Violenza sessuale di gruppo nei confronti di una donna
- sussistenza del reato di stupro anche in caso di atteggiamento passivo della vittima
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 10.3.1998, il Tribunale di Piacenza ha ritenuto gli imputati S. P., L. P., B. V. responsabili dei reati di violenza sessuale di gruppo, di sequestro di persona e lesioni ai danni di F. T. e ha condannato ciascun imputato alla pena di anni nove di reclusione oltre alle accessorie ed al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile.
In parziale riforma della decisione dei primi Giudici, la Corte di Appello di Bologna, con sentenza 11.2.1999, ha ritenuto assorbita l'ipotesi di sequestro di persona in quella di violenza sessuale di gruppo ed ha rideterminato la pena in anni sei e mesi sei di reclusione per ciascun appellante.
Per l'annullamento della sentenza gli imputati ricorrono in Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge.
In particolare rilevano:
- che la parte civile non era formalmente costituita quando ha presentato la lista dei testi a sensi dell'art.468 c.p.p.: di conseguenza, le prove testimoniali ammesse dai Giudici in relazione ad un soggetto non ancora parte del processo sono inutilizzabili;
- che gli imputati avevano richiesto la rinnovazione del dibattimento per accertare con perizia collegiale multidisciplinare la compatibilità degli accertamenti medici ,espletati a poche ore dai fatti, con la versione accusatoria: tale richiesta è stata disattesa senza adeguata motivazione di supporto;
- che la versione della parte lesa è stata ritenuta credibile ed attendibile senza una esaustiva argomentazione che tenesse conto, da un lato, della particolare posizione processuale di questa testimone e, dall'altro, delle asserzioni difensive;
- che gli imputati hanno agito nel ragionevole convincimento della esistenza della scriminante di cui all'art. 50 c.p.;
- che l'eventuale dissenso della F. non era percepibile dal momento che non aveva avuto reazioni riscontrabili, idonee a contraddire il consenso o la sua supposizione;
- che, nel capo di imputazione, si menziona una violenza, peraltro non precisata, mentre è stato ritenuto una coazione psichica;
- che il regime sanzionatorio è stato motivato con clausole di stile;
- che il L. è estraneo alla commissione del reato di lesioni e meritevole, per essersi dissociato dall'azione dei correi, dell'attenuante di cui all'art. 609 octies uc.
Le censure degli imputati, a parere della Corte, non sono fondate per cui i ricorsi devono essere rigettati con le conseguenze di legge.
Relativamente alla prima deduzione, è appena il caso di osservare come della facoltà prevista dall'art. 468 c. 1°c.p.p. non possa avvalersi la parte lesa che non si è costituita parte civile in quanto avente un ruolo autonomo, a sensi dell'art. 90 c. 1° c.p.p., che non le conferisce la qualità di soggetto processuale.
Tuttavia il danneggiato che, esercitando una libera scelta defensionale, opta di costituirsi parte civile quando è decaduto dalla facoltà di presentare liste a sensi dell'art. 468 c.p.p., non è privato del diritto di fare escutere i propri testi dei quali può ottenere l'ammissione in virtù della speciale restitutio in terminis delineata dall'art. 493 c. 3° c.p.p.
Ora, nel caso in esame, la F. si era costituita parte civile, per l'udienza del 10.2.1998, in data 31.1.1998 ed aveva contestualmente presentato la sua lista testimoniale .
La questione sottoposta al vaglio della Corte concerne la possibilità della parte civile di considerarsi formalmente costituita e, pertanto, facoltizzata a presentare la lista dei testi pur non avendo notificato alle altre parti una copia dell'avvenuta costituzione .
Sul punto deve rilevarsi come l'art. 78 c. 2° c.p.p. preveda che, se presentata fuori udienza, la dichiarazione di costituzione di parte civile debba essere notificata alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno in cui è eseguita la notificazione.
In base a tale disposizione, la costituzione di parte civile, quale atto di citazione in giudizio dell'imputato-convento, pur valida, è inefficace nei confronti delle parti processuali fino al giorno in cui non è instaurato il rapporto processuale civile.
Di conseguenza la parte civile agli effetti penalistici deve considerarsi ritualmente costituita a prescindere dalla avvenuta notificazione alle controparti e può, pertanto, presentare la lista dei testi, prima dell'espletamento della formalità richiesta dall'art. 78 c. 3°c.p.p.
Per quanto concerne il secondo motivo, deve rilevarsi che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello è istituto eccezionale rispetto all'abbandono dell'oralità nel secondo grado di giudizio, nel quale vige la presunzione che l'indagine probatoria abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento svoltosi avanti i primi Giudici.
Perciò la legge non riconosce il carattere di obbligatorietà o di mera discrezionalità al potere della Corte di disporre la rinnovazione del dibattimento; tale potere, nel suo concreto esercizio, è vincolato alla condizione che la ricordata presunzione ceda di fronte alla impossibilità di decidere allo stato degli atti.
I1 relativo giudizio è rimesso alla valutazione dei Giudici di merito la cui decisione, se correttamente motivata, è insindacabile.
Questa situazione si è verificata nella ipotesi concreta nella quale la Corte di Appello ha esplicitato le ragioni per le quali la riapertura dell'istruzione non fosse necessaria ed, in ogni caso, inidonea ad apportare elementi utili per contribuire alla formazione del suo convincimento.
Invero gli appellanti chiedevano una perizia medica che risultava inconferente dal momento che la vittima affermava di non avere reagito all'aggressione e, di conseguenza, esiti della violenza ,diversi da quelli precisati al capo B, non erano riscontrabili sul suo corpo.
In merito alla rilevata indeterminatezza del capo di imputazione (che non precisava il tipo e le modalità della violenza), deve osservarsi che la relativa questione avrebbe dovuto essere dedotta in limine litis a sensi dell'art.181 c. 1° c.p.p.; comunque tale tema è stato oggetto di istruzione dibattimentale e ,pertanto, su di esso gli imputati hanno avuto modo di interloquire e di esercitare una concreta e fattiva azione difensiva .
Prima di esaminare le residue censure, deve rilevarsi come, nell'ipotesi di eccepito vizio motivazionale, il compito della Corte di legittimità non deve estendersi ad una rinnovata ponderazione delle risultanze acquisite o della affidabilità delle fonti probatorie; il controllo della Cassazione ha per oggetto solo la motivazione posta dai Giudici a fondamento della propria decisione e di parametri utilizzabili sono quelli della completezza della indagini, della corretta valutazione degli elementi acquisiti e della congruità logica del ragionamento.
In esito a tale circoscritto esame, il Collegio rileva come il provvedimento impugnato non presenti i vizi motivazionali dedotti dai ricorrenti.
Innanzi tutto il Tribunale e la Corte di Appello nelle loro sentenze (che ,essendo sul reato di violenza sessuale conformi, si integrano a vicenda costituendo un tutto organico) hanno sottoposto a rigoroso esame critico il completo materiale istruttorio a loro disposizione.
I Giudici si sono posti il problema della credibilità ed attendibilità del racconto accusatorio della giovane, affrontandolo con la dovuta ponderazione, ed hanno risposto positivamente indicando gli argomenti e gli elementi dai quali hanno tratto il loro convincimento e puntualizzando le ragioni per le quali hanno disatteso le argomentazioni difensive.
Sul punto i Giudici ,dopo avere evidenziato come la narrazione della donna fosse plausibile in astratto, hanno rilevato come le sue asserzioni fossero corroborate, sia pure indirettamente, dalla testimonianza di un amica (che ha confermato il non gradimento della F. a finire la serata con gli imputati) e dalle dichiarazioni del fidanzato e dei sanitari che hanno trovato la donna sconvolta, perfino incapace di parlare, subito dopo i fatti.
Anche l'assenza di qualsiasi motivo di ritorsione della F. nei confronti degli imputati e la tempestiva denuncia sono stati dai Giudici valorizzati a conforto della credibilità della parte lesa.
Pertanto la motivazione sul dissenso della donna al compimento di atti sessuali pare alla Corte completa, corretta, immune da vizi logici e, come tale, incensurabile in sede di legittimità.
Sul tema, i ricorrenti chiedono sostanzialmente alla Corte una rivisitazione del materiale probatorio ed una sovrapposizione della proprie valutazioni a quelle già correttamente operate da Giudici di merito formulano, in tale modo, censure non proponibili in Cassazione.
Più delicata è la problematica inerente alla riconoscibilità del dissenso poiché che la stessa F. ammette di avere assunto, di fronte al comportamento aggressivo dei prevenuti e alla loro superiorità numerica, un atteggiamento del tutto passivo; i ricorrenti sostengono che la donna fosse cooperativa (certi atti sessuali non potevano compiersi senza la sua collaborazione) e che, comunque, versavano nella plausibile opinione di un consenso tacito e, di conseguenza, hanno agito in presenza di una scriminante sia pure putativa.
Dal testo della sentenza in esame, emerge come il dissenso della F. si sia estrinsecato in una unica occasione e, precisamente, all'inizio dell'episodio quando gli imputati l'hanno accerchiata, palpata e denudata sebbene tentasse di divincolarsi e chiedesse agli stessi di desistere.
Ora, a giudizio della Corte, non è necessario che il dissenso della vittima si manifesti per tutto il periodo di esecuzione del delitto, essendo sufficiente che si estrinsechi all'inizio della condotta antigiuridica. Nella ipotesi in oggetto, il mancato consenso della donna agli atti sessuali si è manifestato in maniera non equivoca e percepibile agli agenti nel momento stesso in cui hanno iniziato l'iter criminoso.
Conseguentemente non possono invocare a loro giustificazione la circostanza di avere agito in presenza di un consenso dell'avente diritto tacito o presunto, che sarebbe stato prestato se richiesto, né putativo in quanto, stante la tempestiva ed evidente reazione della vittima, non potevano confidare erroneamente nella sua esistenza.
Inoltre non è richiesto che la vis fisica o morale posta in essere dagli agenti sia di tale da annullare del tutto la volontà della parte lesa, ma è sufficiente che ne abbia minato la libera determinazione all'atto sessuale.
Agli effetti che interessano, la vittima deve ritenersi non consenziente anche quando è stata posta in una situazione che non le ha consentito una efficace e valida reazione.
Questa situazione è riscontrabile nel caso per cui processo ove la donna giustifica plausibilrnente il suo atteggiamento passivo - che gli imputati definiscono, forse non a torto, collaborante-precisando che la peculiare situazione (ora notturna, assenza di persone che potessero soccorrerla) non le dava modo di agire altrimenti; in tale contesto,
l'eventuale suo consenso tardivo a determinati atti sessuali diventa inefficace perché non libero e volontario.
Per quanto concerne la posizione del L., non è applicabile la richiesta attenuante in quanto-come hanno rilevato i Giudici di merito adeguatamente motivando sul tema-l'imputato ha fornito il suo fattivo contributo vuoi psichico (nella fase ideativa) vuoi materiale (nella fase esecutiva) durante tutto l'episodio criminoso.
La censura inerente alla mancata partecipazione al reato di lesioni non era inserita nei motivi a fondamento dell'appello e, pertanto, esula dai limiti cognitivi di questa Corte.
Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, deve rilevarsi chi i Giudici hanno fornito idonea giustificazione dell'esercizio del loro potere discrezionale sul quantum della pena: hanno tenuto presenti i parametri di valutazione forniti dall'art.133 c.p. ed, in particolare, sia gli elementi a carico degli imputati (quali la gravità dell'episodio e le vessazioni inferte alla parte lesa) sia quelli a loro favorevoli (quali la giovane età, la incensuratezza, la dedizione ad attività lavorative e di volontariato).
Tale iter argomentativo, in quanto completo e congruo non é censurabile dalla Corte di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta i ricorsi e condanna gli imputati in solido al pagamento delle spese processuali
(Cassazione - Sezione Terza Penale - Sent. n. 2512/2000 - Presidente P. La Cava - Relatore C.
Squassori)
