Tribunale di Bologna I sezione penale.
Sentenza del 16 ottobre 2002

Permesso di soggiorno- richiesta di rinnovo respinta – legittima espulsione e esecuzione coattiva- violazione dell’ordine di allontamento non costituisce reato

FATTO e DIRITTO
1.- Si deve preliminarmente precisare che il prevenuto ha ritualmente richiesto che si procedesse nei suoi confronti secondo le norme del rito abbreviato. In conseguenza tutti gli atti confluiti dal fascicolo del PM in quello del dibattimento, non essendovene alcuno affetto da vizi genetici, risultano pienamente utilizzabili per la decisione.
2.- Non sembra potersi affermare la responsabilità penale del prevenuto per il reato contestatogli poiché, pur sussistendone quasi tutti presupposti di fatto non si può ritenere integrata la condotta richiesta dalla norma per la sussistenza del reato. 
Dagli atti risulta che una pattuglia della polizia – squadra volanti – inviata per un controllo in Largo Respighi di Bologna, in seguito ad una richiesta di intervento dei cosiddetti “pattuglianti cittadini”, ha rintracciato ed identificato il B... ed ha quindi proceduto al suo arresto perché si è accertata l'esistenza a suo carico di un ordine di allontanamento dal territorio dello Stato.
Sono stati quindi acquisiti agli atti sia il decreto del prefetto di Bologna che ha disposto l’espulsione del prevenuto dal territorio dello Stato italiano, sia il collegato ordine del Questore di Bologna di lasciare il territorio nazionale entro 5 giorni dalla notifica.
Il primo provvedimento è stato notificato il 22.9.2002 e risulta aver disposto l’espulsione del B... ai sensi della lett. b) dell’art. 13 D.L.vo 286/98, con l’espressa precisazione “che allo stesso il Questore di Bologna con decreto del 3.6.2002, notificato il 13.6.2002, ha respinto la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro per mancanza dei requisiti richiesti”.
Il secondo provvedimento risulta notificato lo stesso giorno del primo e pertanto più di 5 giorni prima di quello cui si riferisce la contestazione.
Il prevenuto ha da parte sua ammesso di essere la persona cui si riferiscono i provvedimenti in questione, ma ha insistito nel sottolineare che la sua è una situazione diversa da quella che ordinariamente si presenta e più esattamente di aver già ottenuto in passato un regolare permesso di soggiorno e di averne richiesto tempestivamente il rinnovo, ammettendo peraltro che questo gli era stato negato. Tali affermazioni risultano senz’altro confermate dagli atti acquisiti a cominciare, come si è visto, proprio dalla motivazione del decreto di espulsione.
3.- Si deve a questo punto rilevare che la situazione che ci occupa non appare del tutto conforme a quanto previsto dall’art. 13, comma 2, lett. b) della legge, poiché tale norma autorizza il Prefetto a disporre l’espulsione dal territorio del cittadino extracomunitario solo qualora questi non abbia richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, ovvero quando il permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato, ovvero – infine – qualora il permesso di soggiorno sia scaduto da più di 60 giorni e non ne sia stato richiesto tempestivamente il rinnovo. 
Diverso è pertanto il caso di chi, già titolare di regolare permesso di soggiorno, una volta che questo sia venuto a regolare scadenza ne abbia tempestivamente chiesto il rinnovo, ma abbia visto respingere la sua richiesta.
Si può forse fondatamente sostenere che, data l’evidente eadem ratio, si possa applicare per analogia la norma anche ai casi come quelli in esame e che si possa perciò non solo disporre l’espulsione, nonostante la mancanza di un’espressa previsione di legge, ma anche procedere alla sua immediata esecuzione coattiva, ma a prescindere da ogni approfondimento di questo aspetto (poiché si potrebbe invece sostenere che in casi come questi la legge dovrebbe correttamente dare il tempo per ricorrere ad una verifica giurisdizionale del provvedimento), si deve qui rilevare, per quanto interessa il profilo penalistico della vicenda, che l’applicazione per analogia di una norma può rendere eventualmente legittimo il provvedimento amministrativo che ci interessa, ma non può essere invece essere consentita quando si tratti di affermare la sussistenza di un reato.
Le conseguenze penalistiche della norma possono ritenersi legittimamente applicabili solamente quando la condotta - in questo caso omissiva - corrisponda esattamente in tutti i suoi presupposti a quella legalmente sanzionata, mentre nella fattispecie che ci occupa si deve rilevare che il prevenuto ha disatteso un ordine di allontanamento che era stato impartito in dipendenza di un ordine di espulsione emanato in un caso non previsto espressamente dalla legge. Non si tratta in questo caso di disapplicare il provvedimento amministrativo, ma semplicemente di prendere atto che ci si trova di fronte ad un provvedimento diverso da quello cui la legge collega le conseguenze penali.
Non si può pertanto ritenere che il fatto contestato risulti esattamente integrato dalla fattispecie in esame. Il prevenuto va pertanto assolto perché il fatto contestato non sussiste.

P.Q.M.
Visto l’art. 530 c.p.p.,
assolve B... C...dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.
Bologna, 16.10.2002
Il Giudice
Dr. Maurizio Millo

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