Decreto Legislativo 28 agosto 2000 n.274

Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace

con D.L. 2 aprile 2001 n. 91 come approvato e modificato in sede di conversione è differita l'entrata in vigore al 2 gennaio 2002

(articolato)                  ( relazione
INDICE

TITOLO I - Procedimento davanti al giudice di pace

CAPO I - Soggetti, giurisdizione e competenza

Art. 1 - Organi giudiziari nel procedimento penale davanti al giudice di pace

Art. 2 - Principi generali del procedimento davanti al giudice di pace

Art. 3 - Assunzione della qualità di imputato

Art. 4 - Competenza per materia

Art. 5 - Competenza per territorio

Art. 6 - Competenza per materia determinata dalla connessione

Art. 7 - Casi di connessione davanti al giudice di pace

Art. 8 - Competenza per territorio determinata dalla connessione

Art. 9 - Riunione e separazione dei processi

Art. 10 - Astensione e ricusazione del giudice di pace

CAPO II - Indagini preliminari

Art. 11 - Attività di indagine

Art. 12 - Notizie di reato ricevute dal pubblico ministero

Art. 13 - Autorizzazione del pubblico ministero al compimento di atti

Art. 14 - Iscrizione della notizia di reato

Art. 15 - Chiusura delle indagini preliminari

Art. 16 - Durata delle indagini preliminari

Art. 17 - Archiviazione

Art. 18 - Assunzione di prove non rinviabili

Art. 19 - Provvedimenti del giudice nel corso delle indagini

CAPO III - Citazione a giudizio

Art. 20 - Citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria

Art. 21 - Ricorso immediato al giudice

Art. 22 - Presentazione del ricorso

Art. 23 - Costituzione di parte civile

Art. 24 - Inammissibilità del ricorso

Art. 25 - Richieste del pubblico ministero

Art. 26 - Provvedimenti del giudice di pace

Art. 27 - Decreto di convocazione delle parti

Art. 28 - Pluralità di persone offese

CAPO IV - Giudizio 

Art. 29 - Udienza di comparizione

Art. 30 - Udienza di comparizione a seguito di ricorso al giudice da parte della 
persona offesa

Art. 31 - Fissazione di nuova udienza a seguito di impossibilità a comparire

Art. 32 - Dibattimento

Art. 33 - Sentenza di condanna alla pena della permanenza domiciliare

CAPO V - Definizioni alternative del procedimento

Art. 34 - Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto

Art. 35 - Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie

CAPO VI - Disposizioni sulle impugnazioni

Art. 36 - Impugnazione del pubblico ministero

Art. 37 - Impugnazione dell'imputato

Art. 38 - Impugnazione del ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio 
dell'imputato

Art. 39 - Giudizio di appello

CAPO VII - Disposizioni sull'esecuzione

Art. 40 - Giudice dell'esecuzione

Art. 41 - Procedimento di esecuzione

Art. 42 - Esecuzione delle pene pecuniarie

Art. 43 - Esecuzione della pena della permanenza domiciliare e del lavoro di 
pubblica utilità

Art. 44 - Modifica delle modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del 
lavoro di pubblica utilità

Art. 45 - Certificati del casellario giudiziale richiesti dal privato

Art. 46 - Eliminazione dal casellario giudiziale delle iscrizioni relative a 
sentenze del giudice di pace in materia penale

CAPO VIII - Norme di coordinamento e di attuazione

Art. 47 - Modifica all'articolo 6 del codice di procedura penale

Art. 48 - Competenza del giudice di pace dichiarata da altro giudice

Art. 49 - Citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria

Art. 50 - Delegati del procuratore della Repubblica nel procedimento penale davanti 
al giudice di pace

Art. 51 - Disposizioni regolamentari e sulla tenuta dei registri

TITOLO II - Sanzioni applicabili dal giudice di pace

Art. 52 - Sanzioni

Art. 53 - Obbligo di permanenza domiciliare

Art. 54 - Lavoro di pubblica utilità

Art. 55 - Conversione delle pene pecuniarie

Art. 56 - Violazione degli obblighi

Art. 57 - Competenza

Art. 58 - Effetti delle sanzioni e criteri di ragguaglio

Art. 59 - Controllo sull'osservanza delle sanzioni dell'obbligo di permanenza 
domiciliare 
e del lavoro di pubblica utilità

Art. 60 - Esclusione della sospensione condizionale della pena

Art. 61 - Interruzione della prescrizione

Art. 62 - Inapplicabilità delle altre misure sostitutive della detenzione

TITOLO III - Disposizioni finali e transitorie

Art. 63 - Norme applicabili da parte di giudici diversi

Art. 64 - Norma transitoria

Art. 65 - Entrata in vigore


Decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274                ( indice

( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 2000 n. 234 - S.O. n. 166 )

Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace a norma dell'art. 14 della Legge 24 novembre 1999 n.468

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 14 e seguenti della legge 24 novembre 1999, n. 468, che delega il 
Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto 
legislativo concernente la competenza in materia penale del giudice di pace, 
nonché il relativo procedimento e l'apparato sanzionatorio dei reati ad esso 
devoluti, unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie 
secondo i princìpi e i criteri direttivi previsti dagli articoli 15, 16 e 17;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione 
del 23 giugno 2000;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della 
Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 21, comma 1, della 
citata legge 24 novembre 1999, n. 468;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 
agosto 2000;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

Procedimento davanti al giudice di pace

CAPO I 

Soggetti, giurisdizione e competenza

Art. 1

Organi giudiziari nel procedimento penale davanti al giudice di pace

1. Svolgono funzioni giudiziarie nel procedimento penale davanti al giudice di pace:

a) il procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede il 
giudice di pace;

b) il giudice di pace.

Art. 2 ( nota )

Principi generali del procedimento davanti al giudice di pace

1. Nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è previsto dal 
presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel 
codice di procedura penale e nei titoli I e II del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 
271, ad eccezione delle disposizioni relative:

a) all'incidente probatorio;

b) all'arresto in flagranza e al fermo di indiziato di delitto;

c) alle misure cautelari personali;

d) alla proroga del termine per le indagini;

e) all'udienza preliminare;

f) al giudizio abbreviato;

g) all'applicazione della pena su richiesta;

h) al giudizio direttissimo;

i) al giudizio immediato;

l) al decreto penale di condanna.

2. Nel corso del procedimento, il giudice di pace deve favorire, per quanto 
possibile, la conciliazione tra le parti.

Art. 3

Assunzione della qualità di imputato

1. Nel procedimento davanti al giudice di pace, assume la qualità di imputato la 
persona alla quale il reato è attribuito nella citazione a giudizio disposta dalla 
polizia giudiziaria o nel decreto di convocazione delle parti emesso dal giudice di 
pace. 

Art. 4 ( note )

Competenza per materia

1. Il giudice di pace è competente:

a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, limitatamente alle 
fattispecie di cui al comma 2 perseguibili a querela di parte, 590, limitatamente alle 
fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie 
connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme 
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che 
abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi 
una malattia di durata superiore a venti giorni, 593 commi 1 e 2, 594, 595 commi 1 
e 2, 612 comma 1, 626, 627, 631, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 
639-bis, 632, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 633 comma 1, 
salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 635 comma 1, 636, salvo che 
ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis 637, 638 comma 1, 639 e 647 del codice 
penale;

b) per le contravvenzioni previste dagli articoli 689, 690, 691, 726, comma 1, e 731 
del codice penale.

2. Il giudice di pace è altresì competente per i delitti, consumati o tentati, e per le 
contravvenzioni previsti dalle seguenti disposizioni:

1) articoli 25 e 62 comma 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante 
"Testo unico in materia di sicurezza";

2) articoli 1094, 1096 e 1119 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante 
"Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione";

3) articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, 
recante "Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi 
alpini";

4) articoli 102 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 
361, recante "Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati";

5) articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, 
recante "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi 
delle Amministrazioni comunali";

6) articolo 15 comma 2 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante 
"Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili";

7) articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante "Norme di riordino del 
settore farmaceutico";

8) articolo 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui referendum 
previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo";

9) articoli 3, commi 3 e 4, 46 comma 4 e 65 comma 3 del decreto del Presidente 
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, 
sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto ";

10) articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n. 528, recante "Ordinamento del 
gioco del lotto e misure per il personale del lotto";

11) articolo 17 comma 3 della legge 4 maggio 1990, n. 107, recante "Disciplina per 
le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la 
produzione di plasmaderivati";

12) articolo 15 comma 3 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, recante 
"Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti 
semplici a pressione, a norma dell'articolo 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 
428";

13) articolo 11 comma 1 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, recante 
"Attuazione della direttiva 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni 
degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'articolo 54 
della legge 29 dicembre 1990, n. 428";

14) articolo 7 comma 9 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante 
"Attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole";

15) articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5, e 189 comma 6 del decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada";

16) articolo 10 comma 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, recante 
"Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi";

17) articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante 
"Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente i dispositivi medici".

3. La competenza per i reati di cui ai commi 1 e 2 è tuttavia del tribunale se ricorre 
una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del decreto legge 15 dicembre 
1979, n. 625, convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del 
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12 
luglio 1991, n. 203 e 3 del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con 
modificazioni nella legge 25 giugno 1993, n. 205.

4. Rimane ferma la competenza del tribunale per i minorenni.

Art. 5

Competenza per territorio

1. Per i reati indicati nell'articolo 4, competente per il giudizio è il giudice di pace 
del luogo in cui il reato è stato consumato.

2. Competente per gli atti da compiere nella fase delle indagini preliminari è il 
giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale del circondario in cui è compreso 
il giudice territorialmente competente.

Art. 6

Competenza per materia determinata dalla connessione

1. Tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di 
competenza di altro giudice, si ha connessione solo nel caso di persona imputata 
di più reati commessi con una sola azione od omissione.

2. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza del giudice 
di pace e altri a quella della corte di assise o del tribunale, è competente per tutti il 
giudice superiore.

3. La connessione non opera se non è possibile la riunione dei processi, né tra 
procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di 
un giudice speciale.

Art. 7

Casi di connessione davanti al giudice di pace

1. Davanti al giudice di pace si ha connessione di procedimenti:

a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o 
cooperazione fra loro;

b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od 
omissione. 

Art. 8

Competenza per territorio determinata dalla connessione

1. Nei casi previsti dall'articolo 7, se i reati sono stati commessi in luoghi diversi, la 
competenza per territorio appartiene per tutti al giudice di pace del luogo in cui è 
stato commesso il primo reato. Se non è possibile determinare in tal modo la 
competenza, questa appartiene al giudice di pace del luogo in cui è iniziato il 
primo dei procedimenti connessi.

Art. 9

Riunione e separazione dei processi

1. Nei casi previsti dall'articolo 7, prima di procedere all'udienza di comparizione, il 
giudice di pace può ordinare la riunione dei processi, quando questa non 
pregiudica la rapida definizione degli stessi. 

2. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 7, il giudice di pace può ordinare la 
riunione dei processi quando i reati sono commessi da più persone in danno 
reciproco le une delle altre o quando più persone con condotte indipendenti hanno 
determinato l'evento o quando una persona è imputata di più reati commessi con 
più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ovvero ogni 
volta in cui ciò giovi alla celerità e alla completezza dell'accertamento.

3. Prima di procedere all'udienza di comparizione e, comunque, non oltre la 
dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice di pace ordina la separazione 
dei processi, qualora ritenga che la riunione possa pregiudicare il tentativo di 
conciliazione, ovvero la rapida definizione di alcuni fra i processi riuniti.

Art. 10

Astensione e ricusazione del giudice di pace

1. Sulla dichiarazione di astensione del giudice di pace decide il presidente del 
tribunale. 

2. Sulla ricusazione del giudice di pace decide la corte di appello.

3. Il giudice di pace astenuto o ricusato è sostituito con altro giudice dello stesso 
ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario.

4. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 3, la corte o il 
tribunale rimette il procedimento al giudice di pace dell'ufficio più vicino.

CAPO II

Indagini preliminari

Art. 11

Attività di indagine

1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria compie di propria iniziativa tutti 
gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per l'individuazione del 
colpevole e ne riferisce al pubblico ministero, con relazione scritta, entro il termine 
di quattro mesi. 

2. Se la notizia di reato risulta fondata, la polizia giudiziaria enuncia nella relazione 
il fatto in forma chiara e precisa, con l'indicazione degli articoli di legge che si 
assumono violati, e richiede l'autorizzazione a disporre la comparizione della 
persona sottoposta ad indagini davanti al giudice di pace.

3. Con la relazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la 
notizia.

Art. 12

Notizie di reato ricevute dal pubblico ministero

1. Salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione, il pubblico ministero se prende 
direttamente notizia di un reato di competenza del giudice di pace ovvero la riceve 
da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, la trasmette alla 
polizia giudiziaria, perché proceda ai sensi dell'articolo 11, impartendo, se 
necessario, le direttive. Il pubblico ministero, se non ritiene necessari atti di 
indagine, formula l'imputazione e autorizza la polizia giudiziaria alla citazione a 
giudizio dell'imputato. 

Art. 13

Autorizzazione del pubblico ministero al compimento di atti

1. La polizia giudiziaria può richiedere al pubblico ministero l'autorizzazione al 
compimento di accertamenti tecnici irripetibili ovvero di interrogatori o di confronti 
cui partecipi la persona sottoposta alle indagini. Il pubblico ministero, se non 
ritiene di svolgere personalmente le indagini o singoli atti, può autorizzare la polizia 
giudiziaria al compimento degli atti richiesti. Allo stesso modo provvede se viene 
richiesta l'autorizzazione al compimento di perquisizioni e sequestri nei casi in cui 
la polizia giudiziaria non può procedervi di propria iniziativa.

Art. 14

Iscrizione della notizia di reato

1. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione della notizia di reato a seguito della 
trasmissione della relazione di cui all'articolo 11 ovvero anche prima di aver ricevuto 
la relazione fin dal primo atto di indagine svolto personalmente. 

Art. 15

Chiusura delle indagini preliminari

1. Ricevuta la relazione di cui all'articolo 11, il pubblico ministero, se non richiede 
l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione e autorizzando la 
citazione dell'imputato.

2. Se ritiene necessarie ulteriori indagini, il pubblico ministero vi provvede 
personalmente ovvero si avvale della polizia giudiziaria, impartendo direttive o 
delegando il compimento di specifici atti.

Art. 16

Durata delle indagini preliminari

1. Il termine per la chiusura delle indagini preliminari è di quattro mesi 
dall'iscrizione della notizia di reato. 

2. Nei casi di particolare complessità, il pubblico ministero dispone, con 
provvedimento motivato, la prosecuzione delle indagini preliminari per un periodo di 
tempo non superiore a due mesi. Il provvedimento è immediatamente comunicato 
al giudice di pace di cui all'articolo 5 comma 2, che se non ritiene sussistenti, in 
tutto o in parte, le ragioni rappresentate dal pubblico ministero, entro cinque giorni 
dalla comunicazione, dichiara la chiusura delle indagini ovvero riduce il termine 
indicato. 

3. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini indicati nei commi 1 e 
2 non possono essere utilizzati.

Art. 17 ( note )

Archiviazione

1. Il pubblico ministero presenta al giudice di pace richiesta di archiviazione 
quando la notizia di reato è infondata, nonché nei casi previsti dagli articoli 411 del 
codice di procedura penale e 125 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, 
nonché dall'articolo 34 commi 1 e 2 del presente decreto. Con la richiesta è 
trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa 
alle indagini espletate e i verbali compiuti davanti al giudice.

2. Copia della richiesta è notificata alla persona offesa che nella notizia di reato o 
successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volere essere 
informata circa l'eventuale archiviazione. Nella richiesta è altresì precisato che nel 
termine di dieci giorni la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare 
richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. Con l'opposizione alla 
richiesta di archiviazione la persona offesa indica, a pena di inammissibilità, gli 
elementi di prova che giustificano il rigetto della richiesta o le ulteriori indagini 
necessarie.

3. Il pubblico ministero provvede sempre a norma del comma 2, nei casi in cui la 
richiesta di archiviazione è successiva alla trasmissione del ricorso ai sensi 
dell'articolo 26 comma 2. 

4. Il giudice, se accoglie la richiesta, dispone con decreto l'archiviazione, altrimenti 
restituisce, con ordinanza, gli atti al pubblico ministero indicando le ulteriori 
indagini necessarie e fissando il termine indispensabile per il loro compimento 
ovvero disponendo che entro dieci giorni il pubblico ministero formuli l'imputazione. 

5. Quando è ignoto l'autore del reato si osservano le disposizioni di cui all'articolo 
415 del codice di procedura penale. 

Art. 18 ( nota )

Assunzione di prove non rinviabili

1. Fino all'udienza di comparizione, il giudice di pace dispone, a richiesta di parte, 
l'assunzione delle prove non rinviabili, osservando le forme previste per il 
dibattimento. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 467 commi 2 e 3 del 
codice di procedura penale. 

Art. 19 ( nota )

Provvedimenti del giudice nel corso delle indagini

1. Nel corso delle indagini e fino al deposito dell'atto di citazione a norma 
dell'articolo 29 comma 1, competente a disporre il sequestro preventivo e 
conservativo è il giudice di pace indicato nell'articolo 5 comma 2.

2. Il giudice di cui al comma 1 decide anche sulla richiesta di archiviazione, 
sull'opposizione di cui all'articolo 263 comma 5 del codice di procedura penale, 
sulla richiesta di sequestro di cui all'articolo 368 del medesimo codice, nonché 
sulla richiesta di riapertura delle indagini. Lo stesso giudice è altresì competente a 
decidere sulla richiesta di autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione 
di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o 
telematiche ovvero di altre forme di telecomunicazione, nonché per i successivi 
provvedimenti riguardanti l'esecuzione delle operazioni e la conservazione della 
documentazione. 

CAPO III

Citazione a giudizio

Art. 20

Citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria

1. La polizia giudiziaria, sulla base dell'imputazione formulata dal pubblico 
ministero, cita l'imputato dinanzi al giudice di pace.

2. La citazione contiene:

a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono ad 
identificarlo;

b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;

c) l'imputazione formulata dal pubblico ministero e l'indicazione delle fonti di prova 
di cui si chiede l'ammissione. Se viene chiesto l'esame di testimoni o consulenti 
tecnici, nell'atto devono essere indicate, a pena di inammissibilità, le circostanze 
su cui deve vertere l'esame;

d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio, nonché del luogo, del giorno 
e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo 
sarà giudicato in contumacia;

e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in 
mancanza, sarà assistito da difensore di ufficio;

f) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagine preliminari è depositato presso la 
segreteria del pubblico ministero e che le parti e loro difensori hanno facoltà di 
prenderne visione e di estrarne copia.

3. La citazione è notificata, a cura della polizia giudiziaria, all'imputato, al suo 
difensore e alla parte offesa almeno trenta giorni prima dell'udienza. 

4. La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da un ufficiale di polizia 
giudiziaria.

5. La citazione a giudizio è depositata nella segreteria del pubblico ministero 
unitamente al fascicolo contenente la documentazione relativa alle indagini 
espletate, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano 
essere custoditi altrove. 

6. La citazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se 
manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 2, 
lettere c), d) ed e).

Art. 21 ( note )

Ricorso immediato al giudice

1. Per i reati procedibili a querela è ammessa la citazione a giudizio dinanzi al 
giudice di pace della persona alla quale il reato è attribuito su ricorso della persona 
offesa.

2. Il ricorso deve contenere:

a) l'indicazione del giudice;

b) le generalità del ricorrente e, se si tratta di persona giuridica o di associazione 
non riconosciuta, la denominazione dell'ente, con l'indicazione del legale 
rappresentante; 

c) l'indicazione del difensore del ricorrente e la relativa nomina;

d) l'indicazione delle altre persone offese dal medesimo reato delle quali il 
ricorrente conosca l'identità;

e) le generalità della persona citata a giudizio;

f) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita alla persona 
citata a giudizio, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati;

g) i documenti di cui si chiede l'acquisizione;

h) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonché delle 
circostanze su cui deve vertere l'esame dei testimoni e dei consulenti tecnici;

i) la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei confronti delle persone 
citate a giudizio.

3. Il ricorso deve essere sottoscritto dalla persona offesa o dal suo legale 
rappresentante e dal difensore. La sottoscrizione della persona offesa è 
autenticata dal difensore. 

4. Nei casi previsti dagli articoli 120, secondo e terzo comma, e 121 del codice 
penale, il ricorso è sottoscritto, a seconda dei casi, dal genitore, dal tutore o dal 
curatore ovvero dal curatore speciale. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 
338 del codice di procedura penale.

5. La presentazione del ricorso produce gli stessi effetti della presentazione della 
querela.

Art. 22

Presentazione del ricorso

1. Il ricorso, previamente comunicato al pubblico ministero mediante deposito di 
copia presso la sua segreteria, è presentato, a cura del ricorrente, con la prova 
dell'avvenuta comunicazione, nella cancelleria del giudice di pace competente per 
territorio nel termine di tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato. 

2. Se per il medesimo fatto la persona offesa ha già presentato querela, deve farne 
menzione nel ricorso, allegandone copia e depositando altra copia presso la 
segreteria del pubblico ministero. 

3. Nel caso previsto dal comma 2, il giudice di pace dispone l'acquisizione della 
querela in originale. 

4. Quando si procede in seguito a ricorso sono inapplicabili le diverse disposizioni 
che regolano la procedura ordinaria.

Art. 23

Costituzione di parte civile

1. La costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, con la 
presentazione del ricorso. La richiesta motivata di restituzione o di risarcimento del 
danno contenuta nel ricorso è equiparata a tutti gli effetti alla costituzione di parte 
civile.

Art. 24

Inammissibilità del ricorso

1. Il ricorso è inammissibile:

a) se è presentato oltre il termine indicato dall'articolo 22 comma 1;

b) se risulta presentato fuori dei casi previsti;

c) se non contiene i requisiti indicati nell'articolo 21 comma 2 ovvero non risulta 
sottoscritto a norma dei commi 3 e 4 del medesimo articolo;

d) se è insufficiente la descrizione del fatto o l'indicazione delle fonti di prova;

e) se manca la prova dell'avvenuta comunicazione al pubblico ministero.

Art. 25

Richieste del pubblico ministero

1. Entro dieci giorni dalla comunicazione del ricorso il pubblico ministero presenta 
le sue richieste nella cancelleria del giudice di pace. 

2. Se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, ovvero presentato 
dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero 
esprime parere contrario alla citazione altrimenti formula l'imputazione 
confermando o modificando l'addebito contenuto nel ricorso. 

Art. 26

Provvedimenti del giudice di pace

1. Decorso il termine indicato nell'articolo 25, il giudice di pace, anche se il 
pubblico ministero non ha presentato richieste, provvede a norma dei commi 
seguenti.

2. Se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, il giudice di pace 
ne dispone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del 
procedimento. 

3. Se il ricorso risulta presentato per un reato che appartiene alla competenza di 
altro giudice, il giudice di pace ne dispone, con ordinanza, la trasmissione al 
pubblico ministero.

4. Se riconosce la propria incompetenza per territorio, il giudice di pace la dichiara 
con ordinanza e restituisce gli atti al ricorrente che, nel termine di venti giorni, ha 
facoltà di reiterare il ricorso davanti al giudice competente. L'inosservanza del 
termine è causa di inammissibilità del ricorso.

Art. 27

Decreto di convocazione delle parti

1. Se non deve provvedere ai sensi dell'articolo 26, il giudice di pace, entro venti 
giorni dal deposito del ricorso, convoca le parti in udienza con decreto.

2. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non devono intercorrere più di 
novanta giorni. 

3. Il decreto contiene:

a) l'indicazione del giudice che procede, nonché del luogo, del giorno e dell'ora 
della comparizione;

b) le generalità della persona nei cui confronti è stato presentato il ricorso, con 
l'invito a comparire e l'avvertimento che non comparendo sarà giudicato in 
contumacia;

c) l'avviso che ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, 
sarà assistito dal difensore di ufficio nominato nel decreto;

d) la trascrizione dell'imputazione formulata dal pubblico ministero; 

e) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste.

4. Il decreto, unitamente al ricorso, è notificato, a cura del ricorrente, al pubblico 
ministero, alla persona citata in giudizio e al suo difensore almeno venti giorni 
prima dell'udienza. Entro lo stesso termine il ricorrente notifica il decreto alle altre 
persone offese di cui conosca l'identità. 

5. La convocazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se 
manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 3 
lettere a),b), c), d). 

Art. 28

Pluralità di persone offese

1. Il ricorso presentato da una fra più persone offese non impedisce alle altre di 
intervenire nel processo, con l'assistenza di un difensore e con gli stessi diritti che 
spettano al ricorrente principale. 

2. Le persone offese intervenute possono costituirsi parte civile prima della 
dichiarazione di apertura del dibattimento.

3. La mancata comparizione delle persone offese, alle quali il decreto sia stato 
regolarmente notificato ai sensi dell'articolo 27 comma 4, equivale a rinuncia al 
diritto di querela ovvero alla remissione della querela, qualora sia stata già 
presentata.

CAPO IV

Giudizio

Art. 29 ( nota )

Udienza di comparizione

1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, il 
pubblico ministero o la persona offesa nel caso previsto dall'articolo 21, depositano 
nella cancelleria del giudice di pace l'atto di citazione a giudizio con le relative 
notifiche.

2. Fuori dei casi previsti dagli articoli 20 e 21, le parti che intendono chiedere 
l'esame dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate 
nell'articolo 210 del codice di procedura penale devono, a pena di inammissibilità, 
almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, 
depositare in cancelleria le liste con l'indicazione delle circostanze su cui deve 
vertere l'esame.

3. Nei casi in cui occorre rinnovare la convocazione o la citazione a giudizio ovvero 
le relative notificazioni, vi provvede il giudice di pace, anche d'ufficio.

4. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra 
le parti. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può 
rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può 
avvalersi anche dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private 
presenti sul territorio. In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso 
dell'attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini 
della deliberazione.

5. In caso di conciliazione è redatto processo verbale attestante la remissione di 
querela o la rinuncia al ricorso di cui all'articolo 21 e la relativa accettazione. La 
rinuncia al ricorso produce gli stessi effetti della remissione della querela. 

6. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento l'imputato può presentare 
domanda di oblazione. 

7. Dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, se può procedersi 
immediatamente al giudizio, il giudice ammette le prove richieste escludendo 
quelle vietate dalla legge, superflue o irrilevanti e invita le parti ad indicare gli atti da 
inserire nel fascicolo per il dibattimento, provvedendo a norma dell'articolo 431 del 
codice di procedura penale. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo 
del dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, della 
documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva, nonché della 
documentazione allegata al ricorso di cui all'articolo 21. 

8. Se occorre fissare altra udienza per il giudizio, il giudice autorizza ciascuna 
parte alla citazione dei propri testimoni o consulenti tecnici, escludendo le 
testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. La parte 
che omette la citazione decade dalla prova. 

Art. 30

Udienza di comparizione a seguito di ricorso al giudice da parte della persona 
offesa

1. La mancata comparizione all'udienza del ricorrente o del suo procuratore 
speciale non dovuta ad impossibilità a comparire per caso fortuito o forza maggiore 
determina l'improcedibilità del ricorso, salvo che l'imputato o la persona offesa 
intervenuta e che abbia presentato querela chieda che si proceda al giudizio. 

2. Con l'ordinanza con cui dichiara l'improcedibilità del ricorso ai sensi del comma 
1, il giudice di pace condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, 
nonché al risarcimento dei danni in favore della persona citata in giudizio che ne 
abbia fatto domanda. 

3. Se il reato contestato nell'imputazione non rientra tra quelli per cui è ammessa 
la citazione a giudizio su istanza della persona offesa, il giudice di pace trasmette 
gli atti al pubblico ministero, salvo che l'imputato chieda che si proceda 
ugualmente al giudizio.

Art. 31

Fissazione di nuova udienza a seguito di impossibilità a comparire

1. In caso di dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell'articolo 30 comma 1, il 
ricorrente può presentare istanza di fissazione di nuova udienza se prova che la 
mancata comparizione è stata dovuta a caso fortuito o a forza maggiore. 

2. L'istanza è presentata al giudice di pace entro dieci giorni dalla cessazione del 
fatto costituente caso fortuito o forza maggiore. Il termine è stabilito a pena di 
decadenza. 

3. Se accoglie l'istanza, il giudice di pace convoca le parti per una nuova udienza 
ai sensi dell'articolo 27, invitando il ricorrente a provvedere alle notifiche a norma 
del comma 4 dello stesso articolo. 

4. Contro il decreto motivato che respinge la richiesta di fissazione di nuova 
udienza può essere proposto ricorso al tribunale in composizione monocratica, 
che decide con ordinanza inoppugnabile. 

Art. 32

Dibattimento

1. Sull'accordo delle parti, l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e 
delle parti private può essere condotto dal giudice sulla base delle domande e delle 
contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori. 

2. Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente 
necessario, può disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, 
compresi quelli relativi agli atti acquisiti a norma dell'articolo 29 comma 7.

3. Il verbale d'udienza, di regola, è redatto solo in forma riassuntiva.

4. La motivazione della sentenza è redatta dal giudice in forma abbreviata e 
depositata nel termine di quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il giudice può 
dettare la motivazione direttamente a verbale.

5. In caso di impedimento del giudice la sentenza è sottoscritta dal presidente del 
tribunale, previa menzione della causa di sostituzione.

Art. 33

Sentenza di condanna alla pena della permanenza domiciliare

1. Subito dopo la pronuncia della sentenza di condanna alla pena della 
permanenza domiciliare, l'imputato o il difensore munito di procura speciale, 
possono chiedere l'esecuzione continuativa della pena.

2. Il giudice, se ritiene di poter applicare in luogo della permanenza domiciliare la 
pena del lavoro di pubblica utilità, indica nella sentenza il tipo e la durata del lavoro 
di pubblica utilità che può essere richiesto dall'imputato o dal difensore munito di 
procura speciale.

3. Nel caso in cui l'imputato o il difensore formulino le richieste di cui ai commi 1 e 
2, il giudice può fissare una nuova udienza a distanza di non più di 10 giorni, 
sempre che sussistano giustificati motivi. 

4. Acquisite le richieste, il giudice integra il dispositivo della sentenza e ne dà 
lettura.

CAPO V

Definizioni alternative del procedimento

Art. 34

Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto

1. Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del 
danno o del pericolo che ne è derivato nonché la sua occasionalità e il grado della 
colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del 
pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di 
lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o 
dell'imputato.

2. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice dichiara con decreto 
d'archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, solo se 
non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento.

3. Se è stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere 
dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono.

Art. 35

Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie

1. Il giudice di pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con 
sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato 
dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del 
danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver 
eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.

2. Il giudice di pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al 
precedente comma solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a 
soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

3. Il giudice di pace può disporre la sospensione del processo, per un periodo non 
superiore a tre mesi, se l'imputato chiede nell'udienza di comparizione di poter 
provvedere agli adempimenti di cui al comma 1 e dimostri di non averlo potuto fare 
in precedenza; in tal caso, il giudice può imporre specifiche prescrizioni.

4. Con l'ordinanza di sospensione, il giudice incarica un ufficiale di polizia 
giudiziaria o un operatore di servizio sociale dell'ente locale di verificare l'effettivo 
svolgimento delle attività risarcitorie e riparatorie, fissando nuova udienza ad una 
data successiva al termine del periodo di sospensione.

5. Qualora accerti che le attività risarcitorie o riparatorie abbiano avuto esecuzione, 
il giudice, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza 
estinto il reato enunciandone la causa nel dispositivo.

6. Quando non provvede ai sensi dei commi 1 e 5, il giudice dispone la 
prosecuzione del procedimento.

CAPO VI

Disposizioni sulle impugnazioni

Art. 36

Impugnazione del pubblico ministero

1. Il pubblico ministero può proporre appello contro le sentenze di condanna del 
giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria e contro le 
sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa.

2. Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze del 
giudice di pace.

Art. 37

Impugnazione dell'imputato

1. L'imputato può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di 
pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria; può proporre appello 
anche contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo 
relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno.

2. L'imputato può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze di condanna 
del giudice di pace che applicano la sola pena pecuniaria e contro le sentenze di 
proscioglimento.

Art. 38

Impugnazione del ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato

1. Il ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato a norma 
dell'articolo 21 può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro la 
sentenza di proscioglimento del giudice di pace negli stessi casi in cui è 
ammessa l'impugnazione da parte del pubblico ministero.

2. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, il 
ricorrente è condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute 
dall'imputato e dal responsabile civile. Se vi è colpa grave, il ricorrente può essere 
condannato al risarcimento dei danni causati all'imputato e al responsabile civile.

Art. 39 ( nota )

Giudizio di appello

1. Competente per il giudizio di appello è il tribunale del circondario in cui ha sede 
il giudice di pace che ha pronunciato la sentenza impugnata. Il tribunale giudica in 
composizione monocratica.

2. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 604 del codice di procedura penale, il 
giudice d'appello dispone l'annullamento della sentenza impugnata, disponendo la 
trasmissione degli atti al giudice di pace, anche quando l'imputato, contumace in 
primo grado, prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o per forza 
maggiore o per non avere avuto conoscenza del provvedimento di citazione a 
giudizio, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa, ovvero, quando 
l'atto di citazione per il giudizio di primo grado è stato notificato mediante 
consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli 159, 161 comma 4 e 169 del 
codice di procedura penale, non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza 
degli atti del procedimento.

CAPO VII

Disposizioni sull'esecuzione

Art. 40

Giudice dell'esecuzione

1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di 
un provvedimento è il giudice di pace che l'ha emesso.

2. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da diversi giudici di pace, è 
competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per 
ultimo.

3. Se i provvedimenti sono stati emessi dal giudice di pace e da altro giudice 
ordinario, è competente in ogni caso quest'ultimo.

4. Se i provvedimenti sono stati emessi dal giudice di pace e da un giudice 
speciale, è competente per l'esecuzione il tribunale in composizione collegiale nel 
cui circondario ha sede il giudice di pace.

5. Il giudice indicato nei commi precedenti è competente anche se il provvedimento 
da eseguire è stato comunque riformato.

Art. 41 ( note )

Procedimento di esecuzione

1. Salvo quanto previsto nel comma 2, nel procedimento di esecuzione davanti al 
giudice di pace si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di 
procedura penale.

2. Contro il decreto del giudice di pace che dichiara inammissibile la richiesta 
formulata nel procedimento di esecuzione e contro l'ordinanza che decide sulla 
richiesta, l'interessato può proporre, entro quindici giorni dalla notifica del 
provvedimento, ricorso per motivi di legittimità al tribunale in composizione 
monocratica nel cui circondario ha sede il giudice di pace. 

3. Il tribunale decide con ordinanza non impugnabile. Si osservano le disposizioni 
di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale.

Art. 42 ( nota )

Esecuzione delle pene pecuniarie

1. Le condanne a pena pecuniaria si eseguono a norma dell'articolo 660 del codice 
di procedura penale, ma l'accertamento della effettiva insolvibilità del condannato è 
svolto dal giudice di pace competente per l'esecuzione che adotta altresì i 
provvedimenti in ordine alla rateizzazione, ovvero alla conversione della pena 
pecuniaria.

Art. 43

Esecuzione della pena della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità

1. La sentenza penale irrevocabile è trasmessa per estratto a cura della 
cancelleria al pubblico ministero del circondario ove ha sede l'ufficio del giudice 
individuato in base all'articolo 40.

2. Il pubblico ministero, emesso l'ordine di esecuzione, lo trasmette 
immediatamente, unitamente all'estratto della sentenza di condanna contenente le 
modalità di esecuzione della pena, all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in 
cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell'arma dei 
carabinieri territorialmente competente.

3. Appena ricevuto il provvedimento di cui al comma che precede l'organo di polizia 
ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi alla prescrizioni in 
esso contenute. Qualora il condannato sia detenuto o internato, copia dell'ordine di 
esecuzione è notificato altresì al direttore dell'istituto o della sezione il quale 
informa anticipatamente l'organo di polizia della dimissione del condannato. In tal 
caso, la pena comincia a decorrere dal primo giorno di permanenza domiciliare o 
di lavoro sostitutivo successivo a quello della dimissione.

Art. 44 ( nota)

Modifica delle modalità di esecuzione della permanenza 
domiciliare e del lavoro di pubblica utilità

1. Le modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del divieto di cui 
all'articolo 53, comma 3, eventualmente imposto nonché del lavoro di pubblica 
utilità stabilite nella sentenza emessa dal giudice possono essere modificate per 
motivi di assoluta necessità dal giudice osservando le disposizioni dell'articolo 666 
del codice di procedura penale.

2. La richiesta di modifica non sospende l'esecuzione delle pene; in caso di 
assoluta urgenza, le modifiche possono essere adottate con provvedimento 
provvisorio revocabile nelle fasi successive del procedimento.

Art. 45 ( nota )

Certificati del casellario giudiziale richiesti dal privato

1. Nei certificati del casellario giudiziale rilasciati a norma dell'articolo 689 del 
codice di procedura penale non sono riportate le iscrizioni relative alle sentenze 
emesse dal giudice di pace.

Art. 46 ( nota )

Eliminazione dal casellario giudiziale delle iscrizioni relative
a sentenze del giudice di pace in materia penale

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 687 del codice di procedura penale, sono 
altresì eliminate le iscrizioni relative: 

a) alle sentenze del giudice di pace di proscioglimento per difetto di imputabilità, 
trascorsi tre anni dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile;

b) alle sentenze del giudice di pace di condanna, trascorsi cinque anni dal giorno 
in cui la sanzione è stata eseguita se è stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci 
anni se è stata inflitta una pena diversa sempre che nei periodi indicati non sia 
stato commesso un ulteriore reato.

CAPO VIII

Norme di coordinamento e di attuazione 

Art. 47 ( nota )

Modifica all'articolo 6 del codice di procedura penale

1. Nell'articolo 6 del codice di procedura penale, dopo le parole: "alla competenza 
della corte di assise" sono aggiunte le seguenti: "o del giudice di pace.".

Art. 48

Competenza del giudice di pace dichiarata da altro giudice

1. In ogni stato e grado del processo, se il giudice ritiene che il reato appartiene 
alla competenza del giudice di pace, lo dichiara con sentenza e ordina la 
trasmissione degli atti al pubblico ministero. Le prove acquisite dal giudice 
incompetente sono utilizzabili nel processo davanti al giudice di pace.

Art. 49

Citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria

1. Ai fini dell'emissione della citazione a giudizio di cui all'articolo 20, il pubblico 
ministero richiede al giudice di pace di indicare il giorno e l'ora della comparizione.

2. La richiesta del pubblico ministero e l'indicazione del giudice di pace sono 
comunicate anche con mezzi telematici.

Art. 50 ( note )

Delegati del procuratore della Repubblica nel procedimento penale davanti al 
giudice di pace

1. Nei procedimenti penali davanti al giudice di pace, le funzioni del pubblico 
ministero possono essere svolte, per delega del procuratore della Repubblica 
presso il tribunale ordinario:

a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari 
addetti all'ufficio, da ufficiali di polizia giudiziaria diversi da coloro che hanno preso 
parte alle indagini preliminari, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il 
secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di 
cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

b) per gli atti del pubblico ministero previsti dagli articoli 14 e 25, da vice 
procuratori onorari addetti all'ufficio;

c) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di 
procedura penale, nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui 
all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione 
al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti 
tecnici e traduttori ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, da vice 
procuratori onorari addetti all'ufficio.

2. Nei casi indicati nel comma 1, la delega è conferita in relazione ad una 
determinata udienza o a un singolo procedimento.

3. La delega è revocabile nei soli casi in cui il codice di procedura penale prevede 
la sostituzione del pubblico ministero.

4. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 162, commi 1, 3 e 4, del decreto 
legislativo 25 luglio 1989, n. 271.

Art. 51 ( note)

Disposizioni regolamentari e sulla tenuta dei registri

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 
agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dalla pubblicazione del presente 
decreto legislativo, il ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari 
relative ai procedimenti penali davanti al giudice di pace, che concernono:

a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;

b) il rilascio da parte degli uffici dei giudici di pace dei certificati del casellario 
giudiziale di cui all'articolo 689 del codice di procedura penale;

c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.

2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto nel comma 1 è reso 
entro trenta giorni dalla richiesta.

3. La disciplina sulla tenuta in forma automatizzata dei registri e delle altre forme 
di registrazione in materia penale è adottata con decreto del ministro della 
giustizia.

TITOLO II

Sanzioni applicabili dal giudice di pace

Art. 52

Sanzioni

1. Ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace per i quali è prevista la sola 
pena della multa o dell'ammenda continuano ad applicarsi le pene pecuniarie 
vigenti. 

2. Per gli altri reati di competenza del giudice di pace le pene sono così 
modificate:

a) quando il reato è punito con la pena della reclusione o dell'arresto alternativa a 
quella della multa o dell'ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie 
corrispondente da lire cinquecentomila a cinque milioni; se la pena detentiva è 
superiore nel massimo a sei mesi, si applica la predetta pena pecuniaria o la pena 
della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro 
di pubblica utilità per un periodo da dieci giorni a tre mesi;

b) quando il reato è punito con la sola pena della reclusione o dell'arresto, si 
applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire un milione a cinque 
milioni o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque 
giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi;

c) quando il reato è punito con la pena della reclusione o dell'arresto congiunta con 
quella della multa o dell'ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie 
corrispondente da lire un milione e cinquecentomila a cinque milioni o la pena della 
permanenza domiciliare da venti giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del 
lavoro di pubblica utilità da un mese a sei mesi.

3. Nei casi di recidiva reiterata infraquinquennale, il giudice applica la pena della 
permanenza domiciliare o quella del lavoro di pubblica utilità, salvo che sussistano 
circostanze attenuanti ritenute prevalenti o equivalenti.

4. La disposizione del comma 3 non si applica quando il reato è punito con la sola 
pena pecuniaria nonché nell'ipotesi indicata nel primo periodo della lettera a) del 
comma 2.

Art. 53 ( nota )

Obbligo di permanenza domiciliare

1. La pena della permanenza domiciliare comporta l'obbligo di rimanere presso la 
propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo di cura, 
assistenza o accoglienza nei giorni di sabato e domenica; il giudice, avuto riguardo 
alle esigenze familiari, di lavoro, di studio o di salute del condannato, può disporre 
che la pena venga eseguita in giorni diversi della settimana ovvero, a richiesta del 
condannato, continuativamente. 

2. La durata della permanenza domiciliare non può essere inferiore a sei giorni né 
superiore a quarantacinque; il condannato non è considerato in stato di 
detenzione.

3. Il giudice può altresì imporre al condannato, valutati i criteri di cui all'articolo 133, 
comma secondo, del codice penale, il divieto di accedere a specifici luoghi nei 
giorni in cui non è obbligato alla permanenza domiciliare, tenuto conto delle 
esigenze familiari, di lavoro, di studio o di salute del condannato.

4. Il divieto non può avere durata superiore al doppio della durata massima della 
pena della permanenza domiciliare e cessa in ogni caso quando è stata 
interamente scontata la pena della permanenza domiciliare.

Art. 54 ( nota )

Lavoro di pubblica utilità

1. Il giudice di pace può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità solo su 
richiesta dell'imputato.

2. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a 
sei mesi e consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della 
collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso 
enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato

3. L'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e 
comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con 
modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia 
e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può 
ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei 
ore settimanali.

4. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto 
ore.

5. Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste 
nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro. 

6. Fermo quanto previsto dai commi precedenti, le modalità di svolgimento del 
lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto 
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 28.

Art. 55

Conversione delle pene pecuniarie

1. Per i reati di competenza del giudice di pace, la pena pecuniaria non eseguita 
per insolvibilità del condannato si converte, a richiesta del condannato, in lavoro 
sostitutivo da svolgere per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a 
sei mesi con le modalità indicate nell'articolo 54.

2. Ai fini della conversione un giorno di lavoro sostitutivo equivale a lire 
venticinquemila di pena pecuniaria.

3. Il condannato può sempre far cessare la pena del lavoro sostitutivo pagando la 
pena pecuniaria, dedotta la somma corrispondente alla durata del lavoro prestato.

4. Quando è violato l'obbligo del lavoro sostitutivo conseguente alla conversione 
della pena pecuniaria, la parte di lavoro non ancora eseguito si converte nell'obbligo 
di permanenza domiciliare secondo i criteri di ragguaglio indicati nel comma 6.

5. Se il condannato non richiede di svolgere il lavoro sostitutivo, le pene pecuniarie 
non eseguite per insolvibilità si convertono nell'obbligo di permanenza domiciliare 
con le forme e nei modi previsti dall'articolo 53, comma 1; in questo caso non è 
applicabile al condannato il divieto di cui all'articolo 53, comma 3.

6. Ai fini della conversione un giorno di permanenza domiciliare equivale a lire 
cinquantamila di pena pecuniaria e la durata della permanenza non può essere 
superiore a quarantacinque giorni.

Art. 56 ( nota )

Violazione degli obblighi

1. Il condannato che senza giusto motivo si allontana dai luoghi in cui è obbligato a 
permanere o che non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro di pubblica 
utilità o che lo abbandona è punito con la reclusione fino ad un anno.

2. Alla stessa pena soggiace il condannato che viola reiteratamente senza giusto 
motivo gli obblighi o i divieti inerenti alle pene della permanenza domiciliare o del 
lavoro di pubblica utilità.

3. In caso di condanna non sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli 
articoli 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 57

Competenza

1. La competenza per il delitto di cui all'articolo 56 è attribuita al tribunale in 
composizione monocratica.

Art. 58 ( nota )

Effetti delle sanzioni e criteri di ragguaglio

1. Per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il 
lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie 
corrispondente a quella della pena originaria.

2. Quando per qualsiasi effetto giuridico si deve eseguire un ragguaglio tra la pena 
detentiva e le pene di cui agli articoli 53 e 54, un giorno di pena detentiva equivale 
a due giorni di permanenza domiciliare o tre giorni di lavoro di pubblica utilità.

3. Un giorno di pena detentiva equivale a lire settantacinquemila di pena pecuniaria 
irrogata in luogo della pena detentiva a norma dell'articolo 52.

4. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 78, primo comma, numero 3 del codice 
penale, la pena della multa o dell'ammenda non può comunque eccedere la 
somma di lire quindici milioni, ovvero la somma di lire sessanta milioni se il giudice 
si vale della facoltà di aumento indicata nel secondo comma dell'articolo 133-bis 
dello stesso codice.

Art. 59 ( nota )

Controllo sull'osservanza delle sanzioni dell'obbligo di
permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità

1. L'ufficio di pubblica sicurezza del luogo di esecuzione della pena o, in 
mancanza dell'ufficio di pubblica sicurezza, il comando dell'arma dei Carabinieri 
territorialmente competente effettua il controllo sull'osservanza degli obblighi 
connessi alla pena dell'obbligo di permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica 
utilità con le modalità stabilite dall'articolo 65, commi 1 e 2, della legge 24 
novembre 1981, n. 689, in quanto applicabile.

Art. 60 ( nota )

Esclusione della sospensione condizionale della pena

1. Le disposizioni di cui agli articoli 163 e seguenti del codice penale, relative alla 
sospensione condizionale della pena, non si applicano alle pene irrogate dal 
giudice di pace.

Art. 61 ( nota )

Interruzione della prescrizione

1. Il corso della prescrizione per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace 
è interrotto, oltre che dagli atti indicati nell'articolo 160 del codice penale, dalla 
citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria, dal decreto di convocazione 
delle parti emesso dal giudice di pace.

Art. 62 ( nota )

Inapplicabilità delle altre misure sostitutive della detenzione

1. Le sanzioni sostitutive previste dagli articoli 53 e seguenti della legge 24 
novembre 1981, n. 689, non si applicano ai reati di competenza del giudice di 
pace.

TITOLO III

Disposizioni finali e transitorie

Art. 63 ( nota )

Norme applicabili da parte di giudici diversi

1. Nei casi in cui i reati indicati nell'articolo 4, commi 1 e 2, sono giudicati da un 
giudice diverso dal giudice di pace, si osservano le disposizioni del titolo II del 
presente decreto legislativo, nonché, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli 
articoli 33, 34, 35, 43 e 44.

2. Nei certificati del casellario giudiziale rilasciati a norma dell'articolo 689 del 
codice di procedura penale non sono riportate le iscrizioni relative ai reati di cui al 
comma 1; si osservano, altresì, le disposizioni dell'articolo 46.

Art. 64

Norma transitoria

1. Le norme del presente decreto legislativo si applicano ai procedimenti relativi ai 
reati indicati nell'articolo 4, commi 1 e 2, commessi dopo la sua entrata in vigore.

2. Ferma l'applicabilità dell'articolo 2, comma terzo, del codice penale, nei 
procedimenti relativi a reati commessi prima dell'entrata in vigore del presente 
decreto legislativo si osservano le disposizioni dell'articolo 63, commi 1 e 2; 
quando si tratta di reati commessi dopo la pubblicazione del presente decreto si 
osservano anche le disposizioni del titolo I se alla data di entrata in vigore non è 
ancora avvenuta l'iscrizione della notizia di reato.

Art. 65

Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il centottantesimo giorno 
successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta 
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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