Astensione dalle udienze e procedimenti camerali:

Il Consiglio Direttivo della Camera Penale “Franco Bricola” di Bologna

RILEVATO CHE

l’astensione collettiva dalle udienze proclamata dalla Giunta dell’Unione delle Camere penali con delibera del 24 ottobre 2011 riporta d’attualità una tematica apparentemente sopita, in quanto adagiatasi sul self restraint operato dalla giurisprudenza di legittimità.

La questione, come è a tutti noto, verte sull’applicabilità della disciplina dell’art. 127 c.p.p. al giudizio abbreviato in appello. Non è certo questa la sede per stabilire l’ortodossia di un’interpretazione che è stata fortemente criticata dalla letteratura più sensibile, che ha evidenziato il paradosso di un giudizio di primo grado finanche celebrabile con le forme e le garanzie della pubblica udienza (art. 441, comma 3, c.p.p.) e che poi recede alle sterili forme della camera di consiglio in fase di controllo di merito, ma piuttosto per evidenziare, in ortodossa applicazione del trend ermeneutico di legittimità, l’impossibilità per il difensore di potersi astenere senza nuocere al proprio assistito non solo nei procedimenti camerali di appello aventi ad oggetto la specie o la misura della pena et similia, ma anche nei giudizi di responsabilità, come avviene per l’appunto per il giudizio abbreviato.

AUSPICA CHE

considerati gli alti valori in gioco - il diritto all’effettività della difesa per l’imputato e quello del difensore di aderire a legittime manifestazioni di protesta - l’Autorità Giudiziaria, nella interpretazione delle norme, voglia tenere nel debito conto che, in caso di manifestata volontà di aderire alla astensione dalle udienze, il difensore non è semplicemente assente. Un tale canone interpretativo apparirebbe infatti maggiormente rispettoso di diritti costituzionalmente garantiti, senza nuocere alla corretta celebrazione del processo, stante la sospensione dei termini prescrizionali. La Giurisdizione è, infatti, principalmente, ideale luogo di tutela dei diritti.

DELIBERA CHE

il presente documento venga trasmesso al Signor Presidente della Corte d’Appello di Bologna, al Signor Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Bologna, ai Signori Presidenti della Prima, Seconda e Terza Sezione Penale della Corte d’Appello di Bologna, al Signor Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna.

Bologna, 16 novembre 2011

Il Presidente
Avv. Elisabetta d’Errico


Il Segretario
Avv. Antonella Rimondi

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