Tribunale di Bologna quarta sezione penale
ordinanza del 29 novembre 2000
Sull'eccezione tempestivamente sollevata dalla difesa di nullitā del decreto
di citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art. 552 co. 2 c.p.p. per
essere lo stesso emesso senza essere preceduto dall'avviso di conclusione
delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p.
Sentito il P.M. che si č opposto;
rilevato che:
- nella fattispecie il decreto di citazione diretta a giudizio risulta
emesso dal P.M. in data 27/12/1999 e notificato all'imputato in data
24/07/2000, e dunque dopo l'entrata in vigore della legge 479/99 che ha
introdotto l'art. 415 bis c.p.p. e la previsione di nullitā di cui all'art.
552 co. 2 nel caso in cui il decreto non sia stato preceduto dall'avviso ex
415 bis c.p.p.,
- l'art. 425 bis stabilisce che il P.M. "prima della scadenza del termine di
cui al comma 2° dell'art. 405" faccia notificare alla persona sottoposta
alle indagini avviso della conclusione delle indagini preliminari;
- la norma, come risulta chiaramente dallo stesso tenore letterale ("persona
sottoposta alle indagini" e non "imputato"), si riferisce esclusivamente ad
attivitā che devono essere compiute prima della conclusione ed all'interno
della fase delle indagini preliminari ed attiene dunque all'attivitā del
P.M: che precede l'esercizio dell'azione penale e non all'esercizio stesso
di tale azione, esercizio che invece si concretizza con l'atto ulteriore di
richiesta di rinvio a giudizio o, nei reati di cui all'art. 550 co. 1
c.p.p., con la emissione del decreto di citazione diretta;
- nella disciplina previdente la chiusura delle indagini preliminari doveva
essere preceduta solo dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio
ai sensi dell'art. 375 co. 3 c.p.p. e, una volta adempiuto tale obbligo, la
fase delle indagini preliminari era esaurita e si apriva quella, successiva
e distinta, del predibattimento che si conclude con la vocativo in Jus del
soggetto ormai divenuto imputato;
ritenuto pertanto che:
- nei procedimenti nei quali la fase delle indagini preliminari si č
conclusa nel vigore della previdente normativa era necessario e sufficiente
che il P.M. inviasse alla persona sottoposta alle indagini l'invito a
presentarsi (art. 375 c.p.p.) e non giā l'avviso della conclusione delle
indagini preliminari (art. 415 bis c.p.p.) e che tale interpretazione appare
del resto coerente col principio del tempus regit actum in materia
processuale e con le consolidate interpretazioni giurisprudenziali;
- nella fattispecie concreta la chiusura della indagini preliminari,
anteriore alla entrata in vigore della L. 479/99, risulta essere stata
regolarmente preceduta dall'invito a presentarsi di cui all'art. 375 c.p.p.
e dunque la relativa fase risulta regolarmente esaurita prima della entrata
in vigore della nuova normativa e in particolare dell'obbligo introdotto con
nuovo art. 415 bis c.p.p.
P.Q.M.
Respinge l'eccezione di cui in premessa e ordina procedersi oltre.
Bologna 29/11/2000
Il Giudice
Dott.ssa Milena Zavatti