Presidente Vessia – relatore Gemelli
Pm Toscani – ricorrente Pm presso la Procura distrettuale della Repubblica di Catania
Svolgimento del processo
Il 2 febbraio 1998 fu disposto il rinvio a giudizio davanti al tribunale di Catania di A... A...
M..., S... V... e R... C..., per rispondere di vari episodi di estorsione aggravata ed il M...
anche di rapina aggravata.
Sulla base di elementi acquisiti nel corso del dibattimento, all’udienza del 18 novembre 1998 il
Pm contestò agli imputati, ai sensi dell’articolo 517 Cpp, la circostanza aggravante ad effetto
speciale di cui all’articolo 7 Dl 13 maggio 1991 n. 152 conv. Con legge 12 luglio 1991 n. 203;
per l’effetto, con ordinanza del 19 giugno 1999 il tribunale rigettò la richiesta della difesa di
scarcerazione per decorrenza dei termini custodiali, facendo riferimento non alla contestazione
cautelare ma al reato per il quale si procedeva, comprensivo della contestazione suppletiva, che
comportava il termine di fase di un anno e sei mesi, non ancora decorso.
Il tribunale della libertà, adito ai sensi dell’articolo 310 Cpp, con ordinanza del 25 novembre
1999 accolse l’appello degli imputati e li scarcerò – imponendo loro l’obbligo di presentazione
–, aderendo all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in mancanza di un ulteriore
provvedimento cautelare comprensivo della contestazione suppletiva del pubblico ministero, per
determinare la durata dei termini custodiali deve farsi riferimento al reato contestato
nell’ordinanza impositiva, sicché nel caso in esame dall’epoca del rinvio a giudizio era decorso
il termine massimo di un anno.
Avverso l’ordinanza del tribunale il pubblico ministero propose ricorso censurando che, in
violazione dell’articolo 303 Cpp, non era stato tenuto conto, ai fini del computo del termine
massimo di custodia cautelare del giudizio, del «reato per cui si procede», comprensivo della
circostanza aggravante ad effetto speciale, contestata ai sensi dell’articolo 517 Cpp e rilevante
a norma del disposto dell’articolo 278 Cpp che regola la determinazione della pena agli effetti
dell’applicazione delle misure cautelari personali.
Aderisce il ricorrente all’orientamento (di segno opposto a quello seguito dal tribunale della
libertà) secondo il quale, contestata un’aggravante ad effetto speciale, per stabilire la durata
dei termini di custodia cautelare in corso deve farsi riferimento alla nuova imputazione: ciò
comporta, nella specie, il mancato superamento dei termini massimi interfase in base al disposto
dell’articolo 303 comma 1 lett. b) n. 3 Cpp. Soluzione interpretativa questa che, secondo il
ricorrente, non menoma il diritto di difesa, potendo l’imputato per un verso rendere
dichiarazioni a sua discolpa e per altro verso impugnare ex articolo 310 Cpp l’ordinanza del
giudice del dibattimento che rigetti la richiesta di scarcerazione per decorrenza termini,
ritenendo «reato per cui si procede» non quello che figura nell’ordinanza impositiva, bensì ormai
l’imputazione comprensiva della contestazione suppletiva dibattimentale.
Il ricorso fu assegnato alla II Sezione penale della Corte suprema che, con ordinanza del 4
aprile 2000, rilevato il contrasto di giurisprudenza sull’individuazione del «reato per cui si
procede» al fine di stabilire la durata dei termini massimi di custodia cautelare, lo ha rimesso,
ai sensi dell’articolo 618 Cpp, alle Sezioni unite per decidere se lo sviluppo dell’imputazione
nel procedimento principale abbia o meno riflessi sulla vicenda cautelare: se, cioè, detti
termini debbano calcolarsi tenendo conto esclusivamente della contestazione che figura nel
provvedimento restrittivo o anche delle modifiche dell’imputazione operate dal pubblico ministero
nel corso del dibattimento (articoli 516, 517 e 518 Cpp).
Il ricorso è stato assegnato a queste Sezioni unite dal Primo presidente aggiunto, che ha fissato
l’odierna udienza camerale per la decisione.
Motivi della decisione
1. Il contrasto sulla questione oggetto della rimessione relativamente al criterio di calcolo dei
termini custodiali della fase del giudizio, a seconda del riferimento alla sola imputazione
contenuta nel provvedimento restrittivo ovvero a quella oggetto del giudizio di merito,
comprensiva di un’aggravante ad effetto speciale contestata dal pubblico ministero nel
dibattimento, deriva da due orientamenti giurisprudenziali di segno opposto.
Una linea interpretativa della giurisprudenza di legittimità si basa sull’esigenza della
prioritaria, incondizionata salvaguardia dell’habeas corpus, con la conseguenza che l’ulteriore
contestazione di un’aggravante ad effetto speciale non è produttiva di effetti ai fini del
calcolo dei termini custodiali se non sia contenuta in un provvedimento cautelare, poiché l’atto
che dà vita alla custodia, in linea generale, non è sostituibile con equipollenti, sicché
sussiste un imprescindibile, stretto collegamento fra «reato per cui si procede» e quello che
costituisce oggetto dell’ordinanza cautelare (Cassazione Sez. VI 21 luglio 1997 n. 1739 Lo Castro
e 19 aprile 1995 n. 1293 Pm/Casagrande, Sez. I 30 aprile 1994 n. 1032 Di Biase), potendo la
libertà personale essere limitata solo nei casi tipici e con gli strumenti tassativamente
previsti dalla legge (Cassazione Sez. III 24 agosto 1999 n. 2748 Vandi).
Il contrario indirizzo interpretativo fa leva sulla necessità di eliminare un’«accusa bifronte»,
una volta che la stessa sia stata deliberata dal giudice per le indagini preliminari, sicché,
anche se l’aggravante sia stata esclusa in sede di riesame dell’ordinanza cautelare ma sia
contenuta nel decreto che dispone il giudizio, ai fini della durata dei termini di custodia
cautelare è a quest’ultimo provvedimento che occorre fare riferimento, dovendosi identificare il
«reato per cui si procede» non in quello contenuto nell’originaria ordinanza impositiva ma in
quello che è stato oggetto del rinvio a giudizio (Cassazione Sez. II 14 marzo 1997 n. 1947
Tirritano e Cassazione Sez. IV 23 luglio 1997 n. 2097 Massimino).
Secondo tale orientamento i termini della contestazione e le relative vicende in tema di qualificazione giuridica e di
aggravanti che intervengano nella procedura incidentale di libertà restano circoscritti nei loro
effetti giuridici a detto procedimento e non si riverberano in alcun modo sul processo principale
(Cassazione Sez. un. 22 ottobre 1996 n. 16 Di Francesco), non avendo carattere vincolante per il
giudice di questo.
Si allinea a quest’ultimo indirizzo l’interpretazione che sostiene che per determinare la durata
della custodia cautelare debba tenersi conto anche delle modifiche dell’imputazione intervenute
nel corso del dibattimento, assumendo rilievo ai fini della libertà la contestazione quale
risulta nel processo di cognizione (Cassazione Sez. II 28 settembre 1999 n. 1529 Talò).
2. La restrizione della libertà dell’individuo, costituzionalmente tutelata come diritto
inviolabile, costituisce eccezione e può avvenire solo con tassativi provvedimenti dell’autorità
giudiziaria per tempo rigorosamente delimitato (articolo 13 della Costituzione).
Il relativo controllo giurisdizionale di legittimità demandato alla Corte di cassazione non
ammette deroghe (articolo 111 comma 7 della Costituzione) per assicurare che la custodia
cautelare non contrasti con la fondamentale garanzia di libertà dell’imputato (o dell’indagato),
che «non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva» (articolo 27 comma 2 della
Costituzione). Tali principi attengono a diritti primari della persona, cui fanno espresso
riferimento la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali e le dettagliate direttive della legge delega 81/87 al Governo per l’emanazione del
nuovo codice di procedura penale (articolo 2 nn. 59/64), attuate con la rigida disciplina
contenuta negli articoli 273-311 del codice di rito. Essi trovano espressione, altresì, nel
principio di stretta legalità cautelare sancito dall’articolo 272 Cpp e si realizzano con
l’indicazione nell’ordinanza impositiva degli elementi di cui all’articolo 292 Cpp, la cui
enunciazione è prevista a pena di nullità rilevabile anche di ufficio; nonché con la previsione
dei presidi di garanzia e di controllo, quali l’interrogatorio del sottoposto a misura cautelare
(articolo 294 Cpp) e la facoltà d’impugnare (articoli 309, 310 e 311 Cpp) i provvedimenti
coercitivi originari, ovvero successivi in caso di reiterazione in riferimento allo stesso fatto
diversamente circostanziato o qualificato.
3. I criteri direttivi per la determinazione della pena agli effetti dell’applicazione delle
misure cautelari personali sono indicati nell’articolo 278 Cpp che, per quanto interessa, prevede
si tenga conto delle circostanze ad effetto speciale, qual è l’aggravante di cui all’articolo 7
legge 203/91, nella specie contestata nel corso del dibattimento. Detta norma processuale va
correlata col disposto dell’articolo 297 Cpp che contiene la disciplina degli effetti della
custodia cautelare, i quali decorrono dal momento della cattura, dell’arresto o del fermo (comma
1) e, in caso di più ordinanze applicative della stessa misura per lo stesso fatto diversamente
circostanziato o qualificato ovvero a certe condizioni in talune ipotesi di connessione, dal
giorno dell’esecuzione o della notifica della prima ordinanza (comma 3); e va a sua volta
collegato con le norme (articoli 291 e seguenti), inserite nello stesso capo, che regolano la
forma e l’esecuzione dei provvedimenti cautelari. La conclusione che se ne trae è che l’unica
causa efficiente degli effetti suddetti è l’ordinanza cautelare emessa dal giudice che procede e,
prima dell’esercizio dell’azione penale, dal giudice per le indagini preliminari (articolo 279
Cpp): non si rinviene nel sistema un modello equipollente idoneo ad incidere automaticamente
sull’azione cautelare con effetti peggiorativi dello status custodiae.
Dette regole, che hanno il loro referente nel ricordato principio di stretta legalità cautelare,
si saldano con l’articolo 303 Cpp che prevede le fasce e il tetto dei termini custodiali
determinati in riferimento al «delitto per cui si procede».
4. Il rapporto tra contestazione cautelare e imputazione oggetto del processo di merito è
disciplinato dal codice di rito nel rispetto dell’autonomia secondo giusti equilibri e i
successivi interventi del legislatore (v. in particolare la legge 8 agosto 1995 n. 332) sono
stati rivolti ad aumentare le garanzie del destinatario di provvedimenti restrittivi,
nell’apprezzamento del carattere eccezionale della privazione della libertà prima della condanna
e nel rispetto dei presidi di cui si è fatto cenno.
Ferma in linea di massima l’applicazione delle regole dettate dall’articolo 278 cit. anche dopo
la sentenza di condanna non definitiva (Cassazione Sez. un. 16 novembre 1991 Simioli), si
riscontrano varie ipotesi in cui nel vigente codice di procedura penale il criterio del «reato
ritenuto in sentenza» acquista vigore nell’apprezzamento di vicende (sostanzial-) processuali che
sopravvengano nel giudizio di merito e siano favorevoli all’imputato in conseguenza di
determinate pronunce giurisdizionali che comportino l’estinzione delle misure cautelari. Ciò
accade a seguito di una valutazione di merito che incida in senso positivo sullo stato detentivo,
spezzando l’autonomia del provvedimento incidentale di libertà rispetto a quello che interviene
nel giudizio principale di merito.
Tali decisioni l’ordinamento processuale individua nel decreto di archiviazione, nella sentenza
di non luogo a procedere o di proscioglimento, nella sentenza di condanna in qualsiasi grado se
la pena irrogata sia condizionalmente sospesa o sia dichiarata estinta, nella sentenza di
condanna ancorché sottoposta ad impugnazione se la durata della custodia subita non sia inferiore
alla pena inflitta (articolo 300 comma 1, 3 e 4 Cpp).
Può verificarsi, altresì, che con la sentenza di condanna non definitiva venga esclusa
un’aggravante ad effetto speciale che figuri (anche) nella contestazione cautelare: se non vi sia
impugnazione da parte del pubblico ministero, la situazione si cristallizza e il reato ritenuto
meno grave in sentenza costituisce decisione favorevole che si riverbera, da quel momento, sulla
contestazione cautelare e può comportare l’inserimento del reato per cui ormai si procede in una
fascia di minor durata dei termini di custodia cautelare, con la conseguente (eventuale)
scarcerazione per decorso degli stessi. Può, ancora, verificarsi che, procedutosi per più reati
oggetto di un provvedimento restrittivo, l’assoluzione dal più grave comporti la stessa
situazione; o che il delitto così come ritenuto dal giudice non consenta la misura custodiale a
norma dell’articolo 280 comma 2 Cpp (Cassazione Sez. VI 19 aprile 1995 Pm/Casagrande).
Quindi, nei casi suindicati il «reato ritenuto in sentenza» può avere riflessi sugli effetti
cautelari per il rapporto d’interferenza tra processo principale e procedimento incidentale de
libertate, riverberandosi su quest’ultimo le situazioni sopravvenute nello sviluppo del primo
che, migliorando la posizione dell’imputato, in applicazione del principio generale del favor rei
impongono al giudice l’immediata liberazione del sottoposto alla misura in conseguenza della
scadenza dei termini custodiali (articoli 303 e 306 Cpp) per un fatto sopravvenuto che ben può
identificarsi in una delle decisioni suindicate.
5. Le incidenze favorevoli di provvedimenti diversi dall’ordinanza impositiva sull’azione
cautelare costituiscono, dunque, l’eccezione.
I provvedimenti cautelari sono tipici e tassativi, come tali non ammettono equipollenti nel
decreto che dispone il giudizio o nella sentenza di condanna non definitiva (Sez. un. 27 giugno
1997 Mammoliti).
Ancor meno è sostenibile che l’aggravamento unilaterale operato dal pubblico ministero nel corso
del dibattimento con una contestazione suppletiva possa far conseguire all’imputato effetti
cautelari peggiorativi, tanto più che la valutazione di tale aggravamento da parte del giudice è
rinviata al momento della sentenza.
Attraverso il complesso di norme che la regolano l’«azione cautelare» occupa uno spazio autonomo
nell’ambito della teoria generale del processo, anche per rimuovere (eventualmente) nel più breve
tempo il danno derivato dalla limitazione della libertà, che potrebbe aggravarsi a causa del
tempo occorrente per lo svolgimento del giudizio di merito. Il provvedimento cautelare, per sua
natura provvisorio, è emanato in base ad una cognizione sommaria dello stato degli atti e ad un
giudizio solo probabilistico di colpevolezza.
Non si rinviene nell’ordinamento la possibilità di un adeguamento peggiorativo automatico della
contestazione cautelare in corrispondenza dell’aggravamento dell’imputazione nel giudizio di
merito: perché ciò si verifichi occorre un ulteriore provvedimento ai sensi degli articoli 292 e
297 comma 3 cit. L’unica eccezione che fa scattare detto automatismo ricorre nell’ipotesi in cui
il giudice del procedimento principale, fermo restando il fatto, ne modifichi la qualificazione
giuridica per renderla corretta (Cassazione Sez. un. Sentenza Di Francesco cit.); in tal caso, la
decisione non può non avere immediato riflesso sulla configurazione giuridica, che non può non
essere unica in ogni caso, del medesimo fatto oggetto della contestazione cautelare e ciò può
eventualmente determinare uno spostamento peggiorativo di fascia che comporti aumento della
durata dei termini custodiali (arg. Ex articoli 297 comma 3 e 303 cit.).
Per contro, nessun riflesso automatico può conseguire dallo sviluppo peggiorativo dell’«azione
penale» sulla vicenda cautelare che resti ancorata alla contestazione originaria dell’ordinanza
impositiva, non sostituita (integrata) da un successivo provvedimento che disponga la medesima
misura per lo stesso fatto diversamente circostanziato. «Delitto per cui si procede» ai fini di
cautela resta in tal caso quello oggetto dell’unica ordinanza applicativa, finché non
sopraggiunga un ulteriore provvedimento, a richiesta del pubblico ministero ed a seguito di
delibazione positiva da parte del giudice che procede della consistenza indiziaria, adeguatezza
(se non presunta), proporzionalità e gradualità della misura (in termini, sentenza Lo Castro
cit.). È il solo mezzo previsto dal sistema per allineare la contestazione cautelare allo
sviluppo dell’imputazione del processo di merito (arg. ex articoli 272, 279, 291, 292, 297 Cpp).
6. La tesi interpretativa che si critica, nel sostenere l’adeguamento automatico della
contestazione cautelare a quella che risulti dall’evoluzione del processo, comporta, tra l’altro,
l’elusione delle garanzie di cui si è fatto cenno. Viene ad essere sottovalutata l’importanza
dell’interrogatorio del sottoposto a misura cautelare (articolo 294 cit.), trascurandosi che a
seguito dello stesso il giudice, anche di ufficio, può revocarla o sostituirla (articolo 299
comma 3 Cpp). Si finisce, in sostanza, con l’attribuire alla contestazione suppletiva
dibattimentale valenza di titolo coercitivo idoneo a spostare in avanti la durata dei termini
custodiali, con aggravamento della limitazione della libertà personale dell’imputato ad
iniziativa del pubblico ministero, comunque incontrollata fino alla decisione del giudice di
primo grado. Per altro verso, l’imputato si trova «costretto» a sollecitare una pronuncia del
giudice del dibattimento sulla scarcerazione per decorrenza termini e la richiesta non accolta
può essere impugnata con l’appello previsto dall’articolo 310 Cpp, con minori garanzie rispetto
al riesame, mezzo previsto, unitamente al ricorso diretto di cui all’articolo 311 comma 2 Cpp, in
presenza di un autonomo titolo coercitivo.
7. La contestazione di una circostanza aggravante ad effetto speciale nel corso del dibattimento
è tamquam non esset a fini di cautela se non è seguita da omologa contestazione ai sensi
dell’articolo 292 Cpp che conformi i contenuti dell’originaria ordinanza applicativa della misura
allo sviluppo raggiunto dall’imputazione nel dibattimento (sentenza Vandi cit.). Non ha pregio la
tesi che, ritenendo ai fini cautelari reato per cui si procede il delitto oggetto del
procedimento di merito, sostiene che gli sviluppi dell’accusa si ripercuotono automaticamente
sulla rubrica cautelare, che risulta in tal modo continuamente aggiornata, sicché l’argomento
meramente formale, costituito dall’obiezione che è necessario reiterare l’ordinanza cautelare,
potrebbe facilmente superarsi con l’emissione di un nuovo provvedimento restrittivo contenente la
contestazione attuale (Cassazione Sez. IV 23 luglio 1997 Massimino). Non si tratta di un’opzione
formale ma, al contrario, di un provvedimento obbligato, previsto dalla normativa che regola la
materia, affinché si verifichi il trasferimento, con gli effetti connessi, dell’imputazione
aggiornata dall’ambito del processo di merito al procedimento incidentale de libertate, a
salvaguardia delle garanzie dell’imputato e a tutela del diritto della libertà personale
costituzionalmente presidiato, secondo il prioritario principio dell’habeas corpus (articolo 13
della Costituzione).
Inoltre, l’assunto del ricorrente circa la possibilità che l’imputato, a seguito di contestazione
suppletiva dibattimentale, possa chiedere nuove prove ai sensi dell’articolo 519 Cpp non è
conferente ai fini di cui trattasi, ripercuotendosi la norma unicamente sul sistema probatorio
che regola il giudizio di merito.
8. Conclusivamente, ritengono queste Sezioni unite che, nell’ipotesi di contestazione di
un’aggravante ad effetto speciale operata dal pubblico ministero nel corso del dibattimento, ai
fini del computo del termine massimo di custodia cautelare per la fase del giudizio debba tenersi
conto dell’imputazione contenuta nell’originario provvedimento restrittivo, se non intervenga da
parte del giudice che procede un’ulteriore ordinanza cautelare comprensiva della contestazione
suppletiva dibattimentale, con conseguente (eventuale) spostamento della scadenza di detto
termine.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
PQM
la Corte di cassazione a Sezioni unite rigetta il ricorso.