Cassazione Sezioni unite
sentenza 10 novembre 2000

Sequestro preventivo - riesame - istanza proposta dal solo difensore - omessa  notifica all'indagato dell'avviso di udienza camerale - conseguenze - nullità assoluta.

Svolgimento

Con decreto 1 luglio 1999 il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lecce convalidò il sequestro preventivo disposto il 26 giugno 1999 in via d’urgenza dal pubblico ministero sulle quote del fondo comune di investimento denominato Arca del valore di 105 milioni 724mila 409 lire, intestate a S... L..., indagata e detenuta per i reati previsti dagli articoli 416bis c.p. e 73, 75 Dpr 309/90; contestualmente ordinò il sequestro di tali quote.

L’istanza di riesame avanzata dal difensore della S... venne respinta dal tribunale con ordinanza 23 luglio 1999 avverso la quale il medesimo ha ora proposto ricorso per cassazione deducendo gli infradescritti motivi.

1. Violazione dell’articolo 324 comma 6 c.p.p. in relazione agli articoli 127 comma 1, 178 comma 1 lett. c) c.p.p. per omessa notifica dell’avviso dell’udienza camerale all’indagata, notifica ad essa dovuta anche se la richiesta di riesame era stata sottoscritta dal solo difensore; conseguente ricorrenza di nullità assoluta.

2. Violazione dell’articolo 321 c.p.p. per essere stato il decreto di sequestro emesso in assenza dei presupposti di legge: la pertinenza della cosa al reato e il pericolo nel ritardo.

3. Motivazione carente, illogica e contraddittoria perché, a fronte di sequestro preventivo disposto ex articolo 321 e seguenti c.p.p., il tribunale aveva affermato che trattavasi di sequestro a mente dell’articolo 12 sexies Dl 306/92.

Con memoria 26 febbraio 2000 si è infine sollevata questione di legittimità costituzionale dell’articolo 324 comma 6 c.p.p. – in rapporto agli articoli 3 e 4 della Costituzione – qualora esso fosse inteso nel senso di escludere la necessità della notifica dell’avviso per l’udienza camerale all’imputato detenuto che non abbia sottoscritto l’istanza di riesame.

Il ricorso è stato assegnato alla VI sezione penale della Cassazione ed il Collegio ha segnalato che le Sezioni unite penali si erano già pronunciate in termini contrari alla tesi sostenuta dall’impugnante nel primo motivo, ma che le considerazioni svolte non fornivano risposta adeguata a tutti i rilievi formulati nel gravame ed a quelli ulteriori all’uopo prospettati: onde prevenire eventuali contrasti di giudicato si è ravvisata l’opportunità di un nuovo esame delle Sezioni unite alle quali, pertanto, il ricorso è stato rimesso secondo il dettato dell’articolo 618 c.p.p.

Motivi della decisione


Il quesito de quo – e cioè se all’imputato o all’indagato che non abbia sottoscritto l’istanza di riesame avverso un provvedimento di sequestro, essendo stata l’impugnazione proposta dal di lui difensore, debba o meno essere notificato l’avviso della data fissata per l’udienza – fu risolto negativamente dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza 20 novembre 1996 n. 22, imp. D’Ambrosio.

Al proposito venne analizzato il testo dell’articolo 324 comma 6 c.p.p il quale, dopo la precisazione «il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall’articolo 127», contiene subito una specifica ed autonoma statuizione in ordine all’avviso, che deve essere «almeno tre giorni prima... notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta»; si pose quindi in luce la diversità tra detta terminologia e quella degli articoli 127 e 309 c.p.p, che fanno riferimento esplicito alla «parte» ed all’«imputato».

Fu inoltre sottolineato che la disciplina adottata, rispettivamente per il riesame di una misura cautelare personale e per quello di una reale, corrispondeva a due distinte esigenze: massima tutela dell’imputato in ogni fase processuale in cui si controverte della libertà; speditezza e semplificazione negli altri casi. Né v’era violazione del diritto di difesa regolato in base alla peculiarità del procedimento, avendo il legislatore, nelle sue insindacabili scelte, reputato che, nell’ipotesi in cui l’indagato demandi la proposizione dell’istanza al difensore, sia sufficiente l’avviso a quest’ultimo il quale terrà informato il suo assistito, che comunque ha sempre diritto ad intervenire. Infine, non poteva valere la mancata coincidenza tra soggetti legittimati alla richiesta di riesame nonché al ricorso per cassazione e quelli legittimati a ricevere l’avviso: il sistema non era contraddittorio o irragionevole perché volto, appunto, a conciliare celerità del rito e tutela di coloro che avevano interesse ad evitare il mantenimento del sequestro.

Identiche ragioni furono enunciate, sempre dalle Sezioni unite, nella sentenza 20 novembre 1996 n. 23, imp. Bassi più altri, con la quale si negò che l’avviso dovesse notificarsi alla persona offesa, avente diritto alla restituzione, che non aveva proposto – né personalmente né mediante difensore – l’istanza di riesame.

Nel ricorso e nell’ordinanza di rimessione la riportata impostazione è stata oggetto di critica sotto il profilo del tenore e della ratio dell’articolo 324 comma 6 c.p.p, quale collocato nel contesto processuale attinente la procedura camerale.

Valutate le obiezioni mosse, si ritiene che le conclusioni a cui pervennero queste sezioni siano da modificare ed in particolare che la questione, i cui estremi sono stati sopra esposti, debba avere una soluzione differente.

Decisive sono le seguenti osservazioni.

Le sentenze citate sono in realtà intervenute nell’ambito di un più ampio contrasto giurisprudenziale, essendosi sostenuto in taluni precedenti che l’avviso per l’udienza del riesame di un provvedimento di sequestro spettasse a chi era legittimato alla richiesta e non solo a chi l’aveva proposta; con precipuo riguardo all’imputato – o all’indagato – era poi sorto il problema per cui ora nuovamente si discute.

Secondo quanto sottolineato nelle pronunce D’Ambrosio e Bassi l’articolo 324 comma 6 c.p.p, in tema di riesame del sequestro preventivo, rinvia all’articolo 127 c.p.p. per le modalità di espletamento dell’udienza camerale e deroga invece a questa norma per ciò che concerne sia il termine entro il quale l’avviso va comunicato o notificato (giorni 3 e non 10), sia i destinatari, tra i quali indica, oltre al pubblico ministero ed al difensore, unicamente il proponente: la dizione «chi ha proposto» anziché «chi può proporre» è inequivocabile.

Tanto premesso, è compito dell’interprete stabilire quando possa dirsi sussistere la condizione dell’avere proposto l’istanza: ribadito che l’articolo 324 comma 6 c.p.p. rispetto all’articolo 127 c.p.p. sancisce un meno vasto obbligo di avviso, occorre cioè individuare l’entità della restrizione verificando se essa comporti l’esclusione tra gli aventi diritto non solo della parte – o della persona – che non abbia in alcun modo avanzato la domanda di riesame, ma altresì di quella sostanzialmente istante, che abbia proceduto facendosi rappresentare da un difensore.

A tal fine si rileva, innanzitutto, che l’articolo 324 comma 6 c.p.p. recita «chi ha proposto», ma non già «chi ha sottoscritto» il riesame: pertanto una lettura diretta a far coincidere le due locuzioni contrasterebbe con il dettato legislativo; al contempo va tenuto presente che la suddetta deroga, siccome opera su un principio a carattere generale in materia di procedimenti camerali, non può che essere di rigorosa interpretazione ed applicazione. D’altro canto, il riportato lessico è solo formalmente diverso da quello che si rinviene negli articoli 127 e 309 c.p.p. ove – in relazione ai destinatari dell’avviso per l’udienza camerale – vi è espressa menzione di «parte» ed «imputato», dovendosi, ad un più approfondito esame, riconoscere una sostanziale equivalenza di significato tra le varie espressioni.

Il termine «chi», in luogo di «parte», di cui all’articolo 324 comma 6 c.p.p., trova spiegazione nella circostanza che il procedimento incidentale per il riesame di un provvedimento di sequestro può essere instaurato anche da soggetti che non sono parte processuale in senso tecnico (la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla restituzione: articolo 322 c.p.p.) ed in codesta ottica esso appare comprensivo delle parole impiegate nell’articolo 127 comma 1 c.p.p.: «parti» e «altre persone interessate». 

Ad analogo esito conduce il raffronto con l’articolo 309 comma 8 c.p.p., posto che il riferimento a «l’imputato» è conseguenza del fatto che al riesame di una misura personale non partecipano altri soggetti privati.

Pertanto, se il «chi» congloba in sé il concetto di parte e quindi di imputato, la deroga all’obbligo dell’avviso rispetto alla previsione degli articoli 127 c.p.p. e 309 c.p.p. è da ravvisarsi esclusivamente nel non avere, né personalmente né tramite difensore, avanzato l’istanza.

Invero, l’imputato rappresenta comunque la parte privata che ha proposto il gravame, il quale, anche se proveniente dal difensore, è sempre funzionalmente indirizzato ad ottenere un risultato positivo per l’assistito: significativamente l’articolo 571 comma 4 c.p.p. attribuisce all’imputato il diritto di togliere effetto all’impugnazione del difensore e di converso si è escluso che questi, se non munito di procura speciale, abbia una simile possibilità neppure quando il relativo atto sia stato da lui sottoscritto (Cassazione s.u. 2 ottobre 1991 n. 00006; Cassazione 19 luglio 1996 n. 01084; Cassazione 8 febbraio 2000 n. 06636).

A sostegno di una soluzione che ravvisi la qualifica di proponente nel soggetto cui fa capo l’interesse fatto valere con il mezzo del riesame vi è altresì il dato che si ricava dal coordinamento tra la norma in questione ed altre contenuto nello stesso articolo 324 c.p.p.

Così al comma 4 si legge che «chi ha proposto la richiesta ha facoltà di enunciare nuovi motivi...»; la previsione riguarda di certo anche la persona che non ha chiesto personalmente il riesame in quanto altrimenti sarebbe precluso all’imputato aggiungere motivi a quelli del difensore, il che mal si concilierebbe con il su accennato potere del primo di incidere, addirittura radicalmente, sull’atto del secondo: l’identica locuzione «chi ha proposto» non può avere un altro significato nel comma 6.

A sua volta il comma 7 dell’articolo 324 c.p.p. sancisce che si applicano le disposizioni dell’articolo 309 comma 9 c.p.p. secondo cui il giudice decide anche in base agli elementi addotti nel corso dell’udienza dalle parti e cioè anche dall’assistito che è il vero interessato, presupponendosi pertanto la di lui partecipazione diretta: onde rendere effettivo il riconosciuto diritto di autodifesa si palesa necessaria un’attività dell’ufficio destinata alla vocatio in judicium di tale soggetto, ogniqualvolta il meccanismo per la verifica della legittimità del sequestro sia stato azionato a tutela della sua posizione.

Il discorso si sposta, allora, sulla ragione logica da porsi a fondamento dell’opzione legislativa di cui all’articolo 324 comma 6 c.p.p.

Orbene, l’avere stabilito che la notifica dell’avviso per l’udienza del riesame di un provvedimento impositivo di una misura cautelare reale spetti, oltre che al difensore, solo al proponente l’impugnazione, sostanzialmente inteso, trova giustificazione nella circostanza che il legittimato, il quale non abbia in alcun modo invocato la rimozione del vincolo, ha dimostrato di non avervi un interesse attuale e concreto (il che per l’imputato può accadere, ad esempio, quando la proprietà o la disponibilità del bene faccia capo a terzi); al contrario, manca un valido motivo per negare la garanzia a colui che si sia attivato avvalendosi di un difensore.

In particolare non si comprende perché le esigenze di celerità – già soddisfatte, in realtà, con l’ampliamento dei casi di notifica mediante consegna al difensore attuato al comma 2 – sarebbero state privilegiate al punto di fare escludere dal novero dei destinatari dell’incombente informativo l’imputato non formalmente istante, mentre una limitazione del genere è insussistente per altri giudizi incidentali in materia, pur caratterizzati da una cognizione più ristretta, quali l’appello (previsto dall’articolo 322 bis c.p.p. che, con il richiamo all’articolo 310 c.p.p., si riporta all’articolo 127 c.p.p.) o la procedura contro la pronuncia del pubblico ministero sulla domanda di restituzione delle cose sequestrate (regolato dall’articolo 263 ove, del pari, il rinvio all’articolo 127 c.p.p. è incondizionato).

Per tutti gli illustrati argomenti deve affermarsi che ai sensi dell’articolo 324 comma 6 c.p.p. l’imputato, o l’indagato, ha diritto alla notifica dell’avviso della data fissata per l’udienza relativa al riesame di un decreto di sequestro anche quando la proposta richiesta sia stata sottoscritta unicamente dal difensore.

Nella fattispecie, a fronte di una istanza siffatta, l’avviso non fu notificato all’indagata, per cui si è verificata violazione della suddetta norma.

Circa le conseguenze della descritta situazione, si osserva che l’avviso per l’udienza camerale, costituisce il primo atto finalizzato alla instaurazione del contraddittorio, consentendo all’interessato di partecipare al giudizio: la sua omissione determina, con riguardo all’imputato o all’indagato, una nullità assoluta ed insanabile ex articolo 179 c.p.p. del procedimento nonché dell’ordinanza conclusiva (Cassazione ssuu 7 marzo 1996 n. 00040; Cassazione 7 maggio 1996 n. 02020; Cassazione 17 aprile 1996 n. 01520).

Il provvedimento impugnato va quindi annullato con rinvio al tribunale di Lecce il quale procederà a nuovo giudizio nell’osservanza della regola processuale che si è enunciata; ogni ulteriore censura rimane assorbita.

PQM

la Corte, annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Lecce.

( Presidente Vessia – relatore Ferrua - Pm Leo – ricorrente Scarlino)

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