preso atto
della situazione di disagio in cui sono costretti ad operare gli Avvocati penalisti a seguito della riorganizzazione degli uffici conseguente all’ispezione ministeriale da poco conclusasi,
denuncia
la limitazione ed il ritardato esercizio della funzione difensiva derivante da:
in relazione all’Ufficio Gip/Gup:
L’introdotta disposizione in forza della quale al fine di prendere
visione ed estrarre copia del fascicolo processuale è necessario
depositare preventiva istanza ed attendere l’autorizzazione limita
e ritarda ingiustificatamente l’esercizio del diritto di difesa
ponendo l’avvocato nella impossibilità di adempiere immediatamente
il mandato difensivo che, peraltro, si concretizza non solo in attività
processuali ma ricomprende altri aspetti tra i quali il diritto dell’indagato/imputato
di essere immediatamente informato del contenuto del fascicolo al fine
di predisporre una adeguata difesa;
La soppressione della facoltà del difensore o di suo delegato di
estrarre copia del fascicolo processuale mediante fotocopiatura degli
atti per mezzo delle fotocopiatrici messe a disposizione dall’Ordine
degli Avvocati di Bologna oltre a rendere estremamente gravoso il compito
degli operatori di cancelleria impedisce sostanzialmente di avere contezza
del fascicolo in tempi brevi ed adeguati alle incombenze che, soprattutto
in relazione alla fase delle indagini preliminari, prevedono termini brevi
ed a pena di decadenza;
Il divieto di accedere e di richiedere informazioni alle singole cancellerie
del giudice per le indagini preliminari in assenza dell’inserimento
in tempo reale nel sistema REGE degli esiti delle istanze crea disagio
e dà luogo a disinformazione rispetto a decisioni del giudice dalle
quali può derivare la necessità di una scelta processuale
che deve rispettare termini perentori;
Rispetto alla cancelleria della Procura della Repubblica
e dei singoli magistrati, la preventiva richiesta di consultazione del
fascicolo tramite istanza, soprattutto con riferimento ai fascicoli depositati
con l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, è
foriera di ingiustificati ritardi circa l’espletamento delle attività
difensive da porre in essere nel breve termine assegnato al difensore
ed all’indagato atteso che trattasi del primo atto tramite il quale
l’accusato viene posto a conoscenza dell’accusa e degli elementi
a suo carico;
Situazione analoga si verifica presso le Cancellerie delle Sezioni Penali
della Corte d’Appello ove occorre preventiva richiesta per ottenere
copia del fascicolo processuale e delle sentenze con evidente compressione,
anche in questo caso, del termine previsto dal legislatore per la presentazione
del ricorso per Cassazione ovvero del tempo per predisporre la difesa
nel giudizio di appello;
evidenzia
in materia cautelare così come relativamente alla
richiesta di definizione del procedimento con riti alternativi a seguito
della notifica del decreto di giudizio immediato, ovvero in caso di opposizione
a decreto penale di condanna o circa la presentazione dei motivi di impugnazione
o ricorso soprattutto nei casi in cui la motivazione della sentenza sia
contestuale, ipotesi tutte che si ribadisce stabiliscono termini brevi
e perentori, non è possibile in alcun modo ostacolare l’attività
difensiva ritardando di porre in visione il fascicolo ovvero ritardando
il diritto del difensore di ottenere la copia del fascicolo al fine di
esercitare il diritto di difesa.
Infatti, se il legislatore ha stabilito che quella determinata attività
deve essere posta in essere entro un termine perentorio è di tutta
evidenza che il difensore ha diritto di poter fruire per intero di quello
spazio temporale per esercitare appieno ed in maniera coscienziosa ed
adeguata il suo mandato,
sottolinea
che l’accordo raggiunto circa l’estrazione
tramite fotocopiatura degli atti direttamente da parte da difensore nominato
o di suo sostituto vige da molti anni – certamente da prima del
trasferimento dell’Ufficio Gip nel palazzo di piazza Trento e Trieste
– e risponde ad una esigenza dell’ufficio che non era più
in grado di fare fronte alle richieste dei difensori tenuto conto della
mole di faldoni che il più delle volte costituiscono il fascicolo
processuale in fase di indagini preliminari – basti pensare agli
atti allegati dal P.M. alla richiesta di applicazione di misura cautelare
tenendo ben presente che l’Ufficio Gip del Tribunale di Bologna
è distrettuale;
che tale accordo è il frutto anche dello spirito di collaborazione
dell’avvocatura che ha acconsentito a svolgere una attività
che certamente spetterebbe ad altri;
che è impensabile, tenuto conto della nota carenza di personale
ed a meno che non si voglia affossare definitivamente il processo penale
ponendo inoltre il personale nella impossibilità di adempiere i
compiti preposti peraltro ben più rilevanti, che i singoli operatori
della cancelleria possano personalmente e continuativamente controllare
il difensore mentre consulta il fascicolo;
che tale richiesta appare inoltre lesiva della dignità dell’avvocato
che ancora una volta invece che essere ritenuto come previsto dalla Costituzione
e dal codice di rito vigente parte del processo al pari del P.M. viene
identificato quale soggetto da controllare in modo diretto e continuativo
da parte del personale di cancelleria;
che non risulta, e qualora ciò sia accaduto si persegua nelle sedi
competenti chi tale condotta ha posto in essere, che siano mai stati sottratti
atti processuali;
che piuttosto si imponga, al fine di una più ordinata conservazione
del fascicolo, alla Procura della Repubblica di provvedere sempre
alla redazione dell’indice del fascicolo con apposizione
di numerazione chiara delle singole pagine e mediante la formazione
di sottofascicoli che consentano di individuare le varie fasi processuali
– atti trasmessi con la richiesta di applicazione di misura cautelare
ovvero con la richiesta di convalida dell’arresto, atti relativi
alle indagini compiute dopo l’emissione dell’ordinanza di
misura cautelare o se questa fu respinta dopo l’ordinanza di rigetto,
atti di indagine compiti dopo la notifica dell’avviso di conclusione
delle indagini, etc.;
che la richiesta di corresponsione dei diritti di cancelleria a fronte
della attività di fotocopiatura da parte del difensore o di suo
sostituto tramite tessera prepagata e con beni strumentali di proprietà
dell’Ordine degli Avvocati appare illegittima soprattutto se si
pretende che venga corrisposta l’urgenza;
evidenzia inoltre
che nessun indebito arricchimento a danno del Ministero
di Giustizia o di altra amministrazione pubblica può attribuirsi
agli Avvocati per l’omessa corresponsione dei diritti di cancelleria
in relazione ad atti dagli stessi fotocopiati atteso che da un lato i
beni strumentali – fotocopiatrici, toner, carta e relativa manutenzione
– sono di proprietà del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Bologna e, dall’altro, ogni avvocato per poter utilizzare
le fotocopiatrici deve essere munito di scheda magnetica prepagata che
viene acquistata e ricaricata presso la Fondazione Forense;
che conseguentemente gli Avvocati penalisti non intendo corrispondere
diritti di cancelleria dovendo provvedere loro stessi ed a loro spese
alla materiale attività di fotocopiatura degli atti e ritengono
di dover corrispondere i diritti di cancelleria solo nel caso in cui le
fotocopie siano effettuate dagli operatori di cancelleria con l’utilizzo
di beni strumentali dell’amministrazione;
tutto ciò evidenziato
il Direttivo della Camera Penale
auspica
che vengano riviste le disposizioni da ultimo emanate
circa il funzionamento degli Uffici e che si apra un tavolo di confronto
e discussione che veda la partecipazione anche del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati e della Camera Penale “Franco Bricola”;
che le disposizioni relative alla organizzazione ed al corretto funzionamento
degli Uffici siano rispettose del diritto di difesa del cittadino costituzionalmente
garantito, sia esso persona offesa, indagato o imputato e che non creino
conseguentemente intralcio alla funzione difensiva in una situazione già
densa di disagi quotidiani – sia d’esempio la lunga fila di
avvocati, praticanti avvocati e cittadini che quotidianamente si forma
innanzi alla Cancelleria Centrale della Procura della Repubblica ove ultimamente
spesso vi è un unico operatore oppure la lunga fila di avvocati,
praticanti e parenti di detenuti che attende all’esterno della Cancelleria
Centrale Gip ove è presente un unico operatore.
Si riserva di intraprendere ogni iniziativa utile a tutelare il diritto
di difesa e proclama lo stato di agitazione.
Dispone l’invio della presente delibera al Presidente del Tribunale,
ai Presidenti di Sezione del Tribunale, al Presidente del Tribunale del
Riesame, al Presidente dei Giudice per le indagini preliminari, al Procuratore
Capo, al Procuratore Generale, al Presidente della Corte d’Appello,
ai Presidente di Sezione della Corte d’Appello, al Dirigente del
Tribunale, al Dirigente dell’Ufficio Gip, al Dirigente della Corte
d’Appello, al Ministro di Giustizia, al Presidente ed al Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Bologna.
Il Presidente
Avv. Elisabetta d’Errico
Bologna, 20 febbraio 2009