CAMERA PENALE DI BOLOGNA: BREVI NOTE SULLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO PENALE NEL DISEGNO DI LEGGE DEL GOVERNO


Il disegno di legge del Ministro Guardasigilli, nel testo licenziato dal Consiglio dei Ministri il 4 Aprile 2007, propone, accanto a rivisitazioni più marginali di istituti processuali, la modifica di aspetti essenziali e costituzionalmente protetti del processo penale, quali la formazione della prova, l'esercizio del diritto di difesa, la precostituzione del Giudice.
Le modifiche sono, peraltro, solo in parte auspicate in nome della riduzione dei tempi del processo, rimanendo in altra parte del tutto sganciate finanche da un proposito (del quale occorrerà poi verificare l'effettività) accelleratorio.
Le osservazioni che seguono non sono volte all'analisi delle singole norme che il disegno vorrebbe introdurre, bensì ad una prima valutazione delle principali linee ispiratrici della riforma in esame condotta per gruppi di norme rispondenti alla medesima finalità, pur se relative ad istituti diversi.

LA FORMAZIONE DELLA PROVA ED IL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE

Il disegno di legge, con le modifiche di seguito esaminate, postula la soddisfazione del dettato costituzionale dell'art. 111 tutte le volte che la "prova" si formi in contraddittorio davanti ad un giudice (qualunque giudice, anche quello incompetente, anche quello di un diverso processo, anche in assenza dell'imputato), così "spogliando" la norma costituzionale dei principi di oralità, immediatezza e centralità del dibattimento, che sono necessari corollari di una lettura non riduttiva delle "regole" processuali inserite in costituzione.

L'art. 1, lett. g), in tema di competenza, sostituisce l'art. 26 co. 2 con il seguente: "se le prove di cui al comma 1 hanno contenuto dichiarativo, si applica l'art. 190 bis".
A sua volta, il richiamato art. 190 bis viene così modificato dall'art. 13, lett. b): " Quando è richiesto l'esame di un testimone, di un coimputato o di una delle persone indicate nell'art. 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'art. 238, l'esame è ammesso solo nei casi seguenti:
a) riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni sopravvenuti o conosciuti in epoca successiva all'assunzione della prova;
b) il giudice lo ritiene utile o necessario ai fini della decisione, anche su richiesta motivata delle parti sulla base di specifiche esigenze.
La norma eccezionale, nata per rispondere ad esigenze poste da reati di particolare gravità ed allarme sociale, assume, secondo una prassi tristemente consueta, portata generale.
I verbali delle prove assunte in precedenza restano inseriti al fascicolo del dibattimento e si applica l'art. 511, comma 2 bis".
L'art. 511 co. 2 bis è norma inserita ex novo dall'art. 13, lett. q) n. 2 e così recita: " E' sempre consentita la lettura dei verbali di dichiarazioni raccolte in sede di incidente probatorio, dei verbali di prove di diverso processo acquisiti ai sensi dell'art. 238, delle prove assunte in assenza dell'imputato, nonché dei verbali di prove assunte dinanzi a un giudice diverso, sia a seguito di declaratoria di incompetenza che in caso di mutamento della persona fisica del giudice".
Il quadro normativo così completato impone una lettura dell'art. 111 a dir poco restrittiva, non in linea con quel generale contenuto, di norma di costituzionalizzazione dei principi cardine del sistema accusatorio in materia di formazione della prova, che volle dargli il legislatore costituente e che la stessa Corte Costituzionale ebbe a riconoscergli (sent. 36/2002)
Evidente, infatti, che quell'inquadramento generale e quel respiro ampio dell'art. 111, presuppongono, almeno nella generalità dei casi, che la prova si formi nel dibattimento, proprio dinanzi a quel Giudice che da essa deve trarre convincimento per la decisione.
La centralità del dibattimento, quale luogo privilegiato di formazione della prova, l'oralità, la stessa funzione dell'esame incrociato, vengono invece svuotate di significato. La nuova normativa è evidentemente e pesantemente segnata dai "suggerimenti" di chi non ha mai creduto che la verità potesse meglio emergere dal confronto - scontro nel dibattimento tra parti portatrici di opposti punti di vista.
Ciò che altrove è considerato il cuore del processo accusatorio, da noi viene guardato con sospetto e sufficienza, quasi come un male necessario, da limitare, mentre l'occhio di un Giudice necessariamente non terzo è strabicamente rivolto al "vero" luogo di formazione della prova, ciò che è accaduto prima e fuori dal dibattimento.
Così ridisegnato per erosione il principio costituzionale, la modifica proposta con l'inserimento dell'art. 191 comma 1, dopo le parole: "dalla legge" delle seguenti "a garanzia di diritti costituzionalmente tutelati", ha un suono sinistro.
A noi riesce difficile immaginare alcuna acquisizione probatoria in violazione di precise norme di legge, non lesiva però di diritti costituzionalmente tutelati, giacchè non conosciamo alcuna regola di acquisizione che non tuteli i diritti di libertà, di difesa, al contraddittorio. Tuttavia l'aggiunta ne postula l'esistenza (diversamente sarebbe pleonastica), e ne rimette al Giudice la valutazione, offrendo un parametro di riferimento che, per l'assoluta genericità, rischia di vanificare in una sventurata (ma non improbabile) applicazione giurisprudenziale, gran parte della norme e presidio della legittima acquisizione delle prove.
Come non vedere anche dietro questa "clausola di chiusura", che rimette al prudente apprezzamento del Giudice quali violazioni della legge siano altresì lesione della Carta Costituzionale, quella vocazione inquisitoria che, insofferente alle stesse regole dettate dal legislatore, vuole pretermetterle all'esigenza di non "dispersione della prova"? E come non vedervi, altresì, il possibile preludio, "accerchiato" e limitato l'art. 111 Cost., ad un nuovo tentativo di far assurgere a valore costituzionale, per di più prevalente, la "non dispersione"?
Per gli avversari del processo accusatorio il fascino delle campane a morte dei principi cardine di questo processo, suonate dalla Corte Costituzionale con le note sentenze del 1992, non si è spento, così come non si è spento il ricordo della sentenza n. 36/2002 con la quale la stessa Corte esplicitò con chiarezza che, dopo la riformulazione dell'art. 111, quei funerali in nome del principio di non dispersione della prova non potevano più celebrarsi. E', infine, doveroso rimarcare che le norme richiamate fanno strame del principio del Giudice naturale precostituito per legge.
L'art. 25 Cost. viene travolto da un singolare, nuovo principio di intercambiabilità e fungibilità del Giudice. La competenza per materia, per territorio e l'attribuzione vengono equiparate tra loro e svuotate di significato, perché non più presidiate da sanzioni di inutilizzabilità.
Si dimentica quanta parte, e quanto triste, abbia avuto nella storia del nostro Paese la disinvolta violazione della competenza territoriale (dai processi per la strage di Piazza Fontana in poi).
Si maltratta il principio del Giudice naturale come un inutile orpello che offre appigli a difensori pretestuosi e dilatori, tenendo lo sguardo fisso sull'orizzonte ristretto di un unico, recente e noto processo viziato da incompetenza ed annullato della Suprema Corte, per stravolgere l'intero sistema ed i suoi capisaldi.
Si crea a tal fine un sistema incidentale di rilievo dell'incompetenza con ricorso immediato alla Corte di Cassazione; un sistema prevedibilmente destinato ad intasare i ruoli della Suprema Corte. Ma, soprattutto, si prevede che tali ricorsi incidentali non sospendano il processo e, per "rimediare" all'evidente spreco di tempo e di risorse legato alla celebrazione di un processo inutile, perché dinanzi ad un Giudice incompetente, si prevede l'utilizzabilità delle prove formate davanti a quel Giudice, così completando il sacrificio dell'art. 111 Cost. Infine, si modifica l'art. 16 c.p.p., consentendo per i reati associativi che la competenza territoriale sia determinata dalla priorità cronologica dell'iscrizione nel registro indagati, così sganciando definitivamente la competenza da qualsivoglia rapporto non soltanto con il luogo di commissione del reato associativo, altresì con quello in cui si è consumato il più grave tra i reati fine.

L' EFFETTIVA CONOSCENZA DEL PROCESSO E L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA
Con l'art. 3, lett. h), si sostituisce il comma 8 bis dell'art. 157 con il seguente: "Salvo che la legge non disponga altrimenti, le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna di copia dell'atto al difensore. Il difensore può dichiarare all'autorità che procede di non accettare la notificazione solo nel caso di rinuncia al mandato difensivo. La presente norma si applica anche alle comunicazioni di atti e agli avvisi".
La norma proposta, della quale sfugge peraltro la funzione acceleratoria, pone al difensore un'incredibile alternativa: accettare la notifica anche per conto del proprio assistito, ovvero rinunciare al mandato difensivo. Poiché la necessità che l'atto da notificarsi sia portato alla conoscenza dell'indagato personalmente, oltrechè del difensore, attiene alla tutela costituzionale (art. 24) del diritto di difesa, necessariamente comprensivo sia dalla difesa tecnica che dell'esercizio di prerogative attribuite personalmente e direttamente all'indagato, il difensore (per non pregiudicare quel diritto) dovrà rinunciare al mandato difensivo tutte le volte che non sia certo di riuscire a portare a conoscenza dell'assistito l'atto notificato in tempo utile a non arrecargli alcun pregiudizio, cioè immediatamente.
Le sconsiderate conseguenze della disciplina che si vorrebbe introdurre non necessitano di esame.
Anche in materia di contumacia, all'apprezzabile dichiarato intento di eliminare un istituto che confligge con una lettura costituzionalmente corretta del diritto di difesa e che ha procurato all'Italia ripetute condanne della Corte per i diritti dell'uomo, non è seguito il coraggio di prevedere la necessità dell'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'indagato. Così, se da un lato è corretta la previsione della sospensione del processo di cui all'art. 13 lett. o), che introduce un art. 484 bis, non si comprende come possa rinunciarsi a quell'esigenza di conoscenza per una valutazione ampiamente discrezionale del Giudice relativa al "grave pregiudizio all'accertamento dei fatti". Cosi' pure è incomprensibile come possa riprendersi il procedimento sospeso non sulla base della raggiunta prova dell'effettiva conoscenza, bensì di presunzioni di conoscenza. L'abolizione del processo in contumacia, che, se effettivo, potrebbe peraltro rispondere davvero ad un'esigenza deflattiva, risultando nel contempo conforme alla reale esplicazione del diritto di difesa secondo i parametri dell'art. 24 Cost. e della Corte europea, finisce per ridursi, a causa delle troppe presunzioni di conoscenza introdotte, a poco di più di una "truffa" delle etichette, attuata sostituendo il termine "contumacia" con il più salvifico, dalle censure della Corte di Giustizia, "assenza".

ALCUNE MODIFICHE EVIDENTEMENTE ESTRANEE AD INTENTI ACCELERATORI.
Si propone l'abolizione dell'art. 599 co. 4, che prevede il c.d. "patteggiamento in appello".
La modifica produce certamente un allungamento dei tempi. Poiché, poi, la norma oggi in vigore postula l'accordo del P.M., neppure può pensarsi ad un qualsivoglia abuso della stessa da parte del difensore dell'indagato. La modifica risponde evidentemente ed esclusivamente alla spinta dei giudici di primo grado alla conservazione della decisione presa, che ritengono evidentemente la più equilibrata.
Persino la più indispensabile riforma della L. 251/2005 in materia di recidiva, pur mitigando gli inammissibili effetti ricollegati dalla c.d. ex Cirielli alla recidiva, non incide sui gravissimi profili di incostituzionalità di quella normativa, ponendosi viceversa nel medesimo solco. Infatti permane quell'obbligatorietà della recidiva che comporta la presunzione insuperabile di maggiore gravità del reato commesso dal recidivo e, con essa, proprio quel profilo di "diritto penale d'autore" così lesivo dell'art. 27 co. 3, Cost..

IN CONCLUSIONE
Non sembra azzardato ritenere che il disegno di legge si inserisce a pieno titolo tra i tanti indomiti e nostalgici tentativi di restaurare i caratteri fondamentali del sistema inquisitorio.
La ragionevole durata viene utilizzata, incuranti dei reali effetti sulla durata e sulle cause dei tempi lunghi, come un cavallo di Troia per raggiungere quell'obiettivo.
L'insofferenza verso la regola costituzionalizzata del contraddittorio come strumento migliore per giungere ad una decisione di qualità elevata, esonda talvolta nell'insofferenza verso qualunque regola (ontologicamente contraddistinta dal requisito della generalità) in favore di una discrezionalità - arbitro, che pretende un'elasticità tale della regola da poter essere "adattata" dal giudice ad ogni caso concreto (di ciò è eclatante dimostrazione la genericità di quello scellerato art. 191 bis).
La nostra convinzione è che le vere cause dell'irragionevole durata dei processi siano del tutto estranee alle norme procedurali e che, pertanto, il mettere mano a quello che si prospetta come l'equilibrio di fattori necessariamente confliggenti, ragionevole durata e garanzie, sia tanto inutile quanto pretestuoso. Dalla notizia di reato alla decisione di appello di un processo di competenza collegiale trascorrano mediamente nel nostro distretto 10 anni ed 11 mesi; di questi ben 8 anni e 4 mesi sono "tempi morti" che nessuna modifica alle norme del c.p.p. e nessun sacrificio delle garanzie potrà abbreviare. Sono i tempi dovuti da un lato all'arcaica organizzazione della giustizia, all'assurda pretesa di riforme a costo zero, all'insufficiente numero di personale ausiliario e di magistrati togati effettivamente addetti a funzioni giudicanti o requirenti; dall'altro alla dissennata corsa del potere politico alla penalizzazione di condotte, che relega l'aspirazione ad un diritto penale minimo nel regno delle utopie e produce inevitabilmente l'aumento dei processi.

Camera Penale di Bologna "Franco Bricola"
Il Direttivo