Il Direttivo della Camera Penale “Franco Bricola” di Bologna

preso atto

della situazione di disagio in cui sono costretti ad operare gli Avvocati penalisti a seguito della riorganizzazione degli uffici conseguente all’ispezione ministeriale da poco conclusasi,

denuncia

la limitazione ed il ritardato esercizio della funzione difensiva derivante da:

in relazione all’Ufficio Gip/Gup:
L’introdotta disposizione in forza della quale al fine di prendere visione ed estrarre copia del fascicolo processuale è necessario depositare preventiva istanza ed attendere l’autorizzazione limita e ritarda ingiustificatamente l’esercizio del diritto di difesa ponendo l’avvocato nella impossibilità di adempiere immediatamente il mandato difensivo che, peraltro, si concretizza non solo in attività processuali ma ricomprende altri aspetti tra i quali il diritto dell’indagato/imputato di essere immediatamente informato del contenuto del fascicolo al fine di predisporre una adeguata difesa;
La soppressione della facoltà del difensore o di suo delegato di estrarre copia del fascicolo processuale mediante fotocopiatura degli atti per mezzo delle fotocopiatrici messe a disposizione dall’Ordine degli Avvocati di Bologna oltre a rendere estremamente gravoso il compito degli operatori di cancelleria impedisce sostanzialmente di avere contezza del fascicolo in tempi brevi ed adeguati alle incombenze che, soprattutto in relazione alla fase delle indagini preliminari, prevedono termini brevi ed a pena di decadenza;
Il divieto di accedere e di richiedere informazioni alle singole cancellerie del giudice per le indagini preliminari in assenza dell’inserimento in tempo reale nel sistema REGE degli esiti delle istanze crea disagio e dà luogo a disinformazione rispetto a decisioni del giudice dalle quali può derivare la necessità di una scelta processuale che deve rispettare termini perentori;

Rispetto alla cancelleria della Procura della Repubblica e dei singoli magistrati, la preventiva richiesta di consultazione del fascicolo tramite istanza, soprattutto con riferimento ai fascicoli depositati con l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, è foriera di ingiustificati ritardi circa l’espletamento delle attività difensive da porre in essere nel breve termine assegnato al difensore ed all’indagato atteso che trattasi del primo atto tramite il quale l’accusato viene posto a conoscenza dell’accusa e degli elementi a suo carico;
Situazione analoga si verifica presso le Cancellerie delle Sezioni Penali della Corte d’Appello ove occorre preventiva richiesta per ottenere copia del fascicolo processuale e delle sentenze con evidente compressione, anche in questo caso, del termine previsto dal legislatore per la presentazione del ricorso per Cassazione ovvero del tempo per predisporre la difesa nel giudizio di appello;

evidenzia

in materia cautelare così come relativamente alla richiesta di definizione del procedimento con riti alternativi a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato, ovvero in caso di opposizione a decreto penale di condanna o circa la presentazione dei motivi di impugnazione o ricorso soprattutto nei casi in cui la motivazione della sentenza sia contestuale, ipotesi tutte che si ribadisce stabiliscono termini brevi e perentori, non è possibile in alcun modo ostacolare l’attività difensiva ritardando di porre in visione il fascicolo ovvero ritardando il diritto del difensore di ottenere la copia del fascicolo al fine di esercitare il diritto di difesa.
Infatti, se il legislatore ha stabilito che quella determinata attività deve essere posta in essere entro un termine perentorio è di tutta evidenza che il difensore ha diritto di poter fruire per intero di quello spazio temporale per esercitare appieno ed in maniera coscienziosa ed adeguata il suo mandato,

sottolinea

che l’accordo raggiunto circa l’estrazione tramite fotocopiatura degli atti direttamente da parte da difensore nominato o di suo sostituto vige da molti anni – certamente da prima del trasferimento dell’Ufficio Gip nel palazzo di piazza Trento e Trieste – e risponde ad una esigenza dell’ufficio che non era più in grado di fare fronte alle richieste dei difensori tenuto conto della mole di faldoni che il più delle volte costituiscono il fascicolo processuale in fase di indagini preliminari – basti pensare agli atti allegati dal P.M. alla richiesta di applicazione di misura cautelare tenendo ben presente che l’Ufficio Gip del Tribunale di Bologna è distrettuale;
che tale accordo è il frutto anche dello spirito di collaborazione dell’avvocatura che ha acconsentito a svolgere una attività che certamente spetterebbe ad altri;
che è impensabile, tenuto conto della nota carenza di personale ed a meno che non si voglia affossare definitivamente il processo penale ponendo inoltre il personale nella impossibilità di adempiere i compiti preposti peraltro ben più rilevanti, che i singoli operatori della cancelleria possano personalmente e continuativamente controllare il difensore mentre consulta il fascicolo;
che tale richiesta appare inoltre lesiva della dignità dell’avvocato che ancora una volta invece che essere ritenuto come previsto dalla Costituzione e dal codice di rito vigente parte del processo al pari del P.M. viene identificato quale soggetto da controllare in modo diretto e continuativo da parte del personale di cancelleria;
che non risulta, e qualora ciò sia accaduto si persegua nelle sedi competenti chi tale condotta ha posto in essere, che siano mai stati sottratti atti processuali;
che piuttosto si imponga, al fine di una più ordinata conservazione del fascicolo, alla Procura della Repubblica di provvedere sempre alla redazione dell’indice del fascicolo con apposizione di numerazione chiara delle singole pagine e mediante la formazione di sottofascicoli che consentano di individuare le varie fasi processuali – atti trasmessi con la richiesta di applicazione di misura cautelare ovvero con la richiesta di convalida dell’arresto, atti relativi alle indagini compiute dopo l’emissione dell’ordinanza di misura cautelare o se questa fu respinta dopo l’ordinanza di rigetto, atti di indagine compiti dopo la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, etc.;
che la richiesta di corresponsione dei diritti di cancelleria a fronte della attività di fotocopiatura da parte del difensore o di suo sostituto tramite tessera prepagata e con beni strumentali di proprietà dell’Ordine degli Avvocati appare illegittima soprattutto se si pretende che venga corrisposta l’urgenza;

evidenzia inoltre

che nessun indebito arricchimento a danno del Ministero di Giustizia o di altra amministrazione pubblica può attribuirsi agli Avvocati per l’omessa corresponsione dei diritti di cancelleria in relazione ad atti dagli stessi fotocopiati atteso che da un lato i beni strumentali – fotocopiatrici, toner, carta e relativa manutenzione – sono di proprietà del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna e, dall’altro, ogni avvocato per poter utilizzare le fotocopiatrici deve essere munito di scheda magnetica prepagata che viene acquistata e ricaricata presso la Fondazione Forense;
che conseguentemente gli Avvocati penalisti non intendo corrispondere diritti di cancelleria dovendo provvedere loro stessi ed a loro spese alla materiale attività di fotocopiatura degli atti e ritengono di dover corrispondere i diritti di cancelleria solo nel caso in cui le fotocopie siano effettuate dagli operatori di cancelleria con l’utilizzo di beni strumentali dell’amministrazione;

tutto ciò evidenziato

il Direttivo della Camera Penale

auspica

che vengano riviste le disposizioni da ultimo emanate circa il funzionamento degli Uffici e che si apra un tavolo di confronto e discussione che veda la partecipazione anche del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e della Camera Penale “Franco Bricola”;
che le disposizioni relative alla organizzazione ed al corretto funzionamento degli Uffici siano rispettose del diritto di difesa del cittadino costituzionalmente garantito, sia esso persona offesa, indagato o imputato e che non creino conseguentemente intralcio alla funzione difensiva in una situazione già densa di disagi quotidiani – sia d’esempio la lunga fila di avvocati, praticanti avvocati e cittadini che quotidianamente si forma innanzi alla Cancelleria Centrale della Procura della Repubblica ove ultimamente spesso vi è un unico operatore oppure la lunga fila di avvocati, praticanti e parenti di detenuti che attende all’esterno della Cancelleria Centrale Gip ove è presente un unico operatore.
Si riserva di intraprendere ogni iniziativa utile a tutelare il diritto di difesa e proclama lo stato di agitazione.
Dispone l’invio della presente delibera al Presidente del Tribunale, ai Presidenti di Sezione del Tribunale, al Presidente del Tribunale del Riesame, al Presidente dei Giudice per le indagini preliminari, al Procuratore Capo, al Procuratore Generale, al Presidente della Corte d’Appello, ai Presidente di Sezione della Corte d’Appello, al Dirigente del Tribunale, al Dirigente dell’Ufficio Gip, al Dirigente della Corte d’Appello, al Ministro di Giustizia, al Presidente ed al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna.

Il Presidente
Avv. Elisabetta d’Errico

Bologna, 20 febbraio 2009

back all'indice