Tribunale di Bologna in composizione monocratica ordinanza del 30 agosto 2001

Il Giudice, visti gli atti relativi all'arresto di xxx xxx
Sentito l'arrestato, nonchè il difensore e il Pubblico Ministero;
rilevato che l'arresto non è stato legittimamente eseguito, pur non potendosi avanzare alcuna osservazione ai pubblici ufficiali che l'hanno eseguito.
Dagli atti prodotti, infatti, emerge con chiarezza che al xxx xxx la misura cautelare che ha portato all'odierna contestazione per evasione era stata applicata in esito ad altro arresto in flagranza in occasione dell'udienza del 27 agosto ultimo scorso, ma dal verbale di tale udienza emerge che prima di ogni altro atto la difesa aveva prodotto un'istanza di ammissione al gratuito patrocinio e che su tale istanza il Giudice non ha poi provveduto nel corso dell'intera udienza.
La formulazione dell'art. 6 L. 217/1990, come modificato dall'art. 6 L. 134/2001 prevede che qualora l'istanza sia presentata in udienza, la decisione -positiva o negativa che sia - debba essere presa "immediatamente".Si deve dedurre, quindi, al più tardi, nel corso dell'udienza.
La sanzione processuale comminata in mancanza è quella della nullità assoluta ex. art 179 comma 2 c.p.p., come tale insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del processo e comportante la nullità di tutti gli atti conseguenti tra i quali, in questo caso, l'ordinanza che applica la misura cautelare.
Nella specie non spetta a questo Giudice dichiarare la nullità di quei provvedimenti in questa sede, trattandosi di diverso processo, ma non se ne può ignorare l'illegittimità, vertendosi in materia di libertà personale;
PQM
NON CONVALIDA
l'arresto succitato ed ordina la immediata liberazione del prevenuto.

Visto l'art. 558 comma 5 c.p.p. dispone la immediata restituzione degli atti al Pubblico Ministero

Bologna, lì 30/08/2001
Il Giudice
Dott. Maurizio Millo

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