pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2006
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Sono sottoposti alle disposizioni del presente regolamento: a) i detenuti e gli internati che risultano tenere o aver tenuto condotte di collaborazione previste dal codice penale o da disposizioni speciali relativamente ai delitti previsti dall'articolo 9, comma 2, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, e che siano ammessi alle speciali misure di protezione o per i quali sia stata avanzata la proposta di ammissione a misure speciali di protezione, ovvero per i quali sia stata avanzata richiesta di piano provvisorio di protezione, ovvero che siano sottoposti a piano provvisorio di protezione, ovvero che siano sottoposti a misure di eccezionale urgenza ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8; b) i detenuti e gli internati che risultano tenere o aver tenuto condotte di collaborazione previste dal codice penale o da disposizioni speciali relativamente ai delitti previsti dall'articolo 9, comma 2, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, per i quali, sebbene non sia stata avanzata richiesta di speciali misure di protezione, il Procuratore della Repubblica che sta raccogliendo o che ha raccolto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dall'articolo 16-quater del medesimo decreto-legge, richiede, in vista della formulazione della proposta di ammissione a speciali misure di protezione, l'adozione di particolari cautele nella gestione penitenziaria; c) i soggetti che sono stati sottoposti nel passato alle speciali misure di protezione e ne sono fuoriusciti con misure di reinserimento sociale ai sensi dell'articolo 13, comma 5, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, salvo che, anche sulla base di informazioni provenienti dall'autorita' giudiziaria, il nuovo stato di detenzione o di internamento non sia conseguente a fatti incompatibili con le condotte di collaborazione con la giustizia; d) i detenuti e gli internati che sono stati sottoposti nel passato alle speciali misure di protezione poi revocate, ovvero al piano provvisorio di protezione non seguito dalla richiesta delle speciali misure di protezione, ovvero a misure di eccezionale urgenza non seguite dalla definizione di un piano provvisorio o delle speciali misure di protezione; e) i detenuti e gli internati che, sebbene non tengono o non hanno tenuto condotte di collaborazione, sono sottoposti alle speciali misure di protezione in ragione delle situazioni previste dall'articolo 9, comma 5, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8.
Art. 2. Principi direttivi del trattamento penitenziario dei collaboratori di giustizia
1. I soggetti indicati all'articolo 1 godono dei diritti e sono sottoposti ai doveri previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, ed al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. 2. Le modalita' di esercizio dei diritti e di adempimento dei doveri dei soggetti indicati all'articolo 1 possono essere modificate soltanto al fine di garantire la genuinita' delle dichiarazioni, di assicurare la riservatezza nonche' di tutelare l'incolumita' personale del detenuto o dell'internato. 3. Nei confronti di un soggetto che al momento dell'ingresso in carcere si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, l'Amministrazione penitenziaria adotta, a richiesta delle autorita' preposte alla tutela del soggetto e, in caso di urgenza, di propria iniziativa, le misure di protezione necessarie ad assicurarne l'incolumita' personale. 4. La direzione dell'istituto di pena adotta tutte le misure di sostegno e di trattamento, compatibili con le esigenze di sicurezza, idonee ad evitare che le condizioni di vita dei soggetti indicati all'articolo 1 risultino deteriori rispetto a quelle degli altri detenuti.
Art. 3. Provvedimenti nei confronti dei detenuti che manifestano la volonta' di collaborare
1. Qualora il detenuto o l'internato manifesta la volonta' di collaborare con la giustizia, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, in attuazione dall'articolo 13, comma 14, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, dispone immediatamente le misure necessarie ad evitare l'incontro con altre persone che collaborano con la giustizia, i colloqui investigativi di cui all'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e le comunicazioni epistolari, telefoniche o telegrafiche, nonche' adotta le specifiche misure volte a garantire la sicurezza. Le misure sono mantenute fino alla completa conclusione della redazione dei verbali e comunque almeno fino alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione. 2. Se la manifestazione della volonta' di collaborare e' comunicata dall'autorita' giudiziaria, le disposizioni sono impartite dalla Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che adotta altresi' le opportune misure di protezione, dandone immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica ed al Procuratore nazionale antimafia. 3. Nell'ipotesi indicata al comma 2, qualora ricorrano ragioni di urgenza, la direzione dell'istituto che abbia ricevuto direttamente la comunicazione dall'autorita' giudiziaria adotta provvedimenti di contenuto analogo a quelli indicati nel comma precedente, dandone immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica, al Procuratore nazionale antimafia, nonche' alla Direzione generale dei detenuti e del trattamento per le successive disposizioni. 4. Analoghe misure d'urgenza si applicano ai detenuti ed agli internati che manifestano la volonta' di collaborare direttamente alla direzione dell'istituto che provvede alle comunicazioni di cui al comma 3. 5. Qualora non pervenga diversa comunicazione da parte del Procuratore della Repubblica al quale il detenuto sta rendendo o ha reso le dichiarazioni indicate all'articolo 16-quater, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, le misure previste dai commi 2 e 3 sono revocate decorsi centottanta giorni da quello in cui il soggetto ha manifestato la volonta' di collaborare, secondo quanto comunicato dal Procuratore della Repubblica.
Art. 4. Criteri di assegnazione agli istituti o alle sezioni
1. Fatte salve le misure indicate all'articolo 3, comma 1, i detenuti e gli internati indicati all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), sono assegnati, con provvedimento della Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, ad appositi istituti o sezioni di istituto. L'assegnazione deve essere effettuata in modo da evitare contatti fra collaboratori di giustizia che, in base alle notizie comunicate dall'autorita' giudiziaria e dal Servizio centrale di protezione, risultano partecipare ai medesimi procedimenti giudiziari o avere, comunque, reso dichiarazioni sui medesimi fatti delittuosi. 2. Fatte salve le misure indicate all'articolo 3, comma 1, su richiesta del Procuratore della Repubblica che sta raccogliendo o che ha raccolto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, o su richiesta di altro Procuratore della Repubblica, d'intesa con il primo, i detenuti e gli internati indicati all'articolo 1, comma 1, lettera b), sono assegnati con provvedimento della Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, ad appositi istituti o sezioni di istituto, comunque diversi da quelli indicati al comma 1. L'assegnazione deve essere effettuata in modo da evitare contatti fra collaboratori di giustizia che, in base alle notizie comunicate dall'autorita' giudiziaria e dal Servizio centrale di protezione, risultano partecipare ai medesimi procedimenti giudiziari o avere, comunque, reso dichiarazioni sui medesimi fatti delittuosi. 3. I detenuti e gli internati indicati all'articolo 1, comma 1, lettere d) ed e), sono rispettivamente assegnati, con provvedimento della Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, ad appositi e tra loro distinti istituti o sezioni di istituto, comunque diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2. 4. Le disposizioni previste ai precedenti commi si applicano, compatibilmente con le modalita' di fruizione del beneficio concesso, anche ai detenuti e agli internati, collaboratori di giustizia: a) assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21, legge 26 luglio 1975, n. 354; b) ammessi alla misura della semiliberta' ai sensi dell'articolo 48 della medesima legge; c) ammessi alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di eta' non superiore agli anni dieci ai sensi dell'articolo 21-bis della medesima legge. 5. Per il compimento di specifici atti non esperibili nell'istituto o nella sezione di assegnazione, su richiesta del Procuratore della Repubblica che svolge le indagini, la Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria puo' trasferire, per il tempo strettamente necessario e comunque preventivamente indicato, i detenuti e gli internati di cui all'articolo 1 ad istituti o sezioni diversi da quelli indicati ai commi 1, 2, 3 e 4, assicurando comunque le esigenze di sicurezza ed evitando i contatti con altri collaboratori di giustizia che, in base alle notizie comunicate dall'autorita' giudiziaria e dal Servizio centrale di protezione, risultano partecipare ai medesimi procedimenti giudiziari o avere, comunque, reso dichiarazioni sui medesimi fatti delittuosi. 6. Qualora agli internati che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1, per salvaguardare la genuinita' delle dichiarazioni nonche' per tutelare l'incolumita' personale, non sia possibile assicurare nella casa di lavoro o nella colonia agricola di assegnazione le stesse condizioni restrittive e le stesse opportunita' di trattamento applicate agli altri internati, la Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria puo' assegnarli ad un'altra casa di lavoro o colonia agricola, assicurando comunque le suddette esigenze. 7. I medesimi criteri indicati al comma 6 si applicano agli internati che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1 e che sono assegnati ad una casa di cura e custodia, ad un ospedale psichiatrico giudiziario, ad un istituto per infermi o minorati, ovvero che sono sottoposti ad osservazione psichiatrica ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. 8. La Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, qualora ricorrano gravi ragioni di sicurezza, puo', sentita l'autorita' giudiziaria, assegnare i detenuti o gli internati indicati all'articolo 1, comma 1, lettera d), ad istituti o sezioni di istituto ordinari.
Art. 5. Ordini di servizio in materia di sicurezza
1. La direzione dell'istituto penitenziario dotato di sezione per detenuti o internati indicati all'articolo 1 adotta, anche sulla base di eventuali disposizioni del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, un apposito ordine di servizio contenente tutte le prescrizioni alle quali deve attenersi il personale per la gestione dei soggetti ivi ristretti e in ogni caso: a) l'assegnazione, ai servizi di sezione, di personale capace ed esperto, nonche' la rigorosa limitazione e la registrazione degli accessi; b) le cautele per assicurare la riservatezza degli atti relativi al collaboratori di giustizia; c) le modalita' di spostamento e di uscita dei detenuti dalla sezione; d) le cautele per assicurare che il cibo, i farmaci e gli oggetti che i detenuti possono legittimamente acquistare o detenere non possano subire manipolazioni; e) l'indicazione delle misure per garantire il rispetto dei divieti contenuti nell'articolo 13, comma 14, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8. 3. Qualora l'istituto penitenziario non sia dotato di sezione per collaboratori di giustizia, la direzione dell'istituto di pena in cui sia ristretto un soggetto che abbia manifestato la volonta' di collaborare o che comunque si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1, emana un ordine di servizio di contenuto analogo a quello indicato nel comma 2.
Art. 6. Colloqui e corrispondenza
1. Ai detenuti ed agli internati indicati all'articolo 1 si applicano integralmente le disposizioni previste dagli articoli 18 e 18-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354, e dagli articoli 37, 38, 39 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, salve le limitazioni previste dall'articolo 13, comma 14, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8. 2. Le condizioni indicate all'articolo 1 integrano le particolari circostanze previste dall'articolo 37, comma 9, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. 3. Ai detenuti o internati che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), puo' essere concessa l'autorizzazione al colloquio telefonico con propri familiari o conviventi sottoposti a protezione mediante connessione ad utenza cellulare, purche' il Servizio centrale di protezione attesti la disponibilita' dell'utenza da parte del familiare o del convivente. La connessione e' effettuata dalla direzione dell'istituto tramite personale specificatamente addetto ed a spese del detenuto.
Art. 7. Traduzioni e trasferimenti
1. La traduzione, il trasferimento ed il piantonamento dei soggetti indicati all'articolo 1, anche se detenuti o internati in luoghi esterni agli istituti di pena, sono effettuati da personale del Corpo di Polizia penitenziaria. 2. La direzione dell'istituto penitenziario che provvede alla traduzione o al trasferimento emana le disposizioni ritenute utili ad assicurare l'incolumita' fisica del detenuto o internato e della scorta, ad impedire tentativi di evasione, ad assicurare l'effettivita' dei divieti di colloquio e di incontro stabiliti dalla legge o da disposizioni dell'autorita' giudiziaria competente. 3. La direzione dell'istituto penitenziario comunica tempestivamente l'ordine di traduzione o trasferimento al Servizio centrale di protezione che ne informa le Questure ed i Comandi provinciali dell'Arma dei Carabinieri competenti in relazione all'itinerario previsto. 4. Le Forze di polizia interessate dispongono la vigilanza ritenuta adeguata alle concrete esigenze di sicurezza. 5. Salvi i provvedimenti adottati dall'autorita' di pubblica sicurezza, per particolari esigenze di ordine e di sicurezza pubblica, il responsabile del servizio di traduzione puo' richiedere, in situazioni di emergenza attinenti la sicurezza, l'intervento della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri competenti per territorio. 6. La traduzione ed il trasferimento dei soggetti collocati in detenzione domiciliare o agli arresti domiciliari e sottoposti alle speciali misure di protezione, al piano provvisorio di protezione e alle misure di eccezionale urgenza ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, sono effettuati a cura del Servizio centrale di protezione, il quale vi provvede mediante le forze di polizia territoriali. 7. Qualora venga concesso un permesso ai sensi degli articoli 30 e 30-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354, se l'autorita' giudiziaria ne ha disposto la fruizione in localita' nota al Servizio centrale di protezione, la traduzione del soggetto e' effettuata a cura del Servizio medesimo, il quale vi provvede mediante le Forze di polizia territoriali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.