Decreto Legislativo 28 agosto 2000 n.274

Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace

Nota al titolo:

- Per il testo dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468, si veda nelle 
note alle premesse.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione:

"Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo 
se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato 
e per oggetti definiti".

"Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità 
nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del 
Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il "referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, 
previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze Armate, presiede il Consiglio supremo di difesa 
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.".

- Si trascrive il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina 
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

"Art. 14. (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi 
dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica 
con la denominazione di "decreto legislativo e con l'indicazione, nel preambolo, 
della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri 
adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla 
legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è 
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni 
prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili 
di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per 
uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di 
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue 
nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due 
anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei 
decreti delegati. Il parere è espresso dalle commissioni permanenti delle due 
Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le 
eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di 
delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, 
ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle 
commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni".

- Si trascrive il testo degli articoli 14, 15, 16, 17 e 21, della legge 24 novembre 
1999, n. 468 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione 
del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del 
giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale):

"Art. 14 (Delega al Governo in materia penale). - 1. Il Governo della Repubblica è 
delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, un decreto legislativo concernente la competenza in materia penale del 
giudice di pace, nonché il relativo procedimento e l'apparato sanzionatorio dei reati 
ad esso devoluti, unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e 
transitorie, secondo i principi e i criteri direttivi previsti dagli articoli 15, 16 e 17".

"Art. 15 (Competenza in materia penale del giudice di pace). 1. Al giudice di pace 
è devoluta la competenza per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice 
penale: 581 (percosse); 582, secondo comma (lesione personale punibile a 
querela della persona offesa); 590 (lesioni personali colpose), limitatamente alle 
fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie 
connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme 
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che 
abbiano determinato una malattia professionale quando in tutti i casi anzidetti la 
malattia abbia una durata superiore a venti giorni; 593, primo e secondo comma 
(omissione di soccorso); 594 (ingiuria); 595, primo e secondo comma 
(diffamazione); 612, primo comma (minaccia); 626 (furti punibili a querela 
dell'offeso); 627 (sottrazione di cose comuni); 631 (usurpazione), salvo ricorra 
l'ipotesi di cui all'art. 639-bis; 632 (deviazione di acque e modificazione dello stato 
dei luoghi), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis; 633, primo comma 
(invasione di terreni o edifici), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis; 635, primo 
comma (danneggiamento); 636 (introduzione o abbandono di animali nel fondo 
altrui e pascolo abusivo), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis; 637 (ingresso 
abusivo nel fondo altrui); 638, primo comma (uccisione o danneggiamento di 
animali altrui); 639 (deturpamento e imbrattamento di cose altrui) e 647 
(appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o nel caso 
fortuito).

2. Al giudice di pace è devoluta la competenza per le contravvenzioni previste dai 
seguenti articoli del codice penale: 689 (somministrazione di bevande alcoliche a 
minori o a infermi di mente); 690 (determinazione in altri dello stato di 
ubriachezza); 691 (somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di 
manifesta ubriachezza); 726, primo comma (atti contrari alla pubblica decenza) e 
731 (inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori).

3. Al giudice di pace è inoltre devoluta la competenza per i reati previsti da leggi 
speciali, da individuare nel rispetto di tutti i seguenti criteri:

a) reati puniti con una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro mesi, 
ovvero con una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena, ad eccezione 
di quelli che nelle ipotesi aggravate sono puniti con una pena detentiva superiore a 
quella suindicata;

b) reati per i quali non sussistono particolari difficoltà interpretative o non ricorre, di 
regola, la necessità di procedere ad indagini o a valutazioni complesse in fatto o in 
diritto e per i quali è possibile l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato 
anche attraverso le restituzioni o il risarcimento del danno;

c) reati che non rientrano in taluna delle materie indicate nell'art. 34 della legge 24 
novembre 1981, n. 689, ovvero nell'ambito delle violazioni finanziarie".

"Art. 16 (Sanzioni). - 1. Con il decreto di cui all'art. 14, l'apparato sanzionatorio 
relativo ai reati devoluti alla competenza del giudice di pace è modificato secondo i 
seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione, in luogo delle attuali pene detentive, della sola pena pecuniaria per 
un importo non superiore a lire cinque milioni e, nei casi di maggiore gravità o di 
recidiva, di sanzioni alternative alla detenzione, quali la prestazione di attività non 
retribuita a favore della collettività o di altre forme di lavoro sostitutivo per un 
periodo non superiore a sei mesi, l'obbligo di permanenza in casa per un periodo 
non superiore a quarantacinque giorni, ovvero misure prescrittive specifiche 
determinando la misura o il tempo della sanzione indipendentemente dalla 
commisurazione con le attuali pene edittali;

b) previsione, in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria, della 
conversione in lavoro sostitutivo, per un periodo non inferiore ad un mese e non 
superiore a sei mesi, nonché dell'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 
102, quarto comma, e 108, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e 
successive modificazioni;

c) previsione di uno specifico delitto, punito con pena detentiva fino ad un anno non 
sostituibile, in caso di inosservanza grave o di violazione reiterata degli obblighi 
connessi alle sanzioni alternative alla detenzione, da attribuire alla competenza del 
tribunale".

"Art. 17 (Procedimento penale davanti al giudice di pace). - 1. Il procedimento 
penale davanti al giudice di pace è disciplinato, tenendo conto delle norme del libro 
ottavo del codice di procedura penale riguardanti il procedimento davanti al 
tribunale in composizione monocratica, con le massime semplificazioni rese 
necessarie dalla competenza dello stesso giudice. Si osservano, altresì, i seguenti 
principi e criteri direttivi:

a) estensione della perseguibilità a querela dei reati;

b) previsione che, nel rispetto dei principi stabiliti negli articoli 109 e 112 della 
Costituzione, l'attività di indagine sia di regola affidata esclusivamente alla polizia 
giudiziaria e che questa, salve specificate ipotesi, sulla base dell'imputazione 
formulata dal pubblico ministero, disponga direttamente la comparizione 
dell'imputato davanti al giudice, a meno che il pubblico ministero richieda 
l'archiviazione della notizia di reato al giudice di pace competente per territorio;

c) previsione che per taluni reati perseguibili a querela la citazione in giudizio 
possa essere esercitata anche direttamente dalla persona offesa col ministero del 
difensore mediante ricorso al giudice di pace;

d) previsione che il giudice di pace fissi direttamente l'udienza o, nel caso in cui 
sia necessario svolgere indagini, trasmetta la notizia di reato alla polizia giudiziaria 
perché proceda ai sensi della lettera b);

e) previsione di tempestiva informazione al pubblico ministero per l'esercizio delle 
sue facoltà e di strumenti idonei ad una puntuale formulazione dell'imputazione e 
ad un compiuto esercizio del diritto di difesa;

f) introduzione di un meccanismo di definizione del procedimento nei casi di 
particolare tenuità del fatto e di occasionalità della condotta, quando l'ulteriore 
corso del procedimento può pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia 
o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato;

g) obbligo per il giudice di procedere al tentativo di conciliazione sugli aspetti 
riparatori e risarcitori conseguenti al reato, nonché in ordine alla remissione della 
querela ed alla relativa accettazione;

h) previsione di ipotesi di estinzione del reato conseguenti a condotte riparatorie o 
risarcitorie del danno;

i) ridefinizione delle ipotesi di connessione dei procedimenti che tenga conto della 
particolare natura dei reati devoluti alla competenza del giudice di pace e 
introduzione di poteri discrezionali in capo al giudice quanto all'obbligo di rilevarne 
l'operatività;

l) svolgimento del giudizio in forma semplificata con ampliamento delle possibilità 
di utilizzazione degli atti delle indagini preliminari, quando vi sia il consenso delle 
parti;

m) previsione che le funzioni di pubblico ministero in udienza siano delegate dal 
procuratore della Repubblica presso il tribunale, che non le eserciti personalmente, 
ad uno dei soggetti di cui all'art. 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con 
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

n) previsione delle appellabilità delle sentenze emesse dal giudice di pace, ad 
eccezione di quelle che applicano la sola pena pecuniaria e di quelle di 
proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria;

o) previsione della non appellabilità da parte dell'imputato delle sentenze di non 
luogo a procedere e di proscioglimento con le quali sia stato dichiarato che il fatto 
non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso;

p) previsione di una particolare disciplina delle iscrizioni nel casellario giudiziale e 
dei loro effetti, assicurando fra l'altro che i certificati richiesti dall'interessato non 
riportino le iscrizioni delle condanne per reati la cui competenza è attribuita al 
giudice di pace".

"Art. 21 (Emanazione del decreto legislativo). - 1. Lo schema di decreto legislativo 
di cui all'art. 14 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica 
almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. 
Le commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere entro 
trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema medesimo.

2. Il decreto legislativo di cui all'art. 14 entra in vigore il centottantesimo giorno 
successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

3. Il Ministero della giustizia, nei centottanta giorni successivi alla data di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo di cui all'art. 14, 
predispone formulari idonei e strumenti audiovisivi di formazione per la 
preparazione dei giudici di pace al processo penale di cui all'art. 17.

4. I consigli giudiziari, nei centottanta giorni successivi alla data di pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo di cui all'art. 14, organizzano un 
congruo periodo di tirocinio penale per i giudici onorari in carica alla data di entrata 
in vigore del medesimo decreto legislativo, da rendere compatibile con il normale 
lavoro di ufficio, applicando le disposizioni di cui all'art. 4-bis della legge 21 
novembre 1991, n. 374, introdotto dall'art. 2 della presente legge, in quanto 
applicabili".

Nota all'art. 2

- I Titoli I e II del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di 
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sono i seguenti:

"TITOLO I "Norme di attuazione "

"TITOLO II "Norme di coordinamento "

Note all'art. 4

- Si riporta il testo degli articoli 581, 582, secondo comma, 590, 593, primo e 
secondo comma, 594, 595, primo e secondo comma, 612, primo comma, 626, 
627, 631, 632, 633, primo comma, 635, primo comma, 636, 637, 638, primo 
comma, 639, 639-bis, 647, 689, 690, 691, 726, primo comma, 731 del codice 
penale.

"Art. 581 (Percosse). - Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una 
malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la 
reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila.

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come 
elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato (276, 294, 
295, 298, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 353, 385, 386, 393, 396, 405, 422, 
507, 609-bis, 609-ter, 609-octies, 610, 611, 614, 628, 629, 634, 635 n. 1).".

"Art. 582 (Lesione personale). - Se la malattia ha una durata non superiore ai venti 
giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 
e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'art. 577, il 
delitto è punibile a querela della persona offesa.".

"Art. 590 (Lesioni personali colpose). - Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una 
lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 
lire seicentomila.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 
lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se è gravissima, della 
reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni 
quattrocentomila.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle 
norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione 
degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei 
mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la 
pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa 
da lire un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la 
più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della 
reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e 
secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per 
la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano 
determinato una malattia professionale".

"Art. 593 (Omissione di soccorso). - Chiunque, trovando abbandonato o smarrito 
un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se 
stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di 
darne immediato avviso all'Autorità, è punito con la reclusione fino a tre mesi o con 
la multa fino a lire seicentomila.

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri 
inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare 
l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità".

"Art. 594 (Ingiuria). - Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è 
punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione 
telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire due milioni, se 
l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più 
persone".

"Art. 595 (Diffamazione). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, 
comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la 
reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della 
reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire quattro milioni".

"Art. 612 (Minaccia). - Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a 
querela della persona offesa, con la multa fino a lire centomila".

"Art. 626 (Furti punibili a querela dell'offeso). - Si applica la reclusione fino a un 
anno ovvero la multa fino a lire quattrocentomila, e il delitto è punibile a querela 
della persona offesa:

1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa 
sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita;

2) se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed 
urgente bisogno;

3) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non 
ancora spogliati interamente del raccolto.

Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei 
numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente".

"Art. 627 (Sottrazione di cose comuni). - Il comproprietario, socio o coerede che, 
per procurare a sè o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, 
sottraendola a chi la detiene, è punito, a querela della persona offesa, con la 
reclusione fino a due anni o con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila.

Non è punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non 
eccede la quota a lui spettante.".

"Art. 631 (Usurpazione). - Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui 
cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della persona 
offesa con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila.".

"Art. 632 (Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi). - Chiunque, 
per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta 
nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con 
la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila".

"Art. 633 (Invasione di terreni o edifici). - Chiunque invade arbitrariamente terreni o 
edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è 
punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la 
multa da lire duecentomila a due milioni.".

"Art. 635 (Danneggiamento). - Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in 
tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della 
persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire 
seicentomila".

"Art. 636 (Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo). - 
Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è 
punito con la multa da lire ventimila a lire duecentomila.

Se l'introduzione o l'abbandono di animali anche non raccolti in gregge o in 
mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino 
a un anno o della multa da lire quarantamila a quattrocentomila.

Qualora il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione o dall'abbandono degli animali 
il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due 
anni e con la multa da lire centomila a un milione.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa".

"Art. 637 (Ingresso abusivo nel fondo altrui). - Chiunque senza necessità entra nel 
fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a 
querela della persona offesa, con la multa fino a lire duecentomila".

"Art. 638 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui). - Chiunque senza 
necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che 
appartengono ad altri è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione 
fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila".

"Art. 639 (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui). - Chiunque, fuori dei casi 
preveduti dall'art. 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, a 
querela della persona offesa, con la multa fino a lire duecentomila.

Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano 
ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, si applica la pena 
della reclusione fino a un anno e della multa fino a lire due milioni e si procede 
d'ufficio".

"Art. 639-bis (Casi di esclusione della perseguibilità a querela). - Nei casi previsti 
dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, 
fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico".

"Art. 647 (Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o 
caso fortuito). - E' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a 
un anno o con la multa da lire sessantamila a seicentomila:

1) chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza 
osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose 
trovate;

2) chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota 
dovuta al proprietario del fondo;

3) chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o 
per caso fortuito.

Nei casi preveduti dai numeri 1 e 3, se il colpevole conosceva il proprietario della 
cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione fino a due anni e della multa 
fino a lire seicentomila".

"Art. 689 (Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente). - 
L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale 
somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un 
minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o 
che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra 
infermità, è punito con l'arresto fino a un anno.

Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata.

La condanna importa la sospensione dall'esercizio.".

"Art. 690 (Determinazione in altri dello stato di ubriachezza). - Chiunque in un 
luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona la ubriachezza altrui, somministrando 
bevande alcooliche, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 
sessantamila a seicentomila".

"Art. 691 (Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta 
ubriachezza). - Chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato 
di manifesta ubriachezza, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.

Qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o 
bevande, la condanna importa la sospensione dall'esercizio".

"Art. 726 (Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio). - Chiunque, in un luogo 
pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza 
è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire ventimila a 
quattrocentomila".

"Art. 731. (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori). - 
Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, 
senza giusto motivo, di impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare è 
punito con l'ammenda fino a lire sessantamila".

- Si trascrive il testo degli articoli 25 e 62, terzo comma, del regio decreto 18 
giugno 1931, n. 773:

"Art. 25 (Art. 24 testo unico 1926). - Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o 
pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni 
ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni 
prima, al questore.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 
100.000.".

"Art. 62 (art. 61 testo unico 1926).

(Omissis).

I proprietari o gli amministratori delle case, alberghi, magazzini, stabilimenti o uffici 
sopra indicati, coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo, qualora adibiscano o 
tengano al servizio di portiere o custode chi non è iscritto nel registro dell'autorità 
locale di pubblica sicurezza, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 
400.000 a lire 1.200.000".

- Si trascrive il testo degli articoli 1094, 1096 e 1119 del regio decreto 30 marzo 
1942, n. 327:

"Art. 1094 (Inosservanza di ordine da parte di componente dell'equipaggio). - Il 
componente dell'equipaggio, che non esegue un ordine di un superiore 
concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, è 
punito con la reclusione fino a tre mesi.

Se si tratta di servizio concernente la manovra, la pena è della reclusione da uno a 
sei mesi.

Se dal fatto deriva una notevole difficoltà nel servizio della navigazione ovvero un 
grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessità, ovvero un pericolo 
per la vita o per l'incolumità delle persone o per la sicurezza della nave, del 
galleggiante dell'aeromobile o dei relativi carichi, la pena è della reclusione da sei 
mesi a tre anni.

Se l'ordine è dato per la salvezza della nave, del galleggiante o dell'aeromobile o 
per soccorso da prestare a nave, galleggiante, aeromobile o persona in pericolo la 
pena è della reclusione da uno a quattro anni".

"Art. 1096 (Inosservanza di ordine di arresto). - Il componente dell'equipaggio, che 
a bordo della nave o dell'aeromobile non esegue un ordine di arresto, è punito con 
la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire duemila (ora 
quattrocentomila)".

"Art. 1119 (Componente dell'equipaggio che si addormenta). - Il componente 
dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che durante un 
servizio attinente alla sicurezza della navigazione si addormenta, è punito con la 
reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino a lire duemila (ora 
quattrocentomila)".

- Si trascrive il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 
agosto 1957, n. 918:

"Art. 3 (Art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 
630). - Chiunque costruisce o fa funzionare un rifugio senza avere ottenuto la 
preventiva autorizzazione dell'Ente provinciale per il turismo, oppure custodisce o 
fa custodire il rifugio senza avere ottenuto l'approvazione dell'Ente provinciale per il 
turismo, è punito con l'ammenda fino a L. 10.000 e con l'arresto fino a tre mesi".

- Si trascrive il testo degli articoli 102 e 106 del decreto del Presidente della 
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:

"Art. 102 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 76). - Chiunque, senza averne 
diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o 
nell'aula dell'ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con la 
ammenda sino a L. 400.000.

Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o 
disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato 
all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con 
l'ammenda fino a L. 400.000".

"Art. 106 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 80). - L'elettore che sottoscrive 
più di una candidatura nel collegio uninominale o più di una lista di candidati è 
punito con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a L. 2.000.000".

- Si trascrive il testo dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 16 
maggio 1960, n. 570:

"Art. 92 "Testo unico 5 aprile 1951, n. 203, art. 85). - Chiunque, senza averne 
diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in 
quella dell'ufficio centrale, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda 
fino a L. 400.000.

Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di 
approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato 
all'ordine dal presidente, non obbedisca".

- Si trascrive il testo dell'art. 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, 
n. 1329:

"Chiunque ometta di far ripristinare il contrassegno alterato, cancellato, o reso 
irriconoscibile da altri, apposto su macchina di cui egli abbia il possesso o la 
detenzione, ovvero ometta di comunicare al cancelliere del tribunale indicato nel 
contrassegno, l'alterazione, la cancellazione, o la intervenuta irriconoscibilità, è 
punito con la pena dell'ammenda da L. 150.000 a L. 600.000 o con l'arresto fino a 
tre mesi".

- Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362:

"Art. 3 (Sanzioni). - 1. Chiunque apre una farmacia o ne assume l'esercizio senza 
la prescritta autorizzazione è punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda 
da lire cinque milioni a lire dieci milioni.

2. Nei casi indicati nel comma 1, l'autorità sanitaria competente ordina l'immediata 
chiusura della farmacia".

- Si trascrive il testo dell'art. 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352:

"Art. 51. - Le disposizioni penali, contenute nel titolo VII del testo unico delle leggi 
per la elezione della Camera dei deputati, si applicano anche con riferimento alle 
disposizioni della presente legge.

Le sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del suddetto testo unico si applicano 
anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta 
di referendum o per proposte di leggi, o voti o astensioni di voto relativamente ai 
referendum disciplinati nei titoli I, II e III della presente legge.

Le sanzioni previste dall'art. 103 del suddetto testo unico si applicano anche 
quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative 
all'oggetto del referendum".

- Si trascrive il testo degli articoli 3, commi terzo e quarto, 46, comma quarto e 65, 
comma terzo del decreto del presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753:

Art. 3 (Omissis). Chiunque dia inizio alle opere per la realizzazione di una ferrovia 
in concessione senza avere ottenuto l'autorizzazione di cui al primo comma è 
punito con la ammenda da L. 500.000 a L. 1.000.000 oppure con l'arresto fino a 
due mesi.

Per le ferrovie in concessione già in esercizio è vietato, senza l'autorizzazione di 
cui al primo comma, apportare varianti rispetto alle caratteristiche tecniche dei 
progetti definitivi approvati a norma del secondo comma. Ai trasgressori si applica 
la medesima sanzione di cui al precedente comma.

(Omissis).".

Art. 46 (Omissis). I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 
1.000.000 o con l'arresto fino a due mesi".

Art. 65 (Omissis). è proibito ai non addetti al servizio dei passaggi a livello aprire, 
chiudere e, comunque, manovrare le barriere e gli altri dispositivi dei medesimi. I 
trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 o con 
l'arresto fino a due mesi".

- Si trascrive il testo degli articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n. 528:

"Art. 18. - Chiunque offre la riffa al pubblico mediante sorteggio di uno o più numeri 
o con riferimento alle estrazioni del lotto pubblico è punito con l'ammenda da L. 
100.000 a L. 1.000.000.

Se l'oggetto della riffa è di valore rilevante ovvero se l'offerta è clandestina, la pena 
è raddoppiata.

Le pene previste nel presente articolo e nell'articolo precedente sono aumentate di 
un terzo se il reato è commesso a mezzo stampa o radiotelevisione".

"Art. 20. - Chiunque effettua la raccolta delle scommesse del gioco del lotto senza 
averne ottenuta la concessione o quando questa sia scaduta o sia stata revocata, 
è punito con la multa sino a L. 50 milioni.

Chiunque effettua la raccolta delle scommesse del gioco del lotto pubblico fuori dei 
punti di raccolta è punito con la multa sino a L. 1.000.000".

- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107:

"3. Chiunque cede il proprio sangue o suoi derivati a fini di lucro è punito con 
l'ammenda da L. 300.000 a L. 3.000.000".

- Si trascrive il testo dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 27 settembre 
1991, n. 311:

"3. Chiunque immetta sul mercato recipienti mancanti di marcatura CE - e delle 
iscrizioni previste dall'art. 3, commi 2 e 3, è punito con l'ammenda da lire 
cinquemilioni a lire ventimilioni".

- Si trascrive il testo dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 settembre 
1991, n. 313:

"Art. 11. - 1. Chiunque immette in commercio, vende o distribuisce gratuitamente 
al pubblico giocattoli privi della marcatura CE è punito con l'ammenda da lire un 
milione a lire quaranta milioni".

- Si trascrive il testo dell'art. 7, comma 9, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, 
n. 74:

"9. L'operatore pubblicitario che non ottempera ai provvedimenti d'urgenza o a quelli 
inibitori o di rimozione degli effetti adottati con la decisione che definisce il ricorso 
è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire cinque milioni".

- Si trascrive il testo degli articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5, e 189, 
comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:

"2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più 
grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila 
a lire duemilioni. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa 
accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da 
un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di 
un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

(Omissis).

6. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 4, il conducente è punito, 
salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a un mese e con 
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni".

"4. Si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'art. 186.

5. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 2, il conducente è punito, 
salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a un mese e con 
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni".

"6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno 
alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi è punito con la reclusione fino a 
quattro mesi. Il conducente che si sia dato alla fuga è in ogni caso passibile di 
arresto. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della 
patente di guida da tre mesi ad un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo 
VI".

- Si trascrive il testo dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 14 dicembre 
1992, n. 507:

"Art. 10. - 1. Chiunque immette in commercio o vende dispositivi medici attivi 
impiantabili privi di marcatura CE di conformità o dispositivi privi di attestato di 
conformità, è punito con l'ammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni".

- Si trascrive il testo dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, 
n. 46:

"2. Colui il quale effettua pubblicità di dispositivi medici in violazione del divieto di 
cui all'art. 21, comma 1, o senza l'autorizzazione di cui all'art. 21, comma 2, ovvero 
in difformità della stessa, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da 
lire duecentomila a lire un milione".

- Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15 (Misure urgenti per 
la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica):

"Art. 1. - 1. Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine 
democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è sempre aumentata 
della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di 
pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente.

Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non 
possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle 
circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o 
ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato".

- Si trascrive il testo dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (Provvedimenti 
urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon 
andamento dell'attività amministrativa):

"Art. 7. - 1. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al 
fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è 
aumentata da un terzo alla metà.

2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'art. 98 del codice 
penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere 
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si 
operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta 
aggravante".

- Si trascrive il testo dell'art. 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 (Misure urgenti in materia di 
discriminazione razziale, etnica e religiosa):

"Art. 3 (Circostanza aggravante). - 1. Per i reati punibili con pena diversa da quella 
dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, 
razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, 
associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la 
pena è aumentata fino alla metà.

2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'art. 98 del codice 
penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1, non possono essere 
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si 
operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta 
aggravante".

Note all'art. 17

- Si trascrive il testo dell'art. 411 del codice di procedura penale:

"Art. 411 (Altri casi di archiviazione). - 1. Le disposizioni degli articoli 408, 409 e 
410 si applicano anche quando risulta che manca una condizione di procedibilità 
[c.p.p. 345], che il reato è estinto o che il fatto non è previsto dalla legge come 
reato".

- Si trascrive il testo dell'art. 125 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, 
(Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura 
penale):

"Art. 125 (Richiesta di archiviazione). - 1. Il pubblico ministero presenta al giudice 
la richiesta di archiviazione quando ritiene l'infondatezza della notizia di reato 
perchè gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere 
l'accusa in giudizio".

- Si trascrive il testo dell'art. 415 del codice di procedura penale:

"Art. 415 (Reato commesso da persone ignote). - 1.Quando è ignoto l'autore del 
reato il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data di registrazione della notizia di 
reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a 
proseguire le indagini.

2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a 
proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al 
pubblico ministero. Se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata 
ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni di cui al presente titolo.

4. Nell'ipotesi di cui all'art. 107-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e 
transitorie, la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la 
richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi 
dagli organi di polizia con l'eventuale indicazione delle denunce che il pubblico 
ministero o il giudice intendono escludere, rispettivamente, dalla richiesta o dal 
decreto".

Nota all'art. 18

- Si trascrive il testo dell'art. 467, commi 2 e 3, del codice di procedura penale:

"2. Del giorno, dell'ora e del luogo stabilito per il compimento dell'atto è dato avviso 
almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai 
difensori.

3. I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento".

Nota all'art. 19

- Si trascrive il testo degli articoli 263, comma 5, e 368 del codice di procedura 
penale:

"5. Contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione o respinge 
la relativa richiesta gli interessati possono proporre opposizione sulla quale il 
giudice provvede a norma dell'art. 127".

"Art. 368 (Provvedimenti del giudice sulla richiesta di sequestro). - 1. Quando, nel 
corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero ritiene che non si debba 
disporre il sequestro richiesto dall'interessato, trasmette la richiesta con il suo 
parere, al giudice per le indagini preliminari".

Note all'art. 21

- Si trascrive il testo degli articoli 120, secondo e terzo comma, e 121 del codice 
penale:

"Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente, 
il diritto di querela, è esercitato dal genitore o dal tutore.

I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitare 
il diritto di querela e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il 
tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o 
tacita, del minore o dell'inabilitato".

"Art. 121 (Diritto di querela esercitato da un curatore speciale). - Se la persona 
offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non v'è chi ne abbia la 
rappresentanza, ovvero chi l'esercita si trovi con la persona medesima in conflitto 
di interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale".

- Si trascrive il testo dell'art. 338 del codice di procedura penale:

"Art. 338 (Curatore speciale per la querela). - 1. Nel caso previsto dall'art. 121 del 
codice penale, il termine per la presentazione della querela decorre dal giorno in 
cui è notificato al curatore speciale il provvedimento di nomina.

2. Alla nomina provvede, con decreto motivato, il giudice per le indagini preliminari 
del luogo in cui si trova la persona offesa, su richiesta del pubblico ministero.

3. La nomina può essere promossa anche dagli enti che hanno per scopo la cura, 
l'educazione, la custodia o l'assistenza dei minorenni.

4. Il curatore speciale ha facoltà di costituirsi parte civile nell'interesse della 
persona offesa.

5. Se la necessità della nomina del curatore speciale sopravviene dopo la 
presentazione della querela, provvede il giudice per le indagini preliminari o il 
giudice che procede".

Nota all'art. 29

- Si trascrive il testo dell'art. 210 del codice di procedura penale:

"Art. 210 (Esame di persona imputata in un procedimento connesso). - 1. Nel 
dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 
12, nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente, sono 
esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell'art. 195, anche 
d'ufficio.

2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina 
l'accompagnamento coattivo.

Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni.

3. Le persone indicate nel comma 1, sono assistite da un difensore che ha diritto 
di partecipare all'esame. In mancanza di un difensore di fiducia è designato un 
difensore d'ufficio.

4. Prima che abbia inizio l'esame, il giudice avverte le persone indicate nel comma 
1 che, salvo quanto disposto dall'art. 66, comma 1, esse hanno facoltà di non 
rispondere.

5. All'esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 195, 499 e 503.

6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate 
di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'art. 371, 
comma 2, lettera b)".

- Si trascrive il testo dell'art. 431 del codice di procedura penale:

"Art. 431 (Fascicolo per il dibattimento). - 1. Immediatamente dopo l'emissione del 
decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla 
formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il 
giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la 
formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:

a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;

b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;

c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero;

d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli 
atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;

e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;

f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all'estero a 
seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di 
assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;

g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati 
nell'articolo 236;

h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere 
custoditi altrove.

2. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti 
contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione 
relativa all'attività di investigazione difensiva".

Nota all'art. 39

- Si trascrive il testo degli articoli 159, 161, comma 4, 169 e 604 del codice di 
procedura penale:

"Art. 159 (Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità). - 1. Se non è possibile 
eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'art. 157, l'autorità giudiziaria dispone 
nuove ricerche dell'imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima 
residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita 
la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale. Qualora le 
ricerche non diano esito positivo, l'autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità 
con il quale, dopo avere designato un difensore all'imputato che ne sia privo, ordina 
che la notificazione sia eseguita mediante consegna di copia al difensore".

2. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. L'irreperibile è 
rappresentato dal difensore".

4. Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene 
impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Nello 
stesso modo si procede quando, nei casi previsti dai commi 1 e 3, la dichiarazione 
o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee. Tuttavia, quando 
risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non è stato nella 
condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano 
le disposizioni degli articoli 157 e 159".

"Art. 169 (Notificazioni all'imputato all'estero). - 1. Se risulta dagli atti notizia 
precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti 
si deve procedere, il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con 
avviso di ricevimento, contenente l'indicazione della autorità che procede, il titolo 
del reato e la data e il luogo in cui è stato commesso nonché l'invito a dichiarare a 
eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se nel termine di trenta giorni dalla 
ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di 
domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono 
eseguite mediante consegna al difensore.

2. Nello stesso modo si provvede se la persona risulta essersi trasferita all'estero 
successivamente al decreto di irreperibilità emesso a norma dell'art. 159.

3. L'invito previsto dal comma 1, è redatto nella lingua dell'imputato straniero 
quando dagli atti non risulta che egli conosca la lingua italiana.

4. Quando dagli atti risulta che la persona nei cui confronti si deve procedere 
risiede o dimora all'estero, ma non si hanno notizie sufficienti per provvedere a 
norma del comma 1, il giudice o il pubblico ministero, prima di pronunciare decreto 
di irreperibilità, dispone le ricerche anche fuori del territorio dello Stato nei limiti 
consentiti dalle convenzioni internazionali.

5. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui dagli atti risulti che 
la persona è detenuta all'estero".

"Art. 604 (Questioni di nullità). 1. Il giudice di appello nei casi previsti dall'art. 522, 
dichiara la nullità in tutto o in parte della sentenza appellata e dispone la 
trasmissione degli atti al giudice di primo grado, quando vi è stata condanna per un 
fatto diverso o applicazione di una circostanza aggravante per la quale la legge 
stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di una 
circostanza aggravante ad effetto speciale, sempre che non vengano ritenute 
prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti.

2. Quando sono state ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti o 
sono state applicate circostanze aggravanti diverse da quelle previste dal comma 
1, il giudice di appello esclude le circostanze aggravanti, effettua, se occorre, un 
nuovo giudizio di comparazione e ridetermina la pena.

3. Quando vi è stata condanna per un reato concorrente o per un fatto nuovo il 
giudice di appello dichiara nullo il relativo capo della sentenza ed elimina la pena 
corrispondente, disponendo che del provvedimento sia data notizia al pubblico 
ministero per le sue determinazioni.

4. Il giudice di appello se accerta una delle nullità indicate nell'art. 179, da cui sia 
derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di 
primo grado, la dichiara con sentenza e rinvia gli atti al giudice che procedeva 
quando si è verificata la nullità.

Nello stesso modo il giudice provvede se accerta una delle nullità del 
provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado.

5. Se si tratta di altre nullità che non sono state sanate, il giudice di appello può 
ordinare la rinnovazione degli atti nulli o anche, dichiarata la nullità, decidere nel 
merito, qualora riconosca che l'atto non fornisce elementi necessari al giudizio.

6. Quando il giudice di primo grado ha dichiarato che il reato è estinto o che 
l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, il giudice di appello se 
riconosce erronea tale dichiarazione, ordina occorrendo, la rinnovazione del 
dibattimento e decide nel merito.

7. Quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda di oblazione il giudice 
di appello, se riconosce erronea tale decisione, accoglie la domanda e sospende il 
dibattimento fissando un termine massimo non superiore a dieci giorni per il 
pagamento delle somme dovute. Se il pagamento avviene nel termine, il giudice di 
appello pronuncia sentenza di proscioglimento.

8. Nei casi previsti dal comma 1, se annulla una sentenza della corte di assise o 
del tribunale collegiale, il giudice di appello dispone la trasmissione degli atti ad 
altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale ovvero, in mancanza, alla 
corte o al tribunale più vicini.

Se annulla una sentenza del tribunale monocratico o di un giudice per le indagini 
preliminari, dispone la trasmissione degli atti al medesimo tribunale; tuttavia il 
giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata".

Note all'art. 41

- Si riporta il testo dell'art. 666 del codice di procedura penale:

"Art. 666 (Procedimento di esecuzione). - 1. Il giudice dell'esecuzione procede a 
richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore.

2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di 
legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata 
sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico 
ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro 
cinque giorni all'interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per 
cassazione.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del collegio, 
designato il difensore d'ufficio all'interessato che ne sia privo, fissa la data 
dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori. 
L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta.

Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie in 
cancelleria.

4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico 
ministero. L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è 
detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è sentito 
prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il 
giudice ritenga di disporre la traduzione.

5. Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni 
di cui abbia bisogno;se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto 
del contradditorio.

6. Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o notificata senza ritardo 
alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si 
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul 
procedimento in camera di consiglio davanti alla corte di cassazione.

7. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che 
l'ha emessa disponga diversamente.

8. Se l'interessato è infermo di mente, l'avviso previsto dal comma 3 è notificato 
anche al tutore o al curatore; se l'interessato ne è privo, il giudice o il presidente 
del collegio nomina un curatore provvisorio. Al tutore e al curatore competono gli 
stessi diritti dell'interessato.

9. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140, 
comma 2".

- Si trascrive il testo dell'art. 127 del codice di procedura penale:

"Art. 127 (Procedimento in camera di consiglio). - 1. Quando si deve procedere in 
camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza 
e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è 
comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta.

Se l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello d'ufficio.

2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in 
cancelleria.

3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti 
se compaiono.

Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del 
giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza, dal 
magistrato di sorveglianza del luogo.

4. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del 
condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia 
detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.

5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a pena di nullità.

6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.

7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai 
soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione.

8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che 
l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato.

9. L'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice 
con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti 
stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.

10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 
140, comma 2".

Nota all'art. 42

- Si trascrive il testo dell'art. 660 del codice di procedura penale:

"Art. 660 (Esecuzione delle pene pecuniarie). - 1. Le condanne a pena pecuniaria 
sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

2. Quando è accertata la impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una 
rata di essa, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza 
competente per la conversione, il quale provvede previo accertamento dell'effettiva 
insolvibilità del condannato e, se ne è il caso, della persona civilmente obbligata 
per la pena pecuniaria. Se la pena è stata rateizzata, è convertita la parte non 
ancora pagata.

3. In presenza di situazioni di insolvenza, il magistrato di sorveglianza può disporre 
la rateizzazione della pena a norma dell'art. 133-ter del codice penale, se essa non 
è stata disposta con la sentenza di condanna ovvero può differire la conversione 
per un tempo non superiore a sei mesi. Alla scadenza del termine fissato, se lo 
stato di insolvenza perdura, è disposto un nuovo differimento, altrimenti è ordinata 
la conversione. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non si 
tiene conto del periodo durante il quale l'esecuzione è stata differita.

4. Con l'ordinanza che dispone la conversione, il magistrato di sorveglianza 
determina le modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme 
vigenti.

5. Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione".

Nota all'art. 44

- Per il testo dell'art. 666 del codice di procedura penale, vedi note all'art. 41.

Nota all'art. 45

- Si trascrive il testo dell'art. 689 del codice di procedura penale:

"Art. 689 (Certificati richiesti dall'interessato). - 1. La persona alla quale le 
iscrizioni del casellario si riferiscono ha diritto di ottenere i relativi certificati senza 
motivare la domanda.

2. I certificati rilasciati a norma del comma 1 sono:

a) certificato generale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti ad 
eccezione:

1) delle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel 
certificato a norma dell'art. 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato 
revocato;

2) delle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e delle 
condanne per reati estinti a norma dell'art. 167, comma 1 del codice penale;

3) delle condanne per reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione 
prevista dall'art. 556 del codice penale;

4) delle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia 
e di quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia 
stata in seguito revocata;

5) delle sentenze previste dall'art. 445 e delle sentenze che hanno dichiarato 
estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato 
nonché dei decreti penali;

6) delle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, 
quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;

7) dei provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di 
proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;

8) dei provvedimenti indicati nell'art. 686, comma 1, lettera b), n. 1), quando 
l'interdizione o la inabilitazione è stata revocata;

9) dei provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito è stato riabilitato con 
sentenza definitiva;

b) certificato penale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti ad 
eccezione di quelle indicate nella lettera a), numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) e di 
quelle indicate nell'art. 686, comma 1, lettere b) e c);

c) certificato civile, nel quale sono riportate le iscrizioni indicate nell'art. 686, 
comma 1, lettere b) e c), ad eccezione di quelle indicate nei numeri 8) e 9) della 
lettera a) del presente comma nonché i provvedimenti concernenti le pene 
accessorie portanti limitazioni alla capacità del condannato.

3. Quando è menzionata una condanna, nel certificato è indicata anche l'eventuale 
applicazione di misure alternative alla detenzione o l'avvenuta estinzione della pena 
per una delle cause indicate nell'art. 686, comma 3".

Nota all'art. 46

- Si trascrive il testo dell'art. 687 del codice di procedure penale:

"Art. 687 (Eliminazione delle iscrizioni). - 1. Le iscrizioni del casellario sono 
eliminate appena si ha la notizia ufficiale dell'accertata morte della persona alla 
quale si riferiscono ovvero quando sono trascorsi ottanta anni dalla nascita della 
persona medesima.

2. Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative:

a) alle sentenze e ai decreti revocati a seguito di revisione o a norma dell'art. 673;

b) alle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere per difetto di 
imputabilità, trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in caso di 
contravvenzione dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o, se trattasi di 
sentenza di non luogo a procedere, è scaduto il termine per l'impugnazione;

c) alle sentenze o ai decreti di condanna per contravvenzioni per le quali è stata 
inflitta la pena dell'ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici 
previsti dagli articoli 163 e 175 del codice penale, trascorsi dieci anni dal giorno in 
cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta.

3. Qualora siano state applicate misure di sicurezza, i termini previsti dal comma 
2, decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se questa è stata 
applicata o sostituita con provvedimento successivo alla sentenza, anche la 
relativa iscrizione è eliminata.

3-bis. Nella materia civile, sono eliminate le iscrizioni relative:

a) ai provvedimenti indicati nell'art. 686, comma 1, lettera b), numeri 2) e 4), 
quando il fallimento è stato revocato con sentenza passata in giudicato;

b) ai provvedimenti indicati nell'art. 686, comma 1, lettera c) quando sono stati 
annullati con provvedimento amministrativo o con sentenza passata in giudicato".

Nota all'art. 47

- Si riporta il testo dell'art. 6 del codice di procedura penale, come modificato dal 
decreto legislativo qui pubblicato:

"Art. 6 (Competenza del tribunale). - 1. Il tribunale è competente per i reati che non 
appartengono alla competenza della corte di assise o del giudice di pace".

Note all'art. 50

- Si trascrive il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 
(Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di 
specializzazione per le professioni legali, a norma dell'art. 17, commi 113 e 114, 
della legge 15 maggio 1997, n. 127):

"Art. 16. (Scuola biennale di specializzazione per le professioni legali). - 1. Le 
scuole biennali di specializzazione per le professioni legali sono disciplinate, salvo 
quanto previsto dal presente articolo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 19 
novembre 1990, n. 341. 

2. Le scuole biennali di specializzazione per le professioni legali, sulla base di 
modelli didattici omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui all'art. 17, 
comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel contesto dell'attuazione 
della autonomia didattica di cui all'art. 17, comma 95, della predetta legge, 
provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso 
l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato 
all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di 
avvocato o notaio. L'attività didattica per la formazione comune dei laureati in 
giurisprudenza è svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attività pratiche, 
previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie, studi 
professionali e scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati 
e notai.

3. Le scuole di cui al comma 1, sono istituite, secondo i criteri indicati nel decreto 
di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle università, 
sedi di facoltà di giurisprudenza, anche sulla base di accordi e convenzioni 
interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre facoltà con insegnamenti giuridici.

4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono presenti 
almeno un magistrato ordinario, un avvocato ed un notaio.

5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, è determinato con decreto del 
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il 
Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al dieci per cento del numero 
complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico 
precedente, tenendo conto, altresì, del numero dei magistrati cessati dal servizio a 
qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del venti per cento del numero di 
posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di 
abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri 
sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola di cui al comma 1, e delle 
condizioni di ricettività delle scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante 
concorso per titoli ed esame. La composizione della commissione esaminatrice, 
come pure il contenuto delle prove d'esame ed i criteri oggettivi di valutazione delle 
prove, è definita nel decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 
1997, n. 127. Il predetto decreto assicura la presenza nelle commissioni 
esaminatrici di magistrati, avvocati e notai.

6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto identico sul territorio 
nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole di cui al comma 3. La 
votazione finale è espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della 
graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del curriculum degli studi 
universitari, valutato per un massimo di dieci punti.

7. Il rilascio del diploma di specializzazione è subordinato alla certificazione della 
regolare frequenza dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al 
superamento delle prove finali di esame.

8. Il decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è 
emanato sentito il Consiglio superiore della magistratura".

- Per il testo dell'art. 127 del codice di procedura penale, si veda nelle note all'art. 
41.

- Si trascrive il testo dell'art. 655, comma 2, del codice di procedura penale:

"2. Il pubblico ministero propone le sue richieste al giudice competente e interviene 
in tutti i procedimenti di esecuzione".

- Si trascrive il testo dell'art. 11, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi 
spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni 
eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria):

"Art. 11 (Liquidazione dei compensi ed opposizione). - La liquidazione dei 
compensi al perito, al consulente tecnico, all'interprete e al traduttore è fatta con 
decreto motivato del giudice o del pubblico ministero che lo ha nominato.

La liquidazione è comunicata al perito, al consulente tecnico, all'interprete, al 
traduttore ed alle parti.

Nel procedimento penale la comunicazione avviene mediante avviso di deposito del 
decreto in cancelleria; il decreto di liquidazione emesso dal pretore è altresì 
trasmesso in copia al procuratore della Repubblica.

Nei procedimenti civili il decreto di liquidazione costituisce titolo provvisoriamente 
esecutivo nei confronti della parte a carico della quale è posto il pagamento.

Avverso il decreto di liquidazione il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il 
traduttore, il pubblico ministero e le parti private interessate possono proporre 
ricorso entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione davanti al tribunale o alla 
corte d'appello alla quale appartiene il giudice o presso cui esercita le sue funzioni 
il pubblico ministero ovvero nel cui circondario ha sede il pretore che ha emesso il 
decreto.

Il procedimento è regolato dall'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794 . Il 
tribunale o la corte su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può 
con ordinanza non impugnabile sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto.

Il tribunale o la corte può chiedere, al giudice o al pubblico ministero che ha 
provveduto alla liquidazione o all'ufficio giudiziario ove si trovino, gli atti, i documenti 
e le informazioni necessari ai fini della decisione, eccettuati quelli coperti dal 
segreto istruttorio".

- Si trascrive il testo dell'art. 162, commi 1, 3 e 4 del citato decreto legislativo 25 
luglio 1989, n. 271:

"Art. 162 (Delega delle funzioni di pubblico ministero in udienza dibattimentale) - 1. 
La delega prevista dall'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è conferita 
con atto scritto di cui è fatta annotazione in apposito registro ed è esibita in 
dibattimento.

2. (Omissis).

3. Quando si presenta la necessità di prestare il consenso all'applicazione della 
pena su richiesta o al giudizio abbreviato ovvero si deve procedere a nuove 
contestazioni, il pubblico ministero delegato può procedere a consultazioni con il 
procuratore della Repubblica.

4. Il pretore, nel caso previsto dal comma 3, può sospendere l'udienza per il tempo 
strettamente necessario".

Note all'art. 51

- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 
400:

"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di 
competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge 
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza 
di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando 
la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a 
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al 
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

- Per il testo dell'art. 689 del codice di procedura penale si veda in note all'art. 45.

Nota all'art. 53

- Si trascrive il testo dell'art. 133, secondo comma, del codice penale:

"Il giudice deve tener conto altresì della capacità a delinquere del colpevole, 
desunta:

1. dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;

2. dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, 
antecedenti al reato;

3. dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;

4. dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo".

Nota all'art. 54

- Si trascrive il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed 
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle 
province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

"Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di 
interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità 
montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per 
gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della 
programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, 
il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia 
- ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione 
nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre 
quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati 
dall'UPI.

Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate 
dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati 
altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o 
di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre 
mesi, e comunque in tutti casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne 
faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non 
è conferito, dal Ministro dell'interno".

Nota all'art. 56

- Si trascrive il testo dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al 
sistema penale):

"Art. 53 (Sostituzione di pene detentive brevi). - Il giudice, nel pronunciare 
sentenza di condanna, quando ritiene di dover determinare la durata della pena 
detentiva entro il limite di un anno può sostituire tale pena con la semidetenzione; 
quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi può sostituirla 
anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite 
di tre mesi può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie 
corrispondente.

La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'art. 57 
della presente legge e dall'art. 135 del codice penale. Alla sostituzione della pena 
detentiva con la pena pecuniaria si applicano altresì gli articoli 133-bis, secondo 
comma, e 133-ter del codice penale.

Le norme del codice di procedura penale relative al giudizio per decreto si 
applicano anche quando il pretore, nei procedimenti per i reati perseguibili d'ufficio, 
ritiene di dover infliggere la multa o l'ammenda in sostituzione di una pena 
detentiva. Nel decreto devono essere indicati i motivi che determinano la 
sostituzione.

Nei casi previsti dall'art. 81 del codice penale, quando per ciascun reato è 
consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto dei limiti indicati nel 
primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave. 
Quando la sostituzione della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati, 
il giudice, se ritiene di doverla disporre, determina, al solo fine della sostituzione, la 
parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione".

Nota all'art. 58

- Si riporta il testo degli articoli 78, primo comma, numero 3), e 133-bis, secondo 
comma, del codice penale:

"Art. 78 (Limiti degli aumenti delle pene principali).

- Nel caso di concorso di reati preveduto dall'art. 73, la pena da applicare a norma 
dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le 
pene concorrenti, ne comunque eccedere:

1. - 2. (Omissis);

3. Lire trenta milioni per la multa e sei milioni per l'ammenda; ovvero lire 
centoventicinque milioni per la multa e venticinque milioni per l'ammenda, se il 
giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'art. 133-bis".

"Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o 
diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga 
che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia 
eccessivamente gravosa".

Nota all'art. 59

- Si trascrive il testo dell'art. 65, primo e secondo comma, della citata legge 24 
novembre 1981, n. 689:

"Art. 65. (Controllo sull'adempimento delle prescrizioni imposte con la sentenza di 
condanna). - L'ufficio di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato sconta la 
semidetenzione o la libertà controllata o, in mancanza di questo, il comando 
dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente verifica periodicamente che il 
condannato adempia alle prescrizioni impostegli e tiene un registro nominativo ed 
un fascicolo per ogni condannato sottoposto a controllo.

Nel fascicolo individuale sono custoditi l'estratto della sentenza di condanna, 
l'ordinanza del magistrato di sorveglianza con le eventuali successive modifiche 
delle modalità di esecuzione, copia della corrispondenza con l'autorità giudiziaria e 
con le altre autorità, una cartella biografica in cui sono riassunte le condanne 
riportate e ogni altro documento relativo all'esecuzione della pena. Si applicano al 
condannato alla semidetenzione le norme di cui all'art. 26 del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431".

Nota all'art. 60

- Si trascrive il testo dell'art. 163 del codice penale:

"Art. 163 (Sospensione condizionale della pena). - Nel pronunciare sentenza di 
condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, 
ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a 
norma dell'art. 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per 
un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che 
l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la 
condanna è per il delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può 
essere ordinata quando si infligge una pena restrittiva della libertà personale non 
superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena 
detentiva e ragguagliata a norma dell'art. 135, sia equivalente ad una pena privativa 
della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni.

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma 
inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione 
può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale 
non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o 
congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'art. 135, sia equivalente 
ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel 
complesso a due anni e sei mesi".

Nota all'art. 61

- Si riporta il testo dell'art. 160 del codice penale:

"Art. 160 (Interruzione del corso della prescrizione).

- Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di 
condanna.

Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari 
personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti 
al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per 
rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in 
camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di 
rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che 
dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione 
sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il 
giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che 
dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della 
interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di 
essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'art. 157 possono essere prolungati 
oltre la metà".

Nota all'art. 62

- Per il testo dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda in note 
all'art. 56.

Nota all'art. 63

- Per il testo dell'art. 689 del codice di procedura penale, si veda in note all'art. 45.

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