Tribunale di Bologna prima sezione penale
ordinanza 9 aprile 2001

massima:

L’imputato di reato collegato, ex art. 371, comma 2, lett. b), che non abbia reso in precedenza dichiarazioni previo l’avvertimento di cui all’art. 64, comma 3, lett. c) come novellato, deve essere sentito dal Giudice secondo le normative e con le garanzie di cui all’art. 210, 6° comma, anche se il procedimento penale in cui egli è imputato sia stato riunito a quello in cui è chiamato a rendere dichiarazioni: la riunione, infatti, o la separazione dei procedimenti, possono dipendere da fattori del tutto casuali ed esterni alle condotte degli imputati, ed alla luce dell’art. 3 Cost. sarebbe illegittimo applicare regole diverse a situazioni sostanzialmente uguali, e solo formalmente ed occasionalmente diverse. Il trattamento giuridico degli imputati deve essere dunque il medesimo.

( massima a cura di Avv. Roberto Giorgi Ronchi)


Tribunale Penale di Bologna I° sezione ordinanza del 9.04.2001

Nel procedimento penale contro S... R... e V... A...

Il Tribunale,
- premesso che deve procedere all’esame dell’imputato S... R...;- 
che il S... è imputato di reati semplicemente collegati a quello ascritto al V....;
-ritenuto che la circostanza per cui i procedimenti riguardanti il S... ed il V... risultano materialmente riuniti nel presente processo non debba avere conseguenze nel trattamento giuridico degli imputati, poiché la circostanza che i procedimenti siano riuniti o separati può dipendere da fattori del tutto casuali ed esterni alle condotte degli imputati, e sarebbe quindi contrario ai principi di cui all’art. 3 Cost. applicare regole diverse a situazioni sostanzialmente sempre uguali e solo formalmente ed occasionalmente diverse;

-che pertanto deve applicarsi al S... la normativa prevista per persona imputata in un procedimento collegato che non abbia in precedenza reso dichiarazioni previo l’avvertimento di cui all’art. 64, comma 3, lett. C) come novellato dalla L.63/2001 
P.Q.M.
Dispone procedersi all’esame secondo la normativa e con le garanzie di cui agli artt. 210 comma 6, 197 bis e 497 cpp.

Bologna, 9 aprile 2001

Il Presidente 

Dr. Maurizio Millo

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