Cassazione – Sezione seconda penale (cc)
sentenza 16 ottobre-10 novembre, n. 1607

Presidente Cosentino – relatore Macchia
Ricorrente Pm in proc. S...

Osserva

Con ordinanza del 3 maggio 2003, il Tribunale di Catania, quale giudice del riesame de libertate, ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa il 16 aprile 2003 nei confronti di S...G... A fondamento di tale decisione, il Tribunale poneva la circostanza che, avendo il Gip omesso di decidere immediatamente sulla istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dallo S... all’udienza di convalida, e posto che, a norma dell’articolo 96 del Dpr 115/02, la mancata immediata decisione della istanza presentata in udienza determina la nullità assoluta ai sensi dell’articolo 179, comma 2, Cpp, con effetti dunque, caducatori del primo atto successivo a quello della scadenza del termine utile per provvedere sulla istanza medesima, ne derivava, pertanto, la nullità della ordinanza di applicazione della misura cautelare, essendo stata questa emessa in esito alla udienza di convalida.
Avverso la statuizione adottata dall’organo del riesame ha proposto ricorso per cassazione il Pm deducendo violazione di legge. A parere del ricorrente, infatti, pur non disconoscendosi il fondamento del principio di diritto enunciato nella sentenza di questa Corte richiamata nella ordinanza impugnata (Cassazione, sezione quinta, 21 maggio 2002, Sorrentino), ha sottolineato come quel principio fosse calibrato sulla falsariga di una ipotesi ben diversa da quella oggetto dell’odierno ricorso, giacché in quella circostanza la Corte riconobbe affetta da nullità la sentenza pronunciata all’esito del giudizio di appello nel corso del quale, in udienza, era stata presentata richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato senza che sulla stessa fosse stato immediatamente adottato il relativo provvedimento, avendo il giudice invece disposto che venissero prontamente richieste informazioni alla Guardia di Finanza. Situazione, dunque, non comparabile a quella presa in esame dall’odierno giudice a quo. La sanzione di nullità assoluta - osserva infatti il ricorrente - riguarderà «tutti gli atti che all’interno del procedimento attivato con la domanda di ammissione al gratuito patrocinio per i non abbienti, siano stati compiuti in epoca successiva alla decorrenza del termine di dieci giorni non osservato dal Giudice, ma non si potrà assolutamente estendere a tutti gli atti che riguardano il procedimento penale principale ne agli atti che riguardino i procedimenti incidentali sullo status libertatis». Donde, conclude il ricorrente, la illegittimità del provvedimento impugnato.
Il ricorso è fondato. Come ha infatti rammentato la Corte costituzionale nella recente sentenza 304/03, depositata il 1 ottobre 2003, la mancata osservanza del termine per decidere sulla istanza di ammissione al patrocinio dei non abbienti non era in origine assistita da alcuna sanzione dì ordine processuale, e da ciò era derivata una frequente quanto patologica dilatazione dei tempi pur legislativamente stabiliti, con la correlativa compromissione del diritto di difesa, evidentemente frustrato dalla protratta situazione di incertezza in ordine alla ammissione o meno al beneficio. Per porre rimedio a tali situazioni, con le modifiche apportate dalla legge 134/01 – trasfuse, poi, in parte qua, nell’articolo 96 del decreto legislativo 113/02 - «l’inosservanza del termine – ha rammentato ancora la Corte – è stata sanzionata, ai sensi dell’articolo 179, comma 2, Cpp, con la nullità assoluta degli atti compiuti successivamente al decorso del termine stesso»: previsione, questa, che – ha conclusivamente puntualizzato il giudice delle leggi – deve ritenersi immune dai pur denunciati profili di irragionevolezza, proprio perché «finalizzata alla garanzia dell’effettività del diritto di difesa». Ne deriva, dunque, all’evidenza, un primo significativo corollario: posto, infatti, che la ratio essendi della massima fra le sanzioni processuali (per ciò stesso da riguardare come estrema ratio, di stretta interpretazione e di natura “eccezionale”, in quanto derogatoria rispetto all’opposto principio di conservazione degli atti giuridici, per di più nella specie in sé strutturalmente validi ed efficaci) deve rinvenirsi nella violazione “effettiva” (tale il qualificante aggettivo utilizzato dalla Corte per specificare la ontologica gravità del vulnus) del diritto di difesa, consegue pacificamente da ciò che la nullità per omessa tempestiva decisione sulla istanza di ammissione al patrocinio dei non abbienti, non potrà che travolgere atti rispetto ai quali si ponga un problema di reale e concreta deminiutio difensiva per la specifica posizione del soggetto cui l’istanza si riferisce.
Ove così non fosse, infatti, la “tracimazione” della nullità coinvolgerebbe atti rispetto ai quali farebbe difetto la specifica funzione di garanzia che quella sanzione mira a presidiare, facendo per ciò stesso venire meno la ragionevolezza della norma che – come si è ricordato – la Corte costituzionale ha riconosciuto solo ove raccordata proprio alla peculiare e rilevante funzione di cui innanzi si è detto. In tale prospettiva, esce pertanto rafforzata, ad avviso di questo collegio, la tesi già espressa da questa Corte secondo la quale la causa di nullità prevista dall’articolo 96, comma 1, del decreto legislativo 113/02 – collegata alla inosservanza da parte del giudice, a fronte di rituale richiesta di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, dell’obbligo di adottare il provvedimento di ammissione entro dieci giorni dalla presentazione o immediatamente se presentata in udienza – si riferisce unicamente agli atti del procedimento eventualmente compiuti dopo la scadenza del termine e prima che l’istanza abbia trovato accoglimento, in quanto – si è affermato – solo in relazione ad essi si può verificare un concreto pregiudizio dell’effettivo esercizio del diritto di difesa (principio, questo, in applicazione del quale questa Corte ebbe appunto a rigettare il ricorso con cui si deduceva la nullità dell’intero procedimento di esecuzione per non essere stato rispettato il termine dei dieci giorni, in quanto nell’unico giorno di scopertura conseguente al ritardo del provvedimento di ammissione al patrocinio, nessun atto pregiudizievole dei diritti difensivi del condannato era stato compiuto) (Cassazione, sezione prima, 5 marzo 2003, Gammuto). Gli atti, quindi, a connotazione difensiva per così dire “neutra”, non potranno ritenersi coinvolti dalla sanzione di nullità che viene qui in discorso, proprio perché farebbe difetto qualsiasi correlazione tra la “causa” giuridica dell’atto e la “causa” giuridica del vizio che ne dovrebbe travolgere la validità, per di più con effetti insanabili e con un regime di rilevabilità di ufficio in ogni stato e grado del processo (articolo 179 comma 2 Cpp, espressamente richiamato dalla disposizione in riferimento). Ma nella specie, anche a voler prescindere dai rilievi che potrebbero svolgersi in ordine alla peculiare natura (sul piano della potenziale compromissione del diritto di difesa) dell’atto in concreto assoggettato alla sanzione della nullità (l’ordinanza di custodia cautelare) assume risalto dirimente la specifica sede processuale all’interno della quale si è iscritta la richiesta di ammissione al beneficio ed il conseguente spirare del termine entro il quale, verificata l’ammissibilità della richiesta, il giudice avrebbe dovuto adottare il provvedimento di ammissione; vale a dire l’udienza di convalida dell’arresto. Tale udienza, infatti, si caratterizza per non pochi, significativi aspetti. Da un alto, essa assume connotazioni incidentali che configurano la relativa procedura come segmento del tutto autonomo ed eventuale rispetto al procedimento “principale”, caratterizzando, quindi, la relativa udienza alla stregua di “evento” esterno rispetto alla ordinaria sequenza di atti che contrassegna la fase di cognizione del merito della regiudicanda. I vizi, quindi, che dovessero affliggere gli atti iscritti nel giudizio di convalida non dovrebbero pertanto refluire sugli atti del giudizio di merito, non potendosi evocare quel paradigma di “consecutività” che, a norma dell’articolo 185, comma 1 del codice di rito, consente (eccezionalmente) nel sistema effetti diffusici “esterni” all’atto nullo. Avendo, infatti, l’articolo 96 del decreto legislativo 113/02, espressamente evocato – come già si è fatto cenno – la “nullità assoluta ai sensi dell’articolo 179, comma 2, del Cpp”, quale sanzione conseguente all’omesso immediato provvedimento del giudice ove la richiesta sia presentata “in udienza” (espressione, quest’ultima, che, in mancanza di ulteriori precisazioni evidentemente vale anche per la pur peculiare udienza di convalida), ne deriva che è l’inero regime codicistico delle nullità che deve qui venire in discorso, con l’ovvia applicabilità, dunque, anche del (più che tradizionale) principio espresso dal richiamato articolo 96 del decreto legislativo 113/02, avrebbe dovuto espressamente coniare un regime derogatorio degli effetti della nullità, facendo riferimento alla caducazione di tutti gli atti “comunque” successivi alla scadenza del termine, così da sostituire al parametro codicistico della concatenazione funzionale tra gli atti quello meramente temporale, con effetto demolitorio integrale del procedimento.
Accanto a ciò, neppure può sottacersi, ai fini che qui rilevano, la peculiare e marcata tempestività che caratterizza la dinamica della udienza di convalida, sviluppandosi i relativi termini di celebrazione e definizione sulla falsariga di quelli, scanditi ad horas, dall’articolo 13 della Costituzione. Ciò basterebbe a svelare una intima “frizione” tra valori ugualmente presidiati come fondamentali al patrocinio dei non abbienti comportasse, al fine di consentirne la pur doverosa verifica di ammissibilità, una sospensione di fatto circa la decisine sulla convalida, posto che, in tal caso, l’esigenza di assicurare l’effettivo esercizio del diritto di difesa potrebbe andare a detrimento dello stesso diritto di libertà.
Ma ciò che definitivamente svela la erroneità della statuizione oggetto di impugnativa, è l’assenza di necessario collegamento tra la “sede” entro la quale si è iscritta la domanda di ammissione al beneficio (l’udienza di convalida), lo spirare del relativo termine per provvedere (“immediatamente”), il provvedimento conclusivo di quella udienza, in ipotesi travolto dalla nullità assoluta, ed il provvedimento che, invece, ha formato oggetto della pronuncia caducatoria avverso la quale è stato proposto l’odierno ricorso (l’ordinanza applicativa della misura cautelare). Questa Corte ha infatti avuto modo di affermare che le misure coercitive applicate contestualmente al provvedimento di convalida del fermo o dell’arresto, pur se collegate con la misura precautelare, non sono con la stessa in rapporto di connessione essenziale, sicché la nullità della convalida non si estende all’ordinanza impositiva delle misure coercitive, né sulla possibilità di disporle incide la mancata convalida (Cassazione, Sezioni unite, 14 luglio 199, Salzano). L’ordinanza che decide sulla convalida dell’arresto o del fermo e quella che dispone la applicazione di una misura coercitiva sono dunque provvedimenti distinti, ciascuno soggetto a diverso mezzo di impugnazione ed aventi presupposti e finalità diverse, essendo la prima statuizione destinata a verificare la legittimità dell’operato della polizia giudiziaria, in linea con i limiti e le prescrizioni dettata dall’articolo 13 della Carta fondamentale, ed il secondo provvedimento volto a statuire de liberate, e con effetti pro futuro, assenti, invece, nel giudizio di convalida disciplinato dal codice. Diversità, dunque, strutturali e funzionali tanto marcate da impedire la possibilità che la nullità dell’uno possa per consequenzialità travolgere la validità dell’altro.
L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio.

 

PQM

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Si provveda a norma dell’articolo 92 disp. att. Cpp.

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