Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2006
Art. 1.
1. All'articolo 295 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il seguente: «3-ter. Nei giudizi davanti alla Corte d'assise, ai fini di quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, in luogo del giudice provvede il presidente della Corte».