Osserva
1) L’attuale normativa che regola la materia in esame deve essere individuata nella legge 35/2000 che ha dato attuazione all’art. 2 legge costituzionale n.2/1999.
In base a tale normativa i principi costituzionali stabiliti dalla nuova formulazione dell’art. 111 Cost. hanno immediata applicazione anche ai processi in corso, salve le deroghe espressamente previste nella legge citata;
2) in base ai principi suddetti non v’è dubbio che la stessa formazione della prova deve avvenire in contraddittorio ed è inoltre espressamente vietato che assurgano al valore di prove dichiarazioni rese da chi non si sottoponga al controesame della difesa;
in conseguenza non appare più possibile, alla luce della nuova formulazione costituzionale e legislativa, procedere all’assunzione della prova seguendo le modalità indicate dalla Corte Costituzionale con la sent. 361/1998 in riferimento agli artt. 210 e 513 co. 2 c.p.p.;
3) unica eccezione qui rilevante è quella prevista dal comma 2 della legge n. 35/2000 che peraltro riguarda esclusivamente il caso in cui le dichiarazioni siano già state acquisite, mancando tale presupposto non risulta ipotizzabile l’applicazione del particolare regime di valutazione della prova previsto dalla legge;
4) l’individuazione di tale presupposto non appare peraltro irragionevole ed eventualmente sospetto di incostituzionalità poiché trattandosi di una deroga a principi costituzionali appare logico che si sia cercato di limitarla il più possibile e si sia seguito il più rigorosamente possibile il criterio “tempus regit actum”
P.Q.M.
Respinge l’istanza e dispone procedersi oltre.