Avverso l’ordinanza
emessa dal Tribunale di Pesaro in composizione monocratica il 10.01.2000
Sentita la relazione fatta dal
Consigliere dr. Federico, letta la requisitoria del P.M. che ha concluso per
l’annullamento senza rinvio
Fatto e diritto
Il Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Pesaro ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe
indicata con la quale si è disposta - essendo il reato per cui si procedeva
quello di cui agli artt. 41, 589 I e III comma cp, commesso in Pesaro nel
periodo ricompreso tra l'ottore 1997 ed il marzo 1998 - la trasmissione degli
atti al P.M. affinchè si procedesse, prima del dibattimento, all'udienza
preliminare, ai sensi dell'art. 550 u.c. cpp, come introdotto dalla legge
16.12.99 n. 479, deducendo a sostegno del proprio gravame i seguenti motivi:
A) erronea applicazione della legge
penale, non essendo condivisibile l'assunto dell'applicabilità dell'art. 219
D.Lgv. 51/98 al caso in esame, in assenza di norme transitorie nella legge n.
479 del 1999, e conseguendone l'inapplicabilità dell'ultimo comma dell'art. 550
cpp, come modificato dalla legge 479/99, norma, di natura sanzionatoria, che
attiene ai soli procedimenti in ordine ai quali non è stata ancora esercitata
l'azione penale o la stessa è stata esercitata erroneamente;
B) manifesta illogicità della
motivazione, in quanto per effetto del provvedimento gravato il P.M. dovrebbe
nuovamente esercitare l'azione penale, già validamente esercitata con un atto
di cui non viene dichirata la nullità, così violandosi il principio della
irretrattabilità dell'azione penale stabilito dall'ordinamento (v. artt. 112
Cost. e 50 cpp) e con la conseguenza sul piano pratico che la successiva fase
processuale, e cioè l'udienza preliminare, sarebbe introdotta da un atto nullo
secondo la normativa vigente al momento della sua emanazione, in quanto non
preceduta dall'avviso che il P.M. deve inviare all'indagato circa la conclusione
delle indagini preliminari, a pena di nullità della richiesta di rinvio a
giudizio, come stabilito dall'art. 416 cpp nel testo modificato dalla stessa
legge n. 479/99.
L… G… A…, da parte sua,
presentava una memoria difensiva, pervenuta alla cancelleria di questa S.C. a
mezzo fax il 20.01.2001, con la quale, oltre a richiedere in via preliminare che
il ricorso de quo venisse assegnato alle Sezioni Unite ex art. 610 comma 2 cpp
per la speciale importanza della questione dedotta, si eccepiva l'inammissibilità
del ricorso stesso perchè proposto in violazione del principio posto dall'art.
586 cpp, secondo cui le ordinanze dibattimentali possono essere impugnate solo
unitamente alla sentenza definitiva del giudizio, si escludeva il carattere
abnorme dell'ordinanza impugnata e si assumeva la legittima applicabilità al
caso di specie dell'art. 550 comma 3 nel testo introdotto dalla legge n. 479del
1999.
Il ricorso del P.M. è fondato.
Ed invero, nel procedimento in oggetto
il Tribunale di Pesaro ha ritenuto applicabile il disposto dell'art. 550 comma 3
cpp, così come risultante dal testo introdotto dall'art. 44 della L. 479/99,
nonostante che la fase delle indagini preliminare fosse senza dubbio conclusa
prima dell'entrata in vigore della legge suddetta, per essere stato emesso il
decreto di citazione a giudizio davanti al Pretore dal P.M. in data 1/6/99 per
l'udienza del 9/10/99, mentre, in difetto di una espressa norma transitoria in
quella legge, il Tribunale -in applicazione del noto principio generale in tema
processuale del c.d. "tempus regit actum"- avrebbe dovuto invece
applicare nel caso di specie la norma processuale vigente al momento
dell'esercizio dell'azione penale, allorquando il P.M., sulla base delle norme
di rito di quel momento, aveva correttamente emesso decreto di citazione a
giudizio nei confronti degli odierni imputati.
Infatti, la citazione diretta, prevista
per tutti i reati pretorili nel momento in cui era vigente la normativa
processuale anteriore all'entrata in vigore della L. n. 479/99 e già
leittimamente esercitata nel caso in oggetto secondo tale narrativa, aveva ormai
prodotto il suo effetto tipico che è quello della "vocatio in ius",
con il conseguente valido ed irreversibile trapasso alla fase ulteriore del
dibattimento.
Nè può sostenersi che la norma
transitoria che escluderebbe l'applicabilità del principio del "tempus
regit actum" possa essere quella di cui all'art. 219 C.Lgvo n. 51/98,
presupponendo che la normativa sulla riforma del giudice unico di primo grado,
costituita da tale decreto legislativo, dai decreti legge intermedi con le
relative leggi di conversione e dalla legge n. 479/99, costituisca un corpus
normativo unitario nell'ambito del quale esistono disposizioni di portata
generale, sia definitiva che transitoria, efficaci per l'intero complesso
normativo, tra cui appunto quella dell'art. 219 sopra citato.
Ed invero, il D.Lgvo 51/98 è
significativamente intitolato : "Norme in materia di istituzione del
giudice unico di primo grado", mentre
la L. n. 479 del 1999 (c.d. legge "Carotti") è così
intitolata: "Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al
Tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura
penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni
in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di
pace e di esercizio della professione forense".
Come ben si può osservare, le materie
regolate dai due provvedimenti legislativi, preoccupandosi il D.Lgvo 51/98 di
disciplinare le strutture del nuovo ordinamento giudiziario, caratterizzato
dalla soppressione dell'ufficio del Pretore e dalla creazione al suo posto del
Tribunale in composizione monocratica e la L. 479/99, invece, di apportare
modifiche all'intero sistema
processuale penale ed in particolare di regolare il procedimento dinanzi al
tribunale in composizione monocratica, sono assolutamente differenti tra loro,
per cui appare del tutto arbitrario pretendere di ritenere applicabili alla
legge successivamente emanata le norme transitorie del decreto legislativo
precedentemente emesso ed avente un oggetto ed un ambito di efficacia più
limitati.
Giustamente poi il P.M. ricorrente ha
individuato un aspetto contraddittorio e palesemente illogico dell'ordinanza
impugnata nella parte in cui essa, pur riconoscendo che il decreto di citazione
a giudizio era stato legittimamente emesso secondo le norme all'epoca vigenti,
ha contestualmente ravvisato la legittimità dell'esercizio, da parte degli
imputati, della facoltà, prevista dal comma 3 dell'art. 550 cpp, di chiedere la
regressione del processo, giacchè il sistema processuale ricollega
inscindibilmente la regressione del procedimento ad un certo "stato" o
"grado" alla dichiarazione di nullità di un atto che è stato
compiuto proprio in quello "stato" o "grado" del
procedimento stesso (v.art. 185 comma 3 cpp).
Secondo, invece, il Tribunale di Pesaro
la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari potrebbe
disporsi anche in assenza di dichiarazione di nullità del decreto di citazione
a giudizio, perchè emesso in modo legittimo, così alterandosi del tutto
ingiustificatamente il quadro di correlazione tra nullità e regressione
delineato dal citato art. 185 comma 3 cpp.
Rileva, in conclusione, questa Corte
come nel caso di specie debba ritenersi assolutamente inapplicabile il terzo
comma dell'art. 550 cpp, così come introdotto dalla legge n. 479 del 1999, in
quanto tale norma si limita a disciplinare i casi di citazione diretta a
giudizio in cui il P.M. abbia erroneamente scelto di procedere con citazione
diretta per un reato per il quale è prevista, invece, l'udienza preliminare e
la trasmissione degli atti al P.M. da parte del Tribunale, con la conseguente
regressione del procedimento alla fase in cui si è venuta a determinare
l'invalidità, si rende necessaria proprio per sanare tale invalidità.
L'ordinanza impugnata va, pertanto,
cassata senza rinvio, configurandosi essa come atto abnorme, giacchè determina
l'indebita regressione del procedimento al di fuori dei casi consentiti e delle
ipotesi previste dalle norme processuali.
Giova, infatti, a questo proposito
rilevare (e ciò serve anche a contrastare validamente quanto osservato dalla
difesa del L… nella memoria in atti a riguardo dell'inammissibilità del
ricorso) come -dovendosi considerare abnorme non soltanto quell'atto non
rispondente ad alcuno schema processuale, ma altresì quello che, pur
manifestandosi in astratto come espressione di un legittimo potere, si
esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste dalle singole
norme, al di là di ogni ragionevole limite, e che non può essere rimosso dalla
realtà giuridica senza la denuncia della sua abnormità (Sez. III, 21.2.97,
Piccoli)- l'ordinanza impugnata rivesta proprio questi caratteri di abnormità e
debba, quindi, essere rimossa attraverso il ricorso per cassazione.
Si rileva, altresì, per completezza di
motivazione (per rispondere alla precisa richiesta in proposito, sempre del
difensore del L…, di cui alla
memoria predetta), che non si ravvisano nel caso di specie i presupposti
necessari per la rimessione della questione de qua alle Sezioni unite, non
sussistendo sul punto alcun contrasto giurisprudenziale.
P.Q.M.
- annulla senza rinvio
l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pesaro per
l'ulteriore corso.
Roma, 24.01.2001
Il Cons. Estensore
Il
Presidente
Depositato 05.03.2001