Maternità e diritto di astensione: delibera della Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna

Il Direttivo della Camera Penale di Bologna “Franco Bricola”, riunitosi il giorno 28 aprile 2009,
vista
la delibera della Camera Penale di Trieste “Prof. Sergio Kostoris”
in data 7 aprile 2009 con la quale, da un lato, si lamenta la mancata attuazione del diritto della donna avvocato di astenersi dall’attività lavorativa per il periodo corrispondente al congedo di maternità stabilito dall’art. 16 D.Lds 151/01 e, dall’altro, si auspica la sottoscrizione di protocolli d’intesa al fine di garantire il diritto alla maternità,

ritenuto

che il tema segnalato dalla Camera Penale di Trieste è assai delicato e necessita quanto prima, anche in ragione del crescente numero di donne avvocato, di essere affrontato e risolto nel senso auspicato con la citata delibera;
che lo stato attuale non garantisce il diritto alla maternità delle donne avvocato, le quali troppo spesso vedono compromesso il loro diritto di divenire ed essere madre e, al tempo stesso, compresso il loro diritto a beneficiare della tutela riconosciuta dal D. Lds 151/01;

considerato

che la tutela del diritto alla maternità per essere effettiva deve essere estesa, come per le lavoratrici dipendenti, anche al periodo successivo al congedo obbligatorio, con conseguente maggiore attenzione alle esigenze del neonato, e in particolare al periodo di allattamento, che troppo spesso - allo stato - non è riconosciuto quale legittimo impedimento a comparire;
che infatti la Corte di Cassazione, V Sez., 14/11/07 N. 44922, in riferimento alla richiesta di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento, giustificata dalla necessità di allattare un bambino di circa tre mesi, formulata peraltro da difensore di Foro diverso e distante dal luogo del processo, ha affermato “che non può comunque costituire un legittimo impedimento del difensore a comparire quello che gli derivi dall’esistenza di una situazione non presentatasi improvvisamente e già destinata fin dall’origine a protrarsi, senza sostanziali variazioni, per un tempo di apprezzabile durata dovendo in tal caso il difensore operare una opportuna e tempestiva revisione dei propri impegni e non pretendere invece di mantenerli a scapito delle esigenze di giustizia”;
condivide appieno la delibera in data 7 aprile 2009 della Camera Penale di Trieste “Prof. Sergio Kostoris”,
si impegna

• a promuovere iniziative volte a sensibilizzare i Colleghi, i Magistrati e la pubblica opinione sull’importante e delicato tema in esame;
• a sollecitare, in accordo con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, la sottoscrizione di protocolli d’intesa con i locali Uffici Giudiziari volti a garantire, al contempo, il diritto alla maternità delle donne avvocato ed il diritto dell’indagato/imputato/persona offesa di farsi assistere dal professionista cui ha conferito il mandato e nei confronti del quale ha riposto la propria fiducia, riconoscendo lo stato di gravidanza ed il successivo periodo di allattamento quale legittimo impedimento a comparire in udienza, previa richiesta di rinvio, da presentarsi tempestivamente all’Autorità procedente corredata della necessaria certificazione;
• a denunciare alle Autorità, alle Istituzioni e sulla stampa ogni violazione dei diritti di cui sopra,
dispone

la diffusione della presente delibera, unitamente alla delibera della Camera Penale di Trieste in data 7 aprile 2009, presso l’Ordine degli Avvocati di Bologna e la comunicazione della stessa alle altre Camere Penali Territoriali, all’Ufficio di Presidenza dell’Unione Camere Penali Italiane, al Presidente del Tribunale di Bologna, ai Presidenti delle Sezioni Penali del Tribunale e della Corte d’Appello di Bologna, al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Bologna, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, al Coordinatore dei Giudici Penali di Pace di Bologna.

Bologna, 6 maggio 2009


Il Presidente Avv.Elisabetta d’Errico
Il Segretario Avv. Antonella Rimondi


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