Camera Penale di Bologna “Franco Bricola”
Camera Penale di Modena Carl’Alberto Perroux
Camera Penale di Reggio Emilia“Giulio Bigi”
Camera Penale di Rimini
Camera Penale della Romagna
Camera Penale di Parma
Camera Penale Ferrarese
Camera Penale di Piacenza
Aderenti all’Unione delle Camere Penali Italiane
L’Assemblea Distrettuale delle Camere Penali dell’Emilia Romagna, riunitasi in data 4 marzo 2010 presso la sala del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, richiamate le delibere della Camera Penale “Franco Bricola” di Bologna in data 12.6.2009 e 10.11.2009, nonché la delibera della Camera Penale “Carl’Alberto Perroux” di Modena in data 19.6.2009 e 27.11.2009, da ritenersi parte integrante del presente documento,
evidenziato che
- Le Camere Penali del Distretto dell’Emilia Romagna
denunciano la inaccettabile situazione del Tribunale di Sorveglianza di
Bologna, sia dal punto di vista della organizzazione degli uffici, sia
in relazione alla ingiustificata riduzione dei provvedimenti ammissivi
alle misure alternative alla detenzione e alla fruizione dei permessi
da parte dei soggetti ristretti presso la Casa Circondariale di Bologna
e presso la Casa Circondariale di Rimini;
- In particolare, quanto alla organizzazione degli uffici denunciano la
inaccettabile lesione del diritto di difesa e la grave lesione del decoro
e della dignità dell’esercizio delle professione per i seguenti
motivi:
• La riduzione dell’orario di accesso alle
cancellerie del Tribunale e dell’Ufficio di Sorveglianza che dal
mese di novembre 2009 è consentito esclusivamente dalle ore 9 alle
ore 11, dal lunedì al venerdì, con soppressione dell’apertura
pomeridiana nelle giornate di martedì e giovedì, impone
agli avvocati attese estenuanti per poter accedere alle cancellerie;
• L’accesso ai locali del Tribunale è subordinato al
rilascio di un “pass” - così denominato nell’avviso
affisso all’ingresso del Tribunale – da parte del militare
presente all’ingresso, previa comunicazione tramite telefono che
l’avvocato o chi per lui sta avendo accesso all’ufficio, con
conseguente parificazione dell’Avvocato alla stregua di ogni semplice
visitatore in spregio alla funzione esercitata;
• La concentrazione nella cancelleria centrale di tutte le funzioni,
ivi comprese quelle pertinenti all’Ufficio di Sorveglianza, impone
nuovamente attese interminabili prima di ottenere in visione i fascicoli
assegnati ai singoli magistrati;
• I fascicoli assegnati al Presidente non possono essere visionati
nei cinque giorni precedenti la celebrazione dell’udienza;
• La riduzione dei ruoli di udienza comporta la fissazione delle
udienze con ritardi inaccettabili – da sei mesi ad un anno - con
conseguente fissazione delle udienze e adozione dei provvedimenti decisori
in prossimità del fine pena ovvero dopo la scarcerazione del detenuto
per espiazione della pena;
ritenuto
che quanto evidenziato risulta gravemente lesivo del diritto di difesa atteso che al difensore è, in buona sostanza, impedito di consultare i fascicoli relativi ai propri assistiti in tempi e modi tali da garantire esercizio del diritto di difesa in condizioni di parità e di effettivo contraddittorio delle parti in quanto, oltre alle suindicate ragioni
- l’apertura delle cancellerie ad ore 9 impedisce
di visionare i fascicoli prima dell’udienza – che ha inizio
ad ore 9,30 – con gravissimo vulnus del diritto di difesa, dato
che frequentemente le informative pervengono il giorno prima in orario
in cui la cancelleria è già chiusa, ovvero la mattina stessa
prima dell'orario di inizio dell'udienza – quando la cancelleria
apriva ad ore 8,30 fino ad ore 9 era consentito ai difensori di visionare
i fascicoli, circostanza che agevolava anche i numerosi Avvocati (come
noto il Tribunale ha competenza distrettuale) che provengono dal distretto
o da fuori distretto;
- con sempre maggiore frequenza i fascicoli di competenza di alcuni magistrati
non sono, come invece dovrebbe essere, nelle cancellerie a disposizione
delle parti;
rilevato inoltre
- che è inaccettabile che le udienze di trattazione
siano fissate in prossimità
del fine pena ovvero ad avvenuta espiazione di pena;
- che ciò è ulteriormente aggravato dall’adozione
di provvedimenti in tema di liberazione anticipata con i quali viene dichiarata
de plano, anche a fronte di richieste motivate da parte del detenuto,
l’inammissibilità della richiesta facendo ricadere sul condannato
l’onere di una istruttoria che deve essere, invece, espletata dall’ufficio;
- che tale prassi è irrispettosa della persona del condannato e
viola le legittime aspettative a vedere trattate le proprie istanze in
tempo utile per poterne beneficiare in corso di pena;
- che risulta in definitiva vanificato il principio costituzionale secondo
il quale la pena deve tendere alla rieducazione del condannato e rende,
di fatto, inoperante il sistema delle misure alternative;
ritenuto inoltre
- che tale situazione è stata più volte
segnalata e stigmatizzata, oltre che dalla Camera Penale di Bologna, anche
dal Garante dei detenuti per il Comune di Bologna che, a seguito di una
lettera esposto sottoscritta da circa 200 detenuti ed inviata nel mese
di agosto 2009 anche al Presidente del Tribunale di Sorveglianza, ha avviato
una serie di consultazioni con gli enti locali, la Direzione della Casa
Circondariale, la Procura Generale, le Associazioni di volontariato che
operano all’interno del carcere, la Camera Penale, l’Ordine
degli Avvocati volte ad ottenere, senza alcun esito, un incontro con il
Presidente del Tribunale di Sorveglianza;
- che la Camera Penale di Bologna con la delibera in data 10 novembre
2009, dopo aver riassunto con precisione il percorso compiuto congiuntamente
all’Ufficio del Garante, ha denunciato il mal funzionamento del
Tribunale di Sorveglianza ed ha proclamato lo stato di agitazione degli
Avvocati penalisti;
- che nel mese di novembre 2009 l’Ufficio del Garante e la Camera
Penale di Bologna, al fine di rendere pubblica la situazione in cui opera
il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, ha convocato una conferenza stampa
nel corso della quale ha fornito i dati relativi alla concessione dei
permessi e delle misure alternative provenienti dal carcere di Bologna;
- che risultano essere state presentate, senza alcun esito due interrogazioni
parlamentari, la prima in data 8/10/09, seduta di annuncio Camera N.229,
primo firmatario Lenzi Donata e la seconda in data 9/12/2009, seduta di
annuncio Camera N. 255, primo firmatario Bernardini Rita;
rilevato
che tutti i tentativi di mediazione con il Presidente
del Tribunale di Sorveglianza sono risultati inascoltati;
che i dati provenienti dalla Casa Circondariale dimostrano un sensibile
aumento dei detenuti con posizione giuridica definitiva;
che ciò non è giustificabile solo con l’introduzione
di norme giuridiche di maggior rigore circa l’accesso alle misure
alternative ed ai permessi premio ma, altresì, con una inaccettabile
adozione di criteri applicativi che di fatto si risolvono nella restrizione
dei percorsi alternativi previsti dalla legge “Gozzini” nella
esecuzione della pena, momento cruciale per la risocializzazione del condannato;
tutto ciò evidenziato e premesso
l’assemblea delle Camere Penali dell’Emilia
Romagna – CP Bologna, CP Modena, CP Reggio Emilia, CP Parma, CP
Piacenza, CP Rimini, CP Romagna, CP Ferrara – proclama lo stato
di agitazione degli Avvocati penalisti del distretto, riservandosi ogni
ulteriore iniziativa volta a garantire il diritto di difesa anche nella
fase esecutiva ed a tutelare la dignità dell’Avvocato.
Dispone la trasmissione della presente delibera, unitamente alle delibere
della CP di Bologna in data 12/6/2009 e 10/11/2009 ed alle delibere della
CP di Modena in data 19/6/2009 e 27/11/2009 alla Giunta dell’Unione
delle Camere Penali Italiane, al Presidente del Tribunale di Sorveglianza
di Bologna, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministro della
Giustizia, al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello
di Bologna, al Presidente della Corte d’Appello di Bologna, ai Consigli
dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma,
Piacenza, Rimini, Forlì, Cesena, Ravenna, Ferrara, al Garante dei
detenuti per il Comune di Bologna, al Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria.
Avv. Elisabetta d’Errico – Camera Penale “Franco Bricola” di Bologna
Avv. Luca Scaglione – Camera Penale “Alberto Perroux” di Modena
Avv. Enrico Della Capanna – Camera Penale “Giulio Bigi” di Reggio Emilia
Avv. Antonino Tuccari – Camera Penale di Parma
Avv. Monica Testa e Avv. Elena del Forno
I Delegati della Camera Penale di Piacenza
Avv. Alessandro Petrillo – Camera Penale di Rimini
Avv. Marco Martines – Camera Penale della Romagna
Avv. Franco Romani – Camera Penale Ferrararese