Tribunale di Bologna, Sezione dei Giudici per le Indagini preliminari, sentenza n. 410 del 15 marzo 2001

con nota avv. Laura Becca

nel procedimento a carico di: ...

del reato p. e p. dall'art, 187 C.d.S. per aver guidato in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di sostanze stupefacenti l'autovettura Opel Corsa tg....  . Reato commesso in S. Lazzaro di Savena il 12/11/99.

MOTIVAZIONE

A seguito di rituale opposizione a decreto penale di condanna, l'imputato è stato tratto a giudizio con rito abbreviato alla odierna udienza camerale, nel corso della quale ha reso dichiarazioni spontanee adducendo che è la sera del 12 novembre 1999, allorche’ fu sottoposto a controllo di PG e ad accertamento tossicologico, non aveva consumato alcuna sostanza stupefacente. L'imputato ha di contro ammesso che la sera precedente aveva fumato haschish

Il Giudice ha ritenuto di dover mandare assolto l'imputato, sia pure con motivazione dubitativa. Dal referto tossicologico in atti emerge che l'analisi delle urine del prevenuto contiene un dato di positività quanto alla presenza di cannabinoidi; tale elemento, che ha per certo valenza indiziaria in relazione all'addebito, non appare tuttavia sufficiente per pervenire ad una pronuncia di condanna.

Va rilevato infatti che la comunicazione di reato non contiene alcun elemento descrittivo della condotta di guida del …. o, in generale, del contegno del medesimo al momento del controllo di polizia giudiziaria, da cui possa desumersi che si trovasse nella condizione di ebbrezza derivante dall'abuso di sostanze stupefacenti richiesto per l'integrazione nella fattispecie penale.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442 e s, 530 co 2 c,p.p.

Assolve …dal reato ascrittogli perche’ il fatto non sussiste

Il Giudice per le indagini preliminari

dr .ssa RITA ZACCARIELLO

Bologna, 15.03.01


Nota

La sentenza che brevemente si annota ha ad oggetto un’imputazione di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.), supportata unicamente da un referto di positivita’ ai cannabinoidi, redatto a seguito di analisi tossicologica sui liquidi biologici.

Il provvedimento riconosce l’insufficienza di un referto che attesti solo la positivita’, a fornire la prova dello stato di alterazione al momento della guida. In assenza di disposizioni di legge che regolamentino in dettaglio quale sia il tipo di analisi da effettuare e che genere di referto debba essere redatto, la semplice attestazione di positivita’ alla sostanza stupefacente, seppur dotata di valenza indiziaria in ordine alla commissione del fatto, non si rivela sufficiente a stabilire con certezza se l’imputato avesse assunto tale sostanza in un momento così ravvicinato a quello della guida da renderlo alterato ed incompatibile con la stessa.

E’ noto come l’uso di sostanze stupefacenti possa lasciare tracce nei liquidi biologici per un notevole lasso di tempo, con la conseguenza che il referto positivo puo’ risultare compatibile con un’assunzione di gran lunga precedente al momento di guida.

In presenza di una situazione così incerta dal punto di vista dell’analisi tossicologica ed in assenza di giudizi sullo stato psicofisico dell’imputato ad opera dei verbalizzanti al momento del controllo, non si puo’ che giungere ad una pronuncia assolutoria, seppur con formula dubitativa.( Avv. Laura Becca)

back all'indice