REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 498,
commi 4-bis e 4-ter, e 398, comma 5-bis, del codice di
procedura penale, promossi con ordinanze del 17 giugno 2003 del Tribunale di
Biella e del 10 dicembre 2003 del GIP del Tribunale di Ariano Irpino, iscritte,
rispettivamente, al n. 677 del registro ordinanze 2003 e al n. 193 del registro
ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
37, prima serie speciale, dell’anno 2003 e n. 13, prima serie speciale,
dell’anno 2004.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 luglio 2004 il Giudice relatore
Valerio Onida.
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza emessa il 17 giugno 2003, pervenuta a questa Corte il
successivo 20 agosto (r.o. n. 677 del 2003), il Tribunale di Biella, nel corso
di un dibattimento penale per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia o
verso fanciulli, di cui sono accusati i genitori della vittima, minorenne
all’epoca dei fatti ma ora maggiorenne, inferma di mente, richiesto dal pubblico
ministero di procedere all’esame testimoniale della persona offesa con le
modalità “protette” previste dall’art. 398, comma 5-bis, del codice di
procedura penale, richiamato dall’art. 498, comma 4-bis (concernenti
luogo, tempo e modalità particolari dell’esame del teste minore degli anni
sedici, quando le esigenze di questi lo rendano necessario od opportuno), nonché
dall’art. 498, comma 4-ter, del medesimo codice (utilizzo del vetro
specchio e di impianto citofonico per l’esame del minore vittima di reati
sessuali), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all’art. 2 della Costituzione, del predetto art. 498, commi 4-bis e 4-ter
nella parte in cui, nel caso di testimone maggiorenne infermo di mente persona
offesa dal reato di violenza sessuale, non consentono che l’esame del testimone,
qualora una parte lo richieda ovvero il presidente lo ritenga in concreto
necessario per salvaguardare la personalità del teste, si svolga secondo le
modalità di cui all’art. 398, comma 5-bis, e, su richiesta sua o del suo
difensore, mediante l’uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto
citofonico.
In punto di rilevanza, il remittente esclude la possibilità di un’applicazione
analogica dei commi 4-bis e 4-ter dell’art. 498 cod. proc. pen. –
riferiti all’esame testimoniale del minorenne – stante il tassativo tenore
letterale delle norme, e osserva che la testimonianza della persona offesa
dovrebbe essere assunta con le ordinarie modalità dettate dal citato art. 498,
commi 1, 2, 3 e 4 (pur come risulta, quest’ultimo, dalla sentenza additiva di
questa Corte n. 283 del 1997 circa l’esame del teste da parte del
presidente), e ciò nonostante che nella fattispecie concreta possano ritenersi
adeguatamente provate sia la condizione di attuale infermità mentale della
persona offesa, pur considerata capace di testimoniare e di fornire un risultato
probatorio attendibile, sia la sussistenza di una situazione di “disagio
psicologico-affettivo” nella quale la teste sarebbe costretta a deporre, per la
natura e gravità dei reati contestati e per lo stretto rapporto di parentela
esistente fra gli imputati e la persona offesa.
Quanto alla non manifesta infondatezza, il Tribunale reputa che si debba
riproporre lo stesso percorso argomentativo che aveva indotto il Giudice delle
leggi alla pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 498, comma 4,
cod. proc. pen. Considerato che la ratio sottesa ai commi 4-bis e
4-ter dell’art. 498, come affermato da questa Corte nella sentenza n.
114 del 2001, è da rinvenirsi nelle specifiche esigenze di assicurazione
della genuinità della prova e di protezione del minore infrasedicenne rispetto
alle possibili lesioni della sua personalità, risulterebbe evidente la
irragionevolezza di una scelta legislativa che non consente in alcun modo al
giudice del dibattimento di disporre – laddove ravvisi, come nel caso di specie,
l’effettiva sussistenza di un’analoga esigenza di protezione della personalità
del testimone ex art. 2 della Costituzione – che l’assunzione della
testimonianza dell’infermo di mente, vittima di reati sessuali, avvenga con le
modalità protette. La constatazione, da compiersi in concreto ed in relazione al
complessivo contesto processuale, della necessità o dell’opportunità di evitare
qualsiasi pregiudizio alla personalità particolarmente fragile del teste affetto
da infermità mentale giustificherebbe la previsione di un potere discrezionale
in capo al giudice del dibattimento di applicare in tale ipotesi lo stesso
regime di tutela processuale previsto per l’esame del teste minorenne dal comma
4-bis del codice (indipendentemente dal reato per il quale si procede) e
dal successivo comma 4-ter (per l’ipotesi del minore vittima di reati
sessuali).
A garantire il rispetto della personalità del testimone infermo di mente non
potrebbero ritenersi adeguate le diverse e generali regole pur previste dal
codice di rito all’art. 499, comma 4 (secondo cui “il presidente cura che
l’esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto della persona”) e
all’art. 472, comma 3-bis (che riconosce alla persona offesa nel caso di
reati sessuali la facoltà di chiedere che il dibattimento, o una parte di esso,
si svolga a porte chiuse), e ciò quanto meno nelle ipotesi in cui il testimone
infermo di mente sia vittima di un reato a sfondo sessuale connotato in punto di
fatto da una condotta di abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica
della persona offesa al momento del fatto, e per di più posto in essere da uno
stretto congiunto della vittima. In tali casi, l’esclusione a priori
dell’applicabilità delle modalità protette si traduce, secondo il giudice a
quo, «in una illegittima rinuncia da parte del legislatore ad una adeguata
tutela non solo della dignità, del pudore e della personalità del teste parte
offesa infermo di mente, ma anche della genuinità della prova»; e ciò, proprio
con riferimento a fattispecie delittuose rispetto alle quali tali esigenze di
tutela di soggetti psicologicamente deboli si pone con maggiore intensità ed
evidenza.
2.– Non vi è stata costituzione di parte né intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri.
3.– Con ordinanza emessa il 10 dicembre 2003, e pervenuta a questa Corte il 23
febbraio 2004 (r.o. 193 del 2004), il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Ariano Irpino, dopo avere ammesso un incidente probatorio ai sensi
dell’art. 392, lettera a, cod. proc. pen., in un procedimento per
violenza sessuale commesso in danno di persona adulta inferma di mente,
rilevando la necessità di procedere all’assunzione della testimonianza della
persona offesa, stanti le sue condizioni psichiche, in forma protetta ai sensi
dell’art. 398, comma 5-bis, cod. proc. pen, che però è testualmente
riferito alla testimonianza del solo minore di sedici anni, ha sollevato
d’ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2,
3, 24, 32 e 111 della Costituzione, dell’art. 398, comma 5-bis, cod. proc.
pen., nella parte in cui non prevede, analogamente a quanto previsto per i
minori di anni sedici, che si possa procedere all’assunzione della testimonianza
di persona offesa, che sia adulta e inferma di mente, nell’ambito dei reati
sessuali, con le “modalità protette” ivi contemplate (ad es. con l’impiego di
mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva, con l’assistenza di un esperto,
in una stanza separata da quella in cui si trovano le parti e mediante
l’utilizzo di vetro specchio unidirezionale etc.).
In punto di rilevanza il Giudice per le indagini preliminari reputa che la
questione sia ammissibile in quanto relativa a norma di legge non suscettibile
di applicazione in via analogica ex art. 14 delle preleggi, e che la
eventuale declaratoria di incostituzionalità in parte qua permetterebbe
l’esame del teste nelle forme protette, salvaguardando la genuinità della prova
e la personalità della vittima del reato.
Quanto al merito, l’autorità remittente ritiene che la mancata estensione della
norma nel senso indicato si porrebbe in contrasto, anzitutto, con l’art. 2 della
Costituzione, non assicurandosi piena tutela dei diritti inviolabili dell’uomo
nel processo penale quando l’adulto infermo di mente, vittima di reati sessuali,
è chiamato a deporre su vicende e questioni particolarmente delicate e scabrose
afferenti alla sfera più intima della sua personalità, in un’aula di tribunale e
alla presenza del giudice e delle parti. Lo stesso Giudice delle leggi, ricorda
il remittente, ha già sottolineato il rilievo costituzionale delle esigenze di
salvaguardia della personalità del teste (cfr. sentenze n. 262 del 1998 e
283 del 1997). Inoltre l’estensione della norma si porrebbe in perfetta
armonia con le decisioni adottate in materia dalla Comunità europea (non meglio
specificate dal giudice a quo ma probabilmente da riferirsi alla
decisione quadro del Consiglio del 15 marzo 2001, n. 220), in base alle quali
ciascuno Stato membro deve garantire che «le vittime particolarmente vulnerabili
beneficino di un trattamento specifico che risponda in modo ottimale alla loro
situazione».
In secondo luogo, la norma denunciata sarebbe in contrasto con l’art. 3 della
Costituzione, sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento di
situazioni che possono essere analoghe, considerato che anche il minorato
psichico, come il minore infrasedicenne, versa in uno stato di debolezza e
fragilità mentale ed è facilmente suggestionabile.
In terzo luogo, il giudice a quo denuncia un contrasto con l’art. 24
della Costituzione, in quanto la mancata estensione della norma impugnata si
tradurrebbe in un difetto di adeguata e piena tutela giurisdizionale: soltanto
ove sia rimesso al giudice stabilire caso per caso tempo, luogo e modalità
particolari di escussione del teste si porrebbe l’infermo di mente nella
concreta ed effettiva condizione di difendere appieno i propri diritti.
Ancora, la norma impugnata violerebbe l’art. 32 della Costituzione, considerato
che porre il teste infermo di mente a stretto ed immediato contatto con la viva
realtà processuale e con il suo presunto aggressore significherebbe farlo
testimoniare in un ambiente carico di tensione e sottoporlo ad uno stress
emotivo che in una persona con un equilibrio psichico già fortemente minato e
compromesso può tradursi in una lesione alla integrità e al benessere fisico e
psichico.
Infine, il remittente denuncia il contrasto con l’art. 111 della Costituzione,
perché non sarebbe garantito il “processo giusto”, volto alla ricerca della
verità, dato che l’esame del teste infermo di mente non può essere effettuato
con le modalità più adeguate a garantire la genuinità e la incontestabilità
della prova.
4.– E’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite
dell’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’infondatezza della
questione nei termini di seguito precisati.
Il ragionamento della difesa erariale muove dall’art. 401, comma 5, cod. proc.
pen., il quale stabilisce che l’assunzione anticipata della prova nell’incidente
probatorio si svolge secondo le regole dettate per il dibattimento, e dunque
anche dall’art. 498, comma 4, del codice di rito, come integrato dalla
sentenza n. 283 del 1997, integrazione la cui ratio sottesa
informerebbe di sé, secondo l’Avvocatura, l’intera disposizione. Ciò premesso,
in virtù di una sorta di proprietà transitiva delle norme in questione, il
richiamo che l’art. 498, comma 4-bis, del codice di procedura penale,
quale integrato nei presupposti dalla pronuncia della Corte costituzionale
citata, fa all’impugnato art. 398, comma 5-bis, dello stesso codice,
estenderebbe ad esso i suoi effetti per il semplice argomento che, essendo
l’incidente probatorio una anticipazione della istruttoria dibattimentale, non
può che soggiacere alle medesime regole, quali risultanti anche dalle pronunce
della Corte costituzionale. «Sicché se nel dibattimento l’esame della persona
inferma di mente può essere condotto dal presidente, tale regola deve valere
anche per l’esecuzione dell’incidente probatorio».
Tale interpretazione sarebbe stata avvalorata, secondo la difesa erariale, dallo
stesso giudice costituzionale nella sentenza n. 114 del 2001, con la
quale si sarebbe riconosciuta «la sostanziale equivalenza del meccanismo di cui
all’art. 498, comma 4-bis, e [di] quello originario dell’art. 398, comma
5-bis», onde non vi sarebbe alcun ostacolo, in via di interpretazione, ad
utilizzare, nel corso dell’incidente probatorio, le modalità protette per
l’assunzione della prova di persona maggiorenne inferma di mente.
Considerato in diritto
1.– Le questioni che i due remittenti sollevano riguardano le modalità di
esame “protetto”, nell’ambito del processo penale, del teste persona offesa da
reato sessuale, maggiorenne all’epoca del processo, che sia infermo di mente.
Precisamente, il Tribunale di Biella, nel corso del dibattimento, solleva
questione di legittimità costituzionale dell’art. 498, comma 4-bis, del
codice di procedura penale, che dispone l’applicabilità nel dibattimento, su
richiesta di una parte o se il presidente lo ritiene necessario, dell’art. 398,
comma 5-bis, del codice di procedura penale, a tenore del quale, nel caso
di indagini concernenti reati sessuali, quando fra le persone interessate
all’assunzione della prova vi siano minori di sedici anni, il giudice stabilisce
il luogo (anche fuori del tribunale, presso strutture specializzate o in
mancanza presso l’abitazione del minore), il tempo e le modalità particolari
attraverso cui procedere all’incidente probatorio, quando le esigenze del minore
lo rendono necessario od opportuno; nonché dell’art. 498, comma 4-ter,
del predetto codice, secondo cui, quando si procede per reati sessuali, l’esame
del minore vittima del reato si effettua, su richiesta sua o del suo difensore,
mediante l’uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.
Tali norme sono impugnate nella parte in cui non consentono l’applicazione delle
suddette modalità protette, nel caso di procedimento per il delitto di violenza
sessuale, quando si debba procedere all’esame di testimone maggiorenne infermo
di mente, persona offesa dal reato. La questione è sollevata in riferimento al
principio di tutela dei diritti inviolabili della persona, di cui all’art. 2
della Costituzione, in quanto, ad avviso del remittente, la mancanza del potere
del giudice di procedere alla assunzione della prova mediante le speciali
modalità ivi previste, quando riscontri la sussistenza di una esigenza di
protezione della personalità del teste analoga a quella considerata dal
legislatore a proposito del minore, darebbe luogo ad una inadeguata tutela della
dignità, del pudore e della personalità del teste psicologicamente debole,
nonché della genuinità della prova.
A sua volta il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ariano
Irpino, investito di un incidente probatorio per l’assunzione della
testimonianza di una persona inferma di mente, dubita della legittimità
costituzionale del citato art. 398, comma 5-bis, del codice di procedura
penale, nella parte in cui non prevede che si possa procedere all’assunzione
della testimonianza della parte offesa da reato sessuale, maggiorenne e inferma
di mente, con le modalità previste per il minore di sedici anni. La questione è
sollevata in riferimento: all’art. 2 della Costituzione, in quanto non si
assicurerebbe la piena tutela dei diritti inviolabili della persona dell’infermo
di mente; all’art. 3 della Costituzione, in quanto sarebbe irragionevole non
riconoscere al maggiorenne infermo di mente, persona particolarmente fragile, la
stessa salvaguardia prevista per il minore infrasedicenne; all’art. 24 della
Costituzione, perché il teste non sarebbe messo in condizione di difendere
appieno i propri diritti e di rendere una deposizione serena, genuina e
veridica; all’art. 32 della Costituzione, perché non si garantirebbe
adeguatamente il diritto alla salute del teste sotto il profilo del suo
benessere psico-fisico; infine all’art. 111 della Costituzione, in quanto non
sarebbe garantito il giusto processo sotto il profilo della libertà di
esprimersi del teste, al di là di condizionamenti e paure, e della possibilità
di assicurare la genuinità della prova.
2.– Stante la connessione di oggetto, i giudizi devono essere riuniti per essere
decisi con unica pronunzia.
3.– Le questioni relative all’art. 398, comma 5-bis, e all’art. 498,
comma 4-ter, del codice di procedura penale sono fondate.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, pur non
potendosi meccanicamente equiparare l’infermo di mente al minore ai fini della
disciplina della testimonianza nel procedimento penale, tuttavia il principio di
tutela della persona, desumibile dall’art. 2 della Costituzione, comporta che il
giudice procedente, ove ritenga in concreto che vi sia un pericolo di
pregiudizio alla personalità del teste infermo di mente, possa adottare modalità
di esame atte a prevenire ed escludere tale pericolo; e ha fatto applicazione
del principio dichiarando la illegittimità costituzionale dell’art. 498 cod.
proc. pen. nella parte in cui non consentiva al giudice, in tale ipotesi, di
procedere direttamente all’esame su domande e contestazioni proposte dalle parti
(sentenza n. 283 del 1997).
In altra occasione la Corte, investita di questioni analoghe a quelle oggi in
esame, le ha dichiarate inammissibili per irrilevanza, in quanto sollevate sul
presupposto della estensione alla specie della previsione di ricorso
all’incidente probatorio, estensione che si è escluso invece sia imposta dalla
Costituzione (ordinanza n. 108 del 2003; nonché sentenza n. 529 del
2002, con riferimento alla prospettata estensione della applicazione
dell’art. 398, comma 5-bis, cod. proc. pen. al caso di testimonianza del
minore nell’ambito di procedimenti per reati diversi da quelli sessuali).
Nel presente giudizio, invece, le questioni si presentano come rilevanti,
essendo in un caso sollevate nel corso del dibattimento, in un altro caso nel
corso di un incidente probatorio ammesso in base alla disciplina in vigore.
4.– Le esigenze di tutela della personalità particolarmente fragile dell’infermo
di mente, chiamato a testimoniare nell’ambito di processi penali per reati
sessuali, impongono, in base alla stessa ratio decidendi della citata
sentenza n. 283 del 1997, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione
(restando così assorbito ogni altro profilo di censura), di estendere al
maggiorenne infermo di mente la garanzia, prevista per il minore infrasedicenne,
e rispettivamente per il minore, dall’art. 398, comma 5-bis (richiamato
dall’art. 498, comma 4-bis) e dall’art. 498, comma 4-ter, cod.
proc. pen., del ricorso, alle modalità “protette” di assunzione della prova
testimoniale contemplate dalle norme menzionate, quando il giudice ne riscontri
in concreto la necessità o l’opportunità.
Rendere testimonianza in un procedimento penale, nel contesto del
contraddittorio, su fatti e circostanze legati all’intimità della persona e
connessi a ipotesi di violenze subìte, è sempre esperienza difficile e
psicologicamente pesante: se poi chi è chiamato a deporre è persona
particolarmente vulnerabile, più di altre esposta ad influenze e a
condizionamenti esterni, e meno in grado di controllare tale tipo di situazioni,
può tradursi in un’esperienza fortemente traumatizzante e lesiva della
personalità.
D’altra parte l’adozione, in questi casi, di speciali modalità “protette” di
assunzione della prova, quanto a luogo, ambiente, tempo, assistenza di persone
che conoscano il teste o di esperti, nonché a modi concreti di procedere
all’esame, non solo non contrasta con altre esigenze proprie del processo, ma,
al contrario, concorre altresì ad assicurare la genuinità della prova medesima,
suscettibile di essere pregiudicata ove si dovesse procedere ad assumere la
testimonianza con le modalità ordinarie (cfr. sentenze n. 283 del 1997,
n. 114 del 2001, n. 529 del 2002).
L’apprezzamento in concreto delle condizioni e delle circostanze che impongano o
consiglino il ricorso, anche nel caso dell’infermo di mente, a siffatte speciali
modalità, previste dal legislatore nel caso di testimonianza del minore o del
minore infrasedicenne, deve essere rimesso al giudicante, in relazione alla
varietà possibile di situazioni (cfr. ancora sentenza n. 283 del 1997).
5.– La dichiarazione di illegittimità costituzionale deve dunque investire sia
l’art. 398, comma 5-bis, sia l’art. 498, comma 4-ter, del codice
di procedura penale. Non vi è motivo, invece, per intervenire sull’art. 498,
comma 4-bis, del medesimo codice, la cui portata si esaurisce nel rendere
applicabili in sede di dibattimento, ove una parte lo richieda o il presidente
lo ritenga necessario, le modalità di assunzione della prova previste dall’art.
398, comma 5-bis: una volta investito quest’ultimo dalla presente
pronuncia additiva, ne risulta automaticamente ampliato anche l’ambito di
applicabilità del comma 4-bis dell’art. 498, onde la relativa questione
di incostituzionalità deve essere dichiarata, in questi sensi, infondata.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
a) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il giudice possa provvedere nei modi ivi previsti all’assunzione della prova ove fra le persone interessate ad essa vi sia un maggiorenne infermo di mente, quando le esigenze di questi lo rendano necessario od opportuno;
b) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 498, comma 4-ter, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che l’esame del maggiorenne infermo di mente vittima del reato sia effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l’uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico;
c) dichiara non fondata, nei sensi di cui in
motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 498, comma 4-bis,
del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all’art. 2 della
Costituzione, dal Tribunale di Biella con l’ordinanza in epigrafe (r.o. n. 677
del 2003)
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 13 gennaio 2005.
Valerio ONIDA, Presidente e Redattore
Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2005.