Tribunale di Bologna in composizione monocratica,
ordinanza del 01.02.2000

nel procedimento penale a carico di ***
sull’eccezione proposta dalla difesa ex artt. 550 e 551 cpp con richiesta di
emanazione di ordinanza di trasmissione degli atti al P.M.;
sentito il P.M. che si è opposto;
osserva
la disciplina in vigore dell’art. 550 cpp prevede effettivamente che, se il P.M.
ha esercitato l’azione penale con citazione diretta per un reato per il quale è
prevista l’udienza preliminare e la relativa eccezione è proposta entro il termine
indicato dall’art. 491, comma 1 cpp, il giudice dispone con ordinanza la
trasmissione degli atti al P.M.; ciò anche nel caso di procedimenti connessi, se
la citazione diretta a giudizio è ammessa solo per alcuni reati. Occorre però
valutare se tale disciplina sia applicabile, secondo il principio dal “tempus regit
actum”, anche ai reati per i quali la citazione diretta era prevista all’epoca
dell’emanazione del relativo decreto, mentre oggi per questi stessi reati è
prevista la celebrazione dell’udienza preliminare, com’è nel caso di specie per il
reato contestato al capo a) dell’imputazione a ***. La L. 479/1999 non ha
in tal senso emanato una disciplina transitoria e, pertanto, occorre rifarsi ai
principi generali dell’ordinamento, che, in materia processuale stabilisce il
principio del “tempus regit actum”, e, per altro verso, all’orientamento
dominante della giurisprudenza di legittimità che ritiene non possa detto
principio andare ad incidere sulle situazioni giuridiche già esaurite o
consolidate negli effetti con il vigore della normativa abrogata.
Ora, nel caso di specie deve rilevarsi che il decreto di citazione a giudizio è
stato emanato il 17.11.1999 e notificato all’imputato il 20.11. seguente; quindi
nel vigore della normativa previgente (che non prevedeva per il reato sub a)
l’udienza preliminare) e a quell’epoca deve altresì farsi risalire l’inizio
dell’azione penale e l’instaurazione del processo con tutte le relative
conseguenze.
Inoltre, ciò determina che siasi esaurita o determinata l’efficacia della citazione
a giudizio in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge 479/1999.
Pertanto, in questo caso il principio del “tempus regit actum” non può incidere
su una situazione giuridica già perfezionata, a meno che non si ritenga che la
nuova legge abbia ampliato la sfera giuridica dei diritti in capo all’imputato; in
tal caso un’interpretazione più rispettosa di questi diritti potrebbe indurre a
sostenere comunque e sempre il vigore della nuova normativa.
Ma anche aderendo a quest’ultima interpretazione, la posizione dell’imputato
non è compromessa nei suoi diritti. Infatti, la legge 479/1999 consente di
richiedere il giudizio abbreviato (da cui scaturiscono indubbi benefici per
l’imputato) come pure il patteggiamento sino alla dichiarazione di apertura del
dibattimento, mentre prima la richiesta di giudizio abbreviato poteva essere
fatta solo entro i termini dell’art. 560 cpp. Ma ritiene questo Giudice che in tal
caso l’imputato possa oggi chiedere con il vigore dell’art. 555 comma II cpp il
giudizio abbreviato anche al giudice del dibattimento, poichè la legge gli ha
fatto riacquistare un diritto che la normativa abrogata gli aveva concesso in
termini processuali più ristretti. Pertanto, l’imputato ha diritto a chiedere il
giudizio abbreviato entro i termini dell’art. 555, comma II cpp.
L’imputato, in mancanza dell’udienza preliminare, vedrebbe precluso il suo
diritto ad una celebrazione di una fase processuale. Innanzitutto, è discutibile
che l’udienza preliminare costituisca una fase necessitata o un diritto
dell’imputato, posto che la previsione di riti alternativi che non prevedono
detta fase processuale non consente un’interpretazione in tal senso (si pensi ad
esempio al giudizio direttissimo o a quello immediato su richiesta del P.M.,
cui l’imputato non ha alcun potere di opporsi sulla base della solo volontà di
ottenere l’udienza preliminare).
La “ratio” allora di veder celebrata l’udienza preliminare può essere solo quella
di ottenere il filtro rispetto al dibattimento di una sentenza di non luogo a
procedere. Ma tale decisione ha un’evidente precarietà processuale perchè
soggetta a revoca, mentre l’assoluzione in dibattimento, che è la fase in cui già
si trova il processo, non subisce lo stesso limite, anzi è l’unica decisione
giudiziaria non soggetta ad alcun tipo di revisione.
Quanto al diritto al contraddittorio ed alla prova non v’è dubbio che esso
possa esplicarsi pienamente nella fase dibattimentale sicuramente più di quanto
possa avvenire nel corso dell’udienza preliminare.
Ne consegue che tutti i diritti essenziali del processo possono essere esercitati
dall’imputato in questa fase del giudizio, senza alcun limite rispetto alla
regressione del processo ad una fase che consenta ancora la celebrazione
dell’udienza preliminare.
P.Q.M.
Respinge l’eccezione come sopra avanzata e ordina procedersi oltre nel
dibattimento.
Bologna, 01.02.00
IL GIUDICE MONOCRATICO
DOTT. BRUNO GIANGIACOMO

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