Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2006)
Articolo 1.
1. L'articolo 240 del codice di procedura penale è sostituito
dal seguente:
«Art. 240. (Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali). -
1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti
né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o
provengano comunque dall'imputato.
2. L'autorità giudiziaria dispone l'immediata distruzione dei documenti, dei
supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni e
comunicazioni, relativi al traffico telefonico e telematico, illegalmente
formati o acquisiti. Allo stesso modo si provvede per i documenti formati
attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi è vietato eseguire
copia in qualunque forma. Il loro contenuto non costituisce in alcun modo
notizia di reato, né può essere utilizzato a fini processuali o investigativi.
3. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione e dell'acquisizione, delle sue modalità e dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto delle stesse.».
Articolo 2.
1.All'articolo
512 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. E' sempre consentita la lettura dei verbali relativi all'acquisizione ed
alle operazioni di distruzione degli atti di cui all'articolo 240, comma 2.».
Articolo 3.
1. Chiunque
illecitamente detiene gli atti o i documenti di cui all'articolo 240, comma 2,
del codice di procedura penale, è punito con la pena della reclusione da sei
mesi a sei anni.
2. Si applica la pena della reclusione da uno a sette anni se il fatto di cui al
comma 1 è commesso da un pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio
Articolo 4.
1. A titolo di
riparazione, ciascun interessato può chiedere all'autore della divulgazione
degli atti o dei documenti di cui all'articolo 240, comma 2, del codice di
procedura penale, così come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, al
direttore o vice-direttore responsabile e all'editore, in solido fra loro, una
somma di denaro determinata in ragione di cinquanta centesimi per ogni copia
stampata, ovvero da cinquantamila a un milione di euro secondo l'entità del
bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico,
televisivo o telematico. In ogni caso, l'entità della riparazione non può essere
inferiore a ventimila euro.
2. L'azione va proposta nel termine di un anno dalla data della divulgazione,
salvo che il soggetto interessato non dimostri di averne avuto conoscenza
successivamente. La causa è decisa nelle forme di cui agli articoli 737 e
seguenti del codice di procedura civile. In caso di giudizio ordinario, ai fini
della liquidazione del danno risarcibile si tiene conto della somma corrisposta
ai sensi del presente articolo.
3. L'azione è esercitata senza pregiudizio di quanto il Garante per la
protezione dei dati personali o l'autorità giudiziaria possano disporre ove
accertino o inibiscano l'illecita diffusione di dati o di documenti, anche a
seguito dell'esercizio di diritti da parte dell'interessato.
Articolo 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.