Corte Suprema di Cassazione IV sezione penale
Sentenza n. 351 24.01.2001 - 5 marzo 2001

Sentenza sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro nel procedimento contro L…G… A… e  F…G…

Avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Pesaro in composizione monocratica il 10.01.2000

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Federico, letta la requisitoria del P.M. che ha concluso per l’annullamento senza rinvio

Fatto e diritto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale si è disposta - essendo il reato per cui si procedeva quello di cui agli artt. 41, 589 I e III comma cp, commesso in Pesaro nel periodo ricompreso tra l'ottore 1997 ed il marzo 1998 - la trasmissione degli atti al P.M. affinchè si procedesse, prima del dibattimento, all'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 550 u.c. cpp, come introdotto dalla legge 16.12.99 n. 479, deducendo a sostegno del proprio gravame i seguenti motivi:

A) erronea applicazione della legge penale, non essendo condivisibile l'assunto dell'applicabilità dell'art. 219 D.Lgv. 51/98 al caso in esame, in assenza di norme transitorie nella legge n. 479 del 1999, e conseguendone l'inapplicabilità dell'ultimo comma dell'art. 550 cpp, come modificato dalla legge 479/99, norma, di natura sanzionatoria, che attiene ai soli procedimenti in ordine ai quali non è stata ancora esercitata l'azione penale o la stessa è stata esercitata erroneamente;

B) manifesta illogicità della motivazione, in quanto per effetto del provvedimento gravato il P.M. dovrebbe nuovamente esercitare l'azione penale, già validamente esercitata con un atto di cui non viene dichirata la nullità, così violandosi il principio della irretrattabilità dell'azione penale stabilito dall'ordinamento (v. artt. 112 Cost. e 50 cpp) e con la conseguenza sul piano pratico che la successiva fase processuale, e cioè l'udienza preliminare, sarebbe introdotta da un atto nullo secondo la normativa vigente al momento della sua emanazione, in quanto non preceduta dall'avviso che il P.M. deve inviare all'indagato circa la conclusione delle indagini preliminari, a pena di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, come stabilito dall'art. 416 cpp nel testo modificato dalla stessa legge n. 479/99.

L… G… A…, da parte sua, presentava una memoria difensiva, pervenuta alla cancelleria di questa S.C. a mezzo fax il 20.01.2001, con la quale, oltre a richiedere in via preliminare che il ricorso de quo venisse assegnato alle Sezioni Unite ex art. 610 comma 2 cpp per la speciale importanza della questione dedotta, si eccepiva l'inammissibilità del ricorso stesso perchè proposto in violazione del principio posto dall'art. 586 cpp, secondo cui le ordinanze dibattimentali possono essere impugnate solo unitamente alla sentenza definitiva del giudizio, si escludeva il carattere abnorme dell'ordinanza impugnata e si assumeva la legittima applicabilità al caso di specie dell'art. 550 comma 3 nel testo introdotto dalla legge n. 479del 1999.

Il ricorso del P.M. è fondato.

Ed invero, nel procedimento in oggetto il Tribunale di Pesaro ha ritenuto applicabile il disposto dell'art. 550 comma 3 cpp, così come risultante dal testo introdotto dall'art. 44 della L. 479/99, nonostante che la fase delle indagini preliminare fosse senza dubbio conclusa prima dell'entrata in vigore della legge suddetta, per essere stato emesso il decreto di citazione a giudizio davanti al Pretore dal P.M. in data 1/6/99 per l'udienza del 9/10/99, mentre, in difetto di una espressa norma transitoria in quella legge, il Tribunale -in applicazione del noto principio generale in tema processuale del c.d. "tempus regit actum"- avrebbe dovuto invece applicare nel caso di specie la norma processuale vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale, allorquando il P.M., sulla base delle norme di rito di quel momento, aveva correttamente emesso decreto di citazione a giudizio nei confronti degli odierni imputati.

Infatti, la citazione diretta, prevista per tutti i reati pretorili nel momento in cui era vigente la normativa processuale anteriore all'entrata in vigore della L. n. 479/99 e già leittimamente esercitata nel caso in oggetto secondo tale narrativa, aveva ormai prodotto il suo effetto tipico che è quello della "vocatio in ius", con il conseguente valido ed irreversibile trapasso alla fase ulteriore del dibattimento.

Nè può sostenersi che la norma transitoria che escluderebbe l'applicabilità del principio del "tempus regit actum" possa essere quella di cui all'art. 219 C.Lgvo n. 51/98, presupponendo che la normativa sulla riforma del giudice unico di primo grado, costituita da tale decreto legislativo, dai decreti legge intermedi con le relative leggi di conversione e dalla legge n. 479/99, costituisca un corpus normativo unitario nell'ambito del quale esistono disposizioni di portata generale, sia definitiva che transitoria, efficaci per l'intero complesso normativo, tra cui appunto quella dell'art. 219 sopra citato.

Ed invero, il D.Lgvo 51/98 è significativamente intitolato : "Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado", mentre  la L. n. 479 del 1999 (c.d. legge "Carotti") è così intitolata: "Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense".

Come ben si può osservare, le materie regolate dai due provvedimenti legislativi, preoccupandosi il D.Lgvo 51/98 di disciplinare le strutture del nuovo ordinamento giudiziario, caratterizzato dalla soppressione dell'ufficio del Pretore e dalla creazione al suo posto del Tribunale in composizione monocratica e la L. 479/99, invece, di apportare modifiche all'intero  sistema processuale penale ed in particolare di regolare il procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica, sono assolutamente differenti tra loro, per cui appare del tutto arbitrario pretendere di ritenere applicabili alla legge successivamente emanata le norme transitorie del decreto legislativo precedentemente emesso ed avente un oggetto ed un ambito di efficacia più limitati.

Giustamente poi il P.M. ricorrente ha individuato un aspetto contraddittorio e palesemente illogico dell'ordinanza impugnata nella parte in cui essa, pur riconoscendo che il decreto di citazione a giudizio era stato legittimamente emesso secondo le norme all'epoca vigenti, ha contestualmente ravvisato la legittimità dell'esercizio, da parte degli imputati, della facoltà, prevista dal comma 3 dell'art. 550 cpp, di chiedere la regressione del processo, giacchè il sistema processuale ricollega inscindibilmente la regressione del procedimento ad un certo "stato" o "grado" alla dichiarazione di nullità di un atto che è stato compiuto proprio in quello "stato" o "grado" del procedimento stesso (v.art. 185 comma 3 cpp).

Secondo, invece, il Tribunale di Pesaro la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari potrebbe disporsi anche in assenza di dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio, perchè emesso in modo legittimo, così alterandosi del tutto ingiustificatamente il quadro di correlazione tra nullità e regressione delineato dal citato art. 185 comma 3 cpp.

Rileva, in conclusione, questa Corte come nel caso di specie debba ritenersi assolutamente inapplicabile il terzo comma dell'art. 550 cpp, così come introdotto dalla legge n. 479 del 1999, in quanto tale norma si limita a disciplinare i casi di citazione diretta a giudizio in cui il P.M. abbia erroneamente scelto di procedere con citazione diretta per un reato per il quale è prevista, invece, l'udienza preliminare e la trasmissione degli atti al P.M. da parte del Tribunale, con la conseguente regressione del procedimento alla fase in cui si è venuta a determinare l'invalidità, si rende necessaria proprio per sanare tale invalidità.

L'ordinanza impugnata va, pertanto, cassata senza rinvio, configurandosi essa come atto abnorme, giacchè determina l'indebita regressione del procedimento al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste dalle norme processuali.

Giova, infatti, a questo proposito rilevare (e ciò serve anche a contrastare validamente quanto osservato dalla difesa del L… nella memoria in atti a riguardo dell'inammissibilità del ricorso) come -dovendosi considerare abnorme non soltanto quell'atto non rispondente ad alcuno schema processuale, ma altresì quello che, pur  manifestandosi in astratto come espressione di un legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste dalle singole norme, al di là di ogni ragionevole limite, e che non può essere rimosso dalla realtà giuridica senza la denuncia della sua abnormità (Sez. III, 21.2.97, Piccoli)- l'ordinanza impugnata rivesta proprio questi caratteri di abnormità e debba, quindi, essere rimossa attraverso il ricorso per cassazione.

Si rileva, altresì, per completezza di motivazione (per rispondere alla precisa richiesta in proposito, sempre del difensore del L…,  di cui alla memoria predetta), che non si ravvisano nel caso di specie i presupposti necessari per la rimessione della questione de qua alle Sezioni unite, non sussistendo sul punto alcun contrasto giurisprudenziale.

P.Q.M.

 - annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pesaro per l'ulteriore corso.

Roma, 24.01.2001

Il Cons. Estensore                                             Il Presidente

Depositato 05.03.2001

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