nei confronti di S... A... - B... E...
imputati : del reato p. e p. dall’art. 4 n. 1 lett. d) L. 516/82 nella loro qualità rispettivamente di presidente del consiglio di amministrazione e responsabile amministrativo della "C... Soc. Coop. arl " emettevano le fatture di cui all’allegato elenco relative ad operazioni inesistenti.
In Bologna il 30.06.92, accertato in S.Lazzaro di Savena il 05.02.93, per l’importo complessivo di oltre 600.000.000 con l’addizione quota di coordinamento nolo autocarri e autotreni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
S... A... e B... E... sono stati rinviati a giudizio con decreto del GIP di Bologna in data 20.9.1994 per rispondere del reao descritto in epigrafe.
In udienza in via preliminare entrambe le parti hanno chiesto il proscioglimento degli imputati con le formule perchè il fatto non sussiste o perchè il fatto non costituisce più reato.
Ritiene il collegio che effettivamente S... e B... debbano essere prosciolti perchè la fattispecie loro contestata non è più penalmente sanzionata.
Com’è noto il D.Lvo 74/2000 ha introdotto la nuova disciplina dei reati tributari, contestualmente abrogando (art.25) l’intero titolo I della precedente legge penale tributaria (DL 429/82 conv. con modifiche nella L.516/82) nel quale erano inserite le preesistenti ipotesi criminose.
D’altro canto la recente legge di depenalizzazione (n. 507/1999) ha abrogato il vecchio art. 20 della legge finanziaria del 1929, che fissava il principio di ultrattività delle leggi penali finanziarie.
Di conseguenza si pone il quesito se la fattispecie concretamente contestata ai prevenuti possa essere ricondotta ad alcuna delle nuove fattispecie introdotte col decreto n. 74 e, in caso positivo, quale fra le leggi (516/82 o 74/2000) debba trovare applicazione secondo i principi indicati dall’art. 2 comma 3 cp.
Secondo la contestazione, che non è stata oggetto di modifiche da parte del rappresentante del PM, S... e B..., nelle rispettive qualità, avrebbero emesso il 30.6.92 n. 22 fatture per operazioni inesistenti per l’importo complessivo di oltre 600 milioni.
Tale comportamento, se sorretto dal dolo specifico di evasione, integrava la condotta di frode fiscale di cui al vecchio art. 4 lett. D) a prescindere dalla presentazione di una dichiarazione nella quale le false fatture fossero state effettivamente recepite.
Com’è noto la nuova disciplina dei reati tributari, perseguendo la finalità di limitare la repressione penale ai soli fatti direttamente correlati alla lesione degli interessi fiscali e rinunciando alla criminalizzazione delle violazioni formali e preparatorie, ha individuato nella dichiarazione annuale delle imposte (sui redditi o sul valore aggiunto) il presupposto obiettivo e definitivo dell’evasione di imposta, con la conseguenza che le violazioni "a monte" della dichiarazione restano ex se prive di rilievo penale.
Orbene, poichè la condotta così come contestata agli imputati fa esclusivamente riferimento ad una attività prodromica all’evasione (semplice "emissione" di fatture che non risultano essere state poi inserite e presentate con la dichiarazione annuale dei redditi) deve concludersi che la fattispecie concreta non è più riconducibile ad alcuna previsione normativa di talchè i prevenuti devono esser assolti perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Visti gli artt. 129 e 530 cpp
ASSOLVE
S... A... e B... E... dal reato loro ascritto perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Bologna, 2.10.2000
Il Presidente - Dott. Matilde Betti
Il Giudice est. Dott. Milena Zavatti