Corte Costituzionale ordinanza 20 giugno - 4 luglio 2002 n. 316 Art. 604, comma 6, c.p.p.; artt. 3 e 24 Cost; art. 434 c.p.p.; art. 129 c.p.p.; art. 522, quarto comma, c.p.p. previg.
- Erroneità della dichiarazione di improcedibilità pronunciata dal giudice di primo grado nella fase degli atti preliminari al dibattimento – rilevata dal giudice d’appello -decisione nel merito in appello, previa rinnovazione del dibattimento, ove necessaria – è legittimo – violazione del diritto di difesa – manifesta infondatezza – irragionevole disparità di trattamento tra imputati – manifesta infondatezza.
Corte Costituzionale ordinanza del 20 giugno - 4 luglio 2002 n. 315 articoli 727, comma 5-bis, e 729 [recte: art. 729, commi 1 e 1-bis] c.p.p. articoli 3, 10 e 111 Cost. articoli 12, 13 e 18 l. 5 ottobre 2001, n. 367 art. 696 comma 1 c.p.p. Art. 3, comma 3, della convenzione di Strasburgo del 20 aprile 1959
ratificata dall'Italia con legge 23 febbraio 1961, n. 215 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959)
- Questione meramente interpretativa – giurisdizione della corte costituzionale – manifesta inammissibilità – utilizzo di tutti gli strumenti ermeneutici applicabili – è configurabile – onere del giudice a quo di verificare la concreta possibilità di attribuire alla norma denunciata un significato diverso da quello censurato, tale da superare i dubbi di legittimità costituzionale – è configurabile.
Corte Costituzionale Ordinanza del 7 maggio - 20 giugno 2002 n. 264
Artt. 391-bis, 391-ter, 391-octies e 391-decies del codice di procedura penale, artt. 2, 3 e 111 della Costituzione.
- Possibilità per i difensori delle parti private di assumere dichiarazioni - medesima valenza delle dichiarazioni assunte dalla accusa - omessa prescrizione in capo ai difensori dei medesimi obblighi di garanzia a tutela della genuinità della prova stessa - sbilanciamento del processo in favore della persona sottoposta alle indagini in contrasto con gli artt. 2, 3 e 111 Cost.- violazione del principio della parità tra le parti - manifesta inammissibilità.
Corte Costituzionale sentenza del 14 - 26 febbraio 2002 n. 32
Art. 195, comma 4, c.p.p., come modificato dall'art. 4
della legge 1° marzo 2001, n. 63 - artt. 3, 24 e 111 Cost.
-
art 3 cost - questione di legittimità - divieto di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli art. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), cod. proc. pen - irragionevole disparità della disciplina riservata agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria rispetto alle regole dettate in caso di testimonianza indiretta per gli altri testimoni - Diversità di trattamento rispetto alla disciplina prevista per gli investigatori privati che prevede l'incompatibilità a testimoniare solo in relazione alla formazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte nell'ambito delle indagini difensive - infondatezza della questione
art. 111 cost. - questione di legittimità -violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova - impedimento di acquisire profili chiarificatori attinenti al contenuto dei verbali, che potrebbero
giovare anche all'imputato - manifesta inammissibilità
art. 24 cost. - questione di legittimità -compressione del diritto di difesa, derivante dal divieto della testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, circostanze a favore delle parti private - impossibilità di acquisire elementi di prova idonei all'effettivo accertamento dei fatti - manifesta inammissibilità
Corte Costituzionale ordinanza n. 20
del 28 gennaio - 6 febbraio 2002
- Art. 22 legge 24.11.1981, n. 689 - artt. 3, 11, 24, 25 e 111, secondo comma, Cost;
Mancata motivazione sulla rilevanza della questione – in caso di mancata doglianza da parte dell’opponente – sussiste – manifesta inammissibilità – sussiste. Mancata indicazione delle conseguenze dell’accoglimento della proposta questione sul giudizio a quo – manifesta inammissibilità - sussiste - Norme della costituzione citate in dispositivo non in motivazione – manifesta inammissibilità - sussiste