Decreto legge 2 aprile 2001 n. 91

recante Disposizioni urgenti in tema di entrata in vigore delle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace

(testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione pubblicata in G.U. n. 109 del 9 maggio della legge n. 163 del 3 maggio 2001 sulla competenza penale del giudice di pace)

Il Presidente della Repubblica


Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere con lo strumento della decretazione d’urgenza, anche in considerazione dell’attuale stato di scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, alla modifica dei termini relativi all’entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274 "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n.468", al fine di attuare nella maniera più efficiente la riforma, completando l’adeguamento delle risorse ai nuovi compiti richiesti ai giudici di pace;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 30 marzo 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del ministro della Giustizia;


Emana
il seguente decreto-legge:

Articolo 1


Il comma 2 dell’articolo 21 della legge 24 novembre 1999, n.468 è sostituito dal seguente:
2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 14 entra in vigore il giorno 2 gennaio 2002.
Il comma 1 dell’articolo 65 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274 è sostituito dal seguente:
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno 2 gennaio 2002.


Articolo 2


Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


Relazione illustrativa


L’attuale previsione dell’articolo 65 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274 "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 2000, conformemente a quanto disposto dall’articolo 21 della legge 24 novembre 1999, n.468, indica una vacatio legis di centottanta giorni per effetto della quale l’entrata in vigore del decreto legislativo è fissata al 4 aprile 2001.

La complessa riforma vede la magistratura onoraria, e il giudice di pace in particolare, protagonista dello sforzo di razionalizzazione del sistema penale. Ad essa, infatti, apparterrà la competenza a giudicare numerosi reati previsti sia da leggi speciali sia dal codice penale. 

Tali ultimi reati, tra cui quelli di lesione personale, omissione di soccorso, ingiuria, diffamazione, minaccia, furto perseguibile a querela, danneggiamento, costituiscono un onere non marginale che graverà sui giudici di pace.

La riforma assume una valenza strategica particolare ed è funzionale alla più ampia valorizzazione dell’opera dei magistrati onorari chiamati ad attuarla; è essenziale, pertanto, che l’entrata in vigore del decreto legislativo non sia disgiunta dal completamento delle necessarie iniziative intese al pieno successo dell’innovazione. 

Un modesto differimento di circa sei mesi dell’entrata in vigore della normativa è destinato, infatti, a tradursi in un successivo risparmio dei tempi di definizione degli affari una volta che il meccanismo si attivi con le migliori premesse strutturali, organizzative e logistiche.

Riconoscendo l’entità dell’impegno la legge ha provveduto a definire l’organico dei giudici di pace fissandolo in 4700 unità. Tale numero è stato, dunque, quello ritenuto dal legislatore congruo rispetto agli impegni richiesti. Accade, invece, che attualmente siano in servizio circa 2.500 giudici di pace che hanno, fino ad ora, fatto fronte alla mole di lavoro relativo agli affari civili, i soli che, fino all’entrata in vigore del decreto legislativo citato, sono loro attribuiti.

Notevoli sono stati gli sforzi per coprire un organico che è deficitario di circa 2.100 unità. A ciò il Consiglio superiore della magistratura ha fatto meritoriamente fronte con un impegno intenso, proporzionale al rilevantissimo numero di domande pervenute, per espletare le complesse procedure di assunzione di cui al concorso bandito nel 1998. Circa 480 nuovi giudici di pace, nominati dall’organo di autogoverno della magistratura, devono completare il tirocinio in corso, mentre sono in via di ultimazione le nomine di tutti i rimanenti; molti di questi ultimi, come è ragionevole prevedere, saranno impegnati nel settore penale, e dovranno quindi compiere per intero il percorso formativo necessario per far fronte alle nuove e accresciute responsabilità.
Non può poi essere trascurato che gli uffici giudiziari sono stati investiti, di recente, da altra determinante riforma , quella del giudice unico in materia penale, che ha reso necessario, sia pur nella fase di primo avvio, dislocare, in maniera preferenziale, su quel versante il personale assunto di recente. Un riequilibrio delle risorse anche logistiche, a favore ora degli uffici del giudice di pace, pare necessario, ma esso sarà possibile quando appariranno consolidate le strutture del giudice unico.
È anche da considerare, infine, l’impatto che l’attribuzione della competenza penale al giudice di pace induce sulle strutture di polizia giudiziaria, chiamate, per effetto della peculiare procedura prevista per il nuovo procedimento, ad ulteriori impegni che richiederanno un’attenta valutazione circa l’opportunità di eventuali rafforzamenti o rimodulazioni in funzione delle nuove esigenze.
L’imminenza della scadenza più volte segnalata e l’attuale straordinaria fase istituzionale che vede la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sciolti, giustificano l’intervento nelle forme del decreto legge.
Nella sua struttura il provvedimento, dall’attuazione del quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è destinato ad incidere, con le previsioni contenute nell’articolo 1, semplicemente sulle norme dettate in tema di entrata in vigore delle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace.

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