Cassazione Sezioni unite penali sentenza 11 ottobre 2000

Custodia cautelare in carcere  - modifiche dell’imputazione operate dal pubblico ministero nel corso del dibattimento - contestazione di un’aggravante ad effetto speciale - computo dei termini di durata massima - criteri direttivi.

Presidente Vessia – relatore Gemelli 
Pm Toscani – ricorrente Pm presso la Procura distrettuale della Repubblica di Catania

Svolgimento del processo

Il 2 febbraio 1998 fu disposto il rinvio a giudizio davanti al tribunale di Catania di A... A... M..., S... V... e R... C..., per rispondere di vari episodi di estorsione aggravata ed il M... anche di rapina aggravata. 
Sulla base di elementi acquisiti nel corso del dibattimento, all’udienza del 18 novembre 1998 il Pm contestò agli imputati, ai sensi dell’articolo 517 Cpp, la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all’articolo 7 Dl 13 maggio 1991 n. 152 conv. Con legge 12 luglio 1991 n. 203; 
per l’effetto, con ordinanza del 19 giugno 1999 il tribunale rigettò la richiesta della difesa di scarcerazione per decorrenza dei termini custodiali, facendo riferimento non alla contestazione cautelare ma al reato per il quale si procedeva, comprensivo della contestazione suppletiva, che comportava il termine di fase di un anno e sei mesi, non ancora decorso.

Il tribunale della libertà, adito ai sensi dell’articolo 310 Cpp, con ordinanza del 25 novembre 1999 accolse l’appello degli imputati e li scarcerò – imponendo loro l’obbligo di presentazione –, aderendo all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in mancanza di un ulteriore provvedimento cautelare comprensivo della contestazione suppletiva del pubblico ministero, per 
determinare la durata dei termini custodiali deve farsi riferimento al reato contestato nell’ordinanza impositiva, sicché nel caso in esame dall’epoca del rinvio a giudizio era decorso il termine massimo di un anno.

Avverso l’ordinanza del tribunale il pubblico ministero propose ricorso censurando che, in violazione dell’articolo 303 Cpp, non era stato tenuto conto, ai fini del computo del termine massimo di custodia cautelare del giudizio, del «reato per cui si procede», comprensivo della circostanza aggravante ad effetto speciale, contestata ai sensi dell’articolo 517 Cpp e rilevante a norma del disposto dell’articolo 278 Cpp che regola la determinazione della pena agli effetti dell’applicazione delle misure cautelari personali.

Aderisce il ricorrente all’orientamento (di segno opposto a quello seguito dal tribunale della libertà) secondo il quale, contestata un’aggravante ad effetto speciale, per stabilire la durata dei termini di custodia cautelare in corso deve farsi riferimento alla nuova imputazione: ciò comporta, nella specie, il mancato superamento dei termini massimi interfase in base al disposto dell’articolo 303 comma 1 lett. b) n. 3 Cpp. Soluzione interpretativa questa che, secondo il 
ricorrente, non menoma il diritto di difesa, potendo l’imputato per un verso rendere dichiarazioni a sua discolpa e per altro verso impugnare ex articolo 310 Cpp l’ordinanza del giudice del dibattimento che rigetti la richiesta di scarcerazione per decorrenza termini, ritenendo «reato per cui si procede» non quello che figura nell’ordinanza impositiva, bensì ormai l’imputazione comprensiva della contestazione suppletiva dibattimentale.

Il ricorso fu assegnato alla II Sezione penale della Corte suprema che, con ordinanza del 4 aprile 2000, rilevato il contrasto di giurisprudenza sull’individuazione del «reato per cui si procede» al fine di stabilire la durata dei termini massimi di custodia cautelare, lo ha rimesso, ai sensi dell’articolo 618 Cpp, alle Sezioni unite per decidere se lo sviluppo dell’imputazione nel procedimento principale abbia o meno riflessi sulla vicenda cautelare: se, cioè, detti termini debbano calcolarsi tenendo conto esclusivamente della contestazione che figura nel provvedimento restrittivo o anche delle modifiche dell’imputazione operate dal pubblico ministero nel corso del dibattimento (articoli 516, 517 e 518 Cpp).

Il ricorso è stato assegnato a queste Sezioni unite dal Primo presidente aggiunto, che ha fissato l’odierna udienza camerale per la decisione.

Motivi della decisione

1. Il contrasto sulla questione oggetto della rimessione relativamente al criterio di calcolo dei termini custodiali della fase del giudizio, a seconda del riferimento alla sola imputazione contenuta nel provvedimento restrittivo ovvero a quella oggetto del giudizio di merito, comprensiva di un’aggravante ad effetto speciale contestata dal pubblico ministero nel dibattimento, deriva da due orientamenti giurisprudenziali di segno opposto.

Una linea interpretativa della giurisprudenza di legittimità si basa sull’esigenza della prioritaria, incondizionata salvaguardia dell’habeas corpus, con la conseguenza che l’ulteriore contestazione di un’aggravante ad effetto speciale non è produttiva di effetti ai fini del calcolo dei termini custodiali se non sia contenuta in un provvedimento cautelare, poiché l’atto che dà vita alla custodia, in linea generale, non è sostituibile con equipollenti, sicché sussiste un imprescindibile, stretto collegamento fra «reato per cui si procede» e quello che 
costituisce oggetto dell’ordinanza cautelare (Cassazione Sez. VI 21 luglio 1997 n. 1739 Lo Castro e 19 aprile 1995 n. 1293 Pm/Casagrande, Sez. I 30 aprile 1994 n. 1032 Di Biase), potendo la libertà personale essere limitata solo nei casi tipici e con gli strumenti tassativamente previsti dalla legge (Cassazione Sez. III 24 agosto 1999 n. 2748 Vandi).

Il contrario indirizzo interpretativo fa leva sulla necessità di eliminare un’«accusa bifronte», una volta che la stessa sia stata deliberata dal giudice per le indagini preliminari, sicché, anche se l’aggravante sia stata esclusa in sede di riesame dell’ordinanza cautelare ma sia contenuta nel decreto che dispone il giudizio, ai fini della durata dei termini di custodia cautelare è a quest’ultimo provvedimento che occorre fare riferimento, dovendosi identificare il «reato per cui si procede» non in quello contenuto nell’originaria ordinanza impositiva ma in quello che è stato oggetto del rinvio a giudizio (Cassazione Sez. II 14 marzo 1997 n. 1947 
Tirritano e Cassazione Sez. IV 23 luglio 1997 n. 2097 Massimino). 

Secondo tale orientamento i termini della contestazione e le relative vicende in tema di qualificazione giuridica e di aggravanti che intervengano nella procedura incidentale di libertà restano circoscritti nei loro effetti giuridici a detto procedimento e non si riverberano in alcun modo sul processo principale 
(Cassazione Sez. un. 22 ottobre 1996 n. 16 Di Francesco), non avendo carattere vincolante per il giudice di questo.

Si allinea a quest’ultimo indirizzo l’interpretazione che sostiene che per determinare la durata della custodia cautelare debba tenersi conto anche delle modifiche dell’imputazione intervenute nel corso del dibattimento, assumendo rilievo ai fini della libertà la contestazione quale risulta nel processo di cognizione (Cassazione Sez. II 28 settembre 1999 n. 1529 Talò).

2. La restrizione della libertà dell’individuo, costituzionalmente tutelata come diritto inviolabile, costituisce eccezione e può avvenire solo con tassativi provvedimenti dell’autorità giudiziaria per tempo rigorosamente delimitato (articolo 13 della Costituzione).

Il relativo controllo giurisdizionale di legittimità demandato alla Corte di cassazione non ammette deroghe (articolo 111 comma 7 della Costituzione) per assicurare che la custodia cautelare non contrasti con la fondamentale garanzia di libertà dell’imputato (o dell’indagato), che «non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva» (articolo 27 comma 2 della 
Costituzione). Tali principi attengono a diritti primari della persona, cui fanno espresso riferimento la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e le dettagliate direttive della legge delega 81/87 al Governo per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale (articolo 2 nn. 59/64), attuate con la rigida disciplina contenuta negli articoli 273-311 del codice di rito. Essi trovano espressione, altresì, nel 
principio di stretta legalità cautelare sancito dall’articolo 272 Cpp e si realizzano con l’indicazione nell’ordinanza impositiva degli elementi di cui all’articolo 292 Cpp, la cui enunciazione è prevista a pena di nullità rilevabile anche di ufficio; nonché con la previsione dei presidi di garanzia e di controllo, quali l’interrogatorio del sottoposto a misura cautelare (articolo 294 Cpp) e la facoltà d’impugnare (articoli 309, 310 e 311 Cpp) i provvedimenti coercitivi originari, ovvero successivi in caso di reiterazione in riferimento allo stesso fatto 
diversamente circostanziato o qualificato.

3. I criteri direttivi per la determinazione della pena agli effetti dell’applicazione delle misure cautelari personali sono indicati nell’articolo 278 Cpp che, per quanto interessa, prevede si tenga conto delle circostanze ad effetto speciale, qual è l’aggravante di cui all’articolo 7 legge 203/91, nella specie contestata nel corso del dibattimento. Detta norma processuale va correlata col disposto dell’articolo 297 Cpp che contiene la disciplina degli effetti della custodia cautelare, i quali decorrono dal momento della cattura, dell’arresto o del fermo (comma 1) e, in caso di più ordinanze applicative della stessa misura per lo stesso fatto diversamente circostanziato o qualificato ovvero a certe condizioni in talune ipotesi di connessione, dal giorno dell’esecuzione o della notifica della prima ordinanza (comma 3); e va a sua volta collegato con le norme (articoli 291 e seguenti), inserite nello stesso capo, che regolano la forma e l’esecuzione dei provvedimenti cautelari. La conclusione che se ne trae è che l’unica causa efficiente degli effetti suddetti è l’ordinanza cautelare emessa dal giudice che procede e, prima dell’esercizio dell’azione penale, dal giudice per le indagini preliminari (articolo 279 Cpp): non si rinviene nel sistema un modello equipollente idoneo ad incidere automaticamente sull’azione cautelare con effetti peggiorativi dello status custodiae.

Dette regole, che hanno il loro referente nel ricordato principio di stretta legalità cautelare, si saldano con l’articolo 303 Cpp che prevede le fasce e il tetto dei termini custodiali determinati in riferimento al «delitto per cui si procede».

4. Il rapporto tra contestazione cautelare e imputazione oggetto del processo di merito è disciplinato dal codice di rito nel rispetto dell’autonomia secondo giusti equilibri e i successivi interventi del legislatore (v. in particolare la legge 8 agosto 1995 n. 332) sono stati rivolti ad aumentare le garanzie del destinatario di provvedimenti restrittivi, nell’apprezzamento del carattere eccezionale della privazione della libertà prima della condanna e nel rispetto dei presidi di cui si è fatto cenno.

Ferma in linea di massima l’applicazione delle regole dettate dall’articolo 278 cit. anche dopo la sentenza di condanna non definitiva (Cassazione Sez. un. 16 novembre 1991 Simioli), si riscontrano varie ipotesi in cui nel vigente codice di procedura penale il criterio del «reato ritenuto in sentenza» acquista vigore nell’apprezzamento di vicende (sostanzial-) processuali che sopravvengano nel giudizio di merito e siano favorevoli all’imputato in conseguenza di determinate pronunce giurisdizionali che comportino l’estinzione delle misure cautelari. Ciò 
accade a seguito di una valutazione di merito che incida in senso positivo sullo stato detentivo, spezzando l’autonomia del provvedimento incidentale di libertà rispetto a quello che interviene nel giudizio principale di merito.

Tali decisioni l’ordinamento processuale individua nel decreto di archiviazione, nella sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento, nella sentenza di condanna in qualsiasi grado se la pena irrogata sia condizionalmente sospesa o sia dichiarata estinta, nella sentenza di condanna ancorché sottoposta ad impugnazione se la durata della custodia subita non sia inferiore alla pena inflitta (articolo 300 comma 1, 3 e 4 Cpp).

Può verificarsi, altresì, che con la sentenza di condanna non definitiva venga esclusa un’aggravante ad effetto speciale che figuri (anche) nella contestazione cautelare: se non vi sia impugnazione da parte del pubblico ministero, la situazione si cristallizza e il reato ritenuto meno grave in sentenza costituisce decisione favorevole che si riverbera, da quel momento, sulla contestazione cautelare e può comportare l’inserimento del reato per cui ormai si procede in una fascia di minor durata dei termini di custodia cautelare, con la conseguente (eventuale) scarcerazione per decorso degli stessi. Può, ancora, verificarsi che, procedutosi per più reati oggetto di un provvedimento restrittivo, l’assoluzione dal più grave comporti la stessa situazione; o che il delitto così come ritenuto dal giudice non consenta la misura custodiale a norma dell’articolo 280 comma 2 Cpp (Cassazione Sez. VI 19 aprile 1995 Pm/Casagrande).

Quindi, nei casi suindicati il «reato ritenuto in sentenza» può avere riflessi sugli effetti cautelari per il rapporto d’interferenza tra processo principale e procedimento incidentale de libertate, riverberandosi su quest’ultimo le situazioni sopravvenute nello sviluppo del primo che, migliorando la posizione dell’imputato, in applicazione del principio generale del favor rei impongono al giudice l’immediata liberazione del sottoposto alla misura in conseguenza della 
scadenza dei termini custodiali (articoli 303 e 306 Cpp) per un fatto sopravvenuto che ben può identificarsi in una delle decisioni suindicate.

5. Le incidenze favorevoli di provvedimenti diversi dall’ordinanza impositiva sull’azione cautelare costituiscono, dunque, l’eccezione.

I provvedimenti cautelari sono tipici e tassativi, come tali non ammettono equipollenti nel decreto che dispone il giudizio o nella sentenza di condanna non definitiva (Sez. un. 27 giugno 1997 Mammoliti).

Ancor meno è sostenibile che l’aggravamento unilaterale operato dal pubblico ministero nel corso del dibattimento con una contestazione suppletiva possa far conseguire all’imputato effetti cautelari peggiorativi, tanto più che la valutazione di tale aggravamento da parte del giudice è rinviata al momento della sentenza.

Attraverso il complesso di norme che la regolano l’«azione cautelare» occupa uno spazio autonomo nell’ambito della teoria generale del processo, anche per rimuovere (eventualmente) nel più breve tempo il danno derivato dalla limitazione della libertà, che potrebbe aggravarsi a causa del tempo occorrente per lo svolgimento del giudizio di merito. Il provvedimento cautelare, per sua 
natura provvisorio, è emanato in base ad una cognizione sommaria dello stato degli atti e ad un giudizio solo probabilistico di colpevolezza.

Non si rinviene nell’ordinamento la possibilità di un adeguamento peggiorativo automatico della contestazione cautelare in corrispondenza dell’aggravamento dell’imputazione nel giudizio di merito: perché ciò si verifichi occorre un ulteriore provvedimento ai sensi degli articoli 292 e 297 comma 3 cit. L’unica eccezione che fa scattare detto automatismo ricorre nell’ipotesi in cui il giudice del procedimento principale, fermo restando il fatto, ne modifichi la qualificazione 
giuridica per renderla corretta (Cassazione Sez. un. Sentenza Di Francesco cit.); in tal caso, la decisione non può non avere immediato riflesso sulla configurazione giuridica, che non può non essere unica in ogni caso, del medesimo fatto oggetto della contestazione cautelare e ciò può eventualmente determinare uno spostamento peggiorativo di fascia che comporti aumento della durata dei termini custodiali (arg. Ex articoli 297 comma 3 e 303 cit.).

Per contro, nessun riflesso automatico può conseguire dallo sviluppo peggiorativo dell’«azione penale» sulla vicenda cautelare che resti ancorata alla contestazione originaria dell’ordinanza impositiva, non sostituita (integrata) da un successivo provvedimento che disponga la medesima misura per lo stesso fatto diversamente circostanziato. «Delitto per cui si procede» ai fini di cautela resta in tal caso quello oggetto dell’unica ordinanza applicativa, finché non 
sopraggiunga un ulteriore provvedimento, a richiesta del pubblico ministero ed a seguito di delibazione positiva da parte del giudice che procede della consistenza indiziaria, adeguatezza (se non presunta), proporzionalità e gradualità della misura (in termini, sentenza Lo Castro cit.). È il solo mezzo previsto dal sistema per allineare la contestazione cautelare allo sviluppo dell’imputazione del processo di merito (arg. ex articoli 272, 279, 291, 292, 297 Cpp).

6. La tesi interpretativa che si critica, nel sostenere l’adeguamento automatico della contestazione cautelare a quella che risulti dall’evoluzione del processo, comporta, tra l’altro, l’elusione delle garanzie di cui si è fatto cenno. Viene ad essere sottovalutata l’importanza dell’interrogatorio del sottoposto a misura cautelare (articolo 294 cit.), trascurandosi che a seguito dello stesso il giudice, anche di ufficio, può revocarla o sostituirla (articolo 299 comma 3 Cpp). Si finisce, in sostanza, con l’attribuire alla contestazione suppletiva dibattimentale valenza di titolo coercitivo idoneo a spostare in avanti la durata dei termini 
custodiali, con aggravamento della limitazione della libertà personale dell’imputato ad iniziativa del pubblico ministero, comunque incontrollata fino alla decisione del giudice di primo grado. Per altro verso, l’imputato si trova «costretto» a sollecitare una pronuncia del giudice del dibattimento sulla scarcerazione per decorrenza termini e la richiesta non accolta può essere impugnata con l’appello previsto dall’articolo 310 Cpp, con minori garanzie rispetto al riesame, mezzo previsto, unitamente al ricorso diretto di cui all’articolo 311 comma 2 Cpp, in presenza di un autonomo titolo coercitivo.

7. La contestazione di una circostanza aggravante ad effetto speciale nel corso del dibattimento è tamquam non esset a fini di cautela se non è seguita da omologa contestazione ai sensi dell’articolo 292 Cpp che conformi i contenuti dell’originaria ordinanza applicativa della misura allo sviluppo raggiunto dall’imputazione nel dibattimento (sentenza Vandi cit.). Non ha pregio la 
tesi che, ritenendo ai fini cautelari reato per cui si procede il delitto oggetto del 
procedimento di merito, sostiene che gli sviluppi dell’accusa si ripercuotono automaticamente sulla rubrica cautelare, che risulta in tal modo continuamente aggiornata, sicché l’argomento meramente formale, costituito dall’obiezione che è necessario reiterare l’ordinanza cautelare, potrebbe facilmente superarsi con l’emissione di un nuovo provvedimento restrittivo contenente la contestazione attuale (Cassazione Sez. IV 23 luglio 1997 Massimino). Non si tratta di un’opzione formale ma, al contrario, di un provvedimento obbligato, previsto dalla normativa che regola la materia, affinché si verifichi il trasferimento, con gli effetti connessi, dell’imputazione aggiornata dall’ambito del processo di merito al procedimento incidentale de libertate, a salvaguardia delle garanzie dell’imputato e a tutela del diritto della libertà personale costituzionalmente presidiato, secondo il prioritario principio dell’habeas corpus (articolo 13 
della Costituzione).

Inoltre, l’assunto del ricorrente circa la possibilità che l’imputato, a seguito di contestazione suppletiva dibattimentale, possa chiedere nuove prove ai sensi dell’articolo 519 Cpp non è conferente ai fini di cui trattasi, ripercuotendosi la norma unicamente sul sistema probatorio che regola il giudizio di merito.

8. Conclusivamente, ritengono queste Sezioni unite che, nell’ipotesi di contestazione di un’aggravante ad effetto speciale operata dal pubblico ministero nel corso del dibattimento, ai fini del computo del termine massimo di custodia cautelare per la fase del giudizio debba tenersi conto dell’imputazione contenuta nell’originario provvedimento restrittivo, se non intervenga da 
parte del giudice che procede un’ulteriore ordinanza cautelare comprensiva della contestazione suppletiva dibattimentale, con conseguente (eventuale) spostamento della scadenza di detto termine.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

PQM

la Corte di cassazione a Sezioni unite rigetta il ricorso.

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