G.U.P. Tribunale di Bologna
ordinanza 7 novembre 2000

con nota Avv. Claudio Maruzzi


Il Giudice dr. Bruno Giangiacomo, sulle eccezioni sollevate dalle difese degli
imputati all’udienza del 7.11.2000; sentite tutte le altre parti; ritenuto che: La
questione di costituzionalità del novellato art. 419 cpp pone innanzitutto un
problema di rilevanza, poichè nell’udienza di ieri alcuni imputati hanno ritualmente
richiesto il giudizio abbreviato e sono stati ammessi a tale rito con stralcio delle loro posizioni da questo processo; inoltre, gli attuali imputati sono ancora nei termini per proporre la richiesta di giudizio abbreviato.
In realtà, però, l’eccezione concerne non i termini entro cui proporre la richiesta di
giudizio abbreviato, ma la comunicazione della possibilità di formulare detta richiesta in occasione dell’udienza preliminare fissata dal Giudice.
Sotto questo punto di vista, la questione ha una sua rilevanza perchè indubbiamente l’avviso di fissazione ai sensi dell’art. 419 cpp non deve contenere la comunicazione della possibilità di richiedere in detta udienza il giudizio abbreviato o il cd. patteggiamento, diversamente da quanto previsto dall’art. 552 lettera f) cpp.
Proprio questa distinzione, tra i termini entro cui richiedere i riti alternativi e la
comunicazione di essi, previsti comunque dalla legge a pena la decadenza, rende la questione di costituzionalità manifestamente infondata, perchè non lesiva in concreto di alcun diritto della difesa, nè delle altre norme costituzionali invocate dai difensori.
Il punto potrebbe, casomai, riguardare una sorta di disparità di trattamento fra il rito
stabilito per certi reati con previsione dell’udienza preliminare e quello sancito invece per reati con citazione diretta (trattamento analogo a questo è stabilito per il giudizio immediato ed il decreto penale, nonchè per il rito direttissimo con l’obbligo del Giudice di avvisare l’imputato della possibilità d’accesso ai riti alternativi).
L’evidenziata differenza di previsione della comunicazione, in realtà, si giustifica
proprio per la diversità del rito, essendo quello con fissazione dell’udienza
preliminare maggiormente garantito proprio da quest’ultima, mentre laddove
l’udienza preliminare non è prevista vi è un obbligo di comunicazione che, proprio
per questo, è stato reputato opportuno introdurre al fine, oltre che di maggior
garanzia, anche e soprattutto, di favorire ed incentivare l’accesso ai riti alternativi.
Inoltre, va rilevato che riguardo ad una questione d’incostituzionalità prospettata ai
sensi dell’art. 3 Cost. l’addotta disparità di trattamento deve trovare un suo
fondamento in una similitudine delle situazioni di fatto e quindi deve anche essere
ritenuta irragionevole. Nel caso di specie, invece, la situazione di fatto è diversa,
perchè diversi sono i riti (come detto uno non con previsione dell’udienza preliminare, diversamente da quello a citazione diretta) e pertanto non è
irragionevole che la disciplina conseguente sia differenziata.
Sull’eccezione d’inutilizzabilità degli atti di indagine preliminare esperiti
successivamente al termine di scadenza delle indagini stesse, va considerato che detta eccezione era stata già sollevata nel corso della precedente udienza preliminare del 3 febbraio 1999 e risolta dal GUP con ordinanza in pari data, che questo Giudice ritiene di condividere nella sostanza e che deve intendersi integralmente richiamata in questa sede, con alcune precisazioni.
Innanzitutto, il fondamento della unitarietà del termine delle indagini preliminari, per
tutti i reati per cui si procede e non di frammentazione dei termini di durata massima delle indagini prelinminari per ciascun reato trova la sua ragione nell’istituto della connessione, che è tipicamente processuale concernente la possibilità di esperire un unico processo per più reati; mentre la frammentazione di questi, è relativa ad una visione del diritto penale sostanziale, qual’è quella del reato continuato, per la quale, effettivamente, in mancaza di diversa previsione, ogni reato dev’essere considerato singolarmente. 
In ordine ai termini delle indagini preliminari la questione è processuale e non sostanziale e come tale va risolta prendendo in considerazione gli istituti regolati da questo settore dell’ordinamento giuridico, il quale, infatti, nel prevedere la connessione stabilisce che un unico processo può riguardare più reati unitariamente considerati.
Nè, può richiamarsi quella giurisprudenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione
che in materia di termini massimi di custodia cautelare ha sancito che il computo di essi in presenza di una sentenza che affermi la continuazione vada riferito ad ogni singolo reato, perchè, in questo caso, vi è un aggancio ad un istituto di diritto penale sostanziale, qual’è quello della continuazione, ed inoltre è possibile ritenenre che in tema di libertà personale le norme relative incidano su beni fondamentali, che non riguardano tipicamente le norme processuali, nonostante siano regolate dal c.pp.
Infine, la giurisprudenza richiamata con la sentenza Cass. Sez. III 6-7/27 settembre 1999 n. 11009 fa riferimento ad una situazione diversa sia perchè relativa ad ogni indagato iscritto nel relativo registro, sia perchè riguarda la situazione in cui vi siano successive annotazioni relative a nuove notitiae criminis.
Quanto all’eccezione d’inutilizzabilità degli atti d’indagine esperiti prima
dell’iscrizione dell’indagato nel relativo registro, costituisce indirizzo costante della
giurisprudenza di legittimità che l’eventuale discrepanza temporanea tra la data in cui il PM iscrive nell’apposito registro la notizia di reato e quella nella quale avrebbe dovuto iscriverla, non trova un regime sanzionatorio endoprocessuale, ma può determinare eventuali conseguenze disciplinari.
In ogni caso, se gli atti d’indagine sono consistiti in attività d’intercettazione
telefonica, queste, come noto, non necessariamente possono essere attivate nei
confronti di un indagato, ma anche di terze persone che non assumono, nè mai
assumeranno tale veste nè quella d’imputato.
Infine, sulle eccezioni relative all’inutilizzabilità di alcune intercettazioni telefoniche
ed ambientali (v. verbale d’udienza), va considerato che proprio nella materia della
motivazione dei decreti d’intercettazione le SS.UU. della Corte di Cass. sono
intervenute con una recente sentenza 21-6/21-9-2000 n. 17, che ha ritenuto
pienamente ammissibile la motivazione per relationem dei provvedimenti giudiziali,
laddove questi rispondano ad alcuni requisiti precisamente individuati, cui per brevità si rinvia alla motivazione della sentenza stessa. 
Proprio tenendo conto di questi requisiti, si deve dichiarare l’inutilizzabilità de decreto d’intercettazione ambientale presso la sala colloqui della Casa Circondariale di Bologna tra J... M... e la moglie emesso dal GIP in data 11 luglio 1997, che ha convalidato un decreto del PM in via d’urgenza. 
Il citato decreto è privo dei requisiti identificativi dello stesso provvedimento che s’intende convalidato, oltre che degli altri requisiti necessari ad
un’idonea motivazione per relationem. Lo stesso dicasi per quello emesso in pari
data, sempre di convalida di un decreto in via d’urgenza del PM, relativo
all’utenza telefonica 0.../.....; anche in questo caso mancano i requisiti
identificativi del provvedimento convalidato. In ogni caso, poichè su detta utenza
sono intervenute delle proroghe d’intercettazione (la prima di esse è del 26 luglio
1997), i relativi decreti che si sono succeduti sono viceversa motivati anche per
relationem e, pertanto, rispondono ai requisiti stabiliti dalla giurisprudenza di
legittimità. In quest’ultimo caso, quindi, le intercettazioni inutilizzabili, sono soltanto quelle antecedenti al primo decreto di proroga intervenuto nella data indicata.
Tutte le altre intercettazioni, per cui è stata eccepita l’inutilizzabilità possono
ritenersi invece congruamente motivate.
P.Q.M.
DICHIARA l’inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali di cui al decreto 310/97
e delle intercettazioni telefoniche relative al decreto 311/97 con riferimento esclusivo a quelle autorizzate col decreto di convalida.
DICHIARA manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale come sopra esposta.
Respinge tutte le altre eccezioni come sopra avanzate ed ordina procedersi oltre
nell’udienza.
Bologna, 7.11.2000

Il GUP
Dr. Bruno Giangiacomo


Nota

1 - Importante anche se discutibile pronuncia sulla costituzionalità dell’art. 419 cpp.
Il G.U.P. bolognese ritiene la questione rilevante, stante l’insussistenza dell’obbligo di indicare nell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare la facoltà per l’imputato di avvalersi del “patteggiamento” o del rito abbreviato fino alla formulazione delle conclusioni, diversamente da quanto previsto dall’art. 552 lett. f) cpp, per i reati attribuiti al Tribunale in composizione monocratica con citazione diretta a giudizio.
La reputa, tuttavia, manifestamente infondata.
E ciò in quanto, a suo giudizio, la distinzione tra i termini entro cui chiedere i riti alternativi e la comunicazione di essi, previsti comunque dalla legge a pena di decadenza, non violerebbe i diritti di difesa.
Né vi sarebbe disparità di trattamento tra i diversi riti, giustificandosi la omessa indicazione delle predette opzioni nell’avviso ex art. 419 cpp, proprio per le maggiori garanzie previste per i reati con udienza preliminare rispetto ai procedimenti per reati con citazione diretta davanti al giudice monocratico.
L’argomento non mi pare convincente.
Il quesito di fondo, sul quale l’ordinanza pare “glissare” è stabilire se l’imputato, non “avvertito”, almeno dieci giorni liberi prima dell’udienza preliminare dall’autorità giudiziaria, della possibilità di optare per soluzioni alternative al rito ordinario, sia o meno in concreto pregiudicato nei suoi diritti di difesa “materiale”. 
La risposta affermativa mi sembra la più ragionevole e maggiormente conforme ai canoni costituzionali di cui agli artt. 3, 24 e soprattutto 111, comma 3, Costituzione, ove è sancito che la persona accusata di un reato deve poter disporre del tempo e delle condizioni necessari per preparare la difesa.
E non può essere di conforto l’argomento secondo il quale comunque la norma processuale disciplina con chiarezza modalità e termini per avvalersi di tali riti.
Né può tranquillizzare il fatto che comunque all’udienza preliminare l’imputato solitamente viene a conoscenza, o dal giudice, o dal difensore presente (che magari l’imputato vede per la prima solo all’udienza preliminare), o aliunde della possibilità di ricorrere a tali opzioni, essendo di tutta evidenza che apprendere dell’esistenza di tali prerogative solo ad udienza preliminare aperta, non consente all’imputato di valutare adeguatamente i pro e i contro di tali scelte, privo come si trova, peraltro, il più delle volte, di apporti o di spunti probatori a discarico.
Si pensi in particolare all’imputato contumace privo di difensore di fiducia, che spesso decide di rimanere tale proprio perché ignaro delle prerogative a lui riconosciute in merito alle opzioni sul rito, per mancanza di interfaccia con adeguata difesa tecnica.
Le pretese maggiori garanzie che sarebbero assicurate per i reati per cui è prevista l’udienza preliminare finiscono con l’essere solo virtuali qualora non si dia all’imputato informazione tempestiva, nell’avviso dell’udienza preliminare delle, spesso di fondamentale importanza, possibili opzioni sul rito o sulla pena, prerogative di cui l’imputato può ben rimanere per sempre ignaro, non venendo peraltro neppure indicate nell’avviso ex art. 415 bis cpp.
E’ auspicabile, pertanto, che la questione venga riproposta con forza (Avv. Claudio Maruzzi).

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