Segreto di Stato e conflitto di attribuzioni tra poteri

e conflitto di attribuzioni tra poteri:
pubblichiamo il provvedimento di archiviazione del GIP di Bologna datato 20.06.2001 con il quale si conclude una complessa vicenda giudiziaria costellata di interventi della Consulta. Il provvedimento ne ripercorre analiticamente i passaggi, evidenziando elementi fattuali e statuizioni in diritto.
Schematicamente la successione delle pronunce: richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura di Bologna - conflitto di attribuzione proposto dal Consiglio dei Ministri - annullamento da parte della Corte Costituzionale (sentenza n.110/98) della citata richiesta di rinvio a giudizio - nuova richiesta di rinvio a giudizio e conseguente nuova proposizione di conflitto di attribuzione - annullamento anche di quest'ultima richiesta di rinvio a giudizio con Corte Costituzionale sentenza n.410/98) - richiesta di archiviazione della Procura - fissazione dell'udienza camerale ex art.409 c.2 c.p.p. - eccezione di incostituzionalita' dell'art. 256 c.p.p. - ordinanza n.344 del 2000 che ne dichiara la manifesta infondatezza - ulteriori conflitti di attribuzione proposti rispettivamente nei confronti del PM e del GIP - accoglimento dei ricorsi da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 487/00) - richiesta di archiviazione da parte della Procura - provvedimento di archiviazione del GIP di Bologna 


TRIBUNALE DI BOLOGNA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI


Il giudice, vista la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. in data 15/5/2001, nell'ambito del procedimento in oggetto; 

OSSERVA

1. Il 12 dicembre 1996 venivano sequestrati dal Procuratore della Repubblica di Roma due scatoloni di documenti relativi ad indagini, svolte anni prima da agenti della polizia in forza all'Ufficio centrale investigazioni generali operazioni speciali (UCIGOS) e da funzionari del SISDE, nei confronti di un cittadino straniero segnalato da servizi stranieri e sospettato di collegamento con una organizzazione terroristica straniera. Successivamente la Procura della Repubblica emetteva decreto di esibizione ex art. 256 cod. proc. pen., notificato il 5 febbraio 1997, col quale disponeva l'acquisizione al procedimento di copia di tutta la documentazione, ovunque custodita dal SISDE, relativa alla persona che era stata oggetto di indagini. Il SISDE forniva parte della documentazione, mentre su altra opponeva il segreto di Stato. Ritenuta "pertinente" alle indagini preliminari in corso la documentazione segretata, il Procuratore della Repubblica interpellava il Presidente del Consiglio dei ministri affinche' desse conferma del segreto opposto ai sensi della legge n. 801 del 1977. Questi, con provvedimento del 12 giugno 1997 dichiarava, con apposita motivazione, correttamente opposto il segreto di Stato. Successivamente, il Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza investito ex art. 16 della legge n. 801 del 1977, con delibera unanime riteneva in data 22 luglio 1997 fondata la conferma del segreto opposta. La Procura di Roma, ricevuto il provvedimento del Presidente del Consiglio e ritenuta la propria incompetenza territoriale, trasmetteva tutti gli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Bologna. Questi portava avanti le indagini, notificando alla DIGOS della locale Questura, in data 8 luglio 1997, ordine di esibizione della documentazione riguardante le indagini svolte a suo tempo dalla polizia. La Questura, nel trasmettere il 15 luglio 1997 copia dei documenti richiesti, precisava che sulle modalità operative era stato opposto il segreto di Stato.

2. Terminate le indagini, il pubblico ministero, in data 19-27 novembre 1997, chiedeva l'emissione di decreto di rinvio a giudizio per i quattro soggetti imputati per i reati previsti dagli artt. 81, 110, 615, cod. pen., 81, 110, 617, primo e terzo comma, cod. pen., e ancora 81, 110, 617 bis, primo e secondo comma, cod. pen. Veniva quindi fissata la data per la celebrazione della udienza preliminare. Nelle more del procedimento il Presidente del Consiglio dei Ministri promuoveva conflitto di attribuzione avverso la Procura agente, per avere esorbitato dalla proprie attribuzioni utilizzando, ai fini della richiesta di rinvio a giudizio in oggetto, atti coperti dal segreto di stato. 

La Corte Costituzionale, con sent. 110/98, disponeva l'annullamento della citata richiesta di rinvio a giudizio, motivando che l'opposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri "ha l'effetto di inibire all'autorità giudiziaria di acquisire e conseguentemente di utilizzare gli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto. Tale divieto riguarda l'utilizzazione degli atti e documenti coperti da segreto sia in via diretta, ai fini cioè di fondare su di essi l'esercizio dell'azione penale, sia in via indiretta, per trarne spunto ai fini di ulteriori atti di indagine, le cui eventuali risultanze sarebbero a loro volta viziate dall'illegittimità della loro origine. Fermo il principio di legalità, i rapporti tra Governo e autorità giudiziaria debbono essere ispirati a correttezza e lealtà, nel senso dell'effettivo rispetto delle attribuzioni a ciascuno spettanti. Entro questo quadro, non potrebbe ad esempio l'autorità giudiziaria aggirare surrettiziamente il segreto opposto dal Presidente del Consiglio, inoltrando ad altri organi richieste di esibizione di documenti dei quali le sia nota la segretezza formalmente opposta. Nel caso di specie, non appare conforme al dovere di lealtà e di correttezza il comportamento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna che, pur essendo a conoscenza dell'avvenuta opposizione del segreto, non ne ha di fatto tenuto conto, rivolgendo al Questore di Bologna ordine di esibizione di documentazione riguardante le indagini svolte a suo tempo dalla polizia e dai servizi. Risultano pertanto lese le attribuzioni costituzionalmente riconosciute al Presidente del Consiglio, e il vizio non riguarda soltanto l'acquisizione di atti e documenti del cui contenuto il Procuratore della Repubblica di Bologna sia venuto a conoscenza, ma coinvolge anche l'eventuale attività di indagine susseguentemente svolta avvalendosi di quelle conoscenze. …..Nella specie, risulta, in base a quanto si e' detto nella precedente esposizione in fatto, che atti coperti dal segreto sono stati acquisiti ed utilizzati ; che da essi il pubblico ministero ha preso le mosse per ulteriori indagini e che la richiesta di rinvio a giudizio indica, fra le fonti di prova dei reati contestati, alcuni documenti coperti dal segreto legalmente opposto."

3. Il GIP disponeva la restituzione degli atti al P.M. e questi in data 4/5/1998 formulava una ulteriore richiesta di rinvio a giudizio espungendo dal novero delle fonti di prova i documenti trasmessi dal Questore di Bologna in data 15/7/1997. Fissata nuova udienza preliminare, veniva nell'intertempo proposto nuovo conflitto di attribuzione assumendo la Presidenza del Consiglio che la Procura di Bologna aveva semplicemente eluso la precedente pronuncia della Corte, avendo comunque utilizzato atti di indagine basati sulla conoscenza delle fonti segretate. La questione sollevata si incentrava sulla utilizzabilità degli atti assunti dalla Procura bolognese sulla base della documentazione trasmessa dalla Questura di Bologna, ed in particolare sulla utilizzabilità degli atti già inizialmente sequestrati dalla Procura di Roma prima che venisse mai opposto alcun segreto di Stato, nonché prima della richiesta 7/7/97 formulata dalla Procura bolognese al corrispondente Questore, atti che in buona parte erano i medesimi trasmessi dal Questore di Bologna. La Corte, con sentenza 410/98, accoglieva il ricorso affermando la non utilizzabilità da parte della Procura di Bologna "di fonti di prova acquisite in violazione del segreto di Stato già accertato con sentenza della Corte Costituzionale" ed annullava anche la nuova richiesta di rinvio a giudizio. Nella motivazione tra l'altro si affermava che "al di la' della parziale, ma indubbiamente significativa, coincidenza riscontrata tra i documenti acquisiti dalla Questura di Bologna e quelli trasmessi dal Procuratore della Repubblica di Roma - l'utilizzo, da parte del pubblico ministero resistente, della documentazione già in possesso della Procura romana, al fine di motivare la nuova, quasi identica, richiesta di rinvio a giudizio, si appalesa illegittimo."

4. La Procura di Bologna, preso atto della citata sentenza, formulava richiesta di archiviazione, motivando che "la Corte costituzionale purtroppo non indica esplicitamente quali siano i documenti provenienti dalla Questura di Bologna utilizzati nella seconda richiesta di rinvio a giudizio e ciò rende praticamente impossibile la loro eliminazione ed una nuova richiesta di rinvio a giudizio. In tale situazione il P.M. ritiene di essere obbligato a richiedere l'archiviazione dell'azione penale".

Ricevuta la richiesta del P.M. questo GIP, ritenendo la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 409 c. 2 CPP, fissava, ai termini di legge, udienza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 127 CPP, dandone comunicazione alle parti, ivi compresa la P.O., così come prevede il codice.

All'udienza fissata veniva sollevata eccezione di incostituzionalità dell'art. 256 CPP "nella parte in cui consente di opporre il segreto di stato anche in relazione ad atti privi del connotato di segretezza in quanto già acquisiti al fascicolo processuale o comunque atti che, venendo contestualmente trasmessi alla A.G., perdono le loro caratteristiche di segretezza, ovvero laddove non prevede che il segreto in precedenza ritualmente e correttamente opposto diventi inefficace nel caso in cui l'atto da esso coperto abbia perso il suo carattere di segretezza"; in motivazione si sottolineava che tale era il caso di specie "laddove si sono ritenuti coperti da segreto di Stato atti (quelli trasmessi dal Questore di Bologna) che contestualmente venivano portati a conoscenza della A.G., e che anzi in buona parte erano già in possesso della stessa (gli atti sequestrati all'inizio del procedimento coincidenti con quelli trasmessi dal Questore di Bologna)"

Sulla stessa decideva la Corte Costituzionale con ordinanza 344 del 2000 in cui si dichiarava la manifesta infondatezza della eccezione in quanto la inutilizzabilità degli atti incisi da segreto di stato di cui alle sent. 110 e 410 del 1998 derivava appunto, "inequivocabilmente e in via definitiva" da dette pronunce "sottratte per loro natura a qualsiasi forma indiretta o impropria di impugnazione" e non dalla norma sottoposta al vaglio di costituzionalità.

5. Parallelamente venivano azionati dalla Presidenza del Consiglio due ulteriori conflitti di attribuzione, il primo nei confronti del P.M. ed il secondo nei confronti del G.I.P. di Bologna, lamentandosi che, in seguito alle già citate sentenze della Corte, il P.M. avrebbe dovuto espungere materialmente dal novero degli atti del fascicolo processuale quelli giudicati dalla Corte come coperti dal segreto di Stato, disponendone la restituzione ai legittimi detentori. Così non agendo attentava alle prerogative del potere esecutivo, ponendo il GIP "nella posizione di delibare la citata richiesta di archiviazione sulla base di emergenze documentali di cui il GIP non avrebbe potuto prendere cognizione", e sulla base delle quali questi ha adottato il provvedimento ex art. 409 CPP.

La Corte si pronunciava con sent. 487 del 2000 in cui, in accoglimento dei ricorsi, affermava che non spettava al P.M. presentare una richiesta di archiviazione "corredata dai documenti coperti da segreti di Stato che, a seguito della sentenze 110 e 410 del 1998 di questa Corte, non può in alcun modo direttamente o indirettamente utilizzare, né conservare nel fascicolo processuale" e che di conseguenza non spettava al G.I.P. utilizzare direttamente o indirettamente detti atti. Ne derivava l'annullamento della richiesta avanzata dal P.M. e del decreto con cui il GIP aveva fissato udienza ex art. 409 CPP. In motivazione esplicitamente si affermava l'obbligo per il P.M. di restituire gli atti alla Amministrazione di appartenenza, "indipendentemente da una richiesta da parte della autorità responsabile della loro custodia".

Sulla base di tali statuizioni il P.M. in data 15/5/2001 provvedeva alla restituzione di tutti i documenti in atti con conseguente richiesta di archiviazione "poiché non residuano elementi di prova utilizzabili".

6. Il sottoscritto giudice a tal punto vede estremamente semplificato il proprio compito dovendosi prendere atto che allo stato, sulla base delle citate pronunce della Corte Costituzionale, da un lato si è in presenza di insindacabili e vincolanti ricostruzioni del fatto nonché di valutazioni in diritto, e dall'altro non residuano agli atti se non pochissimi elementi istruttori da prendere ancora in esame (gli interrogatori degli indagati e i verbali delle dichiarazioni rese da alcuni testi di cui si dirà più oltre). 

Preliminarmente va per altro rilevato che correttamente il P.M. ha espunto tutti i documenti pervenuti, in particolare ivi compresi quelli inizialmente rinvenuti dalla Questura di Roma e trasmessi direttamente alla Procura di Roma e da questa sequestrati; infatti se dubbi in tal senso vi potevano essere, gli stessi appaiono dissipati dalla pronuncia 344/00 succitata, laddove la Corte fa riferimento alla inutilizzabilità degli atti di cui alla sent. 410/98 "cui fa riferimento il giudice a quo"; orbene il giudice aveva sollevato eccezione di costituzionalità proprio in quanto non poteva "disattendere detta statuizione, per altro insindacabile e vincolante, e quindi non ritiene che si possano utilizzare gli atti suddetti (nonché quelli che a giudizio della Corte sono conseguenti a detta illegittima acquisizione, estendendosi gli stessi anche a quelli che già fin dall'inizio facevano parte del fascicolo ed erano originariamente stati legittimamente acquisiti)".

7. In conclusione, la decisione che deve assumersi si fonda sulle seguenti statuizioni in fatto, e sui seguenti principi in diritto, di indubbia portata innovativa, via via affermati dalla Corte Costituzionale:

· l'ordine di esibizione della Procura di Bologna al Questore di Bologna 7/7/1997 tendeva ad ottenere la esibizione di documenti incisi dal segreto di Stato (1) (C. Cost. sent 110/98);

· esiste un dovere dei Poteri dello Stato di correlarsi secondo principi di lealtà e correttezza, di tal che "nel caso di specie, non appare conforme al dovere di lealtà e di correttezza il comportamento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna che, pur essendo a conoscenza dell'avvenuta opposizione del segreto, non ne ha di fatto tenuto conto, rivolgendo al Questore di Bologna ordine di esibizione di documentazione riguardante le indagini svolte a suo tempo dalla polizia e dai servizi" (2) (C. Cost. sent 110/98) (3) ;

· ne consegue non solo la illegittimità delle acquisizioni così ottenute, ma risulta viziata "anche l'eventuale attività di indagine susseguentemente svolta avvalendosi di quelle conoscenze" "le cui eventuali risultanze sarebbero a loro volta viziate dall'illegittimità della loro origine" (C. Cost. sent 110/98);

· che tale vizio può evidentemente estendersi anche ad atti ed acquisizioni avvenuti prima del sorgere del comportamento "sleale" ( ed infatti si è ritenuto che il vizio si estenda anche agli atti inizialmente acquisiti dalla Procura di Roma, prima quindi che fosse mai apposto alcun segreto di Stato e prima che fosse emesso il citato ordine di esibizione), atti che prescindono da quello viziato in quanto formati antecedentemente allo stesso e che non ne imponevano la assunzione (C. Cost. sent 410/98); è sicuramente questo il principio di maggior portata innovativa in quanto incide su un istituto da sempre immutatamente cardine del nostro sistema giuridico e cioè quello secondo cui il vizio di un atto si comunica unicamente agli atti consecutivi che da esso dipendono ( art. 185 CPP, art. 159 CPC, che si riporta per la sua chiarezza "la nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne sono indipendenti"); è poi difficile comprendere la portata del nuovo principio in quanto lo stesso viene applicato tout court senza chiarire i criteri ed i casi in cui il vizio di un atto può trasmettersi anche ad atti precedenti (vedi motivazione testuale riportata a p. 2)

· che, essendo intervenuta, in sede di conflitto di attribuzione, pronuncia della Corte Costituzionale con la quale veniva statuito che non spetta ala A.G. né acquisire né utilizzare atti o documenti su cui era stato opposto il segreto di stato, non ha alcun rilievo giuridico la circostanza fattuale che detti atti o documenti possano aver perso il loro connotato di segretezza, per essere più volti stati posti nella disponibilità di persone diverse da quelle preposte alla sicurezza dello Stato, vuoi per comportamento proprio della stessa amministrazione, che per atto dovuto in conseguenza delle norme penalprocessuali (4) (C. Cost. ord. 344/00); il principio è indubbiamente di forte portata; infatti in base alle norme vigenti sembrava potersi ritenere che la segretezza (inteso come fatto storico) di un determinato atto fosse il presupposto che consentiva l'opposizione del segreto, e non che fosse la opposizione del segreto a poter rendere tale un atto che di per sé non lo fosse essendo già stato "diffuso". Pertanto ora in astratto ben potrebbe avvenire che un conflitto di attribuzione del tutto analogo a quelli qui in esame possa essere sollevato in fasi processuali assai avanzate (dibattimento, appello), quando la notizia potrebbe addirittura essere di dominio pubblico e già valutata in sede dibattimentale;

· nel caso di pronuncia di non spettanza alla A.G,. di acquisire\utilizzare determinati atti, assunta in sede di conflitto di attribuzione, consegue che la A.G. debba provvedere direttamente alla materiale espunzione degli atti dal fascicolo, con loro restituzione alla amministrazione di appartenenza, ancorché la stessa Corte Costituzionale, che pure ha emesso il provvedimento "da eseguire", non abbia ritenuto di farlo direttamente, né vi sia mai stata richiesta di restituzione da parte della Amministrazione (C. Cost. sent 487/00);

8. Anche sulla scorta di tali principi vanno esaminati gli unici atti ancora presenti nel fascicolo e dai quali per vero emerge che in occasione della venuta della P.O. in Bologna possano essere state effettuate nei suoi confronti attività di intercettazione non consentite in quanto non autorizzate dalla A.G. in violazione dell'art. 15 Cost.; ed invero la circostanza trova conferma nelle dichiarazioni del teste A "la dr.ssa X mi riferì che … l'intercettazione era stata fatta su disposizione del dr. Y….. Mi indicò nel dr. Z il funzionario del SISDE che curò le operazioni"; la stessa X, nell'interrogatorio reso il 27/1/1997, afferma "posso presumere che le notizie fornitemi derivassero da possibili cimici…" e riconosce poi "due cassette che mi vengono mostrate che potrebbero essere quelle fatte pervenire dal SISDE all'esito del servizio effettuato a Bologna, nel settembre '91"; che in esito alle operazioni in oggetto vi fossero delle "cassette registrate" viene ammesso dallo stesso Y in data 27/1/1997, il quale in data 17/11/1997 afferma "quando vidi il materiale trasmesso dal SISDE … non mi sono chiesto se le intercettazioni telefoniche e le fotografie delle carte della P.O. fossero state acquisite lecitamente dal SISDE"; il teste B poi non esclude "di avere accompagnato gli agenti nella camera del … ma sicuramente io ero presente e mi sarei accorto se avessero fatto qualcosa di strano, come fotografie o altro".

Per altro va considerato che detti atti di indagine si fondano quantomeno sul primo "originario" sequestro di documenti eseguito dalla Questura di Roma e messo a disposizione della citata Procura, atto che - come si è visto - non spetta alla A.G. di acquisire ed utilizzare, né direttamente né indirettamente traendone "spunto per ulteriori atti di indagine", di tal che si è in presenza di interrogatori ed audizioni di persone informate sui fatti viziate ed inutilizzabili; né, essendovi detto atto "originariamente" viziato, è possibile pensare di istruire il procedimento con eventuali ulteriori acquisizioni.

Ne consegue che il procedimento va archiviato non sussistendo alcun elemento processualmente utilizzabile a carico degli indagati

PQM

Dispone l'archiviazione del procedimento ed ordina la restituzione degli atti al P.M.

Visto l'art. 116 CPP si autorizza fin d'ora il rilascio di copia del presente provvedimento e della richiesta del P.M. agli aventi diritto.


Bologna, 20 /6/2001

Il Giudice

(dr. Orazio Pescatore)

Note

  (1). è del tutto ovvio che a tal punto va ritenuta priva di alcuna rilevanza giuridica il fatto che a umile parere di questo giudice si sia in presenza di un errore nella ricostruzione del fatto; infatti, come già esposto in sede di sollevamento di eccezione di illegittimità costituzionale, allorché fu formalmente opposto il segreto di Stato, lo stesso non atteneva alla intera indagine bensì unicamente ad una parte di atti, tanto che parte degli stessi vennero forniti; ed infatti nella nota 11/4/1997 del SISDE con cui il segreto fu opposto si precisa che agli atti dell'Ufficio richiesto vi erano tre gruppi di documenti (A,B,C), venendo il segreto opposto solo relativamente agli atti di cui all'allegato C ("Per quanto riguarda gli atti di cui all'elenco in allegato C …. si dichiara ai sensi dell'art. 256 c. 1 CPP che le notizie in essi contenute sono coperte da segreto di Stato") - atti che venivano per altro specificamente individuati ed elencati con indicazione della data e del numero di protocollo. Non sembra pertanto poter esservi dubbio che il segreto fosse limitato solo a quegli atti dettagliatamente individuati in possesso del SISDE. Per contro la richiesta 7/7/1997 della locale Procura era diretta ad ottenere atti eventualmente esistenti "presso gli Uffici della Questura di Bologna, tra cui la Digos … sulle attività di pedinamento svolte nel settembre '91". E quindi atti relativi ad una attività posta in essere dalla P.G. (e non dal SISDE) e comunque si trattava di atti diversi - quelli richiesti non erano atti SISDE, quali invece tutti quelli dell'elenco sub C succitati - o quantomeno potenzialmente diversi da quelli dell'elenco di cui all'allegato C. Proprio per tale motivo è intima convinzione di questo giudice che il Questore di Bologna, per altro previa consultazione delle autorità del SISDE - e quindi non certo per …errore o sprovvedutamente, trasmise detti atti scientemente in quanto ritenuti non incisi dal segreto di Stato
  (2). La Corte ha per altro omesso di pronunciarsi, e di valutarne le conseguenze giuridiche sulla attuale vicenda, sulla eventuale correttezza e lealtà nei rapporti tra Poteri dello Stato del comportamento tenuto dal Questore di Bologna, il quale rispondeva all'ordine di esibizione trasmettendo gli atti; essendo per altro evidente che, se si trattava di atti sottoposti a segreto di Stato, non solo non vi era l'obbligo di trasmetterli, bensì il divieto di trasmetterli.
  (3). sfugge il rapporto esistente tra il principio affermato con il fatto che la segretezza di 
un atto o un documento non è qualità "immanente" allo stesso e perdurante eternamente nel tempo, ma può venir meno per valutazione autonoma della Autorità ad essa preposta, di tal che in astratto ben potrebbe richiedersi la rinnovazione della esibizione di un atto che in precedenza era già stato oggetto di opposizione di segreto di stato, salvo ovviamente il pieno diritto per l'Amministrazione di reiterare l'opposizione del segreto.
  (4). infatti detti documenti erano già ampiamente nella sfera di conoscibilità delle parti ivi 
compresa la P.O., con pieno diritto di estrarne copia (art. 131 d.a. CPP), atteso che nel presente procedimento, come esposto in narrativa, vi sono già state due fissazioni di udienze preliminari ed una ex art. 409 CPP, e pertanto con atto dovuto ai sensi di legge, gli atti sono stati depositati integralmente ai sensi dell'art. 419 CPP o 409 cpv. 2 CP
Infine sul punto va evidenziato che proprio il Potere esecutivo ha mostrato di non agire in conformità al segreto degli atti succitati, mettendoli (per errore….. a dire della stessa difesa della Presidenza del Consiglio) a disposizione della A.G.

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