Tribunale di Bologna quarta sezione penale
ordinanza 23 febbraio 2001

n. 18328/00 RG.NR.

n.  567/01 RG. Dib.

 Imputato:S.....                                                                                      

Sull’eccezione tempestivamente sollevata dalla difesa di  incompetenza del giudice monocratico a conoscere del delitto contestato con contestuale richiesta di trasmissione degli atti al PM ai sensi dell’art. 33 septies cpp;

Sentito il PM che ha richiesto la trasmissione degli atti al giudice collegiale, opponendosi alla loro restituzione al PM;

rilevato che:

-         a seguito dell’art. 2 bis DL 7/4/00 n. 82 convertito nella L.n.144 del 5/6/00, di modifica all’art. 33 ter cpp,  il delitto qui contestato previsto dagli artt. 73 co.I ed  80 co.II DPR 309/90 fin dall’aprile 2000 era stato fatto rientrare nelle attribuzioni del giudice collegiale;

-         la procura della repubblica il 22/12/00 aveva richiesto al GIP di Bologna l’emissione del decreto per giudizio immediato nei confronti dell’imputata – senza specificazione dell’autorità giudiziaria davanti a cui operare la citazione- per il delitto contestato;

-         con decreto dell’8/1/01 il GIP aveva emesso decreto di giudizio immediato nei confronti dell’imputata per tale delitto, dando atto nel decreto dell’avvenuto interrogatorio dell’imputata , dell’evidenza della prova dei fatti contestati e della conseguente giustificata omissione dell’udienza preliminare e disponendo la citazione della S…. davanti alla quarta sezione – monocratica- di questo Tribunale per l’udienza odierna;

ritenuto che:

-         la questione relativa all’attribuzione della cognizione di un reato al giudice monocratico o a quello collegiale del medesimo tribunale appare  estranea al terreno della  competenza , riguardando i criteri di attribuzione degli affari fra le diverse sezioni del tribunale, ed appare analoga alla questione del rapporto fra organo giudiziario centrale del distretto e sezioni distaccate  così come chiarito dalla sentenza Cass. SS.UU. n.1374 del 10/2/94;

-         l’art. 33 septies cpp prevede i rimedi all’inosservanza delle disposizioni sulla composizione del tribunale emersa nel dibattimento di primo grado disponendo che  se il problema emerge dopo che si è tenuta l’udienza preliminare gli atti siano direttamente trasmessi dal giudice erroneamente adito a quello avanti a cui correttamente avrebbe dovuto essere citato a comparire l’imputato, mentre nel caso di dibattimento a seguito di citazione diretta del PM fissato davanti al giudice monocratico per un reato  attribuito al collegio gli atti  siano ritrasmessi al PM per evitare che – con un passaggio diretto dal giudice monocratico al collegiale- in questo caso potesse verificarsi una citazione diretta del PM davanti al collegio senza il filtro valutativo del GIP, sempre necessario per i più gravi reati di attribuzione collegiale; 

-         l’art. 33 septies cpp non prevede però la disciplina dei casi di inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale emersa al dibattimento fissato a seguito di decreto di giudizio immediato, come  risulta evidente dal fatto che ivi non trova disciplina il caso in cui erroneamente sia stato emesso decreto di giudizio immediato avanti al tribunale collegiale per un reato di competenza del giudice monocratico: tale caso infatti non rientra fra le ipotesi del I co dell’articolo 33 septies – relativo soltanto a dibattimenti conseguenti ad udienza preliminare- né fra quelle del II co di tale articolo – relativo soltanto al dibattimento davanti al giudice monocratico;

-         in assenza di disciplina specifica per l’ipotesi, verificatasi nel caso concreto, di erronea citazione dell’imputata disposta con decreto per giudizio immediato avanti al giudice monocratico per un reato rientrante nelle attribuzioni del collegio deve pertanto disporsi in base ad un’interpretazione sistematica delle norme in materia, osservando quanto segue :

-         il pubblico ministero nel caso di specie ha rettamente esercitato l’azione penale con la richiesta di emissione del decreto di giudizio immediato, richiesta tempestiva, rituale e priva di irregolarità poiché in essa non è contenuto alcun erroneo riferimento al giudice del dibattimento  davanti al quale citare l’imputata;

-         il GIP ha quindi compiuto le valutazioni demandategli dall’art. 455 cpp  emettendo ritualmente decreto di citazione per giudizio immediato in base ad una valutazione espressa di evidenza della prova e di conseguente non necessità dell’udienza preliminare;

-         all’imputata è stato notificato personalmente in carcere il decreto di citazione a giudizio, contenente l’avviso che ella avrebbe potuto nel termine di 7 giorni chiedere un rito alternativo ed a seguito di tale decreto si è quindi giunti all’odierno dibattimento, per cui l’imputata è stata citata a comparire ed è in effetti personalmente comparsa;

-         nella fattispecie quindi non è stato pretermesso il necessario filtro valutativo del GIP sempre preliminare ai dibattimenti davanti al collegio né sono stati lesi i diritti dell’imputata ad avvalersi di riti alternativi,  dei quali era stata avvisata ritualmente, e si è quindi ritualmente pervenuti alla fase dibattimentale a seguito di emissione di decreto di giudizio immediato fondato sui presupposti di legge;

-         non può pertanto disporsi un’indebita regressione del procedimento alla fase  antecedente del processo attraverso la restituzione degli atti al PM dopo che  esso è  già ritualmente pervenuto alla fase dibattimentale, seppur  davanti  ad una sezione diversa da quella a cui è attribuita la conoscenza del delitto contestato;

-         considerato quindi che i casi in cui il processo sia pervenuto al dibattimento a seguito di decreto di giudizio immediato o a seguito di udienza preliminare sono del tutto analoghi, essendosi in entrambi i casi operata la necessaria  valutazione del GIP sulla richiesta di rinvio a giudizio del PM ed essendosi in entrambe le ipotesi – seppur con cadenze temporali diverse- data l’opportunità all’imputato di evitare il giudizio dibattimentale avvalendosi dei riti alternativi previsti dall’ordinamento;

-         ritenuto pertanto che nella specie, in mancanza di specifica disciplina per il caso di inosservanza delle disposizioni sulla composizione del tribunale emersa in un procedimento già in fase dibattimentale instaurato a seguito di giudizio immediato, vada applicata la disciplina prevista per il caso analogo descritto nel I co dell’art. 33 septies cpp;

ordina

la trasmissione degli atti al giudice collegiale a cui  ex art. 33 ter cp, modificato dall’art. 2 bis L.144/00, è attribuita la cognizione del delitto contestato di cui agli artt. 73 co I e 80 co II DPR 309/90 e conseguentemente

                                                               rinvia

per il prosieguo all’udienza dell’8/6/01 h. 9, davanti alla sezione seconda penale del Tribunale di Bologna, via Garibaldi 6, disponendo la nuova traduzione dell’imputata.

Bologna, 23/3/01.

 Il Giudice

Dr. ssa  Matilde Betti

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