Tribunale di Bologna III sezione penale
sentenza del 9 febbraio 2000

con nota avv. Giovanna Vettori

Motivi della decisione

Va accolta la richiesta preliminare della difesa di pronuncia di sentenza ex art. 129 cpp di assoluzione per essere il reato ascritto a C... P..., C... A... e V... MG... - artt 110 c.p. 4) lett. d L.516/82 per l'utilizzazione di fatture relative ad operazioni inesistenti-  non più previste dalla legge come reato.

Sono condivisibili le argomentazioni svolte nella memoria scritta difensiva che riassumono quanto statuito nel recente arresto giurisprudenziale costituito dalla sentenza delle sezioni unite penali 25 -10/27-11. 2000 n.27

Questo Giudice non ha motivo di discostarsi dal suddetto arresto giurisprudenziale richiamandosi alle motivazioni della sentenza di legittimità.

il PM non ha ritenuto di contestare alcun fatto nuovo ex. art 518 cpp rispetto alla nuova fattispecie di utilizzazione delle fatture in una fraudolenta dichiarazione ex. art 2 comma 1 d.lgs n.74/2000

PQM

visto l'art 129 cpp assolve C...P..., C...A... e V... MG... dal reato loro ascritto per non essere più lo stesso previsto dalla legge come reato.

Bologna 9 febbraio 2001

IL GIUDICE

Dr. Di Bari


Nota 

Con la sentenza in esame, il Tribunale di Bologna, richiamando i principi interpretativi dettati dalla Cassazione Penale a Sezioni Unite nella sentenza n.27/2000  ha assolto ai sensi dell’art. 129 cpp gli imputati in via preliminare prima dell’apertura del dibattimento dal reato loro ascritto p. e p. dall’art 4 lett. d) L. 516/82 per intervenuta abolitio criminis. 

La decisione senza dubbio condivisibile, pone in evidenza una conseguenza che sul piano pratico potra’ interessare tutti quei procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs 74/2000 ( recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto), che giungessero al dibattimento con la formulazione del capo di imputazione ex. art 4 lett. d) L.516/82. 

In decisione, infatti, il Giudice di merito ha opportunamente osservato che la modifica del capo di imputazione per la contestazione della nuova fattispecie di reato p. e p. dall’art. 2 della novella (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ) rappresenta la contestazione di un fatto nuovo secondo i dettami dell’art. 518 secondo comma cpp 

La conseguenza pratica è facilmente intuibile: in tutti quei procedimenti analoghi che giungessero al dibattimento con la formulazione del capo di imputazione ex. art 4 lett. d) L.516/82, ove dal capo di imputazione non si evinca alcun riferimento concreto all’ipotesi di utilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti in una dichiarazione annuale, nè emerga ex actis il riflesso della condotta di utilizzazione in una fraudolenta dichiarazione, il pm non potrà formulare la modifica del capo di imputazione in via suppletiva, senza il consenso dell’imputato a meno di incorrere nella sanzione di nullità della sentenza secondo il disposto degli artt. 521 e 522 c.p.p.   ( Avv. Giovanna Vettori)

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