TITOLO I
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ PER AZIONI
Capo I
ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO
Art. 1.
(Nomina e requisiti degli amministratori)
1. Nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni, alla parte IV, titolo III, capo II, dopo l’articolo 147-bis, è inserita la seguente sezione:
«Sezione IV-bis.
Organi di amministrazione.
Art. 147-ter. – (Elezione e composizione del consiglio di amministrazione). – 1. Lo statuto prevede che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale.
2. Per le elezioni alle cariche sociali
le votazioni devono sempre svolgersi con scrutinio segreto.
3. Salvo quanto previsto dall’articolo 2409-septiesdecies del codice civile,
almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di
minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in
alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di
voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il membro espresso
dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità,
professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell’articolo 148, commi 3 e
4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, qualora il consiglio di
amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno uno di essi deve
possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’articolo 148,
comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da
codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati
o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di
amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le
quali rimane fermo il disposto dell’articolo 2409-septiesdecies, secondo comma,
del codice civile.
Art. 147-quater. - (Composizione del
consiglio di gestione). – 1. Qualora il consiglio di gestione sia composto da
più di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di
indipendenza stabiliti per i sindaci dall’articolo 148, comma 3, nonchè, se lo
statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento
redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di
categoria.
Art. 147-quinquies. - (Requisiti di onorabilità). – 1. I soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di
onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento
emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica».
Art. 2.
(Collegio sindacale e organi corrispondenti nei modelli dualistico e monistico)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 148:
1) al comma 1, le lettere c) e d) sono abrogate;
2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. La CONSOB stabilisce con regolamento modalità per l’elezione di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza.
2-bis. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall’assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza»;
3) al comma 3, lettera c), dopo le parole: «comune controllo» sono inserite le seguenti: «ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b)», e dopo le parole: «di natura patrimoniale» sono aggiunte le seguenti: «o professionale»;
4) i commi 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater sono sostituiti dai seguenti:
«4. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la CONSOB, la Banca d’Italia e l’ISVAP, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
4-bis. Al consiglio di sorveglianza si
applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni
dei commi 2-bis e 3. Il rappresentante della minoranza è il membro del consiglio
di amministrazione eletto ai sensi dell’articolo 147-ter, comma 3.
4-quater. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza è dichiarata dal
consiglio di amministrazione o, nelle società organizzate secondo i sistemi
dualistico e monistico, dall’assemblea entro trenta giorni dalla nomina o dalla
conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la CONSOB,
su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque
notizia dell’esistenza della causa di decadenza»;
b) dopo l’articolo 148 è inserito il
seguente:
«Art. 148-bis. - (Limiti al cumulo degli incarichi). – 1. Con regolamento della
CONSOB sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e
controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al
presente capo, nonchè delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra
il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116, possono assumere
presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del
codice civile. La CONSOB stabilisce tali limiti avendo riguardo all’onerosità e
alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione
della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel
consolidamento, nonchè all’estensione e all’articolazione della sua struttura
organizzativa.
2. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi
di controllo delle società di cui al presente capo, nonchè delle società
emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai
sensi dell’articolo 116, informano la CONSOB e il pubblico, nei termini e modi
prescritti dalla stessa CONSOB con il regolamento di cui al comma 1, circa gli
incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le
società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La
CONSOB dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del
numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo»;
c) all’articolo 149:
1) al comma 1, dopo la lettera c) è
inserita la seguente:
«c-bis) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario
previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati
regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante
informativa al pubblico, dichiara di attenersi»;
2) al comma 4-ter, le parole: «limitatamente alla lettera d)» sono sostituite
dalle seguenti: «limitatamente alle lettere c-bis) e d)»;
d) all’articolo 151:
1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero rivolgere
le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di
amministrazione e di controllo delle società controllate»;
2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «da almeno due membri del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «individualmente da ciascun membro del collegio, ad eccezione del potere di convocare l’assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri»;
e) all’articolo 151-bis:
1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi
di amministrazione e di controllo delle società controllate»;
2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «da almeno due membri del consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «individualmente da ciascun membro del consiglio, ad eccezione del potere di convocare l’assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri»;
f) all’articolo 151-ter:
1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi
di amministrazione e di controllo delle società controllate»;
2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «da almeno due membri del comitato» sono sostituite dalle seguenti: «individualmente da ciascun membro del comitato»;
g) all’articolo 193, comma 3, la lettera
a) è sostituita dalla seguente:
«a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del
comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità
nell’adempimento dei doveri previsti dall’articolo 149, commi 1, 4-bis, primo
periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dall’articolo 149,
comma 3».
2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2400 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Al momento della nomina dei sindaci e prima dell’accettazione dell’incarico,
sono resi noti all’assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da
essi ricoperti presso altre società»;
b) all’articolo 2409-quaterdecies, primo comma, dopo le parole: «2400, terzo»
sono inserite le seguenti: «e quarto»;
c) all’articolo 2409-septiesdecies, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Al momento della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e prima dell’accettazione dell’incarico, sono resi noti all’assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società».
Art. 3.
(Azione di responsabilità)
1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2393:
1) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«L’azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione
del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti»;
2) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«La deliberazione dell’azione di responsabilità importa la revoca dall’ufficio
degli amministratori contro cui è proposta, purchè sia presa con il voto
favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l’assemblea
provvede alla sostituzione degli amministratori»;
b) all’articolo 2393-bis, secondo comma, le parole: «un ventesimo» sono
sostituite dalle seguenti: «un quarantesimo»;
c) all’articolo 2409-duodecies, quinto comma, le parole: «dal quarto comma dell’articolo 2393» sono sostituite dalle seguenti: «dal quinto comma dell’articolo 2393».
2. All’articolo 145, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni, le parole: «2393, quarto e quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «2393, quinto e sesto comma».
Capo II
ALTRE DISPOSIZIONI A TUTELA DELLE MINORANZE
Art. 4.
(Delega di voto)
1. All’articolo 139, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, le parole: «La CONSOB può stabilire» sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB stabilisce».
Art. 5.
(Integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea)
1. Dopo l’articolo 126 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 126-bis. - (Integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea). – 1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.
2. Delle integrazioni all’elenco delle
materie che l’assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui al comma
1 è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell’avviso
di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’assemblea.
3. L’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, ai sensi del comma 1,
non è ammessa per gli argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di
legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una
relazione da essi predisposta».
Capo III
DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ ESTERE
Art. 6.
(Trasparenza delle società estere)
1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni, alla parte IV, titolo III, capo II, dopo l’articolo 165-bis, introdotto dall’articolo 18, comma 1, lettera h), della presente legge, è aggiunta la seguente sezione:
«Sezione VI-bis.
Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria.
Art. 165-ter. - (Ambito di applicazione). – 1. Sono soggette alle disposizioni contenute nella presente sezione le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all’articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell’articolo 116, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società, nonché le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, le quali siano collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate.
2. Si applicano le nozioni di controllo
previste dall’articolo 93 e quelle di collegamento previste dall’articolo 2359,
terzo comma, del codice civile.
3. Gli Stati di cui al comma 1 sono individuati con decreti del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base
dei seguenti criteri:
a) per quanto riguarda le forme e le
condizioni per la costituzione delle società:
1) mancanza di forme di pubblicità dell’atto costitutivo e dello statuto, nonché
delle successive modificazioni di esso;
2) mancanza del requisito di un capitale
sociale minimo, idoneo a garantire i terzi creditori, per la costituzione delle
società, nonché della previsione di scioglimento in caso di riduzione del
capitale al di sotto del minimo legale, salvo il caso di reintegrazione entro un
termine definito;
3) mancanza di norme che garantiscano l’effettività e l’integrità del capitale
sociale sottoscritto, in particolare con la sottoposizione dei conferimenti
costituiti da beni in natura o crediti alla valutazione da parte di un esperto
appositamente nominato;
4) mancanza di forme di controllo, da parte di soggetti o organismi a ciò
abilitati da specifiche disposizioni di legge, circa la conformità degli atti di
cui al numero 1) alle condizioni richieste per la costituzione delle società;
b) per quanto riguarda la struttura delle società, mancanza della previsione di un organo di controllo distinto dall’organo di amministrazione, o di un comitato di controllo interno all’organo amministrativo, dotato di adeguati poteri di ispezione, controllo e autorizzazione sulla contabilità, sul bilancio e sull’assetto organizzativo della società, e composto da soggetti forniti di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;
c) per quanto riguarda il bilancio di esercizio:
1) mancanza della previsione
dell’obbligo di redigere tale bilancio, comprendente almeno il conto economico e
lo stato patrimoniale, con l’osservanza dei seguenti princìpi:
1.1) rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale
e finanziaria della società e del risultato economico dell’esercizio;
1.2) illustrazione chiara dei criteri di valutazione adottati nella redazione del conto economico e dello stato patrimoniale;
2) mancanza dell’obbligo di deposito, presso un organo amministrativo o giudiziario, del bilancio, redatto secondo i princìpi di cui al numero 1);
3) mancanza dell’obbligo di sottoporre la contabilità e il bilancio delle società a verifica da parte dell’organo o del comitato di controllo di cui alla lettera b) ovvero di un revisore legale dei conti;
d) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale impedisce o limita l’operatività della società stessa sul proprio territorio;
e) la legislazione del Paese ove la
società ha sede legale esclude il risarcimento dei danni arrecati agli
amministratori rimossi senza una giusta causa, ovvero consente che tale clausola
sia contenuta negli atti costitutivi delle società o in altri strumenti
negoziali;
f) mancata previsione di un’adeguata disciplina che impedisca la continuazione
dell’attività sociale dopo l’insolvenza, senza ricapitalizzazione o prospettive
di risanamento;
g) mancanza di adeguate sanzioni penali nei confronti degli esponenti aziendali
che falsificano la contabilità e i bilanci.
4. Con i decreti del Ministro della giustizia, di cui al comma 3, possono essere individuati, in relazione alle forme e alle discipline societarie previste in ordinamenti stranieri, criteri equivalenti in base ai quali possano considerarsi soddisfatti i requisiti di trasparenza e di idoneità patrimoniale e organizzativa determinati nel presente articolo.
5. I decreti di cui al comma 3 possono
individuare Stati i cui ordinamenti presentino carenze particolarmente gravi con
riguardo ai profili indicati alle lettere b), c) e g) del medesimo comma 3.
6. Con proprio regolamento la CONSOB detta criteri in base ai quali è consentito
alle società italiane di cui all’articolo 119 e alle società italiane emittenti
strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi
dell’articolo 116 di controllare imprese aventi sede in uno degli Stati di cui
al comma 5. A tal fine sono prese in considerazione le ragioni di carattere
imprenditoriale che motivano il controllo e l’esigenza di assicurare la completa
e corretta informazione societaria.
7. In caso di inottemperanza alle disposizioni emanate ai sensi dei commi 5 e 6,
la CONSOB può denunziare i fatti al tribunale ai fini dell’adozione delle misure
previste dall’articolo 2409 del codice civile.
Art. 165-quater. - (Obblighi delle società italiane controllanti). – 1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all’articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell’articolo 116, le quali controllano società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all’articolo 165-ter, comma 3, allegano al proprio bilancio di esercizio o bilancio consolidato, qualora siano tenute a predisporlo, il bilancio della società estera controllata, redatto secondo i princìpi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane o secondo i princìpi contabili internazionalmente riconosciuti.
2. Il bilancio della società estera
controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è
sottoscritto dagli organi di amministrazione, dal direttore generale e dal
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di
quest’ultima, che attestano la veridicità e la correttezza della
rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico dell’esercizio. Al bilancio della società italiana è altresì allegato
il parere espresso dall’organo di controllo della medesima sul bilancio della
società estera controllata.
3. Il bilancio della società italiana controllante è corredato da una relazione
degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la
società estera controllata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni
debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso
dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie
per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all’estero dai predetti
soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato
ad essa il parere espresso dall’organo di controllo.
4. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della
società italiana ai sensi del comma 1, è sottoposto a revisione ai sensi
dell’articolo 165 da parte della società incaricata della revisione del bilancio
della società italiana; ove la suddetta società di revisione non operi nello
Stato in cui ha sede la società estera controllata, deve avvalersi di altra
idonea società di revisione, assumendo la responsabilità dell’operato di
quest’ultima. Ove la società italiana, non avendone l’obbligo, non abbia
incaricato del controllo contabile una società di revisione, deve comunque
conferire tale incarico relativamente al bilancio della società estera
controllata.
5. Il bilancio della società estera controllata, sottoscritto ai sensi del comma
2, con la relazione, i pareri ad esso allegati e il giudizio espresso dalla
società responsabile della revisione ai sensi del comma 4, sono trasmessi alla
CONSOB.
Art. 165-quinquies. - (Obblighi delle
società italiane collegate). – 1. Il bilancio delle società italiane con azioni
quotate in mercati regolamentati, di cui all’articolo 119, e delle società
italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura
rilevante, ai sensi dell’articolo 116, le quali siano collegate a società aventi
sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all’articolo
165-ter, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti
intercorrenti fra la società italiana e la società estera collegata, con
particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle
operazioni compiute tra loro nel corso dell’esercizio cui il bilancio si
riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari
emessi in Italia o all’estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì
sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall’organo
di controllo.
Art. 165-sexies. - (Obblighi delle società italiane controllate). – 1. Il
bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di
cui all’articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari
diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell’articolo 116, ovvero
che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, le quali siano controllate
da società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di
cui all’articolo 165-ter, comma 3, è corredato da una relazione degli
amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società
estera controllante, nonché le società da essa controllate o ad essa collegate o
sottoposte a comune controllo, con particolare riguardo alle reciproche
situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel
corso dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di
garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all’estero dai predetti
soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato
ad essa il parere espresso dall’organo di controllo.
Art. 165-septies. - (Poteri della CONSOB e disposizioni di attuazione). – 1. La
CONSOB esercita i poteri previsti dagli articoli 114 e 115, con le finalità
indicate dall’articolo 91, nei riguardi delle società italiane di cui alla
presente sezione. Per accertare l’osservanza degli obblighi di cui alla presente
sezione da parte delle società italiane, può esercitare i medesimi poteri nei
riguardi delle società estere, previo consenso delle competenti autorità
straniere, o chiedere l’assistenza o la collaborazione di queste ultime, anche
sulla base di accordi di cooperazione con esse.
2. La CONSOB emana, con proprio regolamento, le disposizioni per l’attuazione della presente sezione».
2. Dopo l’articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, è inserito il seguente:
«Art. 193-bis. – (Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria). – 1. Coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera di cui all’articolo 165-quater, comma 2, le relazioni e i pareri di cui agli articoli 165-quater, commi 2 e 3, 165-quinquies, comma 1, e 165-sexies, comma 1, e coloro che esercitano la revisione ai sensi dell’articolo 165-quater, comma 4, sono soggetti a responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle società italiane.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi derivanti dall’esercizio dei poteri attribuiti alla CONSOB dall’articolo 165-septies, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 193, comma 1».
Art. 7.
(Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153)
1. All’articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. A partire dal 1º gennaio 2006 la fondazione non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società indicate nei commi 1 e 2 per le azioni eccedenti il 30 per cento del capitale rappresentato da azioni aventi diritto di voto nelle medesime assemblee. Con deliberazione dell’assemblea straordinaria delle società interessate, le azioni eccedenti la predetta percentuale possono essere convertite in azioni prive del diritto di voto. Il presente comma non si applica alle fondazioni di cui al comma 3-bis».
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI D’INTERESSI E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI D’INTERESSI
Art. 8.
(Concessione di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli esponenti bancari)
1. All’articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le banche devono rispettare le condizioni indicate dalla Banca d’Italia, in
conformità alle deliberazioni del CICR, per le attività di rischio nei confronti
di:
a) soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono una partecipazione
rilevante o comunque il controllo della banca o della società capogruppo;
b) soggetti che sono in grado di
nominare, anche sulla base di accordi, uno o più componenti degli organi di
amministrazione o controllo della banca o della società capogruppo;
c) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso
la banca o presso la società capogruppo;
d) società controllate dai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) o presso
le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo;
e) altri soggetti che sono comunque collegati alla banca, secondo quanto
stabilito dalla Banca d’Italia»;
b) dopo il comma 4, sono inseriti i
seguenti:
«4-bis. Le condizioni di cui al comma 4 sono determinate tenuto conto:
a) dell’entità del patrimonio della banca;
b) dell’entità della partecipazione
eventualmente detenuta;
c) dell’insieme delle attività di rischio del gruppo bancario nei confronti dei
soggetti di cui al comma 4 e degli altri soggetti ai medesimi collegati secondo
quanto stabilito dalla Banca d’Italia.
4-ter. La Banca d’Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione.
4-quater. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti d’interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione alle altre attività bancarie».
2. All’articolo 136 del testo unico di
cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.385, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per l’applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni
intercorrenti con società controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o
presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione,
direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le
controllano o sono ad esse collegate»;
b) al comma 3, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei
commi 1, 2 e 2-bis».
Art. 9.
(Conflitti d’interessi nella gestione dei patrimoni di organismi d’investimento collettivo del risparmio e di prodotti assicurativi e previdenziali nonché nella gestione di portafogli su base individuale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare i conflitti d’interessi nella gestione dei patrimoni degli organismi d’investimento collettivo del risparmio (OICR), dei prodotti assicurativi e di previdenza complementare e nelle gestioni su base individuale di portafogli d’investimento per conto terzi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) salvaguardia dell’interesse dei risparmiatori e dell’integrità del mercato finanziario mediante la disciplina dei comportamenti nelle gestioni del risparmio;
b) limitazione dell’investimento dei
patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare nonché
dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi in prodotti
finanziari emessi o collocati da società appartenenti allo stesso gruppo cui
appartengono i soggetti che gestiscono i suddetti patrimoni o portafogli ovvero,
nel caso di prodotti di previdenza complementare, emessi anche da alcuno dei
soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;
c) limitazione dell’investimento dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi
e di previdenza complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale
per conto terzi, di cui alla lettera b), in prodotti finanziari emessi o
collocati da società appartenenti a gruppi legati da significativi rapporti di
finanziamento con il soggetto che gestisce tali patrimoni o portafogli o con il
gruppo al quale esso appartiene;
d) previsione del limite per l’impiego di intermediari appartenenti al medesimo
gruppo da parte dei gestori dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di
previdenza complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale per
conto terzi, di cui alla lettera b), per la negoziazione di strumenti finanziari
nello svolgimento dei servizi di gestione di cui al presente articolo, in misura
non superiore al 60 per cento del controvalore complessivo degli acquisti e
delle vendite degli stessi;
e) salvo quanto disposto dalla lettera d), previsione dell’obbligo, a carico dei
gestori dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza
complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto
terzi, di cui alla lettera b), di motivare, sulla base delle condizioni
economiche praticate nonché dell’efficienza e della qualità dei servizi offerti,
l’impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo per la negoziazione di
strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione di cui al
presente articolo, qualora superi il 30 per cento del controvalore complessivo
degli acquisti e delle vendite degli stessi;
f) previsione dell’obbligo, a carico dei gestori dei patrimoni di OICR, di
prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché dei portafogli
gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera b), di
comunicare agli investitori la misura massima dell’impiego di intermediari
appartenenti al medesimo gruppo, da essi stabilita entro il limite di cui alla
lettera d), all’atto della sottoscrizione di quote di OICR, di prodotti
assicurativi e di previdenza complementare ovvero all’atto del conferimento
dell’incarico di gestione su base individuale di portafogli d’investimento per
conto terzi, nonché ad ogni successiva variazione e comunque annualmente;
g) attribuzione del potere di dettare disposizioni di attuazione alla
Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), d’intesa con la Banca
d’Italia per quanto riguarda gli OICR;
h) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, in caso di
violazione delle norme introdotte ai sensi del presente articolo, sulla base dei
princìpi e criteri di cui alla presente legge, nel rispetto dei princìpi di
adeguatezza e proporzione e riservando le sanzioni accessorie ai casi di
maggiore gravità o di reiterazione dei comportamenti vietati;
i) attribuzione del potere di irrogare le sanzioni previste dalla lettera h)
alla CONSOB, d’intesa con la Banca d’Italia;
l) riferimento, per la determinazione della nozione di gruppo, alla definizione
di controllo contenuta nell’articolo 93 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n.58.
Art. 10.
(Conflitti d’interessi nella prestazione dei servizi d’investimento)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, dopo il comma 2 è
aggiunto il seguente:
«2-bis. La Banca d’Italia, d’intesa con la CONSOB, disciplina i casi in cui, al
fine di prevenire conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di
investimento, anche rispetto alle altre attività svolte dal soggetto abilitato,
determinate attività debbano essere prestate da strutture distinte e autonome»;
b) all’articolo 190, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o
controllo nei soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste
dall’articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari
emanate in base al medesimo comma dalla Banca d’Italia, sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila
euro».
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
Art. 11.
(Circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso investitori professionali e obblighi informativi)
1. All’articolo 2412 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo comma è inserito il
seguente:
«Al computo del limite di cui al primo comma concorrono gli importi relativi a
garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni emesse da altre
società, anche estere».
b) il settimo comma è abrogato.
2. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 30, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli
strumenti finanziari e dai prodotti finanziari emessi dalle imprese di
assicurazione, fermo restando l’obbligo di consegna del prospetto informativo»;
b) la lettera f) del comma 1 dell’articolo 100 è abrogata;
c) dopo l’articolo 100 è inserito il seguente:
«Art. 100-bis. - (Circolazione dei prodotti finanziari) – 1. Nei casi di sollecitazione all’investimento di cui all’articolo 100, comma 1, lettera a), e di successiva circolazione in Italia di prodotti finanziari, anche emessi all’estero, gli investitori professionali che li trasferiscono, fermo restando quanto previsto ai sensi dell’articolo 21, rispondono della solvenza dell’emittente nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali, per la durata di un anno dall’emissione. Resta fermo quanto stabilito dall’articolo 2412, secondo comma, del codice civile.
2. Il comma 1 non si applica se l’intermediario consegna un documento informativo contenente le informazioni stabilite dalla CONSOB agli acquirenti che non siano investitori professionali, anche qualora la vendita avvenga su richiesta di questi ultimi. Spetta all’intermediario l’onere della prova di aver adempiuto agli obblighi indicati dal presente comma»;
d) all’articolo 118, il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2. L’articolo 116 non si applica agli strumenti finanziari emessi dalle banche,
diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o
sottoscrivere azioni».
3. Nella parte II, titolo II, capo II, del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni, dopo l’articolo
25 è aggiunto il seguente:
«Art. 25-bis. - (Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di
assicurazione). – 1. Gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al
collocamento di prodotti finanziari emessi da banche nonché, in quanto
compatibili, da imprese di assicurazione.
2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 5, comma 3, la CONSOB esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva di cui all’articolo 6, comma 2, all’articolo 8, commi 1 e 2, e all’articolo 10, comma 1, nonché i poteri di cui all’articolo 7, comma 1.
3. Il collegio sindacale, il consiglio
di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione delle imprese di
assicurazione informa senza indugio la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di
cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire
una violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni
generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.
4. Le società incaricate della revisione contabile delle imprese di
assicurazione comunicano senza indugio alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati
nello svolgimento dell’incarico, che possano costituire una grave violazione
delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o
particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.
5. I commi 3 e 4 si applicano anche all’organo che svolge funzioni di controllo e alle società incaricate della revisione contabile presso le società che controllano l’impresa di assicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
6. L’ISVAP e la CONSOB si comunicano reciprocamente le ispezioni da ciascuna disposte sulle imprese di assicurazione. Ciascuna autorità può chiedere all’altra di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza».
Art. 12.
(Attuazione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE)
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, di seguito denominata «direttiva».
2. Entro due anni dalla data di entrata
in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto
dei princìpi e criteri direttivi previsti dal comma 3, e con la procedura
stabilita per il decreto legislativo di cui al comma 1, può emanare disposizioni
correttive e integrative del medesimo decreto legislativo, anche per tenere
conto delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la
procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva.
3. Con i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono apportate al testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive
modificazioni, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale
recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione
nell’ordinamento nazionale, mantenendo, ove possibile, le ipotesi di
conferimento di poteri regolamentari ivi contemplate; i decreti tengono inoltre
conto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) adeguare alla normativa comunitaria la disciplina dell’offerta al pubblico dei prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari come definiti, rispettivamente, dall’articolo 1, comma 1, lettera u), e comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58;
b) individuare nella CONSOB l’Autorità
nazionale competente in materia;
c) prevedere che la CONSOB, al fine di assicurare l’efficienza del procedimento
di approvazione del prospetto informativo da pubblicare in caso di offerta
pubblica di titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un
mercato regolamentato, stipuli accordi di collaborazione con la Banca d’Italia;
d) assicurare la conformità della disciplina esistente in materia di segreto
d’ufficio alla direttiva;
e) disciplinare i rapporti con le Autorità estere anche con riferimento ai
poteri cautelari esercitabili;
f) individuare, anche mediante l’attribuzione alla CONSOB di compiti
regolamentari, da esercitare in conformità alla direttiva e alle relative misure
di esecuzione dettate dalla Commissione europea:
1) i tipi di offerta a cui non si applica l’obbligo di pubblicare un prospetto nonché i tipi di strumenti finanziari alla cui offerta al pubblico ovvero alla cui ammissione alla negoziazione non si applica l’obbligo di pubblicare un prospetto;
2) le condizioni alle quali il collocamento tramite intermediari ovvero la successiva rivendita di strumenti finanziari oggetto di offerte a cui non si applica l’obbligo di pubblicare un prospetto siano da assoggettare a detto obbligo;
g) prevedere che il prospetto e i supplementi approvati nello Stato membro d’origine siano validi per l’offerta al pubblico o per l’ammissione alla negoziazione in Italia;
h) prevedere, nei casi contemplati dalla
direttiva, il diritto dell’investitore di revocare la propria accettazione,
comunque essa sia denominata, stabilendo per detta revoca un termine non
inferiore a due giorni lavorativi, prevedendo inoltre la responsabilità
dell’intermediario responsabile del collocamento in presenza di informazioni
false o di omissioni idonee a influenzare le decisioni d’investimento di un
investitore ragionevole;
i) prevedere i criteri in base ai quali la CONSOB può autorizzare determinate
persone fisiche e piccole e medie imprese ad essere considerate investitori
qualificati ai fini dell’esenzione delle offerte rivolte unicamente a
investitori qualificati dall’obbligo di pubblicare un prospetto;
l) prevedere una disciplina concernente la responsabilità civile per le
informazioni contenute nel prospetto;
m) prevedere che la CONSOB, con riferimento all’approvazione del prospetto,
verifichi la completezza delle informazioni nello stesso contenute, nonché la
coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite;
n) conferire alla CONSOB il potere di disciplinare con regolamenti, in
conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla
Commissione europea, anche le seguenti materie:
1) impiego delle lingue nel prospetto con individuazione dei casi in cui la nota di sintesi deve essere redatta in lingua italiana;
2) obbligo di depositare presso la
CONSOB un documento concernente le informazioni che gli emittenti hanno
pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso di un anno;
3) condizioni per il trasferimento dell’approvazione di un prospetto
all’Autorità competente di un altro Stato membro;
4) casi nei quali sono richieste la pubblicazione del prospetto anche in forma
elettronica e la pubblicazione di un avviso il quale precisi in che modo il
prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico;
o) avvalersi della facoltà di autorizzare la CONSOB a delegare compiti a società di gestione del mercato, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla direttiva;
p) fatte salve le sanzioni penali già
previste per il falso in prospetto, prevedere, per la violazione dell’obbligo di
pubblicare il prospetto, sanzioni amministrative pecuniarie di importo non
inferiore a un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte
il controvalore stesso e, ove quest’ultimo non sia determinabile, di importo
minimo di centomila euro e massimo di due milioni di euro; prevedere, per le
altre violazioni della normativa interna e comunitaria, sanzioni amministrative
pecuniarie da cinquemila euro a cinquecentomila euro; escludere l’applicabilità
dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.689, e successive
modificazioni; prevedere la pubblicità delle sanzioni salvo che, a giudizio
della CONSOB, la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o arrecare un
danno sproporzionato; prevedere sanzioni accessorie di natura interdittiva;
q) attribuire alla CONSOB il relativo potere sanzionatorio, da esercitare
secondo procedure che salvaguardino il diritto di difesa, e prevedere, ove le
violazioni siano commesse da persone giuridiche, la responsabilità di queste
ultime, con obbligo di regresso verso le persone fisiche responsabili delle
violazioni.
Capo III
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI BANCARI, TUTELA DEGLI INVESTITORI, DISCIPLINA DEI PROMOTORI FINANZIARI E DEI MERCATI REGOLAMENTATI E INFORMAZIONE SOCIETARIA
Art. 13.
(Pubblicità del tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari)
1. Al comma 1 dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.385, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale medio computato secondo le modalità stabilite a norma dell’articolo 122».
Art. 14.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 21, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti abilitati classificano, sulla base di criteri generali minimi definiti con regolamento dalla CONSOB, che a tale fine può avvalersi della collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti abilitati e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge 30 luglio 1998, n.281, il grado di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli d’investimento e rispettano il principio dell’adeguatezza fra le operazioni consigliate agli investitori, o effettuate per conto di essi, e il profilo di ciascun cliente, determinato sulla base della sua esperienza in materia di investimenti in prodotti finanziari, della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi d’investimento e della sua propensione al rischio, salve le diverse disposizioni espressamente impartite dall’investitore medesimo in forma scritta, ovvero anche mediante comunicazione telefonica o con l’uso di strumenti telematici, purché siano adottate procedure che assicurino l’accertamento della provenienza e la conservazione della documentazione dell’ordine»;
b) all’articolo 31:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. È istituito l’albo unico dei promotori finanziari, articolato in sezioni
territoriali. Alla tenuta dell’albo provvede un organismo costituito dalle
associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti
abilitati. L’organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di
associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del
principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività.
Nell’ambito della propria autonomia finanziaria l’organismo determina e riscuote
i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti
l’iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie
attività. Esso provvede all’iscrizione all’albo, previa verifica dei necessari
requisiti, e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell’albo.
L’organismo opera nel rispetto dei princìpi e dei criteri stabiliti con
regolamento dalla CONSOB, e sotto la vigilanza della medesima»;
2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «indette dalla CONSOB» sono
soppresse;
3) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. La CONSOB determina, con
regolamento, i princìpi e i criteri relativi:
a) alla formazione dell’albo previsto dal comma 4 e alle relative forme di
pubblicità;
b) ai requisiti di rappresentatività
delle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti
abilitati;
c) all’iscrizione all’albo previsto dal comma 4 e alle cause di sospensione, di
radiazione e di riammissione;
d) alle cause di incompatibilità;
e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni disciplinati, rispettivamente,
dagli articoli 55 e 196 e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste
dallo stesso articolo 196, comma 1;
f) all’esame, da parte della stessa CONSOB, dei reclami contro le delibere
dell’organismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla
lettera c);
g) alle regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari
devono osservare nei rapporti con la clientela;
h) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l’attività svolta
dai promotori finanziari;
i) all’attività dell’organismo di cui al comma 4 e alle modalità di esercizio
della vigilanza da parte della stessa CONSOB;
l) alle modalità di aggiornamento professionale dei promotori finanziari»;
c) all’articolo 62:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Qualora le azioni della società di gestione siano quotate in un mercato
regolamentato, il regolamento di cui al comma 1 è deliberato dal consiglio di
amministrazione della società medesima»;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il regolamento può stabilire che le azioni di società controllanti, il
cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o
indiretta, in una o più società con azioni quotate in mercati regolamentati,
vengano negoziate in segmento distinto del mercato»;
3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. La CONSOB determina con proprio regolamento:
a) i criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza della struttura
organizzativa e del sistema dei controlli interni che le società controllate,
costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all’Unione europea,
devono rispettare affinché le azioni della società controllante possano essere
quotate in un mercato regolamentato italiano. Si applica la nozione di controllo
di cui all’articolo 93;
b) le condizioni in presenza delle quali
non possono essere quotate le azioni di società controllate sottoposte
all’attività di direzione e coordinamento di altra società;
c) i criteri di trasparenza e i limiti per l’ammissione alla quotazione sul
mercato mobiliare italiano delle società finanziarie, il cui patrimonio è
costituito esclusivamente da partecipazioni»;
d) all’articolo 64:
1) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunica immediatamente le proprie decisioni alla CONSOB; l’esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione è sospesa finché non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a)»;
2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. La CONSOB:
a) può vietare l’esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione ovvero
ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli strumenti finanziari e
degli operatori dalle negoziazioni, entro cinque giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1, lettera c), se, sulla base degli elementi
informativi in suo possesso, ritiene la decisione contraria alle finalità di cui
all’articolo 74, comma 1;
b) può chiedere alla società di gestione
tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a);
c) può chiedere alla società di gestione l’esclusione o la sospensione degli
strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni.
1-ter. L’ammissione, l’esclusione e la
sospensione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una società
di gestione in un mercato da essa gestito sono disposte dalla CONSOB. In tali
casi, la CONSOB determina le modificazioni da apportare al regolamento del
mercato per assicurare la trasparenza, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni
e la tutela degli investitori, nonché per regolare le ipotesi di conflitto
d’interessi. L’ammissione dei suddetti strumenti è subordinata all’adeguamento
del regolamento del relativo mercato»;
e) all’articolo 74, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La CONSOB vigila sul rispetto delle disposizioni del regolamento del
mercato, relative agli strumenti finanziari di cui all’articolo 64, comma 1-ter,
da parte della società di gestione»;
f) all’articolo 94 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. La CONSOB determina quali strumenti o prodotti finanziari, quotati in
mercati regolamentati ovvero diffusi fra il pubblico ai sensi dell’articolo 116
e individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici
criteri qualificativi, devono avere un contenuto tipico determinato»;
g) all’articolo 114:
1) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La CONSOB può, anche in via generale, richiedere ai soggetti indicati nel
comma 1, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai
dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai
sensi dell’articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall’articolo 122
che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti
necessari per l’informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la CONSOB
provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente»;
2) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. I soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni, con
l’esclusione delle società di rating, riguardanti gli strumenti finanziari
indicati all’articolo 180, comma 1, lettera a), o gli emittenti di tali
strumenti, nonché i soggetti che producono o diffondono altre informazioni che
raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di
divulgazione o al pubblico, devono presentare l’informazione in modo corretto e
comunicare l’esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo
agli strumenti finanziari cui l’informazione si riferisce»;
h) all’articolo 115:
1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai componenti degli
organi sociali, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione
dei documenti contabili societari e dagli altri dirigenti, dalle società di
revisione, dalle società e dai soggetti indicati nella lettera a)»;
2) al comma 1, lettera c), le parole: «nella lettera a)» sono sostituite dalle
seguenti: «nelle lettere a) e b), al fine di controllare i documenti aziendali e
di acquisirne copia»;
3) al comma 2, le parole: «dalle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «dalle lettere a), b) e c)»;
i) dopo l’articolo 117 sono inseriti i
seguenti:
«Art. 117-bis. - (Fusioni fra società con azioni quotate e società con azioni
non quotate). – 1. Sono assoggettate alle disposizioni dell’articolo 113 le
operazioni di fusione nelle quali una società con azioni non quotate viene
incorporata in una società con azioni quotate, quando l’entità degli attivi di
quest’ultima, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie
che non costituiscono immobilizzazioni, sia significativamente inferiore alle
attività della società incorporata.
2. Fermi restando i poteri previsti dall’articolo 113, comma 2, la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce disposizioni specifiche relative alle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 117-ter. - (Disposizioni in materia
di finanza etica). – 1. La CONSOB, previa consultazione con tutti i soggetti
interessati e sentite le Autorità di vigilanza competenti, determina con proprio
regolamento gli specifici obblighi di informazione e di rendicontazione cui sono
tenuti i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione che promuovono
prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili»;
l) nella parte IV, titolo III, capo I, dopo l’articolo 118 è aggiunto il
seguente:
«Art. 118-bis. - (Riesame delle informazioni fornite al pubblico). – 1. La
CONSOB stabilisce con regolamento le modalità e i termini per il riesame
periodico delle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge, comprese
le informazioni contenute nei documenti contabili, dagli emittenti quotati»;
m) nella parte IV, titolo III, capo II, dopo l’articolo 124 è inserita la
seguente sezione:
«Sezione I-bis.
Informazioni sull’adesione a codici
di comportamento.
Art. 124-bis. - (Obblighi di informazione relativi ai codici di comportamento). – 1. Le società di cui al presente capo diffondono annualmente, nei termini e con le modalità stabiliti dalla CONSOB, informazioni sull’adesione a codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori e sull’osservanza degli impegni a ciò conseguenti, motivando le ragioni dell’eventuale inadempimento.
Art. 124-ter. - (Vigilanza
sull’informazione relativa ai codici di comportamento). – 1. La CONSOB, negli
ambiti di propria competenza, stabilisce le forme di pubblicità cui sono
sottoposti i codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati
regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, vigila sulla
veridicità delle informazioni riguardanti l’adempimento degli impegni assunti,
diffuse dai soggetti che vi abbiano aderito, e irroga le corrispondenti sanzioni
in caso di violazione»;
n) nella parte IV, titolo III, capo II, dopo l’articolo 154 è inserita la
seguente sezione:
«Sezione V-bis.
Redazione dei documenti contabili societari.
Art. 154-bis. - (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari). – 1. Lo statuto prevede le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell’organo di controllo.
2. Gli atti e le comunicazioni della
società previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti informazioni e
dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della stessa
società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del direttore generale e
del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne
attestano la corrispondenza al vero.
3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la predisposizione
del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di
ogni altra comunicazione di carattere finanziario.
4. Al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari devono
essere conferiti adeguati poteri e mezzi per l’esercizio dei compiti attribuiti
ai sensi del presente articolo.
5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al
bilancio di esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l’adeguatezza e
l’effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso
dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, nonché la corrispondenza del
bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. L’attestazione è
resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla CONSOB.
6. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si
applicano anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari, in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili
in base al rapporto di lavoro con la società»;
o) all’articolo 190, comma 2, dopo la
lettera d), è aggiunta la seguente:
«d-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai
dipendenti delle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le
disposizioni previste dall’articolo 25-bis, commi 1 e 2»;
p) all’articolo 191, al comma 1, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 1 e 5-bis»;
q) all’articolo 193, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115 è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l’inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Si applica il disposto dell’articolo 190, comma 3. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest’ultima».
Art. 15.
(Responsabilità dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari)
1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2434, dopo le parole: «dei direttori generali» sono inserite le seguenti: «, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari»;
b) all’articolo 2635, primo comma, dopo
le parole: «i direttori generali,» sono inserite le seguenti: «i dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari,»;
c) all’articolo 2638, commi primo e secondo, dopo le parole: «i direttori
generali,» sono inserite le seguenti: «i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari,».
2. All’articolo 50-bis, primo comma, numero 5), del codice di procedura civile, dopo le parole: «i direttori generali» sono inserite le seguenti: «, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari».
3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 32-bis, primo comma, le parole: «e direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari»;
b) all’articolo 35-bis, primo comma, le
parole: «e direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «, direttore
generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari»;
c) all’articolo 622, secondo comma, dopo le parole: «direttori generali,» sono
inserite le seguenti: «dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari,».
Art. 16.
(Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori)
1. Dopo l’articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 114-bis. - (Informazione al
mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o
collaboratori). – 1. I piani di compensi basati su azioni o strumenti finanziari
a favore di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di
gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti
di lavoro subordinato, ovvero di componenti del consiglio di amministrazione
ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori di altre
società controllanti o controllate sono approvati dall’assemblea dei soci.
Almeno quindici giorni prima dell’esecuzione dei piani sono rese pubbliche,
mediante invio di un comunicato alla CONSOB, alla società di gestione del
mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico, e ad almeno
due agenzie di stampa, le informazioni concernenti:
a) le ragioni che motivano l’adozione del piano;
b) i soggetti destinatari del piano;
c) le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la sua
attuazione è subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al
conseguimento di risultati determinati;
d) l’eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per
l’incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui
all’articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n.350;
e) le modalità per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la
determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o per l’acquisto delle azioni;
f) i vincoli di disponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di
opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia
consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116.
3. La CONSOB definisce con proprio regolamento:
a) le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono essere fornite in relazione alle varie modalità di realizzazione del piano, prevedendo informazioni più dettagliate per piani di particolare rilevanza;
b) cautele volte ad evitare che i piani di cui al comma 1 inducano comportamenti contrastanti con l’interesse della società, anche disciplinando i criteri per la fissazione del prezzo delle azioni e degli altri strumenti finanziari, le modalità e i termini per l’esercizio dei diritti che essi attribuiscono, i limiti alla loro circolazione».
Art. 17.
(Disposizioni in materia di mediatori creditizi)
1. I mediatori creditizi iscritti all’albo di cui all’articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n.108, possono svolgere anche l’attività di mediazione e consulenza nella gestione del recupero dei crediti da parte delle banche o di intermediari finanziari di cui all’articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.385, e successive modificazioni.
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEI CONTI
Art. 18.
(Modifiche alla disciplina relativa alla revisione dei conti)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 116, comma 2, dopo la parola: «156,» è inserita la seguente: «160»;
b) l’articolo 159 è sostituito dal seguente:
«Art. 159. – (Conferimento e revoca dell’incarico). – 1. L’assemblea, in occasione dell’approvazione del bilancio o della convocazione annuale prevista dall’articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile, conferisce l’incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato ad una società di revisione iscritta nell’albo speciale previsto dall’articolo 161 determinandone il compenso, previo parere del collegio sindacale.
2. L’assemblea revoca l’incarico, previo
parere dell’organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo
contestualmente a conferire l’incarico ad altra società di revisione secondo le
modalità di cui al comma 1. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza
di opinioni rispetto a valutazioni contabili o a procedure di revisione. Le
funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla società
revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell’incarico non sia
divenuta efficace ovvero fino al conferimento d’ufficio da parte della CONSOB.
3. Alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2 adottate dall’assemblea delle
società in accomandita per azioni con azioni quotate in mercati regolamentati si
applica l’articolo 2459 del codice civile.
4. L’incarico ha durata di sei esercizi, è rinnovabile una sola volta e non può
essere rinnovato se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione
del precedente. In caso di rinnovo il responsabile della revisione deve essere
sostituito con altro soggetto.
5. Le deliberazioni previste dai commi 1 e 2 sono trasmesse alla CONSOB entro il
termine fissato ai sensi del comma 7, lettera b). La CONSOB, entro venti giorni
dalla data di ricevimento della deliberazione di conferimento dell’incarico, può
vietarne l’esecuzione qualora accerti l’esistenza di una causa di
incompatibilità, ovvero qualora rilevi che la società cui è affidato l’incarico
non è tecnicamente idonea ad esercitarlo, in relazione alla sua organizzazione
ovvero al numero degli incarichi già assunti. Entro venti giorni dalla data di
ricevimento della deliberazione di revoca, la CONSOB può vietarne l’esecuzione
qualora rilevi la mancanza di una giusta causa. Le deliberazioni di conferimento
e di revoca dell’incarico hanno effetto dalla scadenza dei termini di cui,
rispettivamente, al secondo e al terzo periodo, qualora la CONSOB non ne abbia
vietata l’esecuzione.
6. La CONSOB dispone d’ufficio la revoca dell’incarico di revisione contabile
qualora rilevi una causa di incompatibilità ovvero qualora siano state accertate
gravi irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione, anche in
relazione ai princìpi e criteri di revisione stabiliti ai sensi dell’articolo
162, comma 2, lettera a). Il provvedimento di revoca è notificato alla società
di revisione e comunicato immediatamente alla società interessata, con l’invito
alla società medesima a deliberare il conferimento dell’incarico ad altra
società di revisione, secondo le disposizioni del comma 1, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora la deliberazione non sia
adottata entro tale termine, la CONSOB provvede d’ufficio al conferimento
dell’incarico entro trenta giorni. Le funzioni di controllo contabile continuano
ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione di
conferimento dell’incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al
provvedimento della CONSOB.
7. La CONSOB stabilisce con regolamento:
a) i criteri generali per la determinazione del corrispettivo per l’incarico di revisione contabile. La corresponsione del compenso non può comunque essere subordinata ad alcuna condizione relativa all’esito della revisione, né la misura di esso può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi aggiuntivi da parte della società di revisione;
b) la documentazione da inviare
unitamente alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2, le modalità e i termini
di trasmissione;
c) le modalità e i termini per l’adozione e la comunicazione agli interessati
dei provvedimenti da essa assunti;
d) i termini entro i quali gli amministratori o i membri del consiglio di
gestione depositano presso il registro delle imprese le deliberazioni e i
provvedimenti indicati ai commi 1, 2, 5 e 6.
8. Non si applica l’articolo 2409-quater
del codice civile»;
c) all’articolo 160, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Al fine di assicurare l’indipendenza della società e del responsabile della
revisione, l’incarico non può essere conferito a società di revisione che si
trovino in una delle situazioni di incompatibilità stabilite con regolamento
dalla CONSOB.
1-bis. Con il regolamento adottato ai
sensi del comma 1, la CONSOB individua altresì i criteri per stabilire
l’appartenenza di un’entità alla rete di una società di revisione, costituita
dalla struttura più ampia cui appartiene la società stessa e che si avvale della
medesima denominazione o attraverso la quale vengono condivise risorse
professionali, e comprendente comunque le società che controllano la società di
revisione, le società che sono da essa controllate, ad essa collegate o
sottoposte con essa a comune controllo; determina le caratteristiche degli
incarichi e dei rapporti che possono compromettere l’indipendenza della società
di revisione; stabilisce le forme di pubblicità dei compensi che la società di
revisione e le entità appartenenti alla sua rete hanno percepito, distintamente,
per incarichi di revisione e per la prestazione di altri servizi, indicati per
tipo o categoria. Può stabilire altresì prescrizioni e raccomandazioni, rivolte
alle società di revisione, per prevenire la possibilità che gli azionisti di
queste o delle entità appartenenti alla loro rete nonché i soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le medesime
intervengano nell’esercizio dell’attività di revisione in modo tale da
compromettere l’indipendenza e l’obiettività delle persone che la effettuano.
1-ter. La società di revisione e le entità appartenenti alla rete della
medesima, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i
dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa
controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune
controllo non possono fornire alcuno dei seguenti servizi alla società che ha
conferito l’incarico di revisione e alle società da essa controllate o che la
controllano o sono sottoposte a comune controllo:
a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;
b) progettazione e realizzazione dei
sistemi informativi contabili;
c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate;
d) servizi attuariali;
e) gestione esterna dei servizi di controllo interno;
f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla
selezione, formazione e gestione del personale;
g) intermediazione di titoli, consulenza per l’investimento o servizi bancari
d’investimento;
h) prestazione di difesa giudiziale;
i) altri servizi e attività, anche di consulenza, non collegati alla revisione,
individuati, in ottemperanza ai princìpi di cui alla ottava direttiva
n.84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, in tema di indipendenza delle
società di revisione, dalla CONSOB con il regolamento adottato ai sensi del
comma 1.
1-quater. L’incarico di responsabile della revisione dei bilanci di una stessa società non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente sei esercizi sociali, né questa persona può assumere nuovamente tale incarico, relativamente alla revisione dei bilanci della medesima società o di società da essa controllate, ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, neppure per conto di una diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente.
1-quinquies. Coloro che hanno preso
parte alla revisione del bilancio di una società, i soci, gli amministratori e i
componenti degli organi di controllo della società di revisione alla quale è
stato conferito l’incarico di revisione e delle società da essa controllate o ad
essa collegate o che la controllano non possono esercitare funzioni di
amministrazione o controllo nella società che ha conferito l’incarico di
revisione e nelle società da essa controllate, ad essa collegate o che la
controllano, né possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore delle
medesime società, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla
revoca dell’incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci,
amministratori, componenti degli organi di controllo o dipendenti della società
di revisione e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la
controllano. Si applica la nozione di controllo di cui all’articolo 93.
1-sexies. Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di
controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari presso una società non possono esercitare la revisione
contabile dei bilanci della medesima società né delle società da essa
controllate o ad essa collegate o che la controllano, se non sia decorso almeno
un triennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.
1-septies. La misura della retribuzione dei dipendenti delle società di
revisione che partecipano allo svolgimento delle attività di revisione non può
essere in alcun modo determinata, neppure parzialmente, dall’esito delle
revisioni da essi compiute né dal numero degli incarichi di revisione ricevuti o
dall’entità dei compensi per essi percepiti dalla società.
1-octies. La violazione dei divieti previsti dal presente articolo è punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro
irrogata dalla CONSOB»;
d) all’articolo 161, comma 4, le parole: «a copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività di revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «o avere stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività di revisione contabile. L’ammontare della garanzia o della copertura assicurativa è stabilito annualmente dalla CONSOB per classi di volume d’affari e in base agli ulteriori parametri da essa eventualmente individuati con regolamento»;
e) all’articolo 162:
1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nello svolgimento di tale attività, la CONSOB provvede a verificare periodicamente e, comunque, almeno ogni tre anni l’indipendenza e l’idoneità tecnica sia della società, sia dei responsabili della revisione»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nell’esercizio della vigilanza, la
CONSOB:
a) stabilisce, sentito il parere del Consiglio nazionale dell’Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili, i princìpi e i criteri da adottare per
la revisione contabile, anche in relazione alla tipologia delle strutture
societarie, amministrative e contabili delle società sottoposte a revisione;
b) può richiedere la comunicazione,
anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti,
fissando i relativi termini;
c) può eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai soci, dagli
amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della
società di revisione»;
3) dopo il comma 3 è aggiunto il
seguente:
«3-bis. Le società di revisione, in relazione a ciascun incarico di revisione
loro conferito, comunicano alla CONSOB i nomi dei responsabili della revisione
entro dieci giorni dalla data in cui essi sono stati designati»;
f) all’articolo 163:
1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. La CONSOB, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell’attività di
revisione, tenendo conto della loro gravità, può:
a) applicare alla società di revisione una sanzione amministrativa pecuniaria da
diecimila a cinquecentomila euro;
b) intimare alle società di revisione di
non avvalersi nell’attività di revisione contabile, per un periodo non superiore
a cinque anni, del responsabile di una revisione contabile al quale sono
ascrivibili le irregolarità;
c) revocare gli incarichi di revisione contabile ai sensi dell’articolo 159,
comma 6;
d) vietare alla società di accettare nuovi incarichi di revisione contabile per
un periodo non superiore a tre anni.
1-bis. Quando l’irregolarità consista
nella violazione delle disposizioni dell’articolo 160, l’irrogazione della
sanzione prevista dal comma 1-octies del medesimo articolo non pregiudica
l’applicabilità dei provvedimenti indicati nel comma 1 del presente articolo nei
riguardi della società di revisione»;
2) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) la violazione attiene al divieto previsto dall’articolo 160, qualora
risulti la responsabilità della società. In tutti i casi, la CONSOB comunica i
nomi dei soci o dei dipendenti personalmente responsabili della violazione al
Ministro della giustizia, il quale ne dispone la cancellazione dal registro dei
revisori contabili con il procedimento previsto dall’articolo 10 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n.88»;
g) all’articolo 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La società incaricata della revisione contabile della società capogruppo
quotata è interamente responsabile per la revisione del bilancio consolidato del
gruppo. A questo fine, essa riceve i documenti di revisione dalle società
incaricate della revisione contabile delle altre società appartenenti al gruppo;
può chiedere alle suddette società di revisione o agli amministratori delle
società appartenenti al gruppo ulteriori documenti e notizie utili alla
revisione, nonché procedere direttamente ad accertamenti, ispezioni e controlli
presso le medesime società. Ove ravvisi fatti censurabili, ne informa senza
indugio la CONSOB e gli organi di controllo della società capogruppo e della
società interessata»;
h) nella parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, dopo l’articolo 165 è
aggiunto il seguente:
«Art. 165-bis. - (Società che controllano società con azioni quotate). – 1. Le
disposizioni della presente sezione, ad eccezione dell’articolo 157, si
applicano altresì alle società che controllano società con azioni quotate e alle
società sottoposte con queste ultime a comune controllo.
2. Alla società incaricata della
revisione contabile della società capogruppo si applicano le disposizioni
dell’articolo 165, comma 1-bis.
3. La CONSOB detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo,
stabilendo, in particolare, criteri di esenzione per le società sottoposte a
comune controllo, di cui al comma 1, che non rivestono significativa rilevanza
ai fini del consolidamento, tenuto conto anche dei criteri indicati
dall’articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127».
TITOLO IV
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE AUTORITÀ DI VIGILANZA
Capo I
PRINCÌPI DI ORGANIZZAZIONE E RAPPORTI FRA LE AUTORITÀ
Art. 19.
(Banca d’Italia)
1. La Banca d’Italia è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali ed agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea.
2. La Banca d’Italia è istituto di
diritto pubblico.
3. Le disposizioni normative nazionali, di rango primario e secondario,
assicurano alla Banca d’Italia ed ai componenti dei suoi organi l’indipendenza
richiesta dalla normativa comunitaria per il migliore esercizio dei poteri
attribuiti nonché per l’assolvimento dei compiti e dei doveri spettanti.
4. La Banca d’Italia, nell’esercizio delle proprie funzioni e con particolare
riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio di
trasparenza, naturale complemento dell’indipendenza dell’autorità di vigilanza.
Riferisce del suo operato al Parlamento e al Governo con relazione semestrale
sulla propria attività.
5. Gli atti emessi dagli organi della Banca d’Italia hanno forma scritta e sono
motivati, secondo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1 dell’articolo
3 della legge 7 agosto 1990, n.241. Delle riunioni degli organi collegiali viene
redatto apposito verbale.
6. La competenza ad adottare i provvedimenti aventi rilevanza esterna rientranti
nella competenza del governatore e quella relativa agli atti adottati su sua
delega sono trasferite al direttorio. Agli atti del direttorio si applica quanto
previsto dal comma 5. Le deliberazioni del direttorio sono adottate a
maggioranza; in caso di parità dei voti prevale il voto del governatore. La
disposizione contenuta nel primo periodo non si applica, comunque, alle
decisioni rientranti nelle attribuzioni del Sistema europeo di banche centrali.
7. Il governatore dura in carica sei anni, con la possibilità di un solo rinnovo
del mandato. Gli altri membri del direttorio durano in carica sei anni, con la
possibilità di un solo rinnovo del mandato. In sede di prima applicazione i
membri del direttorio diversi dal governatore cessano dalla carica secondo una
articolazione delle scadenze disciplinata dallo statuto dell’Istituto, compresa
in un periodo comunque non superiore ai cinque anni.
8. La nomina del governatore è disposta con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio
superiore della Banca d’Italia. Il procedimento previsto dal presente comma si
applica anche, nei casi previsti dall’articolo 14.2 del Protocollo sullo statuto
del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, per la
revoca del governatore. Le disposizioni del presente comma e del primo periodo
del comma 7 entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale.
9. Lo statuto della Banca d’Italia è adeguato alle disposizioni contenute nei
commi da 1 a 7 entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con le modalità stabilite dal comma 2 dell’articolo 10 del decreto
legislativo 10 marzo 1998, n.43. Entro il medesimo termine lo statuto della
Banca d’Italia è adeguato ridefinendo le competenze del Consiglio superiore in
modo tale da attribuire allo stesso anche funzioni di vigilanza e controllo
all’interno della Banca d’Italia. Le istruzioni di vigilanza sono adeguate alle
disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
10. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n.400, è ridefinito l’assetto proprietario della Banca d’Italia, e sono
disciplinate le modalità di trasferimento, entro tre anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, delle quote di partecipazione al capitale della
Banca d’Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti
pubblici.
11. I commi 2, 3 e 6 dell’articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n.287, sono
abrogati.
12. Per le operazioni di acquisizione di cui all’articolo 19 del testo unico di
cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.385, e per le operazioni di
concentrazione ai sensi dell’articolo 6 della legge 10 ottobre 1990, n.287, che
riguardano banche sono necessarie sia l’autorizzazione della Banca d’Italia, ai
sensi del citato articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n.385, per le valutazioni di sana e prudente gestione, sia
l’autorizzazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui
all’articolo 10 della citata legge n.287 del 1990, ai sensi dell’articolo 6,
comma 2, della medesima legge, ovvero il nulla osta della stessa a seguito delle
valutazioni relative all’assetto concorrenziale del mercato.
13. I provvedimenti delle Autorità di cui al comma 12 sono emanati con un unico
atto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza completa della
documentazione occorrente. L’atto deve contenere le specifiche motivazioni
relative alle finalità attribuite alle due Autorità.
14. Al fine di assicurare la funzionalità dell’attività amministrativa e di
contenere gli oneri per i soggetti vigilati, le Autorità di cui al comma 12 si
coordinano ai sensi dell’articolo 21.
Art. 20.
(Coordinamento dell’attività delle Autorità)
1. La Banca d’Italia, la CONSOB, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento per l’esercizio delle competenze ad essi attribuite anche attraverso protocolli d’intesa o l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di comitati di coordinamento.
2. Le forme di coordinamento di cui al comma 1 prevedono la riunione delle Autorità indicate nel medesimo comma almeno una volta l’anno.
Art. 21.
(Collaborazione fra le Autorità)
1. La Banca d’Italia, la CONSOB, l’ISVAP, la COVIP e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, per agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni. Le Autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d’ufficio. Tutti i dati, le informazioni e i documenti comunque comunicati da una ad altra Autorità, anche attraverso l’inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti al segreto d’ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per l’Autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima.
Art. 22.
(Collaborazione da parte del Corpo della guardia di finanza)
1. Nell’esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva, le Autorità di cui all’articolo 20 possono avvalersi, in relazione alle specifiche finalità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dal Corpo della guardia di finanza nell’assolvimento dei compiti previsti dal comma 1 sono coperti dal segreto d’ufficio e vengono senza indugio comunicati esclusivamente alle Autorità competenti.
Capo II
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLE AUTORITÀ
Art. 23.
(Procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali)
1. I provvedimenti della Banca d’Italia, della CONSOB, dell’ISVAP e della COVIP aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all’organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono
accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla
regolamentazione, sull’attività delle imprese e degli operatori e sugli
interessi degli investitori e dei risparmiatori. Nella definizione del contenuto
degli atti di regolazione generale, le Autorità di cui al comma 1 tengono conto
in ogni caso del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio
del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli
interessi dei destinatari. A questo fine, esse consultano gli organismi
rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e
dei consumatori.
3. Le Autorità di cui al comma 1 sottopongono a revisione periodica, almeno ogni
tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli
all’evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori
e dei risparmiatori.
4. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti
l’applicazione dei princìpi di cui al presente articolo, indicando altresì i
casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso
derogarvi.
Art. 24.
(Procedimenti per l’adozione di provvedimenti individuali)
1. Ai procedimenti della Banca d’Italia, della CONSOB, dell’ISVAP e della COVIP volti all’emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i princìpi sull’individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull’accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono inoltre svolti nel rispetto dei princìpi della facoltà di denunzia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonchè della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione. Le Autorità di cui al presente comma disciplinano le modalità organizzative per dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione.
2. Gli atti delle Autorità di cui al
comma 1 devono essere motivati. La motivazione deve indicare le ragioni
giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione, in
relazione alle risultanze dell’istruttoria.
3. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti
l’applicazione dei princìpi di cui al presente articolo, indicando altresì i
casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso
derogarvi.
4. Alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d’Italia, dalla CONSOB,
dall’ISVAP, dalla COVIP e dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato
non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta contenute
nell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.689, e successive
modificazioni, salvo che per le sanzioni indicate dall’articolo 193, comma 2,
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, per la
violazione delle disposizioni previste dall’articolo 120, commi 2, 3 e 4, del
medesimo testo unico.
5. Avverso gli atti adottati dalle Autorità di cui al comma 4 può essere
proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al tribunale amministrativo regionale
del Lazio. I termini processuali sono ridotti della metà, con esclusione di
quelli previsti per la presentazione del ricorso. Non possono essere nominati
consulenti tecnici d’ufficio i dipendenti dell’Autorità sul cui atto verte il
ricorso, anche se cessati dal servizio. Restano ferme le disposizioni previste
per l’impugnazione dei provvedimenti sanzionatori dall’articolo 145, commi 4 e
seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993,
n.385, dall’articolo 195, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n.58, dall’articolo 6 della legge 5 marzo 2001,
n.57, dagli articoli 12, quinto comma, e 19, settimo comma, della legge 7
febbraio 1979, n.48, dall’articolo 10, sesto comma, della legge 28 novembre
1984, n.792, dall’articolo 11, comma 5, della legge 17 febbraio 1992, n.166, e
dall’articolo 18-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n.124.
6. L’appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza o le ordinanze emesse in
primo grado non sospende l’esecuzione delle stesse nè l’efficacia dei
provvedimenti impugnati.
Capo III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE E ALLE
COMPETENZE DELLE AUTORITÀ
Art. 25.
(Competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche, degli intermediari finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensione)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 116, comma 2, alinea, le parole: «sentita la Banca d’Italia» sono sostituite dalle seguenti: «sentite la CONSOB e la Banca d’Italia»;
b) all’articolo 117, comma 8, primo
periodo, dopo le parole: «La Banca d’Italia» sono inserite le seguenti: «,
d’intesa con la CONSOB,»; al terzo periodo, dopo le parole: «della Banca
d’Italia» sono aggiunte le seguenti: «, adottate d’intesa con la CONSOB»;
c) all’articolo 127, comma 3, dopo le parole: «Banca d’Italia» sono inserite le
seguenti: «, d’intesa con la CONSOB».
2. Le competenze stabilite dall’articolo 109, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.174, con riguardo ai prodotti assicurativi di cui al punto III della lettera A) della tabella di cui all’allegato I del medesimo decreto legislativo sono esercitate dall’ISVAP d’intesa con la CONSOB.
3. Le competenze in materia di
trasparenza e di correttezza dei comportamenti di cui all’articolo 1, comma 2,
lettera h), della legge 23 agosto 2004, n.243, sono esercitate dalla COVIP
compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico
risparmio. Restano ferme le competenze in materia di tutela della concorrenza su
tutte le forme pensionistiche complementari attribuite all’Autorità garante
della concorrenza e del mercato dalla legge 10 ottobre 1990, n.287, e le
competenze in materia di sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione
attribuite all’ISVAP dalla legge 12 agosto 1982, n.576, incluse quelle relative
ai prodotti assicurativi con finalità previdenziali.
4. All’articolo 1, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto 2004, n.243,
all’alinea, le parole: «l’unitarietà e» sono soppresse.
Art. 26.
(Trasferimento di funzioni ministeriali e poteri sanzionatori)
1. Sono trasferite alla Banca d’Italia le funzioni del Ministro e del Ministero dell’economia e delle finanze previste dagli articoli 14, comma 4, e 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.385, e successive modificazioni.
2. All’articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile una
sanzione amministrativa, la Banca d’Italia o l’UIC, nell’ambito delle rispettive
competenze, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla società o
all’ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni,
tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte applicano le sanzioni con
provvedimento motivato»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 144, commi 3 e 4, è pubblicato, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e spese della banca, della società o dell’ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il provvedimento di applicazione delle altre sanzioni previste dal presente titolo è pubblicato per estratto sul bollettino previsto dall’articolo 8.
4. Contro il provvedimento che applica la sanzione è ammessa opposizione alla corte di appello di Roma. L’opposizione deve essere notificata all’autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica»;
d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della corte di
appello, all’autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della
pubblicazione per estratto nel bollettino previsto dall’articolo 8».
3. Sono trasferite all’ISVAP le funzioni del Ministro delle attività produttive
previste dagli articoli 4, sesto comma, e 6, quarto comma, della legge 12 agosto
1982, n.576, e successive modificazioni, nonchè le altre analoghe competenze
ministeriali in materia sanzionatoria previste da altre leggi.
4. Sono trasferite alla COVIP le funzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previste dall’articolo 18-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni.
Art. 27.
(Procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l’istituzione, in materia di servizi di investimento, di procedure di conciliazione e di arbitrato e di un sistema di indennizzo in favore degli investitori e dei risparmiatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione di procedure di conciliazione e di arbitrato da svolgere in contraddittorio, tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5, secondo criteri di efficienza, rapidità ed economicità, dinanzi alla CONSOB per la decisione di controversie insorte fra i risparmiatori o gli investitori, esclusi gli investitori professionali, e le banche o gli altri intermediari finanziari circa l’adempimento degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela;
b) previsione dell’indennizzo in favore
dei risparmiatori e degli investitori, esclusi gli investitori professionali, da
parte delle banche o degli intermediari finanziari responsabili, nei casi in
cui, mediante le procedure di cui alla lettera a), la CONSOB abbia accertato
l’inadempimento degli obblighi ivi indicati, ferma restando l’applicazione delle
sanzioni previste per la violazione dei medesimi obblighi;
c) salvaguardia dell’esercizio del diritto di azione dinanzi agli organi della
giurisdizione ordinaria, anche per il risarcimento del danno in misura maggiore
rispetto all’indennizzo riconosciuto ai sensi della lettera b);
d) salvaguardia in ogni caso del diritto ad agire dinanzi agli organi della
giurisdizione ordinaria per le azioni di cui all’articolo 3 della legge 30
luglio 1998, n.281, e successive modificazioni;
e) attribuzione alla CONSOB, sentita la Banca d’Italia, del potere di emanare
disposizioni regolamentari per l’attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma.
2. Il Governo è delegato ad adottare,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi per l’istituzione di un fondo di garanzia per i
risparmiatori e gli investitori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) destinazione del fondo all’indennizzo, nei limiti delle disponibilità del
fondo medesimo, dei danni patrimoniali, causati dalla violazione, accertata con
sentenza passata in giudicato, delle norme che disciplinano le attività di cui
alla parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n.58, e successive modificazioni, detratti l’ammontare dell’indennizzo di cui al
comma 1 eventualmente erogato al soggetto danneggiato e gli importi dallo stesso
comunque percepiti a titolo di risarcimento;
b) previsione della surrogazione del
fondo nei diritti dell’indennizzato, limitatamente all’ammontare dell’indennizzo
erogato, e facoltà di rivalsa del fondo stesso nei riguardi della banca o
dell’intermediario responsabile;
c) legittimazione della CONSOB ad agire in giudizio, in rappresentanza del
fondo, per la tutela dei diritti e l’esercizio della rivalsa ai sensi della
lettera b), con la facoltà di farsi rappresentare in giudizio a norma
dell’articolo 1, decimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n.95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n.216, e successive
modificazioni, ovvero anche da propri funzionari;
d) finanziamento del fondo esclusivamente con il versamento della metà degli
importi delle sanzioni irrogate per la violazione delle norme di cui alla
lettera a);
e) attribuzione della gestione del fondo alla CONSOB;
f) individuazione dei soggetti che possono fruire dell’indennizzo da parte del
fondo, escludendo comunque gli investitori professionali, e determinazione della
sua misura massima;
g) attribuzione del potere di emanare disposizioni di attuazione alla CONSOB.
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la redazione dello statuto dei risparmiatori e degli investitori, che individua l’insieme dei diritti loro riconosciuti e definisce i criteri idonei a garantire un’efficace diffusione dell’informazione finanziaria tra i risparmiatori, e per la redazione del codice di comportamento degli operatori finanziari.
Art. 28.
(Disposizioni in materia di personale della CONSOB)
1. Al fine di adeguare la dotazione di personale della CONSOB ai nuovi compiti derivanti dalla presente legge, può essere aumentato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze il numero complessivo dei posti della pianta organica prevista dall’articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n.216, e successive modificazioni. La ripartizione dei posti suddetti tra l’aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del personale a contratto a tempo determinato è stabilita con apposita deliberazione adottata dalla CONSOB con la maggioranza prevista dal nono comma dell’articolo 1 del citato decreto-legge n.95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n.216 del 1974, e successive modificazioni. Resta fermo il disposto di cui al settimo comma del citato articolo 2 del medesimo decreto-legge. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede secondo i criteri, le procedure e con le risorse previsti dall’articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n.724, e successive modificazioni.
Art. 29.
(Risoluzione delle controversie in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari)
1. Dopo l’articolo 128 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.385, è aggiunto il seguente:
«Art. 128-bis. – (Risoluzione delle controversie). – 1. I soggetti di cui all’articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con i consumatori.
2. Con deliberazione del CICR, su
proposta della Banca d’Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle
procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell’organo
decidente, in modo che risulti assicurata l’imparzialità dello stesso e la
rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso
assicurare la rapidità, l’economicità della soluzione delle controversie e
l’effettività della tutela.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il
ricorso, in qualunque momento, a ogni altro mezzo di tutela previsto
dall’ordinamento».
TITOLO V
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI
SANZIONI PENALI
E AMMINISTRATIVE
Art. 30.
(False comunicazioni sociali)
1. L’articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 2621. - (False comunicazioni sociali). – Salvo quanto previsto dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l’arresto fino a due anni.
La punibilità è estesa anche al caso in
cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per
conto di terzi.
La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo
sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è
comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del
risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per
cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1 per cento.
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative
che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per
cento da quella corretta.
Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma
sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l’interdizione
dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a
tre anni, dall’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore,
direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della
persona giuridica o dell’impresa».
2. L’articolo 2622 del codice civile è
sostituito dal seguente:
«Art. 2622. - (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o
dei creditori). – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti
alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i
quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di
conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni
o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al
pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di
valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla
legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del
gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i
destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla
società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa,
con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si procede a querela anche se il fatto
integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti
diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato,
di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo
II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e
successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a
quattro anni e il delitto è procedibile d’ufficio.
La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto
cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.
Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di
risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante
dall’ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o
riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per
mille del prodotto interno lordo.
La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al
caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla
società per conto di terzi.
La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le
falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al
quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le
omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al
lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del
patrimonio netto non superiore all’1 per cento.
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative
che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per
cento da quella corretta.
Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma
sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l’interdizione
dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a
tre anni, dall’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore,
direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della
persona giuridica o dell’impresa».
3. È istituita, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la Commissione per la tutela del risparmio, di seguito denominata «Commissione», alle dirette dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. La Commissione è organo collegiale,
composta da un presidente e due commissari, nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
5. Il Governo adotta, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, un regolamento ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive
modificazioni, volto a determinare i requisiti di nomina del presidente e dei
membri della Commissione e le funzioni della Commissione, al fine di garantirne
l’autonomia e l’efficacia operativa.
6. La Commissione:
a) svolge le proprie funzioni d’ufficio o su istanza dei risparmiatori;
b) relaziona con cadenza semestrale
sulla propria attività al Presidente del Consiglio dei ministri, che riferisce
periodicamente ai Presidenti delle Camere;
c) si avvale del supporto di un ufficio composto da dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, in posizione di comando secondo i rispettivi
ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni
effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza;
d) ha l’obbligo di rendere rapporto all’autorità giudiziaria nei casi previsti
dalla legge.
Art. 31.
(Omessa comunicazione del conflitto d’interessi)
1. Nel libro V, titolo XI, capo III, del codice civile, prima dell’articolo 2630 è inserito il seguente:
«Art. 2629-bis. - (Omessa comunicazione
del conflitto d’interessi). – L’amministratore o il componente del consiglio di
gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o
di altro Stato dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante
ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto
sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n.385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.58
del 1998, della legge 12 agosto 1982, n.576, o del decreto legislativo 21 aprile
1993, n.124, che vìola gli obblighi previsti dall’articolo 2391, primo comma, è
punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati
danni alla società o a terzi».
2. All’articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 giugno
2001, n.231, dopo le parole: «codice civile» sono inserite le seguenti: «e per
il delitto di omessa comunicazione del conflitto d’interessi previsto
dall’articolo 2629-bis del codice civile».
Art. 32.
(Ricorso abusivo al credito)
1. L’articolo 218 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, è sostituito dal seguente:
«Art. 218. – (Ricorso abusivo al credito). – 1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un’attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d’insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. La pena è aumentata nel caso di
società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni.
3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del
codice penale, la condanna importa l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa
commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi
impresa fino a tre anni».
Art. 33.
(Istituzione del reato di mendacio bancario)
1. All’articolo 137 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.385, e successive modificazioni, al comma 2 è premesso il seguente:
«1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000».
Art. 34.
(Falso in prospetto)
1. Dopo l’articolo 173 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, è inserito il seguente:
«Art. 173-bis. - (Falso in prospetto). –
1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto,
nei prospetti richiesti per la sollecitazione all’investimento o l’ammissione
alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in
occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l’intenzione di
ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati
o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito
con la reclusione da uno a cinque anni».
2. L’articolo 2623 del codice civile è abrogato.
Art. 35.
(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)
1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni, alla parte V, titolo I, capo III, all’articolo 175 sono premessi i seguenti:
«Art. 174-bis. - (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione). – 1. I responsabili della revisione delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con l’intenzione di ingannare i destinatari, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell’ente o del soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
2. Nel caso in cui il fatto previsto dal
comma 1 sia commesso per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in
concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società
assoggettata a revisione, la pena è aumentata fino alla metà.
3. La stessa pena prevista dai commi 1 e 2 si applica a chi dà o promette
l’utilità nonché agli amministratori, ai direttori generali e ai sindaci della
società assoggettata a revisione, che abbiano concorso a commettere il fatto.
Art. 174-ter. - (Corruzione dei revisori). – 1. Gli amministratori, i soci, i responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione, i quali, nell’esercizio della revisione contabile delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116, fuori dei casi previsti dall’articolo 174-bis, per denaro o altra utilità data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all’ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chi dà o promette l’utilità».
Art. 36.
(False comunicazioni circa l’applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate)
1. Dopo l’articolo 192 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, è inserito il seguente:
«Art. 192-bis. - (False comunicazioni circa l’applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i direttori generali di società quotate nei mercati regolamentati i quali omettono le comunicazioni prescritte dall’articolo 124-bis ovvero, nelle stesse o in altre comunicazioni rivolte al pubblico, divulgano o lasciano divulgare false informazioni relativamente all’adesione delle stesse società a codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, ovvero all’applicazione dei medesimi, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a trecentomila euro. Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato, a spese degli stessi, su almeno due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione nazionale».
Art. 37.
(Omessa comunicazione degli incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo)
1. All’articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all’articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l’incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall’incarico».
Art. 38.
(Abusive attività finanziarie)
1. All’articolo 132, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.385, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa pena si applica a chiunque svolge l’attività riservata agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107, in assenza dell’iscrizione nel medesimo elenco».
Art. 39.
(Aumento delle sanzioni penali e amministrative)
1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, dalla legge 12 agosto 1982, n.576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.
2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2625, dopo il secondo
comma è inserito il seguente:
«La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati
regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il
pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58»;
b) all’articolo 2635, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati
regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il
pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58»;
c) all’articolo 2638, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati
regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il
pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58».
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n.385, dal testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n.58, dalla legge 12 agosto 1982, n.576, e dal
decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, che non sono state modificate dalla
presente legge, sono quintuplicate.
4. All’articolo 4, comma 1, lettera h), della legge 29 luglio 2003, n.229, dopo il numero 1) è inserito il seguente:
«1-bis) raddoppiando la misura delle
sanzioni penali e quintuplicando la misura massima delle sanzioni amministrative
pecuniarie determinate in una somma di denaro, ad eccezione delle sanzioni
previste dalla legge 12 agosto 1982, n.576, e successive modificazioni».
5. Le sanzioni pecuniarie previste dall’articolo 25-ter del decreto legislativo
8 giugno 2001, n.231, sono raddoppiate.
Art. 40.
(Sanzioni accessorie)
1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’introduzione di sanzioni accessorie alle sanzioni penali e amministrative applicate ai sensi del titolo XI del libro V del codice civile, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.385, e successive modificazioni, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni, della legge 12 agosto 1982, n.576, e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) applicazione delle sanzioni accessorie e determinazione della loro durata, comunque non superiore a tre anni, in ragione della gravità della violazione, valutata secondo i criteri indicati dall’articolo 133 del codice penale, o della sua reiterazione;
b) previsione della sanzione accessoria
della sospensione o della decadenza dalle cariche o dagli uffici direttivi
ricoperti presso banche o altri soggetti operanti nel settore finanziario,
ovvero dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso società;
c) previsione della sanzione accessoria dell’interdizione dalle cariche presso
banche e altri intermediari finanziari o dalle cariche societarie;
d) previsione della sanzione accessoria della pubblicità della sanzione
pecuniaria e accessoria, a carico dell’autore della violazione, su quotidiani e
altri mezzi di comunicazione a larga diffusione e nei locali aperti al pubblico
delle banche e degli altri intermediari finanziari presso i quali l’autore della
violazione ricopra cariche societarie o dei quali lo stesso sia dipendente;
e) previsione della sanzione accessoria della confisca del prodotto o del
profitto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, ovvero di beni di
valore equivalente;
f) attribuzione della competenza ad irrogare le sanzioni accessorie alla medesima autorità competente ad irrogare la sanzione principale.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 41.
(Soppressione della Commissione permanente per la vigilanza sull’istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca)
1. La Commissione permanente per la vigilanza sull’istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, di cui all’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n.204, è soppressa.
2. Sono abrogati gli articoli 110 e 112 del testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n.204, e successive modificazioni. All’articolo 47, secondo periodo, del medesimo testo unico, sono soppresse le parole: «, col parere della Commissione permanente di vigilanza sugli istituti di emissione,».
Art. 42.
(Termine per gli adempimenti previsti dalla presente legge)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni da questa introdotte.
2. Fino alla costituzione dell’albo
unico dei promotori finanziari ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, come modificato dall’articolo 14,
comma 1, lettera b), della presente legge, continuano ad applicarsi le
disposizioni in materia di albo unico nazionale dei promotori finanziari recate
dal citato articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n.58 del
1998, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Le disposizioni contenute negli articoli 165-ter, 165-quater e 165-quinquies
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, introdotti
dall’articolo 6, comma 1, della presente legge, si applicano alle società che vi
sono soggette, a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge.
4. La disposizione di cui all’articolo 161, comma 4, del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, come modificato dall’articolo 18,
comma 1, lettera d), della presente legge, si applica a decorrere dal 1º gennaio
dell’anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge. Fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni del
medesimo articolo 161, comma 4, nel testo vigente prima della data di entrata in
vigore della presente legge.
5. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e
che ricadono in una delle situazioni specifiche di incompatibilità previste
dalle disposizioni contenute nell’articolo 18 per le società di revisione e le
entità appartenenti alla medesima rete, i loro soci, gli amministratori, i
componenti degli organi di controllo, i dipendenti della società di revisione
stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la
controllano o sono sottoposte a comune controllo, possono essere portati a
definizione secondo i previsti termini contrattuali, senza possibilità di
rinnovo. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il recesso unilaterale da parte della società, o dei soggetti
appartenenti alla medesima rete, dall’incarico revisionale o da contratti per lo
svolgimento di servizi, giustificato dalla necessità di rimuovere una causa di
incompatibilità, non comporta obblighi di indennizzo, risarcimento o
l’applicazione di clausole penali o sanzioni, anche se previste in norme di
legge o in clausole contrattuali.
Art. 43.
(Delega al Governo per il coordinamento legislativo)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.385, e successive modificazioni, e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni, nonché delle altre leggi speciali, alle disposizioni della presente legge, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse.
Art. 44.
(Procedura per l’esercizio delle deleghe legislative)
Gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Le competenti Commissioni parla-mentari esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l’espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega o successivamente, quest’ultimo è prorogato di novanta giorni