Articolo 1
1. La disposizione di cui all’articolo 61, numero
11-bis), del codice penale si intende riferita ai cittadini di Paesi non
appartenenti all’Unione europea e agli apolidi.
2. All’articolo 235 del codice penale, il secondo comma è
abrogato.
3. Il secondo periodo del primo comma dell’articolo 312 del codice
penale è soppresso.
4. Dopo l’articolo 183 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:
«Art. 183-bis. - (Esecuzione della misura di sicurezza dell’espulsione
del cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea e
dell’apolide). – 1. L’espulsione del cittadino di uno
Stato non appartenente all’Unione europea e dell’apolide dal
territorio dello Stato è eseguita dal questore secondo le modalità
di cui all’articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Art. 183-ter. - (Esecuzione della misura di sicurezza dell’allontanamento
del cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea). –
1. L’allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell’Unione
europea è disposto in conformità ai criteri e con le modalità
fissati dall’articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007,
n. 30».
5. All’articolo 416, sesto comma, del codice penale, le parole:
«600, 601 e 602» sono sostituite dalle seguenti: «600,
601 e 602, nonché all’articolo 12, comma 3-bis, del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286,».
6. All’articolo 376, primo comma, del codice penale, dopo le parole:
«e 373» sono inserite le seguenti: «, nonché
dall’articolo 378».
7. All’articolo 61 del codice penale, il numero 5) è sostituito
dal seguente:
«5) l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o
di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare
la pubblica o privata difesa;».
8. All’articolo 342 del codice penale è premesso il seguente:
Art. 341-bis. - (Oltraggio a pubblico ufficiale). – Chiunque, in
luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone,
offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre
compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle
sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione
di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata
o se per esso l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è
condannato dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore
dell’offesa non è punibile.
Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il
danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa
sia nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima, il reato
è estinto».
9. Nel libro II, titolo III, capo III, del codice penale, dopo l’articolo
393 è aggiunto il seguente:
Art. 393-bis. - (Causa di non punibilità). – Non si applicano
le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341-bis, 342 e 343
quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio
ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli
stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni».
10. L’articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre
1944, n. 288, è abrogato.
11. L’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito
dal seguente:
Art. 5. – 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano
può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio,
risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica,
oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero,
qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo
7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento
o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la
separazione personale dei coniugi.
2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza
di figli nati o adottati dai coniugi».
12. Dopo l’articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è
inserito il seguente:
«Art. 9-bis. – 1. Ai fini dell’elezione, acquisto, riacquisto,
rinuncia o concessione della cittadinanza, all’istanza o dichiarazione
dell’interessato deve essere comunque allegata la certificazione
comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge.
2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia
o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo
di importo pari a 200 euro.
3. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 2 è versato
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo
stato di previsione del Ministero dell’interno che lo destina, per
la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà
civili e l’immigrazione diretti alla collaborazione internazionale
e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione
anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall’Unione
europea e, per l’altra metà, alla copertura degli oneri connessi
alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza
del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza».
13. All’articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale,
con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l’udienza in camera
di consiglio. Il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza
sono notificati all’interessato e al Ministero dell’interno,
presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione
territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero»;
b) i commi 9, 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:
«9. Il Ministero dell’interno, limitatamente al giudizio di
primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di
un rappresentante designato dalla Commissione nazionale o territoriale
che ha adottato l’atto impugnato. La Commissione interessata può
in ogni caso depositare alla prima udienza utile tutti gli atti e la documentazione
che ritiene necessari ai fini dell’istruttoria. Si applica, in quanto
compatibile, l’articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura
civile.
10. Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova necessari,
entro tre mesi dalla presentazione del ricorso decide con sentenza con
cui rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato
o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria; la sentenza
è notificata al ricorrente e al Ministero dell’interno, presso
la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale,
ed è comunicata al pubblico ministero.
11. Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il ricorrente,
il Ministero dell’interno e il pubblico ministero possono proporre
reclamo alla corte d’appello, con ricorso da depositare presso la
cancelleria della corte d’appello, a pena di decadenza, entro dieci
giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza»;
c) il comma 14 è sostituito dal seguente:
«14. Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d’appello
può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere
proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione
della sentenza. Esso è notificato alle parti assieme al decreto
di fissazione dell’udienza in camera di consiglio, a cura della
cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in camera di consiglio
ai sensi dell’articolo 375 del codice di procedura civile».
14. All’articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,
il primo periodo del comma 5-bis è sostituito dal seguente: «Salvo
che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso,
al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche
in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di
soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione,
è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».
15. All’articolo 116, primo comma, del codice civile, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «nonchè un documento attestante
la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».
16. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. - (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello
Stato). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello
Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché
di quelle di cui all’articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68,
è punito con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di
cui al presente comma non si applica l’articolo 162 del codice penale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario
del provvedimento di respingimento ai sensi dell’articolo 10, comma
1.
3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
4. Ai fini dell’esecuzione dell’espulsione dello straniero
denunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il rilascio del
nulla osta di cui all’articolo 13, comma 3, da parte dell’autorità
giudiziaria competente all’accertamento del medesimo reato. Il questore
comunica l’avvenuta esecuzione dell’espulsione ovvero del
respingimento di cui all’articolo 10, comma 2, all’autorità
giudiziaria competente all’accertamento del reato.
5. Il giudice, acquisita la notizia dell’esecuzione dell’espulsione
o del respingimento ai sensi dell’articolo 10, comma 2, pronuncia
sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente
nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall’articolo
13, comma 14, si applica l’articolo 345 del codice di procedura
penale.
6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale
di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento
è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della
protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007,
n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di
cui all’articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice
pronuncia sentenza di non luogo a procedere»;
b) all’articolo 16, comma 1, le parole: «ne’ le cause
ostative» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero nel pronunciare
sentenza di condanna per il reato di cui all’articolo 10-bis, qualora
non ricorrano le cause ostative».
17. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 2, dopo la lettera s) è aggiunta
la seguente:
«s-bis) articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
b) dopo l’articolo 20 sono inseriti i seguenti:
«Art. 20-bis. - (Presentazione immediata a giudizio dell’imputato
in casi particolari). – 1. Per i reati procedibili d’ufficio,
in caso di flagranza di reato ovvero quando la prova è evidente,
la polizia giudiziaria chiede al pubblico ministero l’autorizzazione
a presentare immediatamente l’imputato a giudizio dinanzi al giudice
di pace.
2. La richiesta di cui al comma 1, depositata presso la segreteria del
pubblico ministero, contiene:
a) le generalità dell’imputato e del suo difensore, ove nominato;
b) l’indicazione delle persone offese dal reato;
c) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita
all’imputato, con l’indicazione degli articoli di legge che
si assumono violati;
d) l’indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta,
nonché le generalità dei testimoni e dei consulenti tecnici,
con espressa indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame;
e) la richiesta di fissazione dell’udienza per procedere nei confronti
delle persone citate a giudizio.
3. Salvo che ritenga di richiedere l’archiviazione, il pubblico
ministero autorizza la presentazione immediata nei quindici giorni successivi,
indicando la data e l’ora del giudizio dinanzi al giudice di pace
e nominando un difensore d’ufficio all’imputato che ne è
privo. Se non ritiene sussistere i presupposti per la presentazione immediata
o se ritiene la richiesta manifestamente infondata ovvero presentata dinanzi
ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero
provvede ai sensi dell’articolo 25, comma 2.
4. L’ufficiale giudiziario notifica senza ritardo all’imputato
e al suo difensore copia della richiesta di cui al comma 2 e dell’autorizzazione
del pubblico ministero contenente:
a) l’avviso all’imputato che se non compare sarà giudicato
in contumacia;
b) l’avviso all’imputato che ha diritto di nominare un difensore
di fiducia e che in mancanza sarà assistito da difensore di ufficio;
c) l’avviso che il fascicolo relativo alle indagini è depositato
presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori
hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia.
5. Si applica l’articolo 20, comma 5.
Art. 20-ter. - (Citazione contestuale dell’imputato in udienza in
casi particolari). – 1. Nei casi previsti dall’articolo 20-bis,
comma 1, quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza che non
consentono di attendere la fissazione dell’udienza ai sensi del
comma 3 del medesimo articolo, ovvero se l’imputato si trova a qualsiasi
titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà
personale, la polizia giudiziaria formula altresì richiesta di
citazione contestuale per l’udienza.
2. Se ritiene sussistere i presupposti di cui al comma 1, il pubblico
ministero rinvia l’imputato direttamente dinanzi al giudice di pace
con citazione per l’udienza contestuale all’autorizzazione
di cui all’articolo 20-bis, comma 3, primo periodo; altrimenti provvede
ai sensi del comma 3, secondo periodo, del medesimo articolo.
3. Quando il pubblico ministero dispone la citazione ai sensi del comma
2, la polizia giudiziaria conduce l’imputato che si trova a qualsiasi
titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà
personale direttamente dinanzi al giudice di pace per la trattazione del
procedimento, salvo che egli espressamente rinunzi a partecipare all’udienza.
Se l’imputato non si trova sottoposto a misure di limitazione o
privazione della libertà personale, la polizia giudiziaria notifica
immediatamente allo stesso la richiesta di cui al comma 1 e il provvedimento
del pubblico ministero. Copia della richiesta e del provvedimento del
pubblico ministero sono altresì comunicati immediatamente al difensore»;
c) dopo l’articolo 32 è inserito il seguente:
«Art. 32-bis. - (Svolgimento del giudizio a presentazione immediata).
– 1. Nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui agli
articoli 20-bis e 20-ter si osservano le disposizioni dell’articolo
32.
2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente
dall’ufficiale giudiziario nel corso del giudizio a presentazione
immediata di cui all’articolo 20-bis. Nel corso del giudizio a citazione
contestuale di cui all’articolo 20-ter la persona offesa e i testimoni
possono essere citati anche oralmente dall’ufficiale giudiziario
ovvero dalla polizia giudiziaria.
3. Il pubblico ministero, l’imputato e la parte civile presentano
direttamente a dibattimento i propri testimoni e consulenti tecnici.
4. Il pubblico ministero dà lettura dell’imputazione.
5. L’imputato è avvisato della facoltà di chiedere
un termine a difesa non superiore a sette giorni. Quando l’imputato
si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino
all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.
Nel caso previsto dall’articolo 20-ter, il termine non può
essere superiore a quarantotto ore»;
d) nel titolo II, dopo l’articolo 62 è inserito il seguente:
«Art. 62-bis. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva). –
1. Nei casi stabiliti dalla legge, il giudice di pace applica la misura
sostitutiva di cui all’articolo 16 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
18. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il
primo comma è inserito il seguente:
«L’iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono
dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle
condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui il richiedente
intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie».
19. All’articolo 29, comma 3, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera a) è sostituita
dalla seguente:
«a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonchè
di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali.
Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al
seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare
dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà».
20. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi
di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento di fondi (money
transfer) acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di
soggiorno se il soggetto che ordina l’operazione è un cittadino
extracomunitario. Il documento è conservato con le modalità
previste con decreto del Ministro dell’interno emanato ai sensi
dell’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In
mancanza del titolo gli agenti effettuano, entro dodici ore, apposita
segnalazione all’autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo
i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione
è sanzionato con la cancellazione dall’elenco degli agenti
in attività finanziaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto
legislativo 25 settembre 1999, n. 374.
21. Le disposizioni di cui al comma 20 hanno efficacia decorsi trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
22. Al citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 3:
1) nel terzo periodo, dopo le parole: «o che risulti condannato,
anche» sono inserite le seguenti: «con sentenza non definitiva,
compresa quella adottata»;
2) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Impedisce
l’ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza
irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo
III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi
alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice
penale»;
b) all’articolo 5, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno
è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è
fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno,
che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché
le modalità di attuazione della disposizione di cui all’articolo
14-bis, comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per
il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta
di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari»;
c) all’articolo 5, il primo periodo del comma 4 è sostituito
dal seguente: «Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta
giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle
condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste
dal presente testo unico»;
d) all’articolo 5, comma 5-bis, le parole: «per i reati previsti
dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale,» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati previsti
dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice
di procedura penale,»;
e) all’articolo 5, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando
si accerti la violazione del divieto di cui all’articolo 29, comma
1-ter»;
f) all’articolo 5, comma 8-bis, dopo le parole: «ovvero contraffa
o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso
o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno
o di una carta di soggiorno» sono inserite le seguenti: «oppure
utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati»;
g) all’articolo 6, comma 2, le parole: «e per quelli inerenti
agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi»
sono sostituite dalle seguenti: «, per quelli inerenti all’accesso
alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti
alle prestazioni scolastiche obbligatorie»;
h) all’articolo 6, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all’ordine
di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e
del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare
presenza nel territorio dello Stato è punito con l’arresto
fino ad un anno e con l’ammenda fino ad euro 2.000»;
i) all’articolo 9, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente,
di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità
di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell’interno,
di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca»;
l) all’articolo 14, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione
al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell’ottenimento
della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può
chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo
ulteriore di sessanta giorni. Qualora non sia possibile procedere all’espulsione
in quanto, nonostante che sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo,
persistono le condizioni di cui al periodo precedente, il questore può
chiedere al giudice un’ulteriore proroga di sessanta giorni. Il
periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore
a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, può eseguire l’espulsione
e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone
comunicazione senza ritardo al giudice di pace»;
m) all’articolo 14, i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies
sono sostituiti dai seguenti:
«5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso
un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale
struttura non abbia consentito l’esecuzione con l’accompagnamento
alla frontiera dell’espulsione o del respingimento, il questore
ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine
di cinque giorni. L’ordine è dato con provvedimento scritto,
recante l’indicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza
illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato. L’ordine
del questore può essere accompagnato dalla consegna all’interessato
della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza
diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonchè
per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non
sia possibile, nello Stato di provenienza.
5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente
nel territorio dello Stato, in violazione dell’ordine impartito
dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione
da uno a quattro anni se l’espulsione o il respingimento sono stati
disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell’articolo
13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso
di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio
dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore,
ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la
pena della reclusione da sei mesi ad un anno se l’espulsione è
stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto
da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il
rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata
rifiutata, ovvero se lo straniero si è trattenuto nel territorio
dello Stato in violazione dell’articolo 1, comma 3, della legge
28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in
stato di detenzione in carcere, si procede all’adozione di un nuovo
provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica per violazione all’ordine di allontanamento
adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile
procedere all’accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni
di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo nonché, ricorrendone
i presupposti, quelle di cui all’articolo 13, comma 3.
5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di
cui al comma 5-ter e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma
5-bis, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato,
è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano,
in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater
si procede con rito direttissimo ed è obbligatorio l’arresto
dell’autore del fatto»;
n) dopo l’articolo 14 è inserito il seguente:
«Art. 14-bis. - (Fondo rimpatri). – 1. È istituito,
presso il Ministero dell’interno, un Fondo rimpatri finalizzato
a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di
origine ovvero di provenienza.
2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la metà del gettito
conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all’articolo
5, comma 2-ter, nonché i contributi eventualmente disposti dall’Unione
europea per le finalità del Fondo medesimo. La quota residua del
gettito del contributo di cui all’articolo 5, comma 2-ter, è
assegnata allo stato di previsione del Ministero dell’interno, per
gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti al rilascio
e al rinnovo del permesso di soggiorno»;
o) all’articolo 16, comma 1, dopo le parole: «né le
cause ostative indicate nell’articolo 14, comma 1, del presente
testo unico,» sono inserite le seguenti: «che impediscono
l’esecuzione immediata dell’espulsione con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica,»;
p) all’articolo 19, comma 2, lettera c), le parole: «entro
il quarto grado» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
secondo grado»;
q) all’articolo 22, dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o
il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso
di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell’elenco
anagrafico previsto dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo
non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti
dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso
di soggiorno per motivi di lavoro»;
r) all’articolo 27, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma
1, lettere a), c) e g), è sostituito da una comunicazione da parte
del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro
subordinato, previsto dall’articolo 5-bis. La comunicazione è
presentata con modalità informatiche allo sportello unico per l’immigrazione
della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico
trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza
di motivi ostativi all’ingresso dello straniero ai sensi dell’articolo
31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia,
con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica
o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall’ingresso
in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico per l’immigrazione,
unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di
soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano ai datori
di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell’interno,
sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro
garantiscono la capacità economica richiesta e l’osservanza
delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria»;
s) all’articolo 29, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Non è consentito il ricongiungimento dei familiari
di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si
chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero
regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale»;
t) all’articolo 29, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Salvo quanto disposto dall’articolo 4, comma 6, è
consentito l’ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già
regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore, del genitore
naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità
di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza
di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte
dell’altro genitore»;
u) all’articolo 29, il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato
entro centottanta giorni dalla richiesta»;
v) all’articolo 32:
1) al comma 1, le parole: «e ai minori comunque affidati»
sono sostituite dalle seguenti: «e, fermo restando quanto previsto
dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati»;
2) al comma 1-bis, dopo le parole: «ai minori stranieri non accompagnati»
sono inserite le seguenti: «, affidati ai sensi dell’articolo
2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela,».
23. Le disposizioni di cui alla lettera l) del comma 22 si applicano ai
cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea anche se
già trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla
data di entrata in vigore della presente legge.
24. Dall’attuazione delle disposizioni di cui alla lettera r) del
comma 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività
ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
25. Dopo l’articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - (Accordo di integrazione). – 1. Ai fini di
cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo
finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli
stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana,
con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e
culturale della società.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri e del Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione,
da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda
di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 5,
di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l’impegno
a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel
periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell’Accordo
di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del
permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca
del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero dal territorio
dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all’articolo
13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno
per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi
umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino
dell’Unione europea, nonché dello straniero titolare di altro
permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare.
3. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
26. All’articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque,
in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige,
organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio
dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente
l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del
quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente,
è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa
di 15.000 euro per ogni persona»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque,
in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige,
organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio
dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente
l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del
quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente,
è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa
di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio
dello Stato di cinque o più persone;
b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua
vita o per la sua incolumità per procurarne l’ingresso o
la permanenza illegale;
c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano
o degradante per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;
d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso
tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti
contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie
esplodenti»;
c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due
o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del
medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata»;
d) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:
«3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà
e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui
ai commi 1 e 3:
a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione
o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l’ingresso
di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne
lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto»;
e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l’arresto
in flagranza»;
f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine
ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare
in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non
sussistono esigenze cautelari.
4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca
del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso
di applicazione della pena su richiesta delle parti».
27. All’articolo 407, comma 2, lettera a), numero 7-bis), del codice
di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nonché dei delitti previsti dall’articolo 12, comma 3, del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni».
28. All’articolo 11, comma 1, lettera c), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le
parole: «trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno»
sono sostituite dalle seguenti: «trascorsi sei mesi dalla scadenza
del permesso di soggiorno».
29. Nei limiti delle risorse assegnate per le finalità di cui all’articolo
45 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
nell’ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali
di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.
328, le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui all’articolo
33, comma 2-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998 si applicano ai minori cittadini dell’Unione europea
non accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la
prostituzione, quando sia necessario nell’interesse del minore stesso,
secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del
20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.
30. Agli oneri recati dal comma 16, valutati in euro 25.298.325 per l’anno
2009 e in euro 33.731.100 a decorrere dall’anno 2010, e dal comma
22, lettera l), valutati in euro 35.000.000 per l’anno 2009, in
euro 87.064.000 per l’anno 2010, in euro 51.467.950 per l’anno
2011 e in euro 55.057.200 a decorrere dall’anno 2012, di cui euro
35.000.000 per l’anno 2009, euro 83.000.000 per l’anno 2010
ed euro 21.050.000 per l’anno 2011 destinati alla costruzione e
ristrutturazione dei centri di identificazione ed espulsione, si provvede:
a) quanto a 48.401.000 euro per l’anno 2009, 64.796.000 euro per
l’anno 2010 e 52.912.000 euro a decorrere dall’anno 2011,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011,
nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2009,
allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella
1;
b) quanto a euro 3.580.000 per l’anno 2010, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi
da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando
gli accantonamenti di cui alla tabella 2;
c) quanto a euro 11.897.325 per l’anno 2009, euro 21.419.100 per
l’anno 2010, euro 32.287.050 per l’anno 2011 ed euro 35.876.300
a decorrere dall’anno 2012, mediante corrispondente riduzione della
dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di
cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307;
d) quanto a euro 31.000.000 per l’anno 2010, mediante riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma
4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
31. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri di cui ai commi 16 e 22, anche ai fini dell’adozione
di provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali
decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero
2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in
vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente
trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
32. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 2
1. All’articolo 117, comma 2-bis, del codice di
procedura penale, dopo le parole: «notizie di reato» sono
inserite le seguenti: «, ai registri di cui all’articolo 34
della legge 19 marzo 1990, n. 55,».
2. Al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, recante disposizioni
attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni
e certificazioni previste dalla normativa antimafia, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché
disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di contrasto
alla criminalità organizzata»;
b) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Poteri di accesso e accertamento del prefetto).
– 1. Per l’espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni
mafiose nei pubblici appalti, il prefetto può disporre accessi
ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all’esecuzione
di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di
cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell’interno
14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004.
2. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’interno,
il Ministro della giustizia, il Ministro dello sviluppo economico e il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite, nel quadro
delle norme previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, le modalità di rilascio
delle comunicazioni e delle informazioni riguardanti gli accessi e gli
accertamenti effettuati presso i cantieri di cui al comma 1».
3. Al quarto comma dell’articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 1982,
n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n.
726, le parole: «banche, istituti di credito pubblici e privati,
società fiduciarie e presso ogni altro istituto o società
che esercita la raccolta del risparmio o l’intermediazione finanziaria»
sono sostituite dalle seguenti: «e i soggetti di cui al capo III
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231».
4. All’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «ovvero del delitto di cui all’articolo
12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356».
5. Il titolo della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal
seguente: «Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo
mafioso, anche straniere».
6. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 2, le parole: «con la notificazione
della proposta» sono soppresse;
b) all’articolo 2-bis:
1) al comma 1, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica»
sono inserite le seguenti: «di cui all’articolo 2, comma 1»;
2) al comma 4, dopo le parole: «il procuratore della Repubblica»
sono inserite le seguenti: «, il direttore della Direzione investigativa
antimafia»;
3) al comma 6, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica»
sono inserite le seguenti: «, il direttore della Direzione investigativa
antimafia»;
c) all’articolo 2-ter, commi secondo, sesto e settimo, dopo le parole:
«del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti:
«di cui all’articolo 2, comma 1»;
d) all’articolo 3-bis, settimo comma, dopo le parole: «su
richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti:
«di cui all’articolo 2, comma 1»;
e) all’articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: «su
richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti:
«di cui all’articolo 2, comma 1».
7. All’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
«2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile
procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità
di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro,
di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali
il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona»;
b) al comma 4-bis, le parole: «dalla legge 31 maggio 1965, n. 575,
e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dagli
articoli 2-quater, 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-nonies, 2-decies,
2-undecies e 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni».
8. Al comma 1 dell’articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55,
nel primo periodo, dopo le parole: «appositi registri» sono
inserite le seguenti: «, anche informatici,» e dopo il primo
periodo sono inseriti i seguenti: «Nei registri viene curata l’immediata
annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti
sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti
titolari del potere di proposta. Il questore territorialmente competente
e il direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono a dare
immediata comunicazione alla procura della Repubblica competente per territorio
della proposta di misura personale e patrimoniale da presentare al tribunale
competente».
9. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 104 è sostituito dal seguente:
«Art. 104. - (Esecuzione del sequestro preventivo). – 1. Il
sequestro preventivo è eseguito:
a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di
procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo
in quanto applicabili;
b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento
presso i competenti uffici;
c) sui beni aziendali organizzati per l’esercizio di un’impresa,
oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati,
con l’immissione in possesso dell’amministratore, con l’iscrizione
del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è
iscritta l’impresa;
d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l’annotazione nei libri
sociali e con l’iscrizione nel registro delle imprese;
e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli
del debito pubblico, con la registrazione nell’apposito conto tenuto
dall’intermediario ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo
24 giugno 1998, n. 213. Si applica l’articolo 10, comma 3, del decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 170.
2. Si applica altresì la disposizione dell’articolo 92»;
b) nel capo VII, dopo l’articolo 104 è inserito il seguente:
«Art. 104-bis. - (Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro
preventivo). – 1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia
per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario
assicurare l’amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire
nel Fondo unico giustizia, di cui all’articolo 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, l’autorità giudiziaria nomina
un amministratore giudiziario scelto nell’Albo di cui all’articolo
2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575. Con decreto motivato
dell’autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può
tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo
precedente».
10. L’articolo 2-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, è
sostituito dal seguente:
«Art. 2-quater. – 1. Il sequestro disposto ai sensi degli
articoli seguenti è eseguito con le modalità previste dall’articolo
104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, e successive modificazioni, per il sequestro preventivo».
11. All’articolo 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo
il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, il
tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di
esperti in gestione aziendale dell’Albo nazionale degli amministratori
giudiziari. Egli deve presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina,
una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni
aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell’attività
aziendale. Il tribunale, sentiti l’amministratore giudiziario e
il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione
dell’impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce
le direttive di gestione dell’impresa.
4-ter. Il tribunale autorizza l’amministratore giudiziario al compimento
degli atti di ordinaria amministrazione funzionali all’attività
economica dell’azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell’attività
economica svolta dall’azienda, della forza lavoro da essa occupata,
della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento,
può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono
di ordinaria amministrazione.
4-quater. Si osservano per la gestione dell’azienda le disposizioni
di cui all’articolo 2-octies, in quanto applicabili.
4-quinquies. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti
cautelari in corso da parte di Equitalia S.p.A. o di altri concessionari
di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende
o società disposto ai sensi della presente legge con nomina di
un amministratore giudiziario. È conseguentemente sospesa la decorrenza
dei relativi termini di prescrizione.
4-sexies. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società
sequestrati i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell’articolo
1253 del codice civile».
12. All’articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965,
n. 575, le parole: «negli albi degli avvocati, dei procuratori legali,
dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto nonchè
tra persone che, pur non munite delle suddette qualifiche professionali,
abbiano comprovata competenza nell’amministrazione di beni del genere
di quelli sequestrati» sono sostituite dalle seguenti: «nell’Albo
nazionale degli amministratori giudiziari».
13. L’Albo di cui all’articolo 2-sexies, comma 3, della legge
31 maggio 1965, n. 575, come modificato dal comma 12 del presente articolo,
articolato in una sezione ordinaria e in una sezione di esperti in gestione
aziendale, tenuto presso il Ministero della giustizia, è istituito,
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto
legislativo da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia,
di concerto con i Ministri dell’interno, dell’economia e delle
finanze e dello sviluppo economico. Con il decreto legislativo sono definiti:
a) i titoli che costituiscono requisiti necessari per l’iscrizione
all’Albo;
b) l’ambito delle attività oggetto della professione;
c) i requisiti e il possesso della pregressa esperienza professionale
per l’iscrizione nella sezione di esperti in gestione aziendale;
d) le norme transitorie che disciplinano l’inserimento nell’Albo
degli attuali iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili e nell’albo degli avvocati, ovvero di coloro che,
pur non muniti delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata
competenza nell’amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati;
e) i criteri di liquidazione dei compensi professionali degli amministratori
giudiziari, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
tenuto conto anche della natura dei beni, del valore commerciale del patrimonio
da amministrare, dell’impegno richiesto per la gestione dell’attività,
delle tariffe professionali o locali e degli usi.
14. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 13 è trasmesso
alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni
dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il
termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva
competenza il decreto legislativo può essere comunque adottato.
15. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui
al comma 13, sono stabilite le modalità di tenuta e pubblicazione
dell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari, nonché
i rapporti con le autorità giudiziarie che procedono alla nomina.
16. All’articolo 2-octies, comma 1, della legge 31 maggio 1965,
n. 575, dopo le parole: «a qualunque titolo» sono aggiunte
le seguenti: «ovvero sequestrate o comunque nella disponibilità
del procedimento».
17. Al comma 1 dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La presente disposizione non si applica alle aziende o
società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca
ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,
ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575».
18. All’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575,
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le
imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati sono affidati dall’autorità
giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le
esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l’impiego
in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri
organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità
di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Se è
stato nominato l’amministratore giudiziario di cui all’articolo
2-sexies, l’affidamento non può essere disposto senza il
previo parere favorevole di quest’ultimo».
19. All’articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera m-bis) è aggiunta la seguente:
«m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza
nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una
misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo
stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4,
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui
al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre
anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità
di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione
sul sito dell’Osservatorio»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non
si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca
ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,
o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore
giudiziario o finanziario».
20. L’articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è
sostituito dal seguente:
«Art. 2-decies. - 1. Ferma la competenza dell’Agenzia del
demanio per la gestione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali
di cui agli articoli 2-nonies e 2-undecies della presente legge e 12-sexies
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, la destinazione dei beni immobili e
dei beni aziendali è effettuata con provvedimento del prefetto
dell’ufficio territoriale di Governo ove si trovano i beni o ha
sede l’azienda, su proposta non vincolante del dirigente regionale
dell’Agenzia del demanio, sulla base della stima del valore risultante
dagli atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dal prefetto
una nuova stima, sentite le amministrazioni di cui all’articolo
2-undecies della presente legge interessate, eventualmente in sede di
conferenza di servizi, nonchè i soggetti di cui è devoluta
la gestione dei beni.
2. Il prefetto procede d’iniziativa se la proposta di cui al comma
1 non è formulata dall’Agenzia del demanio entro novanta
giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell’articolo
2-nonies.
3. Il provvedimento del prefetto è emanato entro novanta giorni
dalla proposta di cui al comma 1 o dal decorso del termine di cui al comma
2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente
complesse. Anche prima dell’emanazione del provvedimento di destinazione,
per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell’articolo
823 del codice civile».
21. All’articolo 2-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto-legge
2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 2008, n. 186, le parole: «affine o convivente» sono
sostituite dalle seguenti: «convivente, parente o affine entro il
quarto grado».
22. All’articolo 10, comma 1, lettera c), numero 2), del decreto-legge
23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 125, dopo la parola: «disgiuntamente» sono inserite
le seguenti: «e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente
dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione
al momento della richiesta della misura di prevenzione».
23. Al comma 1, alinea, dell’articolo 4 della legge 22 dicembre
1999, n. 512, le parole: «e gli enti» sono soppresse e la
parola: «costituiti» è sostituita dalla seguente: «costituite».
Dopo il medesimo comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal
codice di procedura penale hanno diritto di accesso al Fondo, entro i
limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, limitatamente
al rimborso delle spese processuali».
24. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n.
512, le parole: «e gli enti» sono soppresse e la parola: «costituiti»
è sostituita dalla seguente: «costituite». Dopo il
medesimo comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle forme previste
dal codice di procedura civile, hanno diritto di accesso al Fondo, entro
i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso,
limitatamente al rimborso delle spese processuali».
25. All’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «il Ministro di grazia e giustizia»
sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro della giustizia»;
b) al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «4-bis» sono
inserite le seguenti: «o comunque per un delitto che sia stato commesso
avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione
di tipo mafioso»;
c) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In
caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più
titoli di custodia cautelare, la sospensione può essere disposta
anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare
relativa ai delitti indicati nell’articolo 4-bis»;
d) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 è adottato
con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta
del Ministro dell’interno, sentito l’ufficio del pubblico
ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il
giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso
la Direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli
specializzati nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata,
terroristica o eversiva, nell’ambito delle rispettive competenze.
Il provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed è prorogabile
nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La
proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere
collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva
non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della
posizione rivestita dal soggetto in seno all’associazione, della
perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza
di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del
trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto.
Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sè, elemento
sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti
con l’associazione o dimostrare il venir meno dell’operatività
della stessa»;
e) il comma 2-ter è abrogato;
f) al comma 2-quater:
1) nell’alinea, al primo periodo è premesso il seguente:
«I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere
ristretti all’interno di istituti a loro esclusivamente dedicati,
collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all’interno
di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell’istituto
e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria»
e nel primo periodo le parole: «può comportare» sono
sostituite dalla seguente: «prevede»;
2) nella lettera b):
2.1) nel primo periodo, le parole: «in un numero non inferiore a
uno e non superiore a due» sono sostituite dalle seguenti: «nel
numero di uno»;
2.2) nel terzo periodo, le parole: «I colloqui possono essere»
sono sostituite dalle seguenti: «I colloqui vengono» e alle
parole: «può essere autorizzato» sono premesse le seguenti:
«solo per coloro che non effettuano colloqui»;
2.3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «I colloqui
sono comunque videoregistrati»;
2.4) nell’ultimo periodo, dopo le parole: «non si applicano
ai colloqui con i difensori» sono aggiunte le seguenti: «con
i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla
settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli
previsti con i familiari»;
3) nella lettera f), le parole: «cinque persone» sono sostituite
dalle seguenti: «quattro persone», le parole: «quattro
ore» sono sostituite dalle seguenti: «due ore» ed è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Saranno inoltre adottate
tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti
di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia
assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti
appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e
cuocere cibi»;
g) il comma 2-quinquies è sostituito dal seguente:
«2-quinquies. Il detenuto o l’internato nei confronti del
quale è stata disposta o prorogata l’applicazione del regime
di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso
il procedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine
di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è
competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo
non sospende l’esecuzione del provvedimento»;
h) il comma 2-sexies è sostituito dal seguente:
«2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del
reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle
forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale,
sulla sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento.
All’udienza le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì
svolte da un rappresentante dell’ufficio del procuratore della Repubblica
di cui al comma 2-bis o del procuratore nazionale antimafia. Il procuratore
nazionale antimafia, il procuratore di cui al comma 2-bis, il procuratore
generale presso la corte d’appello, il detenuto, l’internato
o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione,
ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale per violazione
di legge. Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento
ed è trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo
viene accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo
provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione
del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati
in sede di reclamo»;
i) dopo il comma 2-sexies è aggiunto il seguente:
«2-septies. Per la partecipazione del detenuto o dell’internato
all’udienza si applicano le disposizioni di cui all’articolo
146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271».
26. Nel libro II, titolo III, capo II, del codice penale, dopo l’articolo
391 è inserito il seguente:
«Art. 391-bis. - (Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti
a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti
previsti dall’ordinamento penitenziario). – Chiunque consente
a un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all’articolo 41-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354, di comunicare con altri in elusione
delle prescrizioni all’uopo imposte è punito con la reclusione
da uno a quattro anni.
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato
di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione
forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni».
27. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4-bis:
1) al comma 1, le parole: «, qualora ricorra anche la condizione
di cui al comma 1-quater del presente articolo,» sono soppresse;
2) al comma 1-quater, le parole: «, qualora ricorra anche la condizione
di
cui al medesimo comma 1,» sono soppresse;
b) agli articoli 21, comma 1, 30-ter, comma 4, lettera c), 50, comma 2,
50-bis, comma 1, 58-ter, comma 1, e 58-quater, comma 5, le parole: «dei
delitti indicati nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dei
delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater».
28. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,
le parole: «per i delitti indicati nel comma 1» sono sostituite
dalle seguenti: «per i delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater».
29. Dopo l’articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, è inserito il seguente:
«Art. 24-ter. - (Delitti di criminalità organizzata). –
1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli
416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni
previste dallo stesso articolo, nonchè ai delitti previsti dall’articolo
74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento
a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all’articolo
416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all’articolo
407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si
applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2,
si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9,
comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente
utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la
commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione
dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività
ai sensi dell’articolo 16, comma 3».
30. L’articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 143. - (Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente
a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.
Responsabilità dei dirigenti e dipendenti). – 1. Fuori dai
casi previsti dall’articolo 141, i consigli comunali e provinciali
sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma
dell’articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti
elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità
organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all’articolo
77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da
determinare un’alterazione del procedimento di formazione della
volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere
il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni
comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi
ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante
pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.
2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma
1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore
generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell’ente locale, il prefetto
competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma
promuovendo l’accesso presso l’ente interessato. In tal caso,
il prefetto nomina una commissione d’indagine, composta da tre funzionari
della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri
di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro
dell’interno ai sensi dell’articolo 2, comma 2-quater, del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso,
rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la
commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie
conclusioni.
3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni
della commissione d’indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente
acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla sussistenza
di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il
prefetto, sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza
pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica
competente per territorio, invia al Ministro dell’interno una relazione
nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi
di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale,
al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell’ente locale.
Nella relazione sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti
e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza
con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti
o da una condotta antigiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli
accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente
procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente
informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in
deroga all’articolo 329 del codice di procedura penale, comunica
tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le
esigenze del procedimento.
4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione
della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso
alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico
le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente
gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l’interesse pubblico;
la proposta indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili
delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento
del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica
di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente
delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle
cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti
in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.
5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la
relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma
1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale,
ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell’ente locale,
con decreto del Ministro dell’interno, su proposta del prefetto,
è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente
il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa
dell’ente, ivi inclusa la sospensione dall’impiego del dipendente,
ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo
di avvio del procedimento disciplinare da parte dell’autorità
competente.
6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento
sono risolti di diritto gli incarichi di cui all’articolo 110, nonché
gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione
coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione
straordinaria di cui all’articolo 144 entro quarantacinque giorni
dal suo insediamento.
7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o
l’adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro
dell’interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione
di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento
in cui dà conto degli esiti dell’attività di accertamento.
Le modalità di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso di
insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento sono disciplinate
dal Ministro dell’interno con proprio decreto.
8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti
elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità
organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell’interno trasmette
la relazione di cui al comma 3 all’autorità giudiziaria competente
per territorio, ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione
previste nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575.
9. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell’interno e
la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri disponga
di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione
nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.
10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo
da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro
mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari
competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi
affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei princìpi di imparzialità
e di buon andamento dell’azione amministrativa. Le elezioni degli
organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono in occasione
del turno annuale ordinario di cui all’articolo 1 della legge 7
giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. Nel caso in cui la scadenza
della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell’anno,
le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica
compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni è
fissata ai sensi dell’articolo 3 della citata legge n. 182 del 1991,
e successive modificazioni. L’eventuale provvedimento di proroga
della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo
giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento
stesso, osservando le procedure e le modalità stabilite nel comma
4.
11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente
prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato
causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere
candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali,
che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l’ente
interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale
successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità
sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione
d’incandidabilità il Ministro dell’interno invia senza
ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente
per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma
1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa.
Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV,
titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.
12. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto,
in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica
ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando
la provvisoria amministrazione dell’ente mediante invio di commissari.
La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e
il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data del provvedimento
di sospensione.
13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma del presente
articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché
ricorrano le situazioni previste dall’articolo 141».
Articolo 3
1. All’articolo 36 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Quando i reati di cui all’articolo 527 del codice penale,
i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice
penale, nonché i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75,
sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica
o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà».
2. All’articolo 635 del codice penale, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo comma, numero 3), dopo le parole: «centri storici»
sono inserite le seguenti: «ovvero su immobili i cui lavori di costruzione,
di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano
ultimati»;
b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale
della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze
dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone,
alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività
per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena
sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza
di condanna».
3. All’articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «o immobili» sono soppresse;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto
pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi
o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose
di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione
da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro»;
c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
«Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si
applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa
fino a 10.000 euro.
Nei casi previsti dal secondo comma si procede d’ufficio».
4. Chiunque vende bombolette spray contenenti vernici non biodegradabili
ai minori di diciotto anni è punito con la sanzione amministrativa
fino a 1.000 euro.
5. All’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
28 agosto 2000, n. 274, dopo la parola: «639» sono inserite
le seguenti: «, primo comma,».
6. Le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali
per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all’importo
di euro 500.
7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 134 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, è autorizzato l’impiego
di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di
intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici
esercizi, anche a tutela dell’incolumità dei presenti. L’espletamento
di tali servizi non comporta l’attribuzione di pubbliche qualifiche.
È vietato l’uso di armi, di oggetti atti ad offendere e di
qualunque strumento di coazione fisica.
8. Il personale addetto ai servizi di cui al comma 7 è iscritto
in apposito elenco, tenuto anche in forma telematica dal prefetto competente
per territorio. All’istituzione e alla tenuta dell’elenco
di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato.
9. Con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti
i requisiti per l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 8,
le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli
ambiti applicativi e il relativo impiego. Gli oneri derivanti dall’attività
di cui al presente comma sono posti a carico dei soggetti che si avvalgono
degli addetti ai servizi di controllo di cui al comma 7.
10. Il prefetto dispone la cancellazione dall’elenco degli addetti
che non risultano più in possesso dei prescritti requisiti, ovvero
di quelli che espletano il servizio in contrasto con le norme dei commi
da 7 a 13 e con quanto stabilito dal decreto di cui al comma 9. Il prefetto
comunica l’avvenuta cancellazione all’addetto interessato,
disponendo al contempo il divieto di impiego nei confronti di chi si avvale
dei suoi servizi.
11. I soggetti che intendono avvalersi degli addetti ai servizi di controllo
devono individuarli tra gli iscritti nell’elenco di cui al comma
8, dandone preventiva comunicazione al prefetto.
12. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già
svolgono i servizi di controllo delle attività di intrattenimento
o di spettacolo di cui al comma 7 sono iscritti nell’elenco di cui
al comma 8 qualora risultino in possesso dei requisiti prescritti dal
decreto di cui al comma 9.
13. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge i servizi di
cui al comma 7 in difformità da quanto previsto dai commi 7, 8,
9, 10, 11 e 12 e dal decreto di cui al comma 9 è punito con la
sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 5.000. Alla stessa sanzione
soggiace chiunque impiega per le attività di cui al comma 7 soggetti
diversi da quelli iscritti nell’elenco tenuto dal prefetto od omette
la preventiva comunicazione di cui al comma 11.
14. Nel titolo II, capo I, del nuovo codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato: «decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285», dopo l’articolo 34 è
inserito il seguente:
«Art. 34-bis. - (Decoro delle strade). – 1. Chiunque insozza
le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento
o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500
a euro 1.000».
15. All’articolo 112 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, numero 4), dopo le parole: «avvalso degli stessi»
sono inserite le seguenti: «o con gli stessi ha partecipato»;
b) al secondo comma, dopo le parole: «si è avvalso di persona
non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità
personale,» sono inserite le seguenti: «o con la stessa ha
partecipato»;
c) al terzo comma, dopo le parole: «Se chi ha determinato altri
a commettere il reato o si è avvalso di altri» sono inserite
le seguenti: «o con questi ha partecipato».
16. Fatti salvi i provvedimenti dell’autorità per motivi
di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico
previsti dall’articolo 633 del codice penale e dall’articolo
20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane
o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono
ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli
occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura
dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine e del
pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque,
per un periodo non inferiore a cinque giorni.
17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano anche nel caso in
cui l’esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla
pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l’esercizio.
18. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo
verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell’ufficio
accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio,
ai sensi dell’articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
19. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 600-septies è inserito il seguente:
«Art. 600-octies. - (Impiego di minori nell’accattonaggio).
– Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o,
comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta
alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi,
o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione
fino a tre anni»;
b) dopo l’articolo 602 è inserito il seguente:
«Art. 602-bis. - (Pene accessorie). – La condanna per i reati
di cui agli articoli 583-bis, 600, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies
e 609-octies comporta, qualora i fatti previsti dai citati articoli siano
commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
1) la decadenza dall’esercizio della potestà del genitore;
2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all’amministrazione
di sostegno, alla tutela e alla cura»;
c) all’articolo 609-decies, primo comma, dopo la parola: «600-quinquies,»
è inserita la seguente: «600-octies,»;
d) l’articolo 671 è abrogato.
20. All’articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-bis) è
aggiunto il seguente:
«11-ter) l’aver commesso un delitto contro la persona ai danni
di un soggetto minore all’interno o nelle adiacenze di istituti
di istruzione o di formazione».
21. L’articolo 388 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 388. - (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del
giudice). – Chiunque, per sottrarsi all’adempimento degli
obblighi nascenti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria,
o dei quali è in corso l’accertamento dinanzi all’autorità
giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati
o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è
punito, qualora non ottemperi all’ingiunzione di eseguire il provvedimento,
con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
La stessa pena si applica a chi elude l’esecuzione di un provvedimento
del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l’affidamento
di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari
a difesa della proprietà, del possesso o del credito.
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di
sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario
o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con
la multa fino a euro 309.
Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da euro 30
a euro 309 se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa
affidata alla sua custodia, e la reclusione da quattro mesi a tre anni
e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal custode
al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.
Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario
o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell’ufficio
è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino
a euro 516.
La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all’amministratore,
direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato
dall’ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili,
omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa
dichiarazione.
Il colpevole è punito a querela della persona offesa».
22. All’articolo 527 del codice penale, dopo il primo comma è
inserito il seguente:
«La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto
è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi
abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo
che essi vi assistano».
23. All’articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il
numero 5) è aggiunto il seguente:
«5-bis) all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto
d’istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa».
24. All’articolo 614, primo comma, del codice penale, le parole:
«fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da
sei mesi a tre anni».
25. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 380, comma 2, la lettera e) è sostituita
dalla seguente:
«e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista
dall’articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle
circostanze aggravanti previste dall’articolo 625, primo comma,
numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), del codice penale, salvo che ricorra,
in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all’articolo
62, primo comma, numero 4), del codice penale»;
b) all’articolo 381, comma 2, dopo la lettera f) è inserita
la seguente:
«f-bis) violazione di domicilio prevista dall’articolo 614,
primo e secondo comma, del codice penale».
26. All’articolo 625, primo comma, del codice penale, dopo il numero
8) sono aggiunti i seguenti:
«8-bis) se il fatto è commesso all’interno di mezzi
di pubblico trasporto;
8-ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi
nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di
istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al
prelievo di denaro».
27. All’articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al terzo comma, dopo il numero 3) sono aggiunti i seguenti:
«3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo
624-bis;
3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico
trasporto;
3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si
trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi
di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti
al prelievo di denaro»;
b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo
98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis),
3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità
della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti».
28. All’articolo 640, secondo comma, del codice penale, dopo il
numero 2) è aggiunto il seguente:
«2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza
di cui all’articolo 61, numero 5)».
29. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 605, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
«Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di
un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se
il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di
cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o
se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all’estero,
si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni.
Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la
pena dell’ergastolo.
Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla
metà nei confronti dell’imputato che si adopera concretamente:
1) affinché il minore riacquisti la propria libertà;
2) per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze
ulteriori, aiutando concretamente l’autorità di polizia o
l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova
decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o
la cattura di uno o più autori di reati;
3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore»;
b) nel libro II, titolo XI, capo IV, dopo l’articolo 574 è
inserito il seguente:
«Art. 574-bis. - (Sottrazione e trattenimento di minore all’estero).
– Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
sottrae un minore al genitore esercente la potestà dei genitori
o al tutore, conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà
del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso
l’esercizio della potestà genitoriale, è punito con
la reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un
minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso,
si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore
in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall’esercizio
della potestà dei genitori».
30. All’articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, il secondo
comma è sostituito dal seguente:
«Salvo che il porto d’arma costituisca elemento costitutivo
o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista
dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà:
a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più
persone riunite;
b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo
61, numero 11-ter), del codice penale;
c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti
di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo
di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie,
anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi
di pubblico trasporto».
31. All’articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, il sesto
comma è sostituito dal seguente:
«La pena prevista dal terzo comma è raddoppiata quando ricorre
una delle circostanze previste dall’articolo 4, secondo comma, della
legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l’uso costituisca elemento
costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso».
32. Il Ministro dell’interno, con regolamento da emanare nel termine
di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, definisce le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa,
di cui all’articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975,
n. 110, che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin
capsicum, e che non abbiano l’attitudine a recare offesa alla persona.
33. All’articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, al quarto
comma, dopo le parole: «sottrarsi ai controlli di polizia,»
sono inserite le seguenti: «armi a modesta capacità offensiva,
riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti
armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare
liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone,
prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili
e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme,».
34. Quando si procede per un delitto consumato o tentato con finalità
di terrorismo anche internazionale ovvero per un reato aggravato ai sensi
dell’articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni,
e sussistono concreti e specifici elementi che consentano di ritenere
che l’attività di organizzazioni, di associazioni, movimenti
o gruppi favorisca la commissione dei medesimi reati, può essere
disposta cautelativamente, ai sensi dell’articolo 3 della legge
25 gennaio 1982, n. 17, la sospensione di ogni attività associativa.
La richiesta è presentata al giudice competente per il giudizio
in ordine ai predetti reati, il quale decide entro dieci giorni. Avverso
il provvedimento è ammesso ricorso ai sensi del quinto comma del
medesimo articolo 3 della legge n. 17 del 1982. Il ricorso non sospende
l’esecuzione del provvedimento impugnato.
35. Il provvedimento di cui al comma 34 è revocato in ogni momento
quando vengano meno i presupposti indicati nel medesimo comma.
36. Quando con sentenza irrevocabile sia accertato che l’attività
di organizzazioni, di associazioni, movimenti o gruppi abbia favorito
la commissione di taluno dei reati di cui al comma 34, il Ministro dell’interno
ordina con decreto lo scioglimento dell’organizzazione, associazione,
movimento o gruppo e dispone la confisca dei beni, ove non sia già
disposta in sentenza.
37. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Alla UIF e al personale addetto si applica l’articolo
24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262»;
b) all’articolo 48, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’avvenuta archiviazione della segnalazione è comunicata
dalla UIF al segnalante direttamente, ovvero tramite gli ordini professionali
di cui all’articolo 43, comma 2»;
c) all’articolo 56, comma 1, dopo le parole: «ai sensi degli
articoli 7, comma 2,» sono inserite le seguenti: «37, commi
7 e 8,»;
d) all’articolo 56, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L’autorità di vigilanza di settore dei soggetti
indicati dall’articolo 11, commi 1, lettera m), e 3, lettere c)
e d), attiva i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi per
gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto».
38. Il terzo comma dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 1954,
n. 1228, è sostituito dal seguente:
«Ai fini dell’obbligo di cui al primo comma, la persona che
non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito
il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di
iscrizione, è tenuta a fornire all’ufficio di anagrafe gli
elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire
l’effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio,
si considera residente nel comune di nascita».
39. Dopo il terzo comma dell’articolo 2 della legge 24 dicembre
1954, n. 1228, è inserito il seguente:
«È comunque istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell’interno un apposito
registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. Con decreto
del Ministro dell’interno, da adottare nel termine di centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
stabilite le modalità di funzionamento del registro attraverso
l’utilizzo del sistema INA-SAIA».
40. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della
collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare
alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare
danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.
41. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del
prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il comitato provinciale
per l’ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti
dal decreto di cui al comma 43. Il prefetto provvede, altresì,
al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il comitato.
42. Tra le associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 41
i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli
appartenenti, in congedo, alle Forze dell’ordine, alle Forze armate
e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da queste ultime
sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo,
di risorse economiche a carico della finanza pubblica.
43. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati
gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41, i requisiti
per l’iscrizione nell’elenco e sono disciplinate le modalità
di tenuta dei relativi elenchi.
44. All’istituzione e alla tenuta dell’elenco di cui al comma
41 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.
45. All’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, dopo il secondo periodo è inserito il seguente:
«Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata
della sospensione della patente è raddoppiata».
46. All’articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2,
lettera c), terzo, sesto e settimo periodo, nonché quelle di cui
al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186».
47. Dopo il comma 4 dell’articolo 193 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell’articolo
240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa
del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa
quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti.
Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti
assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell’articolo 213
del presente codice».
48. Nel titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, dopo l’articolo 219 è inserito il seguente:
«Art. 219-bis. - (Ritiro, sospensione o revoca del certificato di
idoneità alla guida). – 1. Nell’ipotesi in cui, ai
sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente
di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente
munito di certificato di idoneità alla guida di cui all’articolo
116, commi 1-bis e 1-ter, le sanzioni amministrative accessorie si applicano
al certificato di idoneità alla guida secondo le procedure degli
articoli 216, 218 e 219. In caso di circolazione durante il periodo di
applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative
di cui agli stessi articoli. Si applicano, altresì, le disposizioni
dell’articolo 126-bis.
2. Se il conducente è persona munita di patente di guida, nell’ipotesi
in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative
accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente
di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche
quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale
non è richiesta la patente di guida. In tali casi si applicano,
altresì, le disposizioni dell’articolo 126-bis.
3. Quando il conducente è minorenne si applicano le disposizioni
dell’articolo 128, commi 1-ter e 2».
49. All’articolo 116, comma 1-quater, secondo periodo, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole:
«Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della
direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre
2006, concernente la patente di guida (Rifusione)» sono sostituite
dalle seguenti: «Fino alla data del 30 settembre 2009».
50. All’articolo 75, comma 1, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nell’alinea, dopo le parole: «non superiore a un anno,»
sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto dalla lettera
a),»;
b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione
professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità
alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino
a tre anni».
51. All’articolo 75-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «, per la durata massima di due
anni,» sono soppresse;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La durata massima delle misure di cui al comma 1 è
fissata in due anni per quelle indicate nelle lettere a), b), c), d) ed
e) e in quattro anni per quella indicata nella lettera f)».
52. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l’articolo 120 è sostituito dal seguente:
«Art. 120. – (Requisiti morali per ottenere il rilascio dei
titoli abilitativi di cui all’articolo 116). – 1. Non possono
conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale
per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida
di ciclomotori i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e
coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali
o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n.
1423, ad eccezione di quella di cui all’articolo 2, e dalla legge
31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli
articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti
riabilitativi, nonchè i soggetti destinatari del divieto di cui
all’articolo 75, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 75, comma 1, lettera
a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al comma 1 del presente
articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede
alla revoca della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale
per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla
guida di ciclomotori. La revoca non può essere disposta se sono
trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure
di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza
di condanna per i reati indicati dal medesimo comma 1.
3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma
2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano
trascorsi almeno tre anni.
4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti
di cui al comma 2 è ammesso il ricorso al Ministro dell’interno
il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
5. Con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti sono stabilite le modalità necessarie per l’adeguamento
del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento
per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento
per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per
le risorse strumentali e finanziarie, in modo da consentire la trasmissione
delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi
di cui al comma 1 e l’acquisizione dei dati relativi alla revoca
dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio dei titoli abilitativi
di cui all’articolo 116 è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000»;
b) al comma 2-bis dell’articolo 117, è aggiunto il seguente
periodo: «Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120 del
presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all’articolo
75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente
comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida».
53. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5
dell’articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
come sostituito dal comma 52, lettera a), del presente articolo, da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano
ad applicarsi le modalità di interscambio informativo previste
dal comma 2 dell’articolo 120 del medesimo decreto legislativo,
nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
54. All’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per l’acquisto
di materiali, attrezzature e mezzi per le attività di contrasto
dell’incidentalità notturna svolte dalle Forze di polizia
di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) e f-bis),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
per campagne di sensibilizzazione e di formazione degli utenti della strada
e per il finanziamento di analisi cliniche, di ricerca e sperimentazione
nel settore di contrasto della guida in stato di ebbrezza o dopo aver
assunto sostanze stupefacenti»;
c) il comma 4 è abrogato.
55. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 186, dopo il comma 2-quinquies sono inseriti i seguenti:
«2-sexies. L’ammenda prevista dal comma 2 è aumentata
da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le
ore 22 e prima delle ore 7.
2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l’aggravante
di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità
della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.
2-octies. Una quota pari al venti per cento dell’ammenda irrogata
con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l’aggravante
di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro
l’incidentalità notturna di cui all’articolo 6-bis
del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni»;
b) all’articolo 187, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
«1-quater. L’ammenda prevista dal comma 1 è aumentata
da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le
ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo
186, commi 2-septies e 2-octies»;
c) all’articolo 195, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli
141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178 sono aumentate
di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima
delle ore 7; tale incremento della sanzione quando la violazione è
accertata da uno dei soggetti di cui all’articolo 208, comma 1,
primo periodo, è destinato ad alimentare il Fondo di cui all’articolo
6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni»;
d) all’articolo 208, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie
di cui all’articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito
capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per
essere riassegnati al Fondo contro l’incidentalità notturna
di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con
provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze adottato
sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell’interno.
Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto
del Ministero dell’interno, di concerto con i Ministeri dell’economia
e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti.
Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento
della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies,
e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo».
56. All’articolo 600-sexies del codice penale, dopo il quarto comma
è inserito il seguente:
«Nei casi previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-quinquies, 600-sexies, 600-septies, 600-octies, 601, 602 e 416, sesto
comma, le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell’imputato
che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia
portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente l’autorità
di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi
di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione
e la cattura di uno o più autori dei reati ovvero per la sottrazione
di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti».
57. Al comma 2, lettera a), dell’articolo 208 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, le parole: «e della Guardia di finanza»
sono sostituite dalle seguenti: «, della Guardia di finanza, della
Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato».
58. Al comma 3 dell’articolo 393 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: «e
della Guardia di Finanza» sono sostituite dalle seguenti: «,
della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale
dello Stato».
59. Il primo comma dell’articolo 585 del codice penale è
sostituito dal seguente:
«Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis e 584, la pena
è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle
circostanze aggravanti previste dall’articolo 576, ed è aumentata
fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste
dall’articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi
o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più
persone riunite».
60. All’articolo 24 del codice penale: al primo comma, le parole:
«non inferiore a euro 5» sono sostituite dalle seguenti: «non
inferiore a euro 50» e le parole: «nè superiore a euro
5.164» sono sostituite dalle seguenti: «né superiore
a euro 50.000»; al secondo comma, le parole: «da euro 5 a
euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 50 a
euro 25.000».
61. All’articolo 26 del codice penale, le parole: «non inferiore
a euro 2» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a
euro 20» e le parole: «né superiore a euro 1.032»
sono sostituite dalle seguenti: «nè superiore a euro 10.000».
62. All’articolo 135 del codice penale, le parole: «calcolando
euro 38, o frazione di euro 38» sono sostituite dalle seguenti:
«calcolando euro 250, o frazione di euro 250».
63. All’articolo 10, primo comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689, le parole: «non inferiore a lire dodicimila» sono
sostituite dalle seguenti: «non inferiore a euro 10» e le
parole: «non superiore a lire venti milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «non superiore a euro 15.000».
64. All’articolo 114, secondo comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689, le parole: «a lire quattromila» e «a lire diecimila»
sono sostituite dalle seguenti: «a euro 20» e «a euro
50».
65. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti
legislativi diretti a rivalutare l’ammontare delle multe, delle
ammende e delle sanzioni amministrative originariamente previste come
sanzioni penali, attualmente vigenti. Fermi restando i limiti minimi e
massimi delle multe e delle ammende previsti dal codice penale, nonché
quelli previsti per le sanzioni amministrative dall’articolo 10
della legge 24 novembre 1981, n. 689, la rivalutazione delle sanzioni
pecuniarie è stabilita nel rispetto dei seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato stabilito con
una disposizione entrata in vigore anteriormente al 24 novembre 1981,
sono moltiplicate, tenuto conto della serie storica degli indici di aumento
dei prezzi al consumo, per un coefficiente non inferiore a 6 e non superiore
a 10;
b) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato stabilito con
una disposizione entrata in vigore successivamente al 24 novembre 1981
e prima del 31 dicembre 1986, ad eccezione delle leggi in materia di imposte
dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate,
tenuto conto della serie storica degli indici di aumento dei prezzi al
consumo, per un coefficiente non inferiore a 3 e non superiore a 6;
c) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato stabilito con
una disposizione entrata in vigore successivamente al 31 dicembre 1986
e prima del 31 dicembre 1991, ad eccezione delle leggi in materia di imposte
dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate,
tenuto conto della serie storica degli indici di aumento dei prezzi al
consumo, per un coefficiente non inferiore a 2 e non superiore a 3;
d) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato stabilito con
una disposizione entrata in vigore successivamente al 31 dicembre 1991
e prima del 31 dicembre 1996, ad eccezione delle leggi in materia di imposte
dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate,
tenuto conto della serie storica degli indici di aumento dei prezzi al
consumo, per un coefficiente non inferiore a 1,50 e non superiore a 2;
e) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato stabilito con
una disposizione entrata in vigore successivamente al 31 dicembre 1996
e prima del 31 dicembre 2001, ad eccezione delle leggi in materia di imposte
dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate,
tenuto conto della serie storica degli indici di aumento dei prezzi al
consumo, per un coefficiente non inferiore a 1,30 e non superiore a 1,50.
66. Il Governo predispone gli schemi dei decreti legislativi di cui al
comma 65 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge e li trasmette alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono
il loro parere entro i sessanta giorni successivi.