Tribunale di Bologna IV sezione
ordinanza del 22 novembre 2000

Il Giudice ritiene tempestiva e fondata l’eccezione della difesa dell’imputato per effetto dell’immediata applicazione per gli atti oggi da compiere della disciplina introdotta con la Legge n. 479 del 1999, applicazione imposta dagli artt. 10 e 11 delle preleggi in assenza di specifiche norme transitorie: secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità nel caso di successione di leggi processuali penali la nuova normativa lascia intatti solo gli atti che sotto quella precedente avevano consumati tutti i propri effetti.

Qui ciò non si è verificato perchè gli effetti complessi del decreto di citazione a giudizio, che non sono solo quelli attinenti all’esercizio dell’azione penale, ma anche quelli attinenti all’esercizio alla vocatio in ius., non possono dirsi prodotti fino a che esso non sia stato notificato e non sia trascorso il termine legittimo per la comparizione davanti al Giudice del dibattimento (v. in tal senso per la definizione degli effetti complessivi della citazione, Cass. Sez. Unite n.008 del 5.7.95).

La nullità eccepita attiene alla iniziativa del Pubblico Ministero per l’esercizio dell’azione penale e la mancanza dell’avviso dell’art. 415 bis c.p.p. rende nullo il decreto di citazione.

Per questi motivi

dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio e dispone che gli atti siano trasmessi al P.M..

Bologna 22 novembre 2000

Il Giudice Monocratico

Dr. M. Bellini

(ordinanza impugnata il 27 novembre 2000 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna con ricorso alla Suprema Corte di Cassazione)

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