Tribunale di Bologna prima sezione penale
udienza del 18 maggio 2000

P...M..., imputato:


A) Contravvenzione p.e p. dall'art. 81 cpv. c.p. e dall'art. 1 del d.l. 429/82 convertito in legge 516/82 e successive modificazioni, con riferimento al comma 2 lett. a) e b) della stessa norma, perchè con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e nella sua qualità di Presidente del C.d.A. della soc.( omissis)
1 ometteva la fatturazione ai fini IVA di cessioni di beni per complessive £. 171.760.361 al netto di IVA al 19% nell'anno 1993;
2 ometteva la fatturazione ai fini IVA di cessioni di beni per complessive £. 563.769.438 al netto di IVA al 19% nell'anno 1994;
3 ometteva la contabilizzazione ai fini delle imposte sui redditi di ricavi per complessive £. 622.381.002563.769.438, per l'esercizio 1/8/1993 - 31/7/1994
Fatto accertato in .... il 17/10/1995


FATTO E DIRITTO

M... P..., nella sua qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione e, come tale, legale rappresentante della società C...
S.p.A., è stata tratta a giudizio con decreto pronunciato il 02.12.1997 all’esito
dell’udienza preliminare, per rispondere dei reati di cui all’art. 1 D.L. 429/82,
convertito nella L. 516/82.
Va, innanzittutto, considerato che l’integrale titolo I del D.L. 429/82 è stato
espressamente abrogato dall’art. 25 lett. d) d.lgs. n. 74/00. Ciò non significa
sic et simpliciter che le condotte che l’accusa ha attribuito alla P... vadano
ormai considerate lecite, giacchè lo stesso d. lgs. n. 74/00, se da un lato, come
detto, ha abrogato le norme citate dal capo di imputazione, dall’altro ha
comunque ribadito l’illeceità penale di alcune condotte, già sanzionate dalla
normativa abrogata: per queste ultime. pertanto, non di abolitio criminis può
parlarsi, bensì di riformulazione della norma incriminatrice, giacchè l’originario
precetto è stato sostituito da una nuova norma, che ha mantenuto con la
precedente una fondamentale continuità tipologica (stesso nucleo sostanziale
della condotta sanzionata, stesso disvalore giuridico della precedente
fattispecie) nonchè la sanzione per alcune delle condotte già in precedenza
punite, anche se integrate da elementi originariamente non previsti.
Attesa, pertanto, l’inapplicabilità dell’art. 1 D.L. 429/82, è necessario appurare
se alla luce della nuova disciplina le condotte contestate alla P... rientrino
tuttora nel campo dell’illecito penale.
Per quanto attiene ai punti 1) e 2) del capo di imputazione, la mera omissione
di fatturazione non costituisce più autonoma condotta penalmente rilevante.
Per quanto riguarda, invece, la condotta contestata al punto 3), è necessaria
una precisazione: il d. lgs. n. 74/00 agli artt. 3 e 4 punisce condotte più ampie e
complesse rispetto a quella contestata sulla base della precedente legislazione:
In particolare è sottolineata la rilevanza penale del fatto di chi indichi nella
dichiarazione annuale relativa all’imposta sui redditi un ricavo inferiore a
quello effettivamente percepito, considerando le omesse contabilizzazioni solo
quali presupposto necessario di tale evento e condizionando, del resto, la
punibilità della condotta alla contemporanea sussistenza di due requisiti: per
l’ipotesi punita dall’art. 3, che l’imposta evasa superi l’ammontare di £
150.000.000= e che l’imponibile non dichiarato superi il 5% del reddito totale;
per l’ipotesi di cui all’art. 4, che l’imposta evasa superi la somma di £
200.000.000= e che l’imponibile sottratto superi il 10% del reddito
complessivo. La mera contabilizzazione parziale dei propri ricavi, pertanto,
non costituisce più di per sè reato.
La condotta contestata alla P... nel capo d’imputazione, che il PM non ha
richiesto di modificare (dimostrando così che agli atti del suo fascicolo non vi
erano elementi che consentissero ulteriori contestazioni ex artt. 516 o 517
c.p.p.), pure valutando l’accusa alla luce della documentazione in atti, non
integra gli estremi delle fattispecie delittuose di cui ai citati artt. 3 e 4 d. lgs. n.
74/00: non vi è alcun elemento, invero, che consenta di ritenere che la parziale
contabilizzazione sia sfociata in una omessa indicazione nella dichiarazione dei
redditi nè del resto che permetta di calcolare quale percentuale del reddito sia
stata occultata dalla società C... SpA o a quanto potesse ammontare
l’imposta evasa.
Nè d’altra parte il PM avrebbe potuto chiedere che, al fine di verificare la
sussistenza di tali ultime circostanze, il Tribunale disponesse un accertamento
peritale. L’art. 187 c.p.p., infatti, stabilisce che esclusivamente i fatti oggetto
dell’imputazione possano formare oggetto di prova: non è quindi permesso al
giudice ammettere o, addirittura, disporre mezzi probatori che non siano diretti
a dimostrare circostanze già contestate all’imputato.
Va, da ultimo, considerato che la soluzione adottata dal Collegio non preclude
certo all’accusa di svolgere nuove indagini al fine di verificare la sussistenza di
quelle circostanze di recente assurte ad elementi integrativi della fattispecie
penale, procedendo a carito dell’odierna imputata in caso di esiti investigativi
positivi: la condotta che le sarebbe contestata sulla base delle nuvoe
disposizioni legislative sarebbe, infatti, ontologicamente diversa da quella
oggetto dell’imputazione de qua.
In conclusione, in applicazione del principio per cui nessuno può essere punito
per un fatto che, secondo una legge posteriore al momento in cui il fatto fu
commesso, non costituisce reato (art. 2/II c.p.), M... P... va assolta
perchè le condotte a lei contestate non sono più previste dalla legge come
reato.
Non v’è dubbio, infatti, che l’art. 2 c.p. sia ormai applicabile anche alla materia
finanziaria: l’art. 24 d. lgs. 509/99 ha abrogato espressamente l’art. 7 L. 4/29,
il quale, in deroga alla suddetta norma, prevedeva che le disposizioni penali
delle leggi finanziarie si aplicassero comunque ai fatti commessi nel periodo
della loro vigenza, anche se le disposizioni medesime fossero state abrogate o
modificate al tempo in cui fosse richiesta la loro applicazione.

PQM
visto l'art.530 c.p.p., assolve P...M... dai reati ascritti, perchè i fatti non sono più previsti dalla legge come reato

Bologna, 18/5/2000

IL PRESIDENTE est. Dott. Maurizio Millo

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