n. 18328/00 RG.NR.
n.
567/01 RG. Dib.
Imputato:S.....
Sull’eccezione tempestivamente
sollevata dalla difesa di incompetenza
del giudice monocratico a conoscere del delitto contestato con contestuale
richiesta di trasmissione degli atti al PM ai sensi dell’art. 33 septies cpp;
Sentito il PM che ha richiesto la
trasmissione degli atti al giudice collegiale, opponendosi alla loro
restituzione al PM;
rilevato che:
-
a seguito dell’art. 2 bis DL 7/4/00 n. 82 convertito nella L.n.144 del
5/6/00, di modifica all’art. 33 ter cpp,
il delitto qui contestato previsto dagli artt. 73 co.I ed
80 co.II DPR 309/90 fin dall’aprile 2000 era stato fatto rientrare
nelle attribuzioni del giudice collegiale;
-
la procura della repubblica il 22/12/00 aveva richiesto al GIP di Bologna
l’emissione del decreto per giudizio immediato nei confronti dell’imputata
– senza specificazione dell’autorità giudiziaria davanti a cui operare la
citazione- per il delitto contestato;
-
con decreto dell’8/1/01 il GIP aveva emesso decreto di giudizio
immediato nei confronti dell’imputata per tale delitto, dando atto nel decreto
dell’avvenuto interrogatorio dell’imputata , dell’evidenza della prova dei
fatti contestati e della conseguente giustificata omissione dell’udienza
preliminare e disponendo la citazione della S…. davanti alla quarta sezione
– monocratica- di questo Tribunale per l’udienza odierna;
ritenuto che:
-
la questione relativa all’attribuzione della cognizione di un reato al
giudice monocratico o a quello collegiale del medesimo tribunale appare
estranea al terreno della competenza
, riguardando i criteri di attribuzione degli affari fra le diverse sezioni del
tribunale, ed appare analoga alla questione del rapporto fra organo giudiziario
centrale del distretto e sezioni distaccate
così come chiarito dalla sentenza Cass. SS.UU. n.1374 del 10/2/94;
-
l’art. 33 septies cpp prevede i rimedi all’inosservanza delle
disposizioni sulla composizione del tribunale emersa nel dibattimento di primo
grado disponendo che se il problema
emerge dopo che si è tenuta l’udienza preliminare gli atti siano direttamente
trasmessi dal giudice erroneamente adito a quello avanti a cui correttamente
avrebbe dovuto essere citato a comparire l’imputato, mentre nel caso di
dibattimento a seguito di citazione diretta del PM fissato davanti al giudice
monocratico per un reato attribuito
al collegio gli atti siano
ritrasmessi al PM per evitare che – con un passaggio diretto dal giudice
monocratico al collegiale- in questo caso potesse verificarsi una citazione
diretta del PM davanti al collegio senza il filtro valutativo del GIP, sempre
necessario per i più gravi reati di attribuzione collegiale;
-
l’art. 33 septies cpp non prevede però la disciplina dei casi di
inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del
tribunale emersa al dibattimento fissato a seguito di decreto di giudizio
immediato, come risulta evidente
dal fatto che ivi non trova disciplina il caso in cui erroneamente sia stato
emesso decreto di giudizio immediato avanti al tribunale collegiale per un reato
di competenza del giudice monocratico: tale caso infatti non rientra fra le
ipotesi del I co dell’articolo 33 septies – relativo soltanto a dibattimenti
conseguenti ad udienza preliminare- né fra quelle del II co di tale articolo
– relativo soltanto al dibattimento davanti al giudice monocratico;
-
in assenza di disciplina specifica per l’ipotesi, verificatasi nel caso
concreto, di erronea citazione dell’imputata disposta con decreto per giudizio
immediato avanti al giudice monocratico per un reato rientrante nelle
attribuzioni del collegio deve pertanto disporsi in base ad un’interpretazione
sistematica delle norme in materia, osservando quanto segue :
-
il pubblico ministero nel caso di specie ha rettamente esercitato
l’azione penale con la richiesta di emissione del decreto di giudizio
immediato, richiesta tempestiva, rituale e priva di irregolarità poiché in
essa non è contenuto alcun erroneo riferimento al giudice del dibattimento davanti al quale citare l’imputata;
-
il GIP ha quindi compiuto le valutazioni demandategli dall’art. 455 cpp
emettendo ritualmente decreto di citazione per giudizio immediato in base
ad una valutazione espressa di evidenza della prova e di conseguente non
necessità dell’udienza preliminare;
-
all’imputata è stato notificato personalmente in carcere il decreto di
citazione a giudizio, contenente l’avviso che ella avrebbe potuto nel termine
di 7 giorni chiedere un rito alternativo ed a seguito di tale decreto si è
quindi giunti all’odierno dibattimento, per cui l’imputata è stata citata a
comparire ed è in effetti personalmente comparsa;
-
nella fattispecie quindi non è stato pretermesso il necessario filtro
valutativo del GIP sempre preliminare ai dibattimenti davanti al collegio né
sono stati lesi i diritti dell’imputata ad avvalersi di riti alternativi,
dei quali era stata avvisata ritualmente, e si è quindi ritualmente
pervenuti alla fase dibattimentale a seguito di emissione di decreto di giudizio
immediato fondato sui presupposti di legge;
-
non può
pertanto disporsi un’indebita regressione del procedimento alla fase
antecedente del processo attraverso la restituzione degli atti al PM dopo
che esso è già
ritualmente pervenuto alla fase dibattimentale, seppur
davanti ad una sezione
diversa da quella a cui è attribuita la conoscenza del delitto contestato;
-
considerato
quindi che i casi in cui il processo sia pervenuto al dibattimento a seguito di
decreto di giudizio immediato o a seguito di udienza preliminare sono del tutto
analoghi, essendosi in entrambi i casi operata la necessaria
valutazione del GIP sulla richiesta di rinvio a giudizio del PM ed
essendosi in entrambe le ipotesi – seppur con cadenze temporali diverse- data
l’opportunità all’imputato di evitare il giudizio dibattimentale
avvalendosi dei riti alternativi previsti dall’ordinamento;
-
ritenuto
pertanto che nella specie, in mancanza di specifica disciplina per il caso di
inosservanza delle disposizioni sulla composizione del tribunale emersa in un
procedimento già in fase dibattimentale instaurato a seguito di giudizio
immediato, vada applicata la disciplina prevista per il caso analogo descritto
nel I co dell’art. 33 septies cpp;
ordina
la
trasmissione degli atti al giudice collegiale a cui ex art. 33 ter cp, modificato dall’art. 2 bis L.144/00, è
attribuita la cognizione del delitto contestato di cui agli artt. 73 co I e 80
co II DPR 309/90 e conseguentemente
rinvia
per il
prosieguo all’udienza dell’8/6/01 h. 9, davanti alla sezione seconda penale
del Tribunale di Bologna, via Garibaldi 6, disponendo la nuova traduzione
dell’imputata.
Bologna, 23/3/01.
Il
Giudice
Dr. ssa Matilde Betti