Tribunale di Bologna
Il Presidente della 1^ sez.ne penale
Vista l'istanza presentata da A... M... in data 22.8.2001 con la quale si chiede l'applicazione dell'istituto della continuazione e della fungibilità della pena alla condanna attualmente in esecuzione nei confronti dell'istante rispetto ad altra condanna dallo stesso riportata nell'anno precedente;
RILEVATO
- che il richiedente è attualmente sottoposto ad esecuzione pena - dal 5.5.2001 al 4.10.2001 - in relazione alla sentenza 7.5.2001 n. .../01 R.G.N.R. del Tribunale (monocratico) di Bologna, che gli ha applicato, ex art. 444 c.p.p., la pena di 5 mesi di reclusione per un furto aggravato;
- che l'eventuale applicazione dell'istituto della fungibilità della pena, stando all'istanza, riguarderebbe un periodo di detenzione cautelare sofferta per una vicenda processuale conclusasi con una condanna a 12 mesi di reclusione (da individuare, sulla base degli elementi forniti dalla richiesta, in quella irrogata per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali con sent. 12.5.2000 Trib. (monocratico) di Bologna, confermata da sent. Corte Appello Bologna del 15.11.2000, in relazione alla quale l'istante, secondo le sue deduzioni, avrebbe sofferto una custodia cautelare di 11 mesi dall'11.5.2000 al 10.4.2001;
RITENUTO
che la domanda risulta manifestamente infondata per mancanza dei presupposti di legge, poiché:
1. in ordine alla richiesta di applicazione dell'istituto della continuazione si deve rilevare che una delle due sentenze cui si riferisce l'istanza è stata pronunciata ex art. 444 c.p.p. e non può ritenersi perciò legittima un'eventuale modifica in sede esecutiva; una tale pronuncia è frutto, infatti, di un accordo processuale tra le parti, rispetto al quale, una volta verificatane la legittimità in occasione dell'applicazione, il giudice non può più intervenire poiché qualsiasi intervento successivo non rispetterebbe l'accordo formatosi tra le parti, accordo che è fonte e condizione della legittimità della pronuncia stessa e dell'eseguibilità della pena (il P.M., ad esempio, avrebbe potuto rifiutare il suo consenso se avesse ipotizzato una successiva riduzione della pena in sede esecutiva).
2. Quanto alla richiesta di applicazione dell'istituto della fungibilità, dallo stesso testo dell'istanza emerge che l'interessato ha sofferto una custodia cautelare pari a 11 mesi ed ha poi riportato una condanna ad una pena detentiva di 12 mesi di reclusione (circostanza quest'ultima confermata dalle risultanze del certificato penale): consegue all'evidenza che non sembra proprio potersi porre alcun problema di fungibilità poiché non risulta vi sia stato un periodo di detenzione subito dall'istante senza titolo;
P.Q.M.
Visto l'art. 666, comma 2 c.p.p.,
dichiara inammissibile l'istanza di cui in premessa.
Bologna,Settembre 2001
Il Presidente
(dr. M. Millo)