Tribunale di Bologna
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

ordinanza 25.02.02

Il giudice,

vista la richiesta del formulata dal P.M. con cui si chiede al GIP di prendere formale decisione in merito alla condanna alle spese in caso di archiviazione perché estinto il reato per intervenuta remissione di querela, ai sensi dell'art. 340 c. 4 CPP;

OSSERVA

La richiesta del P.M. muove dal fatto che nei procedimenti in oggetto, tutti già conclusisi con decreto di archiviazione perché estinto il reato per intervenuta remissione di querela, questo Ufficio non si è invece espressamente pronunciato sulla condanna alle spese processuali.

Preliminarmente occorre rilevare che in via generale la condanna alle spese è regolata dall'art. 535 CPP, che la prevede quale conseguenza di una sentenza di condanna emessa dopo un rituale processo laddove recita: "la sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali". Quindi, in via generale, per aversi condanna alle spese deve necessariamente aversi un provvedimento avente natura di sentenza.

Tale assunto non muta alla luce degli artt. 542 e 427 CPP che regolano la specifica fattispecie della condanna alle spese in caso di reati a querela di parte, prevedendosi una diversa imputabilità delle stesse a seconda dell'esito del giudizio, ed in particolare, per quanto qui rileva, che in caso di remissione di querela vada applicato il disposto di cui all'art. 340 c. 4 CPP. Viene comunque disciplinato il contenuto di un provvedimento avente natura di sentenza, sia che questa sia emessa in sede GUP, che successivamente. Per altro, pur se pronunciata nell'ambito di una sentenza di impocedibilità\assoluzione, la condanna del querelante alle spese ha per tale capo natura di sentenza di condanna ed in quanto tale è espressamente appellabile (art. 576 c. 2; 427 c. 4 CPP).

In conclusione non può esservi provvedimento di condanna alle spese, se non in seguito a formale sentenza, avendo stabilito la legge che detta statuizione sia pronunciata con un provvedimento avente quella natura (in applicazione del principio generale disciplinato art. 125 c. 1 CPP secondo cui "la legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell'ordinanza, del decreto". Detto in altri termini, ciò significa che il giudice non può emettere un provvedimento in "forma" diversa da quella prevista; del resto il contenuto dei vari provvedimenti assumibili è disciplinato dal C.P.P.).

Tali principi sono poi resi espliciti dalle norme attinenti al recupero delle spese in via esecutiva. Infatti l'art. 650 CPP stabilisce che solo le sentenze irrevocabili ( e i decreti penali, ipotesi che qui non rileva, non prevedendo più gli stessi condanna alla spese) hanno forza esecutiva, e quindi solo provvedimenti aventi natura decisoria di tipo definitivo.
L'art. 181 d.a. CPP ricollega poi la recuperabilità delle spese alla notifica nei tempi previsti della sentenza ("entro 30 gg. dal passaggio in giudicato della sentenza …. La cancelleria del giudice delle esecuzione provvede al …. recupero delle spese del procedimento ").

E' evidente che se tale ricuperabilità fosse ricollegabile anche ad un mero decreto di archiviazione lo si sarebbe menzionato, almeno in questa sede.

Occorre a tal punto ritenere che la condanna alle spese, seppure limitatamente a quelle conseguenti alla remissione della querela, non può essere contenuta e non può conseguire ad un mero decreto di archiviazione:

· in primo luogo poiché il contenuto di tale provvedimento non lo prevede, essendo disciplinata unicamente, la possibilità di una statuizione ( per quanto qui rileva) sulla intervenuta estinzione del reato con conseguente impromuovibilità dell'azione penale (art. 411), e non essendo per contro disciplinata la possibilità di alcuna statuizione in punto alle spese del procedimento;

· in secondo luogo perché si è in presenza di un provvedimento non avente carattere di sentenza, o comunque natura decisoria giurisdizionale, suscettibile di passare in giudicato e di divenire pertanto esecutivo;

· in terzo luogo perché, come già visto, se così fosse stato, il decreto di archiviazione avrebbe trovato menzione nell'art. 181 d.a. CPP.

Del resto, seppure con riferimento ad altra fattispecie, la Suprema Corte ( Cass. 22/10/1991, Panicucci) si è già pronunciata chiaramente nel senso che "il decreto di archiviazione conclude la fase delle indagini preliminari, e poiché tale fase si svolge prima dell'instaurazione del procedimento penale…… il provvedimento non ha natura giurisdizionale ", inferendone quindi che "per sua natura non può contenere statuizioni accessorie o pregiudizievoli per l'indagato o per i terzi" , e quindi una qualsiasi condanna alle spese.

A favore della tesi contraria si apporta il dettato dell'art. 340 u.c. CPP secondo cui in caso di remissione di querela "le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia diversamente pattuito", soprattutto facendo leva sull'utilizzo del termine procedimento e non quindi di processo, dandosi così rilevanza alle specifiche spese anticipate nella fase delle indagini preliminari. Ma sul punto occorre rilevare:

· che l'articolo citato disciplina unicamente un criterio di attribuibilità delle spese e non con quali forme debba procedersi all'accertamento di una tale responsabilità per pervenirsi ad una formale statuizione di condanna. In altri termini non è corretto fare confusione tra le forme che deve avere un determinato provvedimento di condanna alle spese, e la astratta imputabilità delle stesse;

· che il termine procedimento viene utilizzato del tutto "atecnicamente" nella materia in oggetto: basti pensare che anche l'art. 181 d.a. CPP, che pure fa riferimento alla recuperabilità delle spese conseguenti ad un sentenza, e quindi certamente alle spese processuali in genere, parla (solo) di "spese del procedimento". Ma v'è di più. Infatti, ove letteralmente intesa, tale norma dovrebbe comportare la non condannabilità del remittente la querela alle spese del "processo", inteso in senso tecnico. Occorre infatti ricordare che sia l'art. 542 che l'art. 427 CPP fanno riferimento all'art. 340 u.c. CPP ( "si applica applicato il disposto di cui all'art. 340 c. 4 CPP") e quindi si potrebbe procedere solo alla condanna delle spese del procedimento, cosa palesemente illogica.

· In ogni caso, anche a voler accedere alla tesi che si avversa, la stessa non consentirebbe di superare tutti gli argomenti più sopra già esposti ( per altre incompatibilità di sistema si rimanda al provvedimento del GIP di Ferrara, pubblicato su Rivista Cancellerie, 1994, p. 212 e ss.)

· Si avrebbe anche l'inaccettabile conseguenza, in caso di provvedimento di archiviazione contenente condanna alle spese emesso de plano, della inappellabilità della statuizione, non potendo in tal caso trovare applicazione il disposto dell'art. 409 u.c. CPP, e comunque, in caso di provvedimento emesso a seguito di udienza camerale ex art. 409 c. 2 CPP, si tratterebbe di statuizione non impugnabile nel merito, contrariamente a quanto possibile in caso di condanna emessa in sede di sentenza.

Va infine rilevato che recentemente la Corte Costituzionale con ord. 13/3/01 n. 59 si è pronunciata in merito affermando "che nessuna disposizione del C.P.P. attribuisce al giudice il potere di provvedere sulle spese del procedimento quando questo si concluda con archiviazione … e che la non configurabilità di una condanna al rimborso delle spese nel provvedimento di archiviazione trova la sua ragion d'essere proprio nella circostanza che un'azione penale non è stata intrapresa e che pertanto nessun accertamento può essere compiuto se non quello che investe i motivi per i quali l'archiviazione è disposta".

In conclusione quindi in questa sede non può procedersi in ordine alla menzionata condanna al pagamento delle spese processuali.

PQM

Dichiara non luogo a procedere in ordine alla condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 340 u.c. CPP, confermandosi i decreti di archiviazione così come emessi.

Bologna, 25/02/02
Il Giudice
(dr. Orazio Pescatore)

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