati e confiscati ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, incrementata dai versamenti effettuati ai sensi del presente regolamento, e' destinata all'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal decreto-legge n. 8 del 1991.
2. Una quota delle somme rivenienti dai beni sequestrati e confiscati ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, stabilita nella misura del 15 per cento, e' altresi' destinata alle elargizioni previste dalla legge n. 302 del 1990.
3. Le somme di denaro determinate ai sensi dei commi precedenti, vengono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri dell'interno, della difesa e della giustizia, secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.