Il GUP
Sciogliendo la riserva formulata all’udienza del 19.9.2001 in ordine
all’eccezione d’incostituzionalità sollevata dal P.M.;
Atteso che la normativa sulle investigazioni difensive introdotta dall’art.11 della legge 7.12.2000 n.397 prevede una serie di avvertimenti, obblighi, facoltà e responsabilità in capo alla persona che viene chiamata a riferire su fatti utili per le investigazioni stesse (art.391 bis c.p.p.) che sono obbligatoriamente indicate nello stesso atto di convocazione da parte del difensore che intende procedere al suo esame;
Atteso che questa serie di garanzie pone il “chiamato a riferire” in posizione del tutto analoga a quella che assume la persona informata dei fatti dinanzi all’organo inquirente pubblico, con la sola fondamentale eccezione per cui dinanzi al difensore egli può rifiutare di riferire mentre ciò non le è consentito dinanzi al p.m. senza valide e specifiche ragioni individuate dalla legge processuale;
Atteso che tale differente posizione del “teste” ben compensa la sperequazione
lamentata tra parte pubblica e parte privata nell’assunzione di elementi di prova che dovranno comunque essere valutati dal giudice del rito abbreviato;
Ritenuto che sul piano dell’attendibilità della prova, così raccolta e sottoposta al vaglio del giudice, non incide né l’obbligo del segreto professionale né il difetto di obbligo di denunzia in capo al difensore il quale, per converso, è tenuto ad interrompere immediatamente l’assunzione delle dichiarazioni della persona convocata qualora nelle stesse si prefigurino indizi di reità a suo carico (art.391 bis comma 9 c.p.p.), con conseguente prevista inutilizzabilità delle dichiarazioni medesime nei suoi confronti in caso di inadempienza all’obbligo suddetto;
Ritenuto infine che il legislatore, con la riforma del giudizio abbreviato del dicembre 1999 (legge n.479), se da un lato ha lasciato la scelta del rito al solo imputato sottraendo al P.M. la facoltà di interferire su di essa ed al giudice di valutare la decidibilità del processo allo stato degli atti d’indagine compiuti, dall’altro lato ha riconosciuto allo stesso giudice, con la norma di cui all’art.441 comma 5, un potere amplissimo di integrazione (e rinnovazione) probatoria prima della riforma non previsto, per cui, qualsiasi perplessità in ordine all’attendibilità della prova testimoniale raccolta dalla difesa ben può essere superata dal decidente mediante la riassunzione delle dichiarazioni del “chiamato a riferire” dinanzi a sè, questa volta come teste a tutti gli effetti;
Rilevato pertanto che le violazioni costituzionali per disparità di posizioni processuali dinanzi al giudice lamentate dal p.m. appaiono manifestamente infondate,
PQM
Dichiara le eccezioni sollevate dal p.m. manifestamente infondate e dispone procedersi oltre nella discussione.
Bologna, 16.1.2002
Il Giudice
Dott. Pasquale Sibilia