Tribunale di Bologna quarta sezione penale.
ordinanza del 19.04.2000

Il giudice, sull'eccezione tempestivamente sollevata ai sensi dell'art. 590 III comma c.p.p;

rilevato che nella fattispecie il PM ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per il delitto p. e p. dall'art.589 c.p.p., per cui dal vigente art. 550 cpp è invece imposta la celebrazione dell'udienza preliminare;considerato che seppure il decreto di citazione a giudizio sia stato emesso l'8/8/97 esso è stato notificato all'imputato il 14/02/2000 e non può quindi ritenersi che l'atto si sia perfezionato in tutti i suoi effetti nel regime della previgente normativa, che prevedeva fino al 2.1.2000 la citazione diretta anche per i delitti di omicidio colposo, ma deve invece darsi atto che la notifica del decreto è avvenuta nel regime della novella L.479/99;osservato quindi che nella fattispecie non può sostenersi che l'efficacia della citazione a giudizio si sia esaurita in epoca antecedente l'entrata in vigore della L.479/99; ritenuto che la notifica del decreto di citazione a giudizio è atto propulsivo necessario alla progressione del procedimento dalla fase delle indagini preliminari a quella del giudizio, atto col quale si integra la costituzione del rapporto processuale attinente al giudizio. ( Cass SS.UU.n.1860 del 24/3/95, Cirulli); rilevato che nel previgente regime era regolarmente costituito col giudice del dibattimento il rapporto processuale attinente al giudizio per il delitto di omicidio colposo, mentre la nuova disciplina del rinvio a giudizio per tale delitto impone come fase necessaria quella dell'udienza preliminare ai sensi del combinato disposto dei novellati artt. 550 cpp e 416 e segg. cpp, quale filtro giudiziale delle richieste di rinvio a giudizio del Pm per i reati non minimali; ritenuto, quindi che ai sensi dell'art. 550 cpp la notifica del decreto di citazione a giudizio avvenuta dopo il 02/01/2000 non consenta una regolare costituzione del rapporto processuale attinente al giudizio direttamente col giudice del dibattimento, senza il necessario passaggio attraverso l'udienza preliminare, e ritenuto altresì che il decreto di citazione emesso dal Pm nel regime della previgente normativa non possa ritualmente costituire il rapporto processuale col giudice del dibattimento se è stato notificato dopo il 02/01/2000 in quanto non può dirsi esaurito in tutti i suoi effetti nel regime della normativa previgente e quindi ritenersi valido secondo il principio del tempus regit actum;

visto l'art.550 III comma cpp,

ordina

la restituzione degli atti al Pm.

Bologna, 19/04/2000

Il Giudice Dott.ssa Matilde Betti.


conforme:
Tribunale di Bologna IV sezione penale, ordinanza 7 febbraio 2001
Giudice Monocratico Dott.ssa M. Bellini

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