Nota al titolo:
- Per il testo dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468, si veda nelle
note alle premesse.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione:
"Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo
se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti".
"Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità
nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del
Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il "referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali,
previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze Armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
- Si trascrive il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 14. (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi
dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica
con la denominazione di "decreto legislativo e con l'indicazione, nel preambolo,
della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri
adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla
legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni
prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili
di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per
uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue
nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due
anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere è espresso dalle commissioni permanenti delle due
Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le
eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di
delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere,
ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni".
- Si trascrive il testo degli articoli 14, 15, 16, 17 e 21, della legge 24 novembre
1999, n. 468 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione
del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del
giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale):
"Art. 14 (Delega al Governo in materia penale). - 1. Il Governo della Repubblica è
delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo concernente la competenza in materia penale del
giudice di pace, nonché il relativo procedimento e l'apparato sanzionatorio dei reati
ad esso devoluti, unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie, secondo i principi e i criteri direttivi previsti dagli articoli 15, 16 e 17".
"Art. 15 (Competenza in materia penale del giudice di pace). 1. Al giudice di pace
è devoluta la competenza per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice
penale: 581 (percosse); 582, secondo comma (lesione personale punibile a
querela della persona offesa); 590 (lesioni personali colpose), limitatamente alle
fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie
connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che
abbiano determinato una malattia professionale quando in tutti i casi anzidetti la
malattia abbia una durata superiore a venti giorni; 593, primo e secondo comma
(omissione di soccorso); 594 (ingiuria); 595, primo e secondo comma
(diffamazione); 612, primo comma (minaccia); 626 (furti punibili a querela
dell'offeso); 627 (sottrazione di cose comuni); 631 (usurpazione), salvo ricorra
l'ipotesi di cui all'art. 639-bis; 632 (deviazione di acque e modificazione dello stato
dei luoghi), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis; 633, primo comma
(invasione di terreni o edifici), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis; 635, primo
comma (danneggiamento); 636 (introduzione o abbandono di animali nel fondo
altrui e pascolo abusivo), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis; 637 (ingresso
abusivo nel fondo altrui); 638, primo comma (uccisione o danneggiamento di
animali altrui); 639 (deturpamento e imbrattamento di cose altrui) e 647
(appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o nel caso
fortuito).
2. Al giudice di pace è devoluta la competenza per le contravvenzioni previste dai
seguenti articoli del codice penale: 689 (somministrazione di bevande alcoliche a
minori o a infermi di mente); 690 (determinazione in altri dello stato di
ubriachezza); 691 (somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di
manifesta ubriachezza); 726, primo comma (atti contrari alla pubblica decenza) e
731 (inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori).
3. Al giudice di pace è inoltre devoluta la competenza per i reati previsti da leggi
speciali, da individuare nel rispetto di tutti i seguenti criteri:
a) reati puniti con una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro mesi,
ovvero con una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena, ad eccezione
di quelli che nelle ipotesi aggravate sono puniti con una pena detentiva superiore a
quella suindicata;
b) reati per i quali non sussistono particolari difficoltà interpretative o non ricorre, di
regola, la necessità di procedere ad indagini o a valutazioni complesse in fatto o in
diritto e per i quali è possibile l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato
anche attraverso le restituzioni o il risarcimento del danno;
c) reati che non rientrano in taluna delle materie indicate nell'art. 34 della legge 24
novembre 1981, n. 689, ovvero nell'ambito delle violazioni finanziarie".
"Art. 16 (Sanzioni). - 1. Con il decreto di cui all'art. 14, l'apparato sanzionatorio
relativo ai reati devoluti alla competenza del giudice di pace è modificato secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione, in luogo delle attuali pene detentive, della sola pena pecuniaria per
un importo non superiore a lire cinque milioni e, nei casi di maggiore gravità o di
recidiva, di sanzioni alternative alla detenzione, quali la prestazione di attività non
retribuita a favore della collettività o di altre forme di lavoro sostitutivo per un
periodo non superiore a sei mesi, l'obbligo di permanenza in casa per un periodo
non superiore a quarantacinque giorni, ovvero misure prescrittive specifiche
determinando la misura o il tempo della sanzione indipendentemente dalla
commisurazione con le attuali pene edittali;
b) previsione, in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria, della
conversione in lavoro sostitutivo, per un periodo non inferiore ad un mese e non
superiore a sei mesi, nonché dell'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli
102, quarto comma, e 108, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni;
c) previsione di uno specifico delitto, punito con pena detentiva fino ad un anno non
sostituibile, in caso di inosservanza grave o di violazione reiterata degli obblighi
connessi alle sanzioni alternative alla detenzione, da attribuire alla competenza del
tribunale".
"Art. 17 (Procedimento penale davanti al giudice di pace). - 1. Il procedimento
penale davanti al giudice di pace è disciplinato, tenendo conto delle norme del libro
ottavo del codice di procedura penale riguardanti il procedimento davanti al
tribunale in composizione monocratica, con le massime semplificazioni rese
necessarie dalla competenza dello stesso giudice. Si osservano, altresì, i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) estensione della perseguibilità a querela dei reati;
b) previsione che, nel rispetto dei principi stabiliti negli articoli 109 e 112 della
Costituzione, l'attività di indagine sia di regola affidata esclusivamente alla polizia
giudiziaria e che questa, salve specificate ipotesi, sulla base dell'imputazione
formulata dal pubblico ministero, disponga direttamente la comparizione
dell'imputato davanti al giudice, a meno che il pubblico ministero richieda
l'archiviazione della notizia di reato al giudice di pace competente per territorio;
c) previsione che per taluni reati perseguibili a querela la citazione in giudizio
possa essere esercitata anche direttamente dalla persona offesa col ministero del
difensore mediante ricorso al giudice di pace;
d) previsione che il giudice di pace fissi direttamente l'udienza o, nel caso in cui
sia necessario svolgere indagini, trasmetta la notizia di reato alla polizia giudiziaria
perché proceda ai sensi della lettera b);
e) previsione di tempestiva informazione al pubblico ministero per l'esercizio delle
sue facoltà e di strumenti idonei ad una puntuale formulazione dell'imputazione e
ad un compiuto esercizio del diritto di difesa;
f) introduzione di un meccanismo di definizione del procedimento nei casi di
particolare tenuità del fatto e di occasionalità della condotta, quando l'ulteriore
corso del procedimento può pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia
o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato;
g) obbligo per il giudice di procedere al tentativo di conciliazione sugli aspetti
riparatori e risarcitori conseguenti al reato, nonché in ordine alla remissione della
querela ed alla relativa accettazione;
h) previsione di ipotesi di estinzione del reato conseguenti a condotte riparatorie o
risarcitorie del danno;
i) ridefinizione delle ipotesi di connessione dei procedimenti che tenga conto della
particolare natura dei reati devoluti alla competenza del giudice di pace e
introduzione di poteri discrezionali in capo al giudice quanto all'obbligo di rilevarne
l'operatività;
l) svolgimento del giudizio in forma semplificata con ampliamento delle possibilità
di utilizzazione degli atti delle indagini preliminari, quando vi sia il consenso delle
parti;
m) previsione che le funzioni di pubblico ministero in udienza siano delegate dal
procuratore della Repubblica presso il tribunale, che non le eserciti personalmente,
ad uno dei soggetti di cui all'art. 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;
n) previsione delle appellabilità delle sentenze emesse dal giudice di pace, ad
eccezione di quelle che applicano la sola pena pecuniaria e di quelle di
proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria;
o) previsione della non appellabilità da parte dell'imputato delle sentenze di non
luogo a procedere e di proscioglimento con le quali sia stato dichiarato che il fatto
non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso;
p) previsione di una particolare disciplina delle iscrizioni nel casellario giudiziale e
dei loro effetti, assicurando fra l'altro che i certificati richiesti dall'interessato non
riportino le iscrizioni delle condanne per reati la cui competenza è attribuita al
giudice di pace".
"Art. 21 (Emanazione del decreto legislativo). - 1. Lo schema di decreto legislativo
di cui all'art. 14 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega.
Le commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema medesimo.
2. Il decreto legislativo di cui all'art. 14 entra in vigore il centottantesimo giorno
successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. Il Ministero della giustizia, nei centottanta giorni successivi alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo di cui all'art. 14,
predispone formulari idonei e strumenti audiovisivi di formazione per la
preparazione dei giudici di pace al processo penale di cui all'art. 17.
4. I consigli giudiziari, nei centottanta giorni successivi alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo di cui all'art. 14, organizzano un
congruo periodo di tirocinio penale per i giudici onorari in carica alla data di entrata
in vigore del medesimo decreto legislativo, da rendere compatibile con il normale
lavoro di ufficio, applicando le disposizioni di cui all'art. 4-bis della legge 21
novembre 1991, n. 374, introdotto dall'art. 2 della presente legge, in quanto
applicabili".
Nota all'art. 2
- I Titoli I e II del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sono i seguenti:
"TITOLO I "Norme di attuazione "
"TITOLO II "Norme di coordinamento "
Note all'art. 4
- Si riporta il testo degli articoli 581, 582, secondo comma, 590, 593, primo e
secondo comma, 594, 595, primo e secondo comma, 612, primo comma, 626,
627, 631, 632, 633, primo comma, 635, primo comma, 636, 637, 638, primo
comma, 639, 639-bis, 647, 689, 690, 691, 726, primo comma, 731 del codice
penale.
"Art. 581 (Percosse). - Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una
malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la
reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come
elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato (276, 294,
295, 298, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 353, 385, 386, 393, 396, 405, 422,
507, 609-bis, 609-ter, 609-octies, 610, 611, 614, 628, 629, 634, 635 n. 1).".
"Art. 582 (Lesione personale). - Se la malattia ha una durata non superiore ai venti
giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583
e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'art. 577, il
delitto è punibile a querela della persona offesa.".
"Art. 590 (Lesioni personali colpose). - Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una
lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a
lire seicentomila.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da
lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se è gravissima, della
reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni
quattrocentomila.
Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle
norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei
mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la
pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa
da lire un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la
più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della
reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e
secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano
determinato una malattia professionale".
"Art. 593 (Omissione di soccorso). - Chiunque, trovando abbandonato o smarrito
un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se
stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di
darne immediato avviso all'Autorità, è punito con la reclusione fino a tre mesi o con
la multa fino a lire seicentomila.
Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri
inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare
l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità".
"Art. 594 (Ingiuria). - Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è
punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione
telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire due milioni, se
l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più
persone".
"Art. 595 (Diffamazione). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente,
comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la
reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della
reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire quattro milioni".
"Art. 612 (Minaccia). - Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a
querela della persona offesa, con la multa fino a lire centomila".
"Art. 626 (Furti punibili a querela dell'offeso). - Si applica la reclusione fino a un
anno ovvero la multa fino a lire quattrocentomila, e il delitto è punibile a querela
della persona offesa:
1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa
sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita;
2) se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed
urgente bisogno;
3) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non
ancora spogliati interamente del raccolto.
Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei
numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente".
"Art. 627 (Sottrazione di cose comuni). - Il comproprietario, socio o coerede che,
per procurare a sè o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune,
sottraendola a chi la detiene, è punito, a querela della persona offesa, con la
reclusione fino a due anni o con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila.
Non è punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non
eccede la quota a lui spettante.".
"Art. 631 (Usurpazione). - Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui
cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della persona
offesa con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila.".
"Art. 632 (Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi). - Chiunque,
per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta
nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con
la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila".
"Art. 633 (Invasione di terreni o edifici). - Chiunque invade arbitrariamente terreni o
edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è
punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la
multa da lire duecentomila a due milioni.".
"Art. 635 (Danneggiamento). - Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in
tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della
persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire
seicentomila".
"Art. 636 (Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo). -
Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è
punito con la multa da lire ventimila a lire duecentomila.
Se l'introduzione o l'abbandono di animali anche non raccolti in gregge o in
mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino
a un anno o della multa da lire quarantamila a quattrocentomila.
Qualora il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione o dall'abbandono degli animali
il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due
anni e con la multa da lire centomila a un milione.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa".
"Art. 637 (Ingresso abusivo nel fondo altrui). - Chiunque senza necessità entra nel
fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a
querela della persona offesa, con la multa fino a lire duecentomila".
"Art. 638 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui). - Chiunque senza
necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che
appartengono ad altri è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione
fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila".
"Art. 639 (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui). - Chiunque, fuori dei casi
preveduti dall'art. 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, a
querela della persona offesa, con la multa fino a lire duecentomila.
Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano
ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, si applica la pena
della reclusione fino a un anno e della multa fino a lire due milioni e si procede
d'ufficio".
"Art. 639-bis (Casi di esclusione della perseguibilità a querela). - Nei casi previsti
dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni,
fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico".
"Art. 647 (Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o
caso fortuito). - E' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a
un anno o con la multa da lire sessantamila a seicentomila:
1) chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza
osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose
trovate;
2) chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota
dovuta al proprietario del fondo;
3) chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o
per caso fortuito.
Nei casi preveduti dai numeri 1 e 3, se il colpevole conosceva il proprietario della
cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione fino a due anni e della multa
fino a lire seicentomila".
"Art. 689 (Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente). -
L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale
somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un
minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o
che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra
infermità, è punito con l'arresto fino a un anno.
Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata.
La condanna importa la sospensione dall'esercizio.".
"Art. 690 (Determinazione in altri dello stato di ubriachezza). - Chiunque in un
luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona la ubriachezza altrui, somministrando
bevande alcooliche, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire
sessantamila a seicentomila".
"Art. 691 (Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta
ubriachezza). - Chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato
di manifesta ubriachezza, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.
Qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o
bevande, la condanna importa la sospensione dall'esercizio".
"Art. 726 (Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio). - Chiunque, in un luogo
pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza
è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire ventimila a
quattrocentomila".
"Art. 731. (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori). -
Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette,
senza giusto motivo, di impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare è
punito con l'ammenda fino a lire sessantamila".
- Si trascrive il testo degli articoli 25 e 62, terzo comma, del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773:
"Art. 25 (Art. 24 testo unico 1926). - Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o
pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni
ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni
prima, al questore.
Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire
100.000.".
"Art. 62 (art. 61 testo unico 1926).
(Omissis).
I proprietari o gli amministratori delle case, alberghi, magazzini, stabilimenti o uffici
sopra indicati, coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo, qualora adibiscano o
tengano al servizio di portiere o custode chi non è iscritto nel registro dell'autorità
locale di pubblica sicurezza, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire
400.000 a lire 1.200.000".
- Si trascrive il testo degli articoli 1094, 1096 e 1119 del regio decreto 30 marzo
1942, n. 327:
"Art. 1094 (Inosservanza di ordine da parte di componente dell'equipaggio). - Il
componente dell'equipaggio, che non esegue un ordine di un superiore
concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, è
punito con la reclusione fino a tre mesi.
Se si tratta di servizio concernente la manovra, la pena è della reclusione da uno a
sei mesi.
Se dal fatto deriva una notevole difficoltà nel servizio della navigazione ovvero un
grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessità, ovvero un pericolo
per la vita o per l'incolumità delle persone o per la sicurezza della nave, del
galleggiante dell'aeromobile o dei relativi carichi, la pena è della reclusione da sei
mesi a tre anni.
Se l'ordine è dato per la salvezza della nave, del galleggiante o dell'aeromobile o
per soccorso da prestare a nave, galleggiante, aeromobile o persona in pericolo la
pena è della reclusione da uno a quattro anni".
"Art. 1096 (Inosservanza di ordine di arresto). - Il componente dell'equipaggio, che
a bordo della nave o dell'aeromobile non esegue un ordine di arresto, è punito con
la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire duemila (ora
quattrocentomila)".
"Art. 1119 (Componente dell'equipaggio che si addormenta). - Il componente
dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che durante un
servizio attinente alla sicurezza della navigazione si addormenta, è punito con la
reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino a lire duemila (ora
quattrocentomila)".
- Si trascrive il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4
agosto 1957, n. 918:
"Art. 3 (Art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n.
630). - Chiunque costruisce o fa funzionare un rifugio senza avere ottenuto la
preventiva autorizzazione dell'Ente provinciale per il turismo, oppure custodisce o
fa custodire il rifugio senza avere ottenuto l'approvazione dell'Ente provinciale per il
turismo, è punito con l'ammenda fino a L. 10.000 e con l'arresto fino a tre mesi".
- Si trascrive il testo degli articoli 102 e 106 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:
"Art. 102 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 76). - Chiunque, senza averne
diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o
nell'aula dell'ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con la
ammenda sino a L. 400.000.
Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o
disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato
all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con
l'ammenda fino a L. 400.000".
"Art. 106 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 80). - L'elettore che sottoscrive
più di una candidatura nel collegio uninominale o più di una lista di candidati è
punito con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a L. 2.000.000".
- Si trascrive il testo dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570:
"Art. 92 "Testo unico 5 aprile 1951, n. 203, art. 85). - Chiunque, senza averne
diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in
quella dell'ufficio centrale, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda
fino a L. 400.000.
Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di
approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato
all'ordine dal presidente, non obbedisca".
- Si trascrive il testo dell'art. 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965,
n. 1329:
"Chiunque ometta di far ripristinare il contrassegno alterato, cancellato, o reso
irriconoscibile da altri, apposto su macchina di cui egli abbia il possesso o la
detenzione, ovvero ometta di comunicare al cancelliere del tribunale indicato nel
contrassegno, l'alterazione, la cancellazione, o la intervenuta irriconoscibilità, è
punito con la pena dell'ammenda da L. 150.000 a L. 600.000 o con l'arresto fino a
tre mesi".
- Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362:
"Art. 3 (Sanzioni). - 1. Chiunque apre una farmacia o ne assume l'esercizio senza
la prescritta autorizzazione è punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda
da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
2. Nei casi indicati nel comma 1, l'autorità sanitaria competente ordina l'immediata
chiusura della farmacia".
- Si trascrive il testo dell'art. 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352:
"Art. 51. - Le disposizioni penali, contenute nel titolo VII del testo unico delle leggi
per la elezione della Camera dei deputati, si applicano anche con riferimento alle
disposizioni della presente legge.
Le sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del suddetto testo unico si applicano
anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta
di referendum o per proposte di leggi, o voti o astensioni di voto relativamente ai
referendum disciplinati nei titoli I, II e III della presente legge.
Le sanzioni previste dall'art. 103 del suddetto testo unico si applicano anche
quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative
all'oggetto del referendum".
- Si trascrive il testo degli articoli 3, commi terzo e quarto, 46, comma quarto e 65,
comma terzo del decreto del presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753:
Art. 3 (Omissis). Chiunque dia inizio alle opere per la realizzazione di una ferrovia
in concessione senza avere ottenuto l'autorizzazione di cui al primo comma è
punito con la ammenda da L. 500.000 a L. 1.000.000 oppure con l'arresto fino a
due mesi.
Per le ferrovie in concessione già in esercizio è vietato, senza l'autorizzazione di
cui al primo comma, apportare varianti rispetto alle caratteristiche tecniche dei
progetti definitivi approvati a norma del secondo comma. Ai trasgressori si applica
la medesima sanzione di cui al precedente comma.
(Omissis).".
Art. 46 (Omissis). I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L.
1.000.000 o con l'arresto fino a due mesi".
Art. 65 (Omissis). è proibito ai non addetti al servizio dei passaggi a livello aprire,
chiudere e, comunque, manovrare le barriere e gli altri dispositivi dei medesimi. I
trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 o con
l'arresto fino a due mesi".
- Si trascrive il testo degli articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n. 528:
"Art. 18. - Chiunque offre la riffa al pubblico mediante sorteggio di uno o più numeri
o con riferimento alle estrazioni del lotto pubblico è punito con l'ammenda da L.
100.000 a L. 1.000.000.
Se l'oggetto della riffa è di valore rilevante ovvero se l'offerta è clandestina, la pena
è raddoppiata.
Le pene previste nel presente articolo e nell'articolo precedente sono aumentate di
un terzo se il reato è commesso a mezzo stampa o radiotelevisione".
"Art. 20. - Chiunque effettua la raccolta delle scommesse del gioco del lotto senza
averne ottenuta la concessione o quando questa sia scaduta o sia stata revocata,
è punito con la multa sino a L. 50 milioni.
Chiunque effettua la raccolta delle scommesse del gioco del lotto pubblico fuori dei
punti di raccolta è punito con la multa sino a L. 1.000.000".
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107:
"3. Chiunque cede il proprio sangue o suoi derivati a fini di lucro è punito con
l'ammenda da L. 300.000 a L. 3.000.000".
- Si trascrive il testo dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 27 settembre
1991, n. 311:
"3. Chiunque immetta sul mercato recipienti mancanti di marcatura CE - e delle
iscrizioni previste dall'art. 3, commi 2 e 3, è punito con l'ammenda da lire
cinquemilioni a lire ventimilioni".
- Si trascrive il testo dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 settembre
1991, n. 313:
"Art. 11. - 1. Chiunque immette in commercio, vende o distribuisce gratuitamente
al pubblico giocattoli privi della marcatura CE è punito con l'ammenda da lire un
milione a lire quaranta milioni".
- Si trascrive il testo dell'art. 7, comma 9, del decreto legislativo 25 gennaio 1992,
n. 74:
"9. L'operatore pubblicitario che non ottempera ai provvedimenti d'urgenza o a quelli
inibitori o di rimozione degli effetti adottati con la decisione che definisce il ricorso
è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire cinque milioni".
- Si trascrive il testo degli articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5, e 189,
comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
"2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più
grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila
a lire duemilioni. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da
un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di
un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
(Omissis).
6. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 4, il conducente è punito,
salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a un mese e con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni".
"4. Si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'art. 186.
5. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 2, il conducente è punito,
salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a un mese e con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni".
"6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno
alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi è punito con la reclusione fino a
quattro mesi. Il conducente che si sia dato alla fuga è in ogni caso passibile di
arresto. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da tre mesi ad un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
VI".
- Si trascrive il testo dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 14 dicembre
1992, n. 507:
"Art. 10. - 1. Chiunque immette in commercio o vende dispositivi medici attivi
impiantabili privi di marcatura CE di conformità o dispositivi privi di attestato di
conformità, è punito con l'ammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni".
- Si trascrive il testo dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997,
n. 46:
"2. Colui il quale effettua pubblicità di dispositivi medici in violazione del divieto di
cui all'art. 21, comma 1, o senza l'autorizzazione di cui all'art. 21, comma 2, ovvero
in difformità della stessa, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da
lire duecentomila a lire un milione".
- Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15 (Misure urgenti per
la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica):
"Art. 1. - 1. Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine
democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è sempre aumentata
della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.
Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di
pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente.
Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non
possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle
circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o
ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato".
- Si trascrive il testo dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (Provvedimenti
urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon
andamento dell'attività amministrativa):
"Art. 7. - 1. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi
avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al
fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è
aumentata da un terzo alla metà.
2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'art. 98 del codice
penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si
operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta
aggravante".
- Si trascrive il testo dell'art. 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 (Misure urgenti in materia di
discriminazione razziale, etnica e religiosa):
"Art. 3 (Circostanza aggravante). - 1. Per i reati punibili con pena diversa da quella
dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale,
razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la
pena è aumentata fino alla metà.
2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'art. 98 del codice
penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1, non possono essere
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si
operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta
aggravante".
Note all'art. 17
- Si trascrive il testo dell'art. 411 del codice di procedura penale:
"Art. 411 (Altri casi di archiviazione). - 1. Le disposizioni degli articoli 408, 409 e
410 si applicano anche quando risulta che manca una condizione di procedibilità
[c.p.p. 345], che il reato è estinto o che il fatto non è previsto dalla legge come
reato".
- Si trascrive il testo dell'art. 125 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
(Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale):
"Art. 125 (Richiesta di archiviazione). - 1. Il pubblico ministero presenta al giudice
la richiesta di archiviazione quando ritiene l'infondatezza della notizia di reato
perchè gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere
l'accusa in giudizio".
- Si trascrive il testo dell'art. 415 del codice di procedura penale:
"Art. 415 (Reato commesso da persone ignote). - 1.Quando è ignoto l'autore del
reato il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data di registrazione della notizia di
reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a
proseguire le indagini.
2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a
proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al
pubblico ministero. Se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata
ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni di cui al presente titolo.
4. Nell'ipotesi di cui all'art. 107-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie, la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la
richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi
dagli organi di polizia con l'eventuale indicazione delle denunce che il pubblico
ministero o il giudice intendono escludere, rispettivamente, dalla richiesta o dal
decreto".
Nota all'art. 18
- Si trascrive il testo dell'art. 467, commi 2 e 3, del codice di procedura penale:
"2. Del giorno, dell'ora e del luogo stabilito per il compimento dell'atto è dato avviso
almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai
difensori.
3. I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento".
Nota all'art. 19
- Si trascrive il testo degli articoli 263, comma 5, e 368 del codice di procedura
penale:
"5. Contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione o respinge
la relativa richiesta gli interessati possono proporre opposizione sulla quale il
giudice provvede a norma dell'art. 127".
"Art. 368 (Provvedimenti del giudice sulla richiesta di sequestro). - 1. Quando, nel
corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero ritiene che non si debba
disporre il sequestro richiesto dall'interessato, trasmette la richiesta con il suo
parere, al giudice per le indagini preliminari".
Note all'art. 21
- Si trascrive il testo degli articoli 120, secondo e terzo comma, e 121 del codice
penale:
"Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente,
il diritto di querela, è esercitato dal genitore o dal tutore.
I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitare
il diritto di querela e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il
tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o
tacita, del minore o dell'inabilitato".
"Art. 121 (Diritto di querela esercitato da un curatore speciale). - Se la persona
offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non v'è chi ne abbia la
rappresentanza, ovvero chi l'esercita si trovi con la persona medesima in conflitto
di interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale".
- Si trascrive il testo dell'art. 338 del codice di procedura penale:
"Art. 338 (Curatore speciale per la querela). - 1. Nel caso previsto dall'art. 121 del
codice penale, il termine per la presentazione della querela decorre dal giorno in
cui è notificato al curatore speciale il provvedimento di nomina.
2. Alla nomina provvede, con decreto motivato, il giudice per le indagini preliminari
del luogo in cui si trova la persona offesa, su richiesta del pubblico ministero.
3. La nomina può essere promossa anche dagli enti che hanno per scopo la cura,
l'educazione, la custodia o l'assistenza dei minorenni.
4. Il curatore speciale ha facoltà di costituirsi parte civile nell'interesse della
persona offesa.
5. Se la necessità della nomina del curatore speciale sopravviene dopo la
presentazione della querela, provvede il giudice per le indagini preliminari o il
giudice che procede".
Nota all'art. 29
- Si trascrive il testo dell'art. 210 del codice di procedura penale:
"Art. 210 (Esame di persona imputata in un procedimento connesso). - 1. Nel
dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art.
12, nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente, sono
esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell'art. 195, anche
d'ufficio.
2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina
l'accompagnamento coattivo.
Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni.
3. Le persone indicate nel comma 1, sono assistite da un difensore che ha diritto
di partecipare all'esame. In mancanza di un difensore di fiducia è designato un
difensore d'ufficio.
4. Prima che abbia inizio l'esame, il giudice avverte le persone indicate nel comma
1 che, salvo quanto disposto dall'art. 66, comma 1, esse hanno facoltà di non
rispondere.
5. All'esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 195, 499 e 503.
6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate
di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'art. 371,
comma 2, lettera b)".
- Si trascrive il testo dell'art. 431 del codice di procedura penale:
"Art. 431 (Fascicolo per il dibattimento). - 1. Immediatamente dopo l'emissione del
decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla
formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il
giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la
formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:
a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;
b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;
c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero;
d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli
atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;
e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;
f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all'estero a
seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di
assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;
g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati
nell'articolo 236;
h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere
custoditi altrove.
2. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti
contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione
relativa all'attività di investigazione difensiva".
Nota all'art. 39
- Si trascrive il testo degli articoli 159, 161, comma 4, 169 e 604 del codice di
procedura penale:
"Art. 159 (Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità). - 1. Se non è possibile
eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'art. 157, l'autorità giudiziaria dispone
nuove ricerche dell'imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima
residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita
la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale. Qualora le
ricerche non diano esito positivo, l'autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità
con il quale, dopo avere designato un difensore all'imputato che ne sia privo, ordina
che la notificazione sia eseguita mediante consegna di copia al difensore".
2. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. L'irreperibile è
rappresentato dal difensore".
4. Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene
impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Nello
stesso modo si procede quando, nei casi previsti dai commi 1 e 3, la dichiarazione
o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee. Tuttavia, quando
risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non è stato nella
condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano
le disposizioni degli articoli 157 e 159".
"Art. 169 (Notificazioni all'imputato all'estero). - 1. Se risulta dagli atti notizia
precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti
si deve procedere, il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con
avviso di ricevimento, contenente l'indicazione della autorità che procede, il titolo
del reato e la data e il luogo in cui è stato commesso nonché l'invito a dichiarare a
eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se nel termine di trenta giorni dalla
ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di
domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono
eseguite mediante consegna al difensore.
2. Nello stesso modo si provvede se la persona risulta essersi trasferita all'estero
successivamente al decreto di irreperibilità emesso a norma dell'art. 159.
3. L'invito previsto dal comma 1, è redatto nella lingua dell'imputato straniero
quando dagli atti non risulta che egli conosca la lingua italiana.
4. Quando dagli atti risulta che la persona nei cui confronti si deve procedere
risiede o dimora all'estero, ma non si hanno notizie sufficienti per provvedere a
norma del comma 1, il giudice o il pubblico ministero, prima di pronunciare decreto
di irreperibilità, dispone le ricerche anche fuori del territorio dello Stato nei limiti
consentiti dalle convenzioni internazionali.
5. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui dagli atti risulti che
la persona è detenuta all'estero".
"Art. 604 (Questioni di nullità). 1. Il giudice di appello nei casi previsti dall'art. 522,
dichiara la nullità in tutto o in parte della sentenza appellata e dispone la
trasmissione degli atti al giudice di primo grado, quando vi è stata condanna per un
fatto diverso o applicazione di una circostanza aggravante per la quale la legge
stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di una
circostanza aggravante ad effetto speciale, sempre che non vengano ritenute
prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti.
2. Quando sono state ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti o
sono state applicate circostanze aggravanti diverse da quelle previste dal comma
1, il giudice di appello esclude le circostanze aggravanti, effettua, se occorre, un
nuovo giudizio di comparazione e ridetermina la pena.
3. Quando vi è stata condanna per un reato concorrente o per un fatto nuovo il
giudice di appello dichiara nullo il relativo capo della sentenza ed elimina la pena
corrispondente, disponendo che del provvedimento sia data notizia al pubblico
ministero per le sue determinazioni.
4. Il giudice di appello se accerta una delle nullità indicate nell'art. 179, da cui sia
derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di
primo grado, la dichiara con sentenza e rinvia gli atti al giudice che procedeva
quando si è verificata la nullità.
Nello stesso modo il giudice provvede se accerta una delle nullità del
provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado.
5. Se si tratta di altre nullità che non sono state sanate, il giudice di appello può
ordinare la rinnovazione degli atti nulli o anche, dichiarata la nullità, decidere nel
merito, qualora riconosca che l'atto non fornisce elementi necessari al giudizio.
6. Quando il giudice di primo grado ha dichiarato che il reato è estinto o che
l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, il giudice di appello se
riconosce erronea tale dichiarazione, ordina occorrendo, la rinnovazione del
dibattimento e decide nel merito.
7. Quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda di oblazione il giudice
di appello, se riconosce erronea tale decisione, accoglie la domanda e sospende il
dibattimento fissando un termine massimo non superiore a dieci giorni per il
pagamento delle somme dovute. Se il pagamento avviene nel termine, il giudice di
appello pronuncia sentenza di proscioglimento.
8. Nei casi previsti dal comma 1, se annulla una sentenza della corte di assise o
del tribunale collegiale, il giudice di appello dispone la trasmissione degli atti ad
altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale ovvero, in mancanza, alla
corte o al tribunale più vicini.
Se annulla una sentenza del tribunale monocratico o di un giudice per le indagini
preliminari, dispone la trasmissione degli atti al medesimo tribunale; tuttavia il
giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata".
Note all'art. 41
- Si riporta il testo dell'art. 666 del codice di procedura penale:
"Art. 666 (Procedimento di esecuzione). - 1. Il giudice dell'esecuzione procede a
richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore.
2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di
legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata
sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico
ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro
cinque giorni all'interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per
cassazione.
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del collegio,
designato il difensore d'ufficio all'interessato che ne sia privo, fissa la data
dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori.
L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta.
Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie in
cancelleria.
4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico
ministero. L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è
detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è sentito
prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il
giudice ritenga di disporre la traduzione.
5. Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni
di cui abbia bisogno;se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto
del contradditorio.
6. Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o notificata senza ritardo
alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul
procedimento in camera di consiglio davanti alla corte di cassazione.
7. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che
l'ha emessa disponga diversamente.
8. Se l'interessato è infermo di mente, l'avviso previsto dal comma 3 è notificato
anche al tutore o al curatore; se l'interessato ne è privo, il giudice o il presidente
del collegio nomina un curatore provvisorio. Al tutore e al curatore competono gli
stessi diritti dell'interessato.
9. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140,
comma 2".
- Si trascrive il testo dell'art. 127 del codice di procedura penale:
"Art. 127 (Procedimento in camera di consiglio). - 1. Quando si deve procedere in
camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza
e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è
comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta.
Se l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello d'ufficio.
2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in
cancelleria.
3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti
se compaiono.
Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del
giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza, dal
magistrato di sorveglianza del luogo.
4. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del
condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia
detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.
5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a pena di nullità.
6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai
soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione.
8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che
l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato.
9. L'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice
con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti
stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.
10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art.
140, comma 2".
Nota all'art. 42
- Si trascrive il testo dell'art. 660 del codice di procedura penale:
"Art. 660 (Esecuzione delle pene pecuniarie). - 1. Le condanne a pena pecuniaria
sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.
2. Quando è accertata la impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una
rata di essa, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza
competente per la conversione, il quale provvede previo accertamento dell'effettiva
insolvibilità del condannato e, se ne è il caso, della persona civilmente obbligata
per la pena pecuniaria. Se la pena è stata rateizzata, è convertita la parte non
ancora pagata.
3. In presenza di situazioni di insolvenza, il magistrato di sorveglianza può disporre
la rateizzazione della pena a norma dell'art. 133-ter del codice penale, se essa non
è stata disposta con la sentenza di condanna ovvero può differire la conversione
per un tempo non superiore a sei mesi. Alla scadenza del termine fissato, se lo
stato di insolvenza perdura, è disposto un nuovo differimento, altrimenti è ordinata
la conversione. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non si
tiene conto del periodo durante il quale l'esecuzione è stata differita.
4. Con l'ordinanza che dispone la conversione, il magistrato di sorveglianza
determina le modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme
vigenti.
5. Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione".
Nota all'art. 44
- Per il testo dell'art. 666 del codice di procedura penale, vedi note all'art. 41.
Nota all'art. 45
- Si trascrive il testo dell'art. 689 del codice di procedura penale:
"Art. 689 (Certificati richiesti dall'interessato). - 1. La persona alla quale le
iscrizioni del casellario si riferiscono ha diritto di ottenere i relativi certificati senza
motivare la domanda.
2. I certificati rilasciati a norma del comma 1 sono:
a) certificato generale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti ad
eccezione:
1) delle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel
certificato a norma dell'art. 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato
revocato;
2) delle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e delle
condanne per reati estinti a norma dell'art. 167, comma 1 del codice penale;
3) delle condanne per reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione
prevista dall'art. 556 del codice penale;
4) delle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia
e di quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia
stata in seguito revocata;
5) delle sentenze previste dall'art. 445 e delle sentenze che hanno dichiarato
estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato
nonché dei decreti penali;
6) delle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati,
quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
7) dei provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di
proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
8) dei provvedimenti indicati nell'art. 686, comma 1, lettera b), n. 1), quando
l'interdizione o la inabilitazione è stata revocata;
9) dei provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito è stato riabilitato con
sentenza definitiva;
b) certificato penale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti ad
eccezione di quelle indicate nella lettera a), numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) e di
quelle indicate nell'art. 686, comma 1, lettere b) e c);
c) certificato civile, nel quale sono riportate le iscrizioni indicate nell'art. 686,
comma 1, lettere b) e c), ad eccezione di quelle indicate nei numeri 8) e 9) della
lettera a) del presente comma nonché i provvedimenti concernenti le pene
accessorie portanti limitazioni alla capacità del condannato.
3. Quando è menzionata una condanna, nel certificato è indicata anche l'eventuale
applicazione di misure alternative alla detenzione o l'avvenuta estinzione della pena
per una delle cause indicate nell'art. 686, comma 3".
Nota all'art. 46
- Si trascrive il testo dell'art. 687 del codice di procedure penale:
"Art. 687 (Eliminazione delle iscrizioni). - 1. Le iscrizioni del casellario sono
eliminate appena si ha la notizia ufficiale dell'accertata morte della persona alla
quale si riferiscono ovvero quando sono trascorsi ottanta anni dalla nascita della
persona medesima.
2. Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative:
a) alle sentenze e ai decreti revocati a seguito di revisione o a norma dell'art. 673;
b) alle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere per difetto di
imputabilità, trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in caso di
contravvenzione dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o, se trattasi di
sentenza di non luogo a procedere, è scaduto il termine per l'impugnazione;
c) alle sentenze o ai decreti di condanna per contravvenzioni per le quali è stata
inflitta la pena dell'ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici
previsti dagli articoli 163 e 175 del codice penale, trascorsi dieci anni dal giorno in
cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta.
3. Qualora siano state applicate misure di sicurezza, i termini previsti dal comma
2, decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se questa è stata
applicata o sostituita con provvedimento successivo alla sentenza, anche la
relativa iscrizione è eliminata.
3-bis. Nella materia civile, sono eliminate le iscrizioni relative:
a) ai provvedimenti indicati nell'art. 686, comma 1, lettera b), numeri 2) e 4),
quando il fallimento è stato revocato con sentenza passata in giudicato;
b) ai provvedimenti indicati nell'art. 686, comma 1, lettera c) quando sono stati
annullati con provvedimento amministrativo o con sentenza passata in giudicato".
Nota all'art. 47
- Si riporta il testo dell'art. 6 del codice di procedura penale, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
"Art. 6 (Competenza del tribunale). - 1. Il tribunale è competente per i reati che non
appartengono alla competenza della corte di assise o del giudice di pace".
Note all'art. 50
- Si trascrive il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398
(Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di
specializzazione per le professioni legali, a norma dell'art. 17, commi 113 e 114,
della legge 15 maggio 1997, n. 127):
"Art. 16. (Scuola biennale di specializzazione per le professioni legali). - 1. Le
scuole biennali di specializzazione per le professioni legali sono disciplinate, salvo
quanto previsto dal presente articolo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 19
novembre 1990, n. 341.
2. Le scuole biennali di specializzazione per le professioni legali, sulla base di
modelli didattici omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui all'art. 17,
comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel contesto dell'attuazione
della autonomia didattica di cui all'art. 17, comma 95, della predetta legge,
provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso
l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato
all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di
avvocato o notaio. L'attività didattica per la formazione comune dei laureati in
giurisprudenza è svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attività pratiche,
previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie, studi
professionali e scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati
e notai.
3. Le scuole di cui al comma 1, sono istituite, secondo i criteri indicati nel decreto
di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle università,
sedi di facoltà di giurisprudenza, anche sulla base di accordi e convenzioni
interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre facoltà con insegnamenti giuridici.
4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono presenti
almeno un magistrato ordinario, un avvocato ed un notaio.
5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, è determinato con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al dieci per cento del numero
complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico
precedente, tenendo conto, altresì, del numero dei magistrati cessati dal servizio a
qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del venti per cento del numero di
posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di
abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri
sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola di cui al comma 1, e delle
condizioni di ricettività delle scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante
concorso per titoli ed esame. La composizione della commissione esaminatrice,
come pure il contenuto delle prove d'esame ed i criteri oggettivi di valutazione delle
prove, è definita nel decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio
1997, n. 127. Il predetto decreto assicura la presenza nelle commissioni
esaminatrici di magistrati, avvocati e notai.
6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto identico sul territorio
nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole di cui al comma 3. La
votazione finale è espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della
graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del curriculum degli studi
universitari, valutato per un massimo di dieci punti.
7. Il rilascio del diploma di specializzazione è subordinato alla certificazione della
regolare frequenza dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al
superamento delle prove finali di esame.
8. Il decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è
emanato sentito il Consiglio superiore della magistratura".
- Per il testo dell'art. 127 del codice di procedura penale, si veda nelle note all'art.
41.
- Si trascrive il testo dell'art. 655, comma 2, del codice di procedura penale:
"2. Il pubblico ministero propone le sue richieste al giudice competente e interviene
in tutti i procedimenti di esecuzione".
- Si trascrive il testo dell'art. 11, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi
spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni
eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria):
"Art. 11 (Liquidazione dei compensi ed opposizione). - La liquidazione dei
compensi al perito, al consulente tecnico, all'interprete e al traduttore è fatta con
decreto motivato del giudice o del pubblico ministero che lo ha nominato.
La liquidazione è comunicata al perito, al consulente tecnico, all'interprete, al
traduttore ed alle parti.
Nel procedimento penale la comunicazione avviene mediante avviso di deposito del
decreto in cancelleria; il decreto di liquidazione emesso dal pretore è altresì
trasmesso in copia al procuratore della Repubblica.
Nei procedimenti civili il decreto di liquidazione costituisce titolo provvisoriamente
esecutivo nei confronti della parte a carico della quale è posto il pagamento.
Avverso il decreto di liquidazione il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il
traduttore, il pubblico ministero e le parti private interessate possono proporre
ricorso entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione davanti al tribunale o alla
corte d'appello alla quale appartiene il giudice o presso cui esercita le sue funzioni
il pubblico ministero ovvero nel cui circondario ha sede il pretore che ha emesso il
decreto.
Il procedimento è regolato dall'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794 . Il
tribunale o la corte su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può
con ordinanza non impugnabile sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto.
Il tribunale o la corte può chiedere, al giudice o al pubblico ministero che ha
provveduto alla liquidazione o all'ufficio giudiziario ove si trovino, gli atti, i documenti
e le informazioni necessari ai fini della decisione, eccettuati quelli coperti dal
segreto istruttorio".
- Si trascrive il testo dell'art. 162, commi 1, 3 e 4 del citato decreto legislativo 25
luglio 1989, n. 271:
"Art. 162 (Delega delle funzioni di pubblico ministero in udienza dibattimentale) - 1.
La delega prevista dall'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è conferita
con atto scritto di cui è fatta annotazione in apposito registro ed è esibita in
dibattimento.
2. (Omissis).
3. Quando si presenta la necessità di prestare il consenso all'applicazione della
pena su richiesta o al giudizio abbreviato ovvero si deve procedere a nuove
contestazioni, il pubblico ministero delegato può procedere a consultazioni con il
procuratore della Repubblica.
4. Il pretore, nel caso previsto dal comma 3, può sospendere l'udienza per il tempo
strettamente necessario".
Note all'art. 51
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n.
400:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza
di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Per il testo dell'art. 689 del codice di procedura penale si veda in note all'art. 45.
Nota all'art. 53
- Si trascrive il testo dell'art. 133, secondo comma, del codice penale:
"Il giudice deve tener conto altresì della capacità a delinquere del colpevole,
desunta:
1. dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
2. dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo,
antecedenti al reato;
3. dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
4. dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo".
Nota all'art. 54
- Si trascrive il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle
province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):
"Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La
Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia
- ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione
nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre
quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati
dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate
dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati
altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o
di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre
mesi, e comunque in tutti casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne
faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non
è conferito, dal Ministro dell'interno".
Nota all'art. 56
- Si trascrive il testo dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale):
"Art. 53 (Sostituzione di pene detentive brevi). - Il giudice, nel pronunciare
sentenza di condanna, quando ritiene di dover determinare la durata della pena
detentiva entro il limite di un anno può sostituire tale pena con la semidetenzione;
quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi può sostituirla
anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite
di tre mesi può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie
corrispondente.
La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'art. 57
della presente legge e dall'art. 135 del codice penale. Alla sostituzione della pena
detentiva con la pena pecuniaria si applicano altresì gli articoli 133-bis, secondo
comma, e 133-ter del codice penale.
Le norme del codice di procedura penale relative al giudizio per decreto si
applicano anche quando il pretore, nei procedimenti per i reati perseguibili d'ufficio,
ritiene di dover infliggere la multa o l'ammenda in sostituzione di una pena
detentiva. Nel decreto devono essere indicati i motivi che determinano la
sostituzione.
Nei casi previsti dall'art. 81 del codice penale, quando per ciascun reato è
consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto dei limiti indicati nel
primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave.
Quando la sostituzione della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati,
il giudice, se ritiene di doverla disporre, determina, al solo fine della sostituzione, la
parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione".
Nota all'art. 58
- Si riporta il testo degli articoli 78, primo comma, numero 3), e 133-bis, secondo
comma, del codice penale:
"Art. 78 (Limiti degli aumenti delle pene principali).
- Nel caso di concorso di reati preveduto dall'art. 73, la pena da applicare a norma
dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le
pene concorrenti, ne comunque eccedere:
1. - 2. (Omissis);
3. Lire trenta milioni per la multa e sei milioni per l'ammenda; ovvero lire
centoventicinque milioni per la multa e venticinque milioni per l'ammenda, se il
giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'art. 133-bis".
"Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o
diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga
che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia
eccessivamente gravosa".
Nota all'art. 59
- Si trascrive il testo dell'art. 65, primo e secondo comma, della citata legge 24
novembre 1981, n. 689:
"Art. 65. (Controllo sull'adempimento delle prescrizioni imposte con la sentenza di
condanna). - L'ufficio di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato sconta la
semidetenzione o la libertà controllata o, in mancanza di questo, il comando
dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente verifica periodicamente che il
condannato adempia alle prescrizioni impostegli e tiene un registro nominativo ed
un fascicolo per ogni condannato sottoposto a controllo.
Nel fascicolo individuale sono custoditi l'estratto della sentenza di condanna,
l'ordinanza del magistrato di sorveglianza con le eventuali successive modifiche
delle modalità di esecuzione, copia della corrispondenza con l'autorità giudiziaria e
con le altre autorità, una cartella biografica in cui sono riassunte le condanne
riportate e ogni altro documento relativo all'esecuzione della pena. Si applicano al
condannato alla semidetenzione le norme di cui all'art. 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431".
Nota all'art. 60
- Si trascrive il testo dell'art. 163 del codice penale:
"Art. 163 (Sospensione condizionale della pena). - Nel pronunciare sentenza di
condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni,
ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a
norma dell'art. 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per
un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che
l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la
condanna è per il delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.
Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può
essere ordinata quando si infligge una pena restrittiva della libertà personale non
superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena
detentiva e ragguagliata a norma dell'art. 135, sia equivalente ad una pena privativa
della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni.
Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma
inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione
può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale
non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o
congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'art. 135, sia equivalente
ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel
complesso a due anni e sei mesi".
Nota all'art. 61
- Si riporta il testo dell'art. 160 del codice penale:
"Art. 160 (Interruzione del corso della prescrizione).
- Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di
condanna.
Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari
personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti
al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per
rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in
camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di
rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che
dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione
sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il
giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che
dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.
La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della
interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di
essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'art. 157 possono essere prolungati
oltre la metà".
Nota all'art. 62
- Per il testo dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda in note
all'art. 56.
Nota all'art. 63
- Per il testo dell'art. 689 del codice di procedura penale, si veda in note all'art. 45.