Art. 1.
1. L'articolo 593 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: Art. 593 (Casi di appello). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna. 2. L'imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, se la nuova prova e' decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l'inammissibilita' dell'appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado. 3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali e' stata applicata la sola pena dell'ammenda
Art. 2.
1. All'articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: «, quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula» sono soppresse.
Art. 3.
1. All'articolo 405 del codice di procedura
penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula
richiesta di
archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla
insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e
non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della
persona sottoposta alle indagini».
Art. 4.
1. L'articolo 428 del codice di
procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 428. - (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere). - 1.
Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre ricorso per
cassazione:
a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;
b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il
fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.
2. La persona offesa può proporre ricorso per cassazione nei soli casi di
nullità previsti dall'articolo 419, comma 7. La persona offesa costituita parte
civile può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 606.
3. Sull'impugnazione decide la Corte di cassazione in camera di consiglio
con le forme previste dall'articolo 127».
Art. 5.
1. All'articolo 533 del codice di procedura
penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta
colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la
sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza».
Art. 6.
1. Al comma 1 dell'articolo 576 del codice di
procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, con il mezzo previsto per il pubblico
ministero,» sono soppresse;
b) al secondo periodo, le parole: «Con lo stesso mezzo e negli stessi
casi può» sono sostituite dalle seguenti: «La parte civile può altresì».
Art. 7.
1. L'articolo 580 del codice di
procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 580. - (Conversione del ricorso in appello). - 1. Quando contro la
stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui
sussista la connessione di cui all'articolo 12, il ricorso per cassazione si
converte nell'appello».
Art. 8.
1. Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di
procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto
richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi
previsti dall'articolo 495, comma 2.»;
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione,
quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri
atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame».
Art. 9.
1. L'articolo 577 del codice di
procedura penale è abrogato.
2. All'articolo 36, comma l, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le
parole: «e contro le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena
alternativa» sono soppresse.
Art. 10.
1. La presente legge si applica ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima.
2. L'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal
pubblico ministero prima della entrata in vigore della presente legge viene
dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile.
3. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di
inammissibilità di cui al comma 2 può essere proposto ricorso in Cassazione
contro le sentenze di primo grado.
4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nel caso in cui sia
annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza
di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che
abbia riformato una sentenza di assoluzione.
5. Nei limiti delle modificazioni apportate dall'articolo 8 della presente legge
possono essere presentati i motivi di cui all'articolo 585, comma 4, del codice
di procedura penale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.