Tribunale di Bologna I sezione penale
sentenza 15.6.2000

Dott. Rossella Zuffa - Presidente -Dott. Iolanda Ricchi - Giudice est. - Dott. Maurizio Atzori - Giudice

nei confronti di N... G... - N... G...

imputati : del reato p. e p. dagli artt. 110 e 112 c.p.; 4  comma 1 lett. d) L. 516/82 (come successivamente modificata ed integrata); 8 L. 4/1929, perchè in concorso tra loro, quali soci della "O.. snc di N...G...e G..." e sotto la direzione del secondo addetto all’amministrazione, utilizzavano, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto per gli anni 1987-1988-1989-1990-1992-1993-1994, le 31 fatture emesse per operazioni inesistenti dalla "P... R...s d f di P...R... e B...T..." nel corso dei corrispondenti anni e di cui all’all. 1).

In Zola Predosa tra il 25.06.1987 ed il 19.12.1994.

Le parti hanno concluso come segue:

Pubblico Ministero:

Con riferimento alle fatture dal 93 in poi,m art. 530 2° co, assoluzione perchè il fatto non sussiste.

Per le fatture rimanenti N.D.P. per prescrizione.

Il difensore:

Assoluzione perchè il fatto non sussiste per entrambi gli imputati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

N... G... e N... G... risultano rinviati a giudizio in esito ad udienza preliminare per rispondere del reato in rubrica loro ascritto.

All’udienza del 13.04.99, costituite le parti, la difesa depositata documentazione attestante i pagamenti delle fatture in contestazione al "P... R...".

Il processo veniva quindi rinviato per l’audizione del teste d’accusa non comparso al dibattimento.

All’udienza del 15.06.00, previa acquisizione di ulteriore documentazione prodotta dalla difesa costituita dalle fatture, dalle bolle di accompagnamento e dagli assegni versati in pagamento per la merce acquistata dalla Ditta "O...snc", si procedeva l’audizione del teste C..., ed all’esame degli imputati.

All’esito della istruttoria le parti concludevano come in atti.

Deve preliminarmente essere affrontato un problema relativo alla possibilità di configurare un’ipotesi penalmente rilevante nella fattispecie di reato contestata. In particolare occorre verificare se sussista una continuità tra la previsione dell’art. 4 lett. d) L. 516/82 e succ. mod. (frode fiscale mediante utilizzazone di fatture per operazioni inesistenti) e l’attuale norma incriminatrice prevista dall’art. 2 DLGS 74/00 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti).

Come già evidenziato in una recente pronuncia della Suprema Corte, che il Collegio sul punto condivide: "Qualsiasi criterio si segua al fine di accertare la sussistenza di una successione di leggi e di un rapporto di abrogazione-sostituzione tra il fatto previsto dall’art.2 e la frode fiscale mediante l’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, il nuovo precetto è riconducibile anche alla fattispecie precedente " (così Cass. Sez. III, 27.04.00 Bellavia) e, in particolare "la continuità dell’illecito può ravvisarsi quando nel concreto l’utilizzatore abbia costituito l’attività fraudolenta di supporto per l’indicazione di elementi fittizi nella dichiarazione e perchè la dichiarazione annuale costituisce ipotesi speciale rispetto a quella generale dell’art. 4 lett.d) L. 516/82, nella quale è ricompresa pure la mera utilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti senza trasfondere i contenuti nella dichiarazione, la quale non costituirà più reato, in modo da dar luogo ad una parziale abrogazione " (Cass.citata).

In conseguenza, la contestazione della circostanza dell’indicazione degli elementi fittizi nella dichiarazione non comporta la violazione dell’art. 512 cpp (così Cass. citata). Tuttavia, pare al Collegio che, contrariamente a quanto sembra desumersi dalla citata sentenza, al fine di configurare la nuova fattispecie delittuosa, tale contestazione sia necessaria e che in realazione alla stessa siano presenti (quanto meno agli atti del PM) tutti gli elementi indispensabili ad effettuarla.

Nel caso in esame tale integrazione della imputazione non risulta effettuata, con la conseguenza che la contestazione, come formulata, appare ricadere nella parziale abrogazione della condotta di cui all’art. 4 lett.D L. 516/82 e ciò anche in considerazione del fatto che non risultava neppure in origine contestata la concorrente ipotesi delittuosa di cui all’art. 4 lett. F L. 516/82.

Peraltro, nel merito, si osserva come la documentazione prodotta dal difensore quantomeno per le fatture successive all’anno 1993 (poichè l’utilizzazione delle precedenti risulta coperta da prescrizione), escluda che le operazioni fatturate siano inesistenti, poichè prova il pagamento dei meni di consumo (compatibili con l’attività dei N...) acquistati periodicamente e per modesti importi, secondo le dichiarazioni del N... dall’ambulante rappresentante del "P... R...".

La difesa, inoltre, ha prodotte fatture e documenti di accompagnamento relativi ad altri fornitori dello stesso materiale negli anni successivi, con ciò provando l’effettiva utilizzazione di quei beni di consumo nella dita "O...snc."

Difetta, quindi, la prova della insussistenza del rapporto sottostante alle fatture in contestazione, e tale carenza comporta l’assoluzione degli imputati, ma il Collegio ritiene pregiudiziale alla valuzione nel merito, l’assoluzione degli imputati perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

PQM

Visto l’art. 530 cpp e il DLGS 74/00

ASSOLVE

N... G... e N... G... dal delitto continuato loro ascritto perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Bologna, 15.06.2000

IL Presidente -Dott. Rossella Zuffa -

Il Giudice est. - Dott. Iolanda Ricchi

back all'indice          back all'indice