Tribunale di Bologna quarta sezione penale
ordinanza del 29 novembre 2000

Sull'eccezione tempestivamente sollevata dalla difesa di nullitā del decreto di citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art. 552 co. 2 c.p.p. per essere lo stesso emesso senza essere preceduto dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p. Sentito il P.M. che si č opposto;
rilevato che:
- nella fattispecie il decreto di citazione diretta a giudizio risulta emesso dal P.M. in data 27/12/1999 e notificato all'imputato in data 24/07/2000, e dunque dopo l'entrata in vigore della legge 479/99 che ha introdotto l'art. 415 bis c.p.p. e la previsione di nullitā di cui all'art. 552 co. 2 nel caso in cui il decreto non sia stato preceduto dall'avviso ex 415 bis c.p.p.,
- l'art. 425 bis stabilisce che il P.M. "prima della scadenza del termine di cui al comma 2° dell'art. 405" faccia notificare alla persona sottoposta alle indagini avviso della conclusione delle indagini preliminari; - la norma, come risulta chiaramente dallo stesso tenore letterale ("persona sottoposta alle indagini" e non "imputato"), si riferisce esclusivamente ad attivitā che devono essere compiute prima della conclusione ed all'interno della fase delle indagini preliminari ed attiene dunque all'attivitā del P.M: che precede l'esercizio dell'azione penale e non all'esercizio stesso di tale azione, esercizio che invece si concretizza con l'atto ulteriore di richiesta di rinvio a giudizio o, nei reati di cui all'art. 550 co. 1 c.p.p., con la emissione del decreto di citazione diretta;
- nella disciplina previdente la chiusura delle indagini preliminari doveva essere preceduta solo dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375 co. 3 c.p.p. e, una volta adempiuto tale obbligo, la fase delle indagini preliminari era esaurita e si apriva quella, successiva e distinta, del predibattimento che si conclude con la vocativo in Jus del soggetto ormai divenuto imputato;
ritenuto pertanto che:
- nei procedimenti nei quali la fase delle indagini preliminari si č conclusa nel vigore della previdente normativa era necessario e sufficiente che il P.M. inviasse alla persona sottoposta alle indagini l'invito a presentarsi (art. 375 c.p.p.) e non giā l'avviso della conclusione delle indagini preliminari (art. 415 bis c.p.p.) e che tale interpretazione appare del resto coerente col principio del tempus regit actum in materia processuale e con le consolidate interpretazioni giurisprudenziali; - nella fattispecie concreta la chiusura della indagini preliminari, anteriore alla entrata in vigore della L. 479/99, risulta essere stata regolarmente preceduta dall'invito a presentarsi di cui all'art. 375 c.p.p. e dunque la relativa fase risulta regolarmente esaurita prima della entrata in vigore della nuova normativa e in particolare dell'obbligo introdotto con nuovo art. 415 bis c.p.p.
P.Q.M.
Respinge l'eccezione di cui in premessa e ordina procedersi oltre.
Bologna 29/11/2000

Il Giudice
Dott.ssa Milena Zavatti

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