Nel processo penale non è applicabile il principio previsto dal codice di procedura civile (articolo 104 delle disp. att.) secondo cui in ipotesi di mancata citazione dei testimoni ammessi l’imputato decade dal diritto di assumere le prove, pur in caso di tempestivo deposito della lista. D’altra parte, il giudice penale non può revocare il provvedimento ammissivo della prova testimoniale se non quando essa risulti superflua.
Il giudice penale non può dichiarare la decadenza dell’imputato dalla prova per non aver citato i testimoni indicati nella lista pur tempestivamente depositata. Infatti, mentre nel codice di procedura civile una tale decadenza è prevista dall’articolo 104 Att. Cpp, nessuna norma del codice di procedura penale prevede la decadenza dalla prova della parte che abbia omesso di citare i testimoni. Invero, l’articolo 468.2 Cpp riconosce alle parti la facoltà di richiedere la citazione dei testimoni, in alternativa alla diretta presentazione in dibattimento prevista dal terzo comma. Ma l'articolo 468.1 Cpp prevede l’inammissibilità solo per il mancato o intempestivo deposito della lista testimoniale; e l’articolo 493.3 Cpp ribadisce che un problema di ammissibilità della prova si pone solo per la mancata indicazione del testimone nelle liste, non per la mancata citazione. Sicché, non essendo configurabile una decadenza non esplicitamente prevista dalla legge (articolo 173.3 Cpp; Cass., Sez. II, Cc 17 ottobre 1994, Miceli, rv. 199705), deve ritenersi che né l’omessa citazione né l’omessa presentazione al dibattimento dei testimoni comporti decadenza dalla prova, che, peraltro, viene ammessa solo in un momento successivo, secondo quanto prevede l'articolo 495 Cpp. D’altro canto, nonostante contrarie indicazioni giurisprudenziali, neppure può ritenersi che «nell’ipotesi in cui la prova testimoniale richiesta dalla parte sia stata ammessa, quest’ultima ha l’obbligo di provvedere alla citazione ovvero di adoperarsi al fine di ottenere la presenza del teste in udienza»; e che, «qualora l’interessato ometta tale adempimento non può lamentarsi della mancata escussione, ritenuta non più necessaria dal giudice» (Cass., sez. III, u.p. 8 gennaio 1993, Ricca, rv. 192746; Cass., Sez. V, u.p. 11 giugno 1999, Mattei, rv. 214255). L’omessa citazione del testimone, infatti, non ha alcuna incidenza sui criteri di ammissione della prova indicati dall'articolo 190 Cpp; e quindi il giudice non può revocare la prova ammessa se non quando risulti superflua, secondo quanto prevede l’articolo 495.4 Cpp.